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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2024, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 17.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3836 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 31/07/2023 ed iscritto al n 3836 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Moio, CF: , presso il cui studio, sito in Brancaleone (RC) C.F._2 alla Via Corso Umberto I, n. 92/c, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. Controparte_3
(c.f. ), dal dott. C.F._3 Controparte_4
( ) e dal dott. (c.f. C.F._4 CP_5
), funzionari dello stesso , elettivamente C.F._5 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Via NTNN II TR;
Controparte_2
- resistente
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 31.07.2023, la ricorrente esponeva in sintesi quanto segue:
- di essere docente precaria nella scuola secondaria di II grado, con sede di servizio da ultimo presso l'ISTITUTO SUPERIORE “EUCLIDE” BOVA MARINA, ricadente nel circondario dell'adito Tribunale;
- di avere prestato servizio con plurimi incarichi di supplenze brevi e saltuarie, per come analiticamente indicato in ricorso;
- di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato e a quello reso dai docenti che hanno ricoperto supplenze annuali per il periodo;
- che il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato della retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto;
- che, pertanto, nel periodo dal 04.10.2019 al 9.02.2022 per un totale di 645 giorni, come specificato in ricorso, non ha goduto, come può desumersi dalle buste paga allegate in atti, della corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente;
- che il CCNL comparto scuola a decorrere dal testo 2006-2009 prevede, in particolare, per la prima fascia stipendiale (0-14 anni) cui appartengono i docenti precari la retribuzione professionale docenti, in atto pari a € 174,50 lorde da corrispondere per 12 mensilità in quanto viene esclusa la tredicesima;
- che nel caso di specie, secondo la ricorrente, si è perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1,
2 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso dividuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, CCNL del 24/7/2003 e art. 83, CCNL del 29/11/2007, art. 38 del CCNL del 29.11.2017) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017). Dunque tale emolumento, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011, causa C177/10 Rosado Santana). Persona_1
Nella specie alla ricorrente, avendo prestato servizio per 645 giorni in forza di supplenze brevi, spetterebbe un importo complessivo totale pari a €. 3.747,45 (€ 174,50 – importo mensile di cui € 5,81-importo giornaliero- calcolato per gg 645).
- Pertanto formula le seguenti conclusioni:
3 “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
CP_1
• per l'effetto di condannare il al pagamento in suo favore delle CP_1 relative differenze retributive pari ad €. 3.747,45 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese, CP_1 competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” .
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il CP_1 resistente che conclude per il rigetto del ricorso contestando solo in punto di diritto la pretesa della ricorrente.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La questione di diritto, in ordine all'applicabilità dell'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001 per il personale del comparto della scuola anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa.
Infatti, anche nel caso trattato dalla Suprema Corte, la difesa del
[...]
(al tempo ) aveva sostenuto, in sintesi, che: Controparte_1 CP_6
- le parti collettive nell'istituire la retribuzione professionale docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, quanto all'individuazione dei destinatari avevano rinviato a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche;
- tutti i contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria, sulla base della quale è da escludere che il compenso possa essere riconosciuto ai supplenti temporanei, la cui attività si differenzia da quella del docente a tempo indeterminato o annuale in quanto non partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa;
- un'interpretazione estensiva renderebbe la clausola contrattuale nulla per violazione di quanto disposto dalla legge n. 448/2001, in base alla quale i
4 contratti collettivi possono prevedere spese solo se compatibili con i vincoli di bilancio.
La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del
27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto:
« l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l' interpretazione dell' art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l' esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto all'odierna ricorrente deve essere riconosciuta la Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi di servizio specificati in atti e prestati con supplenze temporanee e brevi. Per gli importi, di cui sono stati analiticamente riportati nel ricorso i calcoli, deve darsi atto che appaiono
5 corretti e che non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per cui possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 3.747,45 a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione al servizio dalla stessa prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto nel periodo dal 04.10.2019 al 9.02.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
- condanna il resistente , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e Iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Moio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 7/11/2024
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 17.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3836 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 31/07/2023 ed iscritto al n 3836 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Moio, CF: , presso il cui studio, sito in Brancaleone (RC) C.F._2 alla Via Corso Umberto I, n. 92/c, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. Controparte_3
(c.f. ), dal dott. C.F._3 Controparte_4
( ) e dal dott. (c.f. C.F._4 CP_5
), funzionari dello stesso , elettivamente C.F._5 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Via NTNN II TR;
Controparte_2
- resistente
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 31.07.2023, la ricorrente esponeva in sintesi quanto segue:
- di essere docente precaria nella scuola secondaria di II grado, con sede di servizio da ultimo presso l'ISTITUTO SUPERIORE “EUCLIDE” BOVA MARINA, ricadente nel circondario dell'adito Tribunale;
- di avere prestato servizio con plurimi incarichi di supplenze brevi e saltuarie, per come analiticamente indicato in ricorso;
- di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato e a quello reso dai docenti che hanno ricoperto supplenze annuali per il periodo;
- che il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato della retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto;
- che, pertanto, nel periodo dal 04.10.2019 al 9.02.2022 per un totale di 645 giorni, come specificato in ricorso, non ha goduto, come può desumersi dalle buste paga allegate in atti, della corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente;
- che il CCNL comparto scuola a decorrere dal testo 2006-2009 prevede, in particolare, per la prima fascia stipendiale (0-14 anni) cui appartengono i docenti precari la retribuzione professionale docenti, in atto pari a € 174,50 lorde da corrispondere per 12 mensilità in quanto viene esclusa la tredicesima;
- che nel caso di specie, secondo la ricorrente, si è perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1,
2 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso dividuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, CCNL del 24/7/2003 e art. 83, CCNL del 29/11/2007, art. 38 del CCNL del 29.11.2017) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017). Dunque tale emolumento, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011, causa C177/10 Rosado Santana). Persona_1
Nella specie alla ricorrente, avendo prestato servizio per 645 giorni in forza di supplenze brevi, spetterebbe un importo complessivo totale pari a €. 3.747,45 (€ 174,50 – importo mensile di cui € 5,81-importo giornaliero- calcolato per gg 645).
- Pertanto formula le seguenti conclusioni:
3 “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
CP_1
• per l'effetto di condannare il al pagamento in suo favore delle CP_1 relative differenze retributive pari ad €. 3.747,45 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese, CP_1 competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” .
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il CP_1 resistente che conclude per il rigetto del ricorso contestando solo in punto di diritto la pretesa della ricorrente.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La questione di diritto, in ordine all'applicabilità dell'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001 per il personale del comparto della scuola anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa.
Infatti, anche nel caso trattato dalla Suprema Corte, la difesa del
[...]
(al tempo ) aveva sostenuto, in sintesi, che: Controparte_1 CP_6
- le parti collettive nell'istituire la retribuzione professionale docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, quanto all'individuazione dei destinatari avevano rinviato a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche;
- tutti i contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria, sulla base della quale è da escludere che il compenso possa essere riconosciuto ai supplenti temporanei, la cui attività si differenzia da quella del docente a tempo indeterminato o annuale in quanto non partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa;
- un'interpretazione estensiva renderebbe la clausola contrattuale nulla per violazione di quanto disposto dalla legge n. 448/2001, in base alla quale i
4 contratti collettivi possono prevedere spese solo se compatibili con i vincoli di bilancio.
La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del
27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto:
« l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato recentemente confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l' interpretazione dell' art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l' esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto all'odierna ricorrente deve essere riconosciuta la Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi di servizio specificati in atti e prestati con supplenze temporanee e brevi. Per gli importi, di cui sono stati analiticamente riportati nel ricorso i calcoli, deve darsi atto che appaiono
5 corretti e che non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per cui possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 3.747,45 a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione al servizio dalla stessa prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto nel periodo dal 04.10.2019 al 9.02.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
- condanna il resistente , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e Iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Moio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 7/11/2024
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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