Articolo 24 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 23Articolo 24 bis
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Art. 24. (( Organi consultivi )) (( 1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell' articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni internazionali.
2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e' corrisposta alcuna forma di rimborso spese. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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