Articolo 6 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 settembre 1975
Art. 6. null amento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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