Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2022, proposto da Finca S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Faggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Sarrabus, Suape Associato Unione dei Comuni del Sarrabus, Comune di Castiadas, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, non costituitisi in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e/o la revoca del verbale della conferenza di servizi del Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus del 30.11.2021 prot. n. 9646, con annessi pareri contrari, e della conseguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 1741 del 28.12.2021 con provvedimento di diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un restauro e riuso della Torre di Cala Pira sito nel Comune di Castiadas depositato sul portale Suape Sardegna in data 29.12.2021 sulla scorta delle motivazioni espresse dal Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Ufficio Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, dal Comune di Castiadas e dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il pres. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Finca s.r.l. in liquidazione impugnava gli atti del procedimento di diniego del rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un restauro e riuso della Torre di Cala Pira sito nel Comune di Castiadas, di proprietà della ricorrente medesima.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 l’istanza cautelare, proposta con il ricorso, con l’accordo delle parti veniva dal Collegio riunita al merito.
Da tale data nessuna attività processuale veniva posta in essere dalle parti medesime.
In attuazione delle misure P.N.R.R. per la giustizia amministrativa, trattandosi di ricorso triennale, lo stesso veniva iscritto al ruolo aggiunto della udienza del 19 marzo 2025, per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito.
Nessuna nota o memoria veniva depositata nel fascicolo telematico, né i difensori delle parti comparivano alla udienza suindicata e la causa veniva quindi rinviata dal Collegio alla udienza di discussione odierna, iscritta sempre al ruolo aggiunto per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione del merito.
Con atto depositato nel fascicolo telematico in data 27 maggio 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso in quanto “ sono state risolte le questioni tecniche in accordo con la Soprintendenza relativamente alle tecniche e metodologie del restauro della Torre di Cala Pira ed a breve verrà rilasciato apposito nulla osta che consentirà di avviare nuova procedura Suape” , sì che è stata conseguentemente chiesta la declaratoria di improcedibilità della causa, con compensazione delle spese.
Tutto ciò premesso, al Collegio non rimane che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente, e dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio, sussistendo giusti motivi
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IC, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO IC |
IL SEGRETARIO