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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 19.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1526/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Sara Botti
contro
:
Controparte_1
Avv. Federica Dalan
NN SA contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2018, conveniva avanti al Tribunale di Piacenza SA NN e Parte_1
(di seguito solo ) esponendo che: Controparte_1 CP_1
- il 10.5.2015 SA NN, a bordo della propria autovettura, assicurata per la r.c.a. con investiva sulla via Emilia Pavese, all'altezza del civico n. 11, la di lei madre CP_1 CP_2 mentre attraversava la strada in prossimità dell'attraversamento pedonale;
- la madre decedeva il giorno successivo a causa delle gravi lesioni riportate;
- SA NN veniva condannato per omicidio colposo, con sentenza di patteggiamento, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione;
- a seguito di segnalazione all'IVASS da parte del proprio legale, le versava la somma di € CP_1
200.000 e provvedeva al pagamento in via diretta di parte delle spese funerarie;
pagina 1 di 9 - la madre era “l'unica persona della sua famiglia con la quale intratteneva relazione affettiva”, giacché il padre aveva abbandonato la famiglia quando lei era ancora piccola, e la sosteneva anche economicamente;
inoltre, progettava di “finire la ristrutturazione della casa ereditata della propria madre, nonna della Sig.ra per rientrare entro un paio di anni in Romania”; Pt_1
- a causa della morte della madre, ella aveva patito un danno psicologico quantificabile in € 150.000, un danno da perdita del rapporto parentale quantificabile in € 370.000 “non essendo presenti nel nucleo famigliare…altri parenti entro il 2° grado”, un danno patrimoniale da lucro cessante pari a € 30.000
“oltre all'eventuale risarcimento delle somme versate all'INPS a nome di che CP_2 complessivamente si stima in € 50.000” per un totale di € 600.000 cui detrarre la somma di € 200.000 già versata da CP_1
- aveva sostenuto altresì spese di varia natura (“spese per volo aereo, soggiorno, trasporti, traduzione documenti richiesti da delle spese funerarie…cure psicologiche, biglietti aerei, Controparte_3 soggiorno documenti e apostille”) per la complessiva somma di € 4.000.
L'attrice concludeva domandando che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento integrale di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, oltre “al rimborso delle spese legali della fase stragiudiziale”.
Con unico atto, si costituivano e NN eccependo il concorso di colpa prevalente della CP_1 vittima nella causazione del sinistro per avere quest'ultima attraversato la strada senza utilizzare le strisce pedonali e senza dare la precedenza al veicolo e contestando anche nel quantum le voci di danno pretese dall'attrice.
Istruita la causa con il deposito di documenti e con prove testimoniali, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 40/2022, accoglieva parzialmente le domande di parte attrice.
Accertava l'esclusiva responsabilità di NN nella causazione del sinistro e, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, procedeva alla liquidazione sulla scorta delle Tabelle di Roma all'epoca vigenti, alla luce del fatto che con la sentenza n. 10579/2021 la Corte di Cassazione aveva censurato l'uso delle Tabelle di Milano considerandole inadeguate. Considerato il valore del punto base (€
9.806,70) e 28 punti totali (18 punti per il grado di parentale, 3 punti per l'età della vittima di 59 anni al momento del sinistro, 4 punti per l'età della GL di 30 anni al momento del sinistro, 3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi), liquidava il danno in € 274.587,60. Il Tribunale escludeva di aumentare tale importo per l'inesistenza di altri familiari ritenendola una circostanza non rilevante “in quanto, dai documenti versati in atti, risulta che la sig.ra era ormai da tempo “sola”, in quanto Pt_1 nel 1996 la madre partiva per l'Italia, lasciandola alla nonna con cui conviveva fino all'adolescenza e successivamente rimaneva senza parenti, non avendo padre né altri familiari (doc. 17 att.)”; viceversa, riteneva rilevante la circostanza che madre e GL non convivessero da quasi vent'anni, talché
pagina 2 di 9 decurtava l'importo di circa 1/3 e così addiveniva alla somma (arrotondata) di € 200.000. Il giudice osservava che “né del resto l'CE ha specificatamente allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee ad aumentare il risarcimento-base o ad evitare la riduzione del risarcimento per la lunga non convivenza delle Parti;
invero, l'CE ha solo genericamente dedotto che madre e GL si sentivano spesso e che progettavano di riunirsi nel futuro, senza fornire alcuna prova di ciò, neanche presuntiva”.
Il Tribunale riteneva poi infondata la domanda di risarcimento del danno psicologico, sub specie di danno biologico, osservando che l'attrice non aveva adeguatamente provato né allegato di aver sofferto, oltre al dolore per la perdita della madre, una lesione della propria integrità psico-fisica.
Infatti, la prima relazione psicologica risaliva al 16.7.2015 e dunque in un momento nel quale il lutto non era ancora stato elaborato (doc. 16); la seconda relazione psicologica del 7.7.2017 non descriveva una lesione dell'integrità psico-fisica dell'attrice, ma una “sintomatologia da stress post traumatico” e pur consigliando di seguire un programma psicoterapeutico (che l'attrice non deduceva di aver intrapreso) non rilevava la necessità di una terapia farmacologica né la sussistenza di una patologia clinica idonea a configurare un danno biologico (doc. 17). Il Tribunale riteneva che, in assenza di altri elementi (allegazioni puntuali, capitoli di prova orale specifici, relazioni medico-legali), le relazioni non fossero sufficienti a prova il danno né ad accogliere la richiesta di CTU avanzata dall'attrice.
Quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale riteneva infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante di € 30.000 in quanto l'attrice non aveva allegato né provato in che cosa consistesse il prospettato danno né come era addivenuta a tale quantificazione e osservava che “nulla è stato allegato e provato con riferimento all'asserito versamento di € 50.000 all'INPS”, ritenendo anche tale richiesta infondata. Accoglieva poi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente per anticipo delle spese funerarie e trasporti nella misura di € 702,22.
Infine, quanto al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, ivi incluso il procedimento instaurato avanti all'IVASS, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva versato in atti unicamente la fattura dell'avv. Botti ove figuravano spese legali per assistenza stragiudiziale per complessivi € 30.000, senza alcuna ulteriore specificazione (doc. 22). Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso delle spese legali stragiudiziali e richiamato anche l'art. 92 c. 1 c.p.c., riteneva l'importo di € 30.000 manifestamente eccessivo, specie alla luce dei parametri ministeriali di cui al DM 55/2014 che in relazione ad una causa di valore indeterminabile “(quale è la presente in base alla prospettazione datane dalla stessa CE – vd. p. 7 atto di citazione)” quantificano il compenso medio in € 3.300 e in tale misura accoglieva la domanda.
pagina 3 di 9 Dunque, liquidato il danno patrimoniale nella somma di € 4.007,22 (€ 702,22 + € 3.300), il danno patito dall'attrice ammontava complessivamente in € 204.007,22. Da tale importo il Tribunale detraeva la somma di € 200.000 versata da prima dell'instaurazione del giudizio, così determinando il CP_1 credito residuo in € 4.007,22 al cui pagamento condannava i convenuti, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo, ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in base ai parametri medi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia avuto riguardo al decisum.
Avverso la sentenza proponeva appello la affidandolo a tre motivi, cui resisteva Pt_1 CP_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza.
Dichiarata la contumacia di NN e non ammessa la tardiva produzione documentale dell'appellante, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendo opportuno rimettere al merito la decisione in ordine alla richiesta di CTU medico-legale.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errore logico argomentativo nella definizione e quantificazione del quantum debeatur rispetto al criterio di applicazione del sistema a punti (c.d. tabelle di Roma) pagg.7/14. L'appellante si duole della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale lamentando che il Tribunale non ha applicato la maggiorazione da 1/3 a 1/2 prevista dalle Tabelle di Roma per l'assenza nel suo nucleo familiare di altre persone e ha ritenuto che l'attrice non avesse allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a aumentare il risarcimento-base pur avendo rigettato la prova per testi atta a comprovare il rapporto affettivo esistente con la madre e avendo omesso di valutare che ella soffriva ancora nel 2017 di sintomatologia da stress post traumatico. Dunque, considerato l'aumento, quantifica il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in una somma “oscillante - partendo dalla quantificazione e dai criteri indicati dal Tribunale di € 274.587,60 - tra € 274.587,60 (aumento di 1/3 per assenza di parenti e diminuzione di 1/3 per assenza di convivenza) e € 320.352,20 ( aumento di ½ per assenza di parenti e diminuzione di 1/3 per assenza di convivenza)”, con la precisazione che “se invece si ritenesse sussistente il criterio indicato dalla Cassazione della “eventualità” della decurtazione per assenza di convivenza si arriverebbe alla somma di € 411.881,40 escluso il danno biologico personale” (p. 15 atto di appello);
2) Rigetto della domanda di condanna del risarcimento del danno biologico per infondatezza, omessa valutazione probatoria di elementi allegati e che sono stati oggetto di discussione tra le parti, doc. 16 e
17, pagg. 13 e 14. L'appellante sostiene che le perizie prodotte in atti sub doc. 16 e 17 dimostrino la pagina 4 di 9 sussistenza di un danno biologico di grado “molto elevato”, per la cui determinazione domanda l'espletamento di CTU medico-legale;
3) In merito al danno patrimoniale pag. 14. L'appellante si duole della quantificazione del danno patrimoniale per l'attività stragiudiziale. Lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto “del contratto intercorso con la parte, il quale si attesta ai parametri di liquidazione solitamente in uso tra compagnie assicurative e legali ( che oscilla tra il 10% e il 15%)” e non ha considerato la complessa e articolata trattativa intercorsa tra le parti “che ha portato: - alla costituzione di parte civile della
nel procedimento penale a carico di NN SA e al relativo studio della posizione Pt_1
processuale; - alla redazione della pratica di segnalazione IVASS e a trattative durate 2 anni, come in atti” (p. 17 atto di appello). Pertanto, chiede che la domanda di rimborso dell'attività stragiudiziale sia accolta nella misura complessiva di € 10.000 da cui detrarre i già versati € 3.300 in esecuzione della sentenza impugnata.
***
Il primo motivo di appello merita accoglimento giacché fondato.
Il Tribunale nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ha ingiustamente mancato di attribuire rilevanza alla composizione del nucleo familiare della sul presupposto che ella fosse Pt_1
da tempo sola. La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, calcolata dal primo giudice sulla base del Tribunale di Roma, risulta, come si preciserà eseguendo i calcoli, inferiore e inadeguata a risarcire i danni dell'appellante rispetto agli importi calcolati in base alle Tabelle di
Milano, in uso in questa Corte, coeve alla sentenza impugnata.
Le Tabelle dell'Edizione 2022 sono state adeguate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Tali Tabelle sono fondate su un sistema “a punto variabile” che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla pagina 5 di 9 convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione.
Venendo ai calcoli, vanno considerati 18 punti in relazione all'età della vittima primaria (
[...] aveva 59 anni al momento del sinistro), 24 punti in relazione all'età della vittima secondaria CP_2
(la aveva 30 anni al momento del sinistro), 0 punti in relazione al parametro “convivenza” (la Pt_1
madre e la GL non convivevano al momento del sinistro;
la madre aveva lasciato la Romania quando la GL aveva 12 anni affidandola alle cure della nonna materna). In relazione al parametro di cui alla lett. D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” le Tabelle di
Milano indicano che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato” (v. p. 5). Ora, risulta dal doc. 17 allegato all'atto di citazione di primo grado che i genitori dell'odierna appellante si separarono quando ella aveva 10 anni e che da quel momento il di lei padre non abbia più intrattenuto rapporti con la GL;
circostanza quest'ultima indicata anche in atto di citazione (v. p. 3). Tuttavia, la non ha Pt_1
mai dedotto né nel primo grado di giudizio né in appello che il padre sia deceduto;
pertanto, attribuendo le Tabelle rilevanza alla sola circostanza dell'esistenza in vita di altri familiari del nucleo familiare primario, si attribuiscono, in relazione a tale parametro, 14 punti (corrispondenti a 1 familiare superstite).
In relazione al parametro E “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, si ritiene equo assegnare 10 punti. Per un verso, infatti, non vi sono elementi che consentano di escludere l'esistenza di una relazione affettiva profonda tra la madre e la GL, ancorché vivessero molto lontane, alla luce di quanto allegato dalla nei propri atti e alla Pt_1
luce di quanto emerge dalla relazione della psicologa (doc. 17, fasc. . Per Persona_1 Pt_1
questo, appare superfluo il primo capitolo di prova per testi per la cui ammissione la ha insistito Pt_1 con l'atto di appello (“La sig.ra aveva contatti telefonici giornalieri con la GL ?”) CP_2 Pt_1
mentre gli ulteriori capitoli di prova hanno ad oggetto tutte circostanze successive al decesso della madre e dunque irrilevanti. Per altro verso, però, occorre tener conto del fatto che madre e GL vivevano l'una in Italia e l'altra in Romania da quando la aveva 12 anni e che, nonostante Pt_1 quest'ultima al momento del sinistro avesse da tempo raggiunto l'età adulta (30 anni), aveva deciso di rimanere in Romania senza raggiungere e ricongiungersi alla madre lontana e che neppure la madre, dopo quasi vent'anni trascorsi in Italia, aveva fatto rientro in Romania, essendo senz'altro venuta meno l'esigenza di lavorare in Italia per mantenere la GL, ormai trentenne. Il “progetto della Sig.ra di finire la ristrutturazione della casa ereditata dalla propria madre, nonna della Sig.ra CP_2
pagina 6 di 9 per rientrare entro un paio di anni in Romania” (p. 4 atto di citazione) è circostanza tanto Pt_1 generica da non poter convincere, alla luce delle osservazioni che precedono, dell'esistenza di una concreta pianificazione del riavvicinamento tra le due al momento del sinistro. Inoltre, la allega Pt_1 unicamente e del tutto genericamente che “si recava con assiduità” presso la madre (p. 4 atto di citazione), senza indicare nulla di più, neppure circa l'eventuale condivisione di festività, ricorrenze o periodi di vacanza.
Dunque, riconosciuti in favore della 56 punti totali si addiviene all'importo di € 222.090 Pt_1
(anziché € 200.000 come liquidato nell'impugnata) senz'altro rispondente al danno sofferto dall'appellante, compensando adeguatamente la sofferenza patita dalla per la morte della Pt_1
propria madre.
Il secondo motivo di appello non merita accoglimento giacché infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno psicologico lamentato dalla sub specie di danno biologico. In primo luogo, la ha omesso financo di allegare in Pt_1 Pt_1
modo specifico la lesione della propria integrità psico-fisica limitandosi ad affermare di aver subito “un grave danno psicologico, causato dalla repentina e improvvisa perdita della madre” (p. 4 atto di citazione di I grado). Inoltre, entrambe le perizie depositate in allegato all'atto di citazione (doc. 16 e
17) sono redatte da una psicologa e non da uno specialista psichiatra. Poi, la perizia psicologica di cui al doc. 16 (fasc. risale a circa due mesi dal decesso della madre e dunque in momento in cui Pt_1
può senza dubbio ritenersi che la sofferenza non potesse essere già degenerata in una sindrome di rilievo medico-legale. L'altra perizia psicologica (doc. 17, fasc. , risalente al 7.7.2017, non dà Pt_1
conto della sussistenza di una malattia psichica, ma di sintomi di stress post-traumatico che non costituiscono danno biologico.
Dunque, quanto emerge dagli atti e dai documenti attesta una sofferenza per la perdita della madre e un turbamento dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'odierna appellante (elementi che sono già stati opportunamente considerati nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), ma non un danno biologico conseguente a una lesione psicologica. Sul punto, Cass. Civ. n. 6443/2023 precisa che
“con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli
pagina 7 di 9 estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Tutto ciò considerato non vi sono i presupposti per l'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona della che risulterebbe meramente esplorativa, mentre, come già rilevato dal Tribunale, Pt_1
la CTU non può servire per colmare le lacune di allegazione e prova della parte su cui grava il relativo onere (v. Cass. Civ. n. 10373/2019).
Merita parziale accoglimento il terzo motivo di appello perché fondato.
Preliminarmente si osservi che la domanda di rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale è stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello e dunque la relativa pretesa è inammissibile.
Tanto chiarito, seppur non sia pertinente il richiamo all'art. 92 c.p.c., perché l'esborso costituisce danno emergente, correttamente il Tribunale ha ritenuto eccessiva la spesa di 30.000 di cui alla fattura n.
8/2017, quietanzata, emessa dall'avv. Botti che assistette la nella fase stragiudiziale (doc. 22), Pt_1
perché aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore;
altrettanto correttamente, il giudice ha liquidato tale voce di danno in base ai compensi previsti per l'attività stragiudiziale nel DM 55/2014.
Nell'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tuttavia, il giudice ha adottato quelli medi, pari ad € 3.300, mentre si ritiene equo liquidare l'importo di € 5.954 corrispondente al valore massimo del compenso professionale in relazione ad una causa di valore indeterminabile di complessità media.
Deve, infatti, considerarsi che l'attività stragiudiziale compiuta dall'avv. Botti fu molto proficua, consentendo alla propria assistita di ottenere ante causam, nel giugno 2017, il versamento da parte di della somma di € 200.000, di poco inferiore all'ammontare complessivo del risarcimento CP_1 qui liquidato. L'attività svolta è, poi, documentalmente provata: l'Avv. Botti formulò il 25.5.2015 una richiesta di risarcimento danni, seguita dalla formulazione il 18.4.2016 di una proposta transattiva
(entrambe sub doc. 10), cui oppose il 13.7.2016 l'impossibilità di formulare qualsivoglia CP_1 offerta risarcitoria (doc. 11); altresì l'avv. Botti presentò il 9.5.2017 segnalazione all'IVASS, a seguito del rifiuto opposto da alla proposta transattiva, cui seguì l'attivazione dell'IVASS (doc. 13). CP_1
In conclusione, il danno complessivamente patito dalla in conseguenza del sinistro di cui è Pt_1 causa è pari a € 228.751,22, di cui € 222.090 (anziché 200.000) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 5.954 (anziché 3.300) a titolo di danno patrimoniale per le spese di attività stragiudiziale ed
€ 707,22 a titolo di danno patrimoniale per le spese di altra natura liquidato in sentenza e non oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 9 Ora, va applicato lo stesso criterio adottato dal primo giudice – in quanto non è oggetto di censura – nel sottrarre dall'importo risarcitorio, come qui riliquidato, l'acconto di € 200.000 corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio. Detratta dalla somma di € 228.751,22 quella versata in acconto risulta che, alla data dell'impugnata sentenza, il residuo credito risarcitorio ammontava ad € 28.751,22
(anziché 4.077,22 come liquidato nella sentenza impugnata), oltre accessori come da sentenza di primo grado non impugnata sul punto. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 8.400 corrisposta da in esecuzione della sentenza impugnata, come precisato nella comparsa di risposta. Tale CP_1 pagamento, benché non documentato, non è stato dall'appellante successivamente contestato.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; rimangono fermi la condanna disposta nell'impugnata sentenza e l'importo delle spese vive ivi liquidate, ma il compenso professionale deve essere riliquidato per effetto della parziale riforma della sentenza che porta all'applicazione di uno scaglione di valore maggiore.
Le spese sono liquidate in dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa (decisum), all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Piacenza, a parziale modifica della Parte_1
stessa:
- condanna e SA NN, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
della € 28.751,22 (anziché 4.077,22 come liquidato nella sentenza impugnata), oltre Parte_1
interessi dal 7.2.2022 al saldo nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 7.254 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge e per il secondo grado in €
1.138,50 per esborsi ed € 8.500 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto del pagamento in favore dell'appellante della somma di € 8.400 da parte di
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata, da detrarre dalle somme sopra indicate. Controparte_1
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 10.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 19.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1526/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Sara Botti
contro
:
Controparte_1
Avv. Federica Dalan
NN SA contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2018, conveniva avanti al Tribunale di Piacenza SA NN e Parte_1
(di seguito solo ) esponendo che: Controparte_1 CP_1
- il 10.5.2015 SA NN, a bordo della propria autovettura, assicurata per la r.c.a. con investiva sulla via Emilia Pavese, all'altezza del civico n. 11, la di lei madre CP_1 CP_2 mentre attraversava la strada in prossimità dell'attraversamento pedonale;
- la madre decedeva il giorno successivo a causa delle gravi lesioni riportate;
- SA NN veniva condannato per omicidio colposo, con sentenza di patteggiamento, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione;
- a seguito di segnalazione all'IVASS da parte del proprio legale, le versava la somma di € CP_1
200.000 e provvedeva al pagamento in via diretta di parte delle spese funerarie;
pagina 1 di 9 - la madre era “l'unica persona della sua famiglia con la quale intratteneva relazione affettiva”, giacché il padre aveva abbandonato la famiglia quando lei era ancora piccola, e la sosteneva anche economicamente;
inoltre, progettava di “finire la ristrutturazione della casa ereditata della propria madre, nonna della Sig.ra per rientrare entro un paio di anni in Romania”; Pt_1
- a causa della morte della madre, ella aveva patito un danno psicologico quantificabile in € 150.000, un danno da perdita del rapporto parentale quantificabile in € 370.000 “non essendo presenti nel nucleo famigliare…altri parenti entro il 2° grado”, un danno patrimoniale da lucro cessante pari a € 30.000
“oltre all'eventuale risarcimento delle somme versate all'INPS a nome di che CP_2 complessivamente si stima in € 50.000” per un totale di € 600.000 cui detrarre la somma di € 200.000 già versata da CP_1
- aveva sostenuto altresì spese di varia natura (“spese per volo aereo, soggiorno, trasporti, traduzione documenti richiesti da delle spese funerarie…cure psicologiche, biglietti aerei, Controparte_3 soggiorno documenti e apostille”) per la complessiva somma di € 4.000.
L'attrice concludeva domandando che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento integrale di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, oltre “al rimborso delle spese legali della fase stragiudiziale”.
Con unico atto, si costituivano e NN eccependo il concorso di colpa prevalente della CP_1 vittima nella causazione del sinistro per avere quest'ultima attraversato la strada senza utilizzare le strisce pedonali e senza dare la precedenza al veicolo e contestando anche nel quantum le voci di danno pretese dall'attrice.
Istruita la causa con il deposito di documenti e con prove testimoniali, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 40/2022, accoglieva parzialmente le domande di parte attrice.
Accertava l'esclusiva responsabilità di NN nella causazione del sinistro e, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, procedeva alla liquidazione sulla scorta delle Tabelle di Roma all'epoca vigenti, alla luce del fatto che con la sentenza n. 10579/2021 la Corte di Cassazione aveva censurato l'uso delle Tabelle di Milano considerandole inadeguate. Considerato il valore del punto base (€
9.806,70) e 28 punti totali (18 punti per il grado di parentale, 3 punti per l'età della vittima di 59 anni al momento del sinistro, 4 punti per l'età della GL di 30 anni al momento del sinistro, 3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi), liquidava il danno in € 274.587,60. Il Tribunale escludeva di aumentare tale importo per l'inesistenza di altri familiari ritenendola una circostanza non rilevante “in quanto, dai documenti versati in atti, risulta che la sig.ra era ormai da tempo “sola”, in quanto Pt_1 nel 1996 la madre partiva per l'Italia, lasciandola alla nonna con cui conviveva fino all'adolescenza e successivamente rimaneva senza parenti, non avendo padre né altri familiari (doc. 17 att.)”; viceversa, riteneva rilevante la circostanza che madre e GL non convivessero da quasi vent'anni, talché
pagina 2 di 9 decurtava l'importo di circa 1/3 e così addiveniva alla somma (arrotondata) di € 200.000. Il giudice osservava che “né del resto l'CE ha specificatamente allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee ad aumentare il risarcimento-base o ad evitare la riduzione del risarcimento per la lunga non convivenza delle Parti;
invero, l'CE ha solo genericamente dedotto che madre e GL si sentivano spesso e che progettavano di riunirsi nel futuro, senza fornire alcuna prova di ciò, neanche presuntiva”.
Il Tribunale riteneva poi infondata la domanda di risarcimento del danno psicologico, sub specie di danno biologico, osservando che l'attrice non aveva adeguatamente provato né allegato di aver sofferto, oltre al dolore per la perdita della madre, una lesione della propria integrità psico-fisica.
Infatti, la prima relazione psicologica risaliva al 16.7.2015 e dunque in un momento nel quale il lutto non era ancora stato elaborato (doc. 16); la seconda relazione psicologica del 7.7.2017 non descriveva una lesione dell'integrità psico-fisica dell'attrice, ma una “sintomatologia da stress post traumatico” e pur consigliando di seguire un programma psicoterapeutico (che l'attrice non deduceva di aver intrapreso) non rilevava la necessità di una terapia farmacologica né la sussistenza di una patologia clinica idonea a configurare un danno biologico (doc. 17). Il Tribunale riteneva che, in assenza di altri elementi (allegazioni puntuali, capitoli di prova orale specifici, relazioni medico-legali), le relazioni non fossero sufficienti a prova il danno né ad accogliere la richiesta di CTU avanzata dall'attrice.
Quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale riteneva infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante di € 30.000 in quanto l'attrice non aveva allegato né provato in che cosa consistesse il prospettato danno né come era addivenuta a tale quantificazione e osservava che “nulla è stato allegato e provato con riferimento all'asserito versamento di € 50.000 all'INPS”, ritenendo anche tale richiesta infondata. Accoglieva poi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente per anticipo delle spese funerarie e trasporti nella misura di € 702,22.
Infine, quanto al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, ivi incluso il procedimento instaurato avanti all'IVASS, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva versato in atti unicamente la fattura dell'avv. Botti ove figuravano spese legali per assistenza stragiudiziale per complessivi € 30.000, senza alcuna ulteriore specificazione (doc. 22). Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso delle spese legali stragiudiziali e richiamato anche l'art. 92 c. 1 c.p.c., riteneva l'importo di € 30.000 manifestamente eccessivo, specie alla luce dei parametri ministeriali di cui al DM 55/2014 che in relazione ad una causa di valore indeterminabile “(quale è la presente in base alla prospettazione datane dalla stessa CE – vd. p. 7 atto di citazione)” quantificano il compenso medio in € 3.300 e in tale misura accoglieva la domanda.
pagina 3 di 9 Dunque, liquidato il danno patrimoniale nella somma di € 4.007,22 (€ 702,22 + € 3.300), il danno patito dall'attrice ammontava complessivamente in € 204.007,22. Da tale importo il Tribunale detraeva la somma di € 200.000 versata da prima dell'instaurazione del giudizio, così determinando il CP_1 credito residuo in € 4.007,22 al cui pagamento condannava i convenuti, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo, ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in base ai parametri medi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia avuto riguardo al decisum.
Avverso la sentenza proponeva appello la affidandolo a tre motivi, cui resisteva Pt_1 CP_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza.
Dichiarata la contumacia di NN e non ammessa la tardiva produzione documentale dell'appellante, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendo opportuno rimettere al merito la decisione in ordine alla richiesta di CTU medico-legale.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errore logico argomentativo nella definizione e quantificazione del quantum debeatur rispetto al criterio di applicazione del sistema a punti (c.d. tabelle di Roma) pagg.7/14. L'appellante si duole della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale lamentando che il Tribunale non ha applicato la maggiorazione da 1/3 a 1/2 prevista dalle Tabelle di Roma per l'assenza nel suo nucleo familiare di altre persone e ha ritenuto che l'attrice non avesse allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a aumentare il risarcimento-base pur avendo rigettato la prova per testi atta a comprovare il rapporto affettivo esistente con la madre e avendo omesso di valutare che ella soffriva ancora nel 2017 di sintomatologia da stress post traumatico. Dunque, considerato l'aumento, quantifica il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in una somma “oscillante - partendo dalla quantificazione e dai criteri indicati dal Tribunale di € 274.587,60 - tra € 274.587,60 (aumento di 1/3 per assenza di parenti e diminuzione di 1/3 per assenza di convivenza) e € 320.352,20 ( aumento di ½ per assenza di parenti e diminuzione di 1/3 per assenza di convivenza)”, con la precisazione che “se invece si ritenesse sussistente il criterio indicato dalla Cassazione della “eventualità” della decurtazione per assenza di convivenza si arriverebbe alla somma di € 411.881,40 escluso il danno biologico personale” (p. 15 atto di appello);
2) Rigetto della domanda di condanna del risarcimento del danno biologico per infondatezza, omessa valutazione probatoria di elementi allegati e che sono stati oggetto di discussione tra le parti, doc. 16 e
17, pagg. 13 e 14. L'appellante sostiene che le perizie prodotte in atti sub doc. 16 e 17 dimostrino la pagina 4 di 9 sussistenza di un danno biologico di grado “molto elevato”, per la cui determinazione domanda l'espletamento di CTU medico-legale;
3) In merito al danno patrimoniale pag. 14. L'appellante si duole della quantificazione del danno patrimoniale per l'attività stragiudiziale. Lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto “del contratto intercorso con la parte, il quale si attesta ai parametri di liquidazione solitamente in uso tra compagnie assicurative e legali ( che oscilla tra il 10% e il 15%)” e non ha considerato la complessa e articolata trattativa intercorsa tra le parti “che ha portato: - alla costituzione di parte civile della
nel procedimento penale a carico di NN SA e al relativo studio della posizione Pt_1
processuale; - alla redazione della pratica di segnalazione IVASS e a trattative durate 2 anni, come in atti” (p. 17 atto di appello). Pertanto, chiede che la domanda di rimborso dell'attività stragiudiziale sia accolta nella misura complessiva di € 10.000 da cui detrarre i già versati € 3.300 in esecuzione della sentenza impugnata.
***
Il primo motivo di appello merita accoglimento giacché fondato.
Il Tribunale nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ha ingiustamente mancato di attribuire rilevanza alla composizione del nucleo familiare della sul presupposto che ella fosse Pt_1
da tempo sola. La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, calcolata dal primo giudice sulla base del Tribunale di Roma, risulta, come si preciserà eseguendo i calcoli, inferiore e inadeguata a risarcire i danni dell'appellante rispetto agli importi calcolati in base alle Tabelle di
Milano, in uso in questa Corte, coeve alla sentenza impugnata.
Le Tabelle dell'Edizione 2022 sono state adeguate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Tali Tabelle sono fondate su un sistema “a punto variabile” che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla pagina 5 di 9 convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione.
Venendo ai calcoli, vanno considerati 18 punti in relazione all'età della vittima primaria (
[...] aveva 59 anni al momento del sinistro), 24 punti in relazione all'età della vittima secondaria CP_2
(la aveva 30 anni al momento del sinistro), 0 punti in relazione al parametro “convivenza” (la Pt_1
madre e la GL non convivevano al momento del sinistro;
la madre aveva lasciato la Romania quando la GL aveva 12 anni affidandola alle cure della nonna materna). In relazione al parametro di cui alla lett. D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” le Tabelle di
Milano indicano che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato” (v. p. 5). Ora, risulta dal doc. 17 allegato all'atto di citazione di primo grado che i genitori dell'odierna appellante si separarono quando ella aveva 10 anni e che da quel momento il di lei padre non abbia più intrattenuto rapporti con la GL;
circostanza quest'ultima indicata anche in atto di citazione (v. p. 3). Tuttavia, la non ha Pt_1
mai dedotto né nel primo grado di giudizio né in appello che il padre sia deceduto;
pertanto, attribuendo le Tabelle rilevanza alla sola circostanza dell'esistenza in vita di altri familiari del nucleo familiare primario, si attribuiscono, in relazione a tale parametro, 14 punti (corrispondenti a 1 familiare superstite).
In relazione al parametro E “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, si ritiene equo assegnare 10 punti. Per un verso, infatti, non vi sono elementi che consentano di escludere l'esistenza di una relazione affettiva profonda tra la madre e la GL, ancorché vivessero molto lontane, alla luce di quanto allegato dalla nei propri atti e alla Pt_1
luce di quanto emerge dalla relazione della psicologa (doc. 17, fasc. . Per Persona_1 Pt_1
questo, appare superfluo il primo capitolo di prova per testi per la cui ammissione la ha insistito Pt_1 con l'atto di appello (“La sig.ra aveva contatti telefonici giornalieri con la GL ?”) CP_2 Pt_1
mentre gli ulteriori capitoli di prova hanno ad oggetto tutte circostanze successive al decesso della madre e dunque irrilevanti. Per altro verso, però, occorre tener conto del fatto che madre e GL vivevano l'una in Italia e l'altra in Romania da quando la aveva 12 anni e che, nonostante Pt_1 quest'ultima al momento del sinistro avesse da tempo raggiunto l'età adulta (30 anni), aveva deciso di rimanere in Romania senza raggiungere e ricongiungersi alla madre lontana e che neppure la madre, dopo quasi vent'anni trascorsi in Italia, aveva fatto rientro in Romania, essendo senz'altro venuta meno l'esigenza di lavorare in Italia per mantenere la GL, ormai trentenne. Il “progetto della Sig.ra di finire la ristrutturazione della casa ereditata dalla propria madre, nonna della Sig.ra CP_2
pagina 6 di 9 per rientrare entro un paio di anni in Romania” (p. 4 atto di citazione) è circostanza tanto Pt_1 generica da non poter convincere, alla luce delle osservazioni che precedono, dell'esistenza di una concreta pianificazione del riavvicinamento tra le due al momento del sinistro. Inoltre, la allega Pt_1 unicamente e del tutto genericamente che “si recava con assiduità” presso la madre (p. 4 atto di citazione), senza indicare nulla di più, neppure circa l'eventuale condivisione di festività, ricorrenze o periodi di vacanza.
Dunque, riconosciuti in favore della 56 punti totali si addiviene all'importo di € 222.090 Pt_1
(anziché € 200.000 come liquidato nell'impugnata) senz'altro rispondente al danno sofferto dall'appellante, compensando adeguatamente la sofferenza patita dalla per la morte della Pt_1
propria madre.
Il secondo motivo di appello non merita accoglimento giacché infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno psicologico lamentato dalla sub specie di danno biologico. In primo luogo, la ha omesso financo di allegare in Pt_1 Pt_1
modo specifico la lesione della propria integrità psico-fisica limitandosi ad affermare di aver subito “un grave danno psicologico, causato dalla repentina e improvvisa perdita della madre” (p. 4 atto di citazione di I grado). Inoltre, entrambe le perizie depositate in allegato all'atto di citazione (doc. 16 e
17) sono redatte da una psicologa e non da uno specialista psichiatra. Poi, la perizia psicologica di cui al doc. 16 (fasc. risale a circa due mesi dal decesso della madre e dunque in momento in cui Pt_1
può senza dubbio ritenersi che la sofferenza non potesse essere già degenerata in una sindrome di rilievo medico-legale. L'altra perizia psicologica (doc. 17, fasc. , risalente al 7.7.2017, non dà Pt_1
conto della sussistenza di una malattia psichica, ma di sintomi di stress post-traumatico che non costituiscono danno biologico.
Dunque, quanto emerge dagli atti e dai documenti attesta una sofferenza per la perdita della madre e un turbamento dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'odierna appellante (elementi che sono già stati opportunamente considerati nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), ma non un danno biologico conseguente a una lesione psicologica. Sul punto, Cass. Civ. n. 6443/2023 precisa che
“con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli
pagina 7 di 9 estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Tutto ciò considerato non vi sono i presupposti per l'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona della che risulterebbe meramente esplorativa, mentre, come già rilevato dal Tribunale, Pt_1
la CTU non può servire per colmare le lacune di allegazione e prova della parte su cui grava il relativo onere (v. Cass. Civ. n. 10373/2019).
Merita parziale accoglimento il terzo motivo di appello perché fondato.
Preliminarmente si osservi che la domanda di rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale è stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello e dunque la relativa pretesa è inammissibile.
Tanto chiarito, seppur non sia pertinente il richiamo all'art. 92 c.p.c., perché l'esborso costituisce danno emergente, correttamente il Tribunale ha ritenuto eccessiva la spesa di 30.000 di cui alla fattura n.
8/2017, quietanzata, emessa dall'avv. Botti che assistette la nella fase stragiudiziale (doc. 22), Pt_1
perché aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore;
altrettanto correttamente, il giudice ha liquidato tale voce di danno in base ai compensi previsti per l'attività stragiudiziale nel DM 55/2014.
Nell'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tuttavia, il giudice ha adottato quelli medi, pari ad € 3.300, mentre si ritiene equo liquidare l'importo di € 5.954 corrispondente al valore massimo del compenso professionale in relazione ad una causa di valore indeterminabile di complessità media.
Deve, infatti, considerarsi che l'attività stragiudiziale compiuta dall'avv. Botti fu molto proficua, consentendo alla propria assistita di ottenere ante causam, nel giugno 2017, il versamento da parte di della somma di € 200.000, di poco inferiore all'ammontare complessivo del risarcimento CP_1 qui liquidato. L'attività svolta è, poi, documentalmente provata: l'Avv. Botti formulò il 25.5.2015 una richiesta di risarcimento danni, seguita dalla formulazione il 18.4.2016 di una proposta transattiva
(entrambe sub doc. 10), cui oppose il 13.7.2016 l'impossibilità di formulare qualsivoglia CP_1 offerta risarcitoria (doc. 11); altresì l'avv. Botti presentò il 9.5.2017 segnalazione all'IVASS, a seguito del rifiuto opposto da alla proposta transattiva, cui seguì l'attivazione dell'IVASS (doc. 13). CP_1
In conclusione, il danno complessivamente patito dalla in conseguenza del sinistro di cui è Pt_1 causa è pari a € 228.751,22, di cui € 222.090 (anziché 200.000) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, € 5.954 (anziché 3.300) a titolo di danno patrimoniale per le spese di attività stragiudiziale ed
€ 707,22 a titolo di danno patrimoniale per le spese di altra natura liquidato in sentenza e non oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 9 Ora, va applicato lo stesso criterio adottato dal primo giudice – in quanto non è oggetto di censura – nel sottrarre dall'importo risarcitorio, come qui riliquidato, l'acconto di € 200.000 corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio. Detratta dalla somma di € 228.751,22 quella versata in acconto risulta che, alla data dell'impugnata sentenza, il residuo credito risarcitorio ammontava ad € 28.751,22
(anziché 4.077,22 come liquidato nella sentenza impugnata), oltre accessori come da sentenza di primo grado non impugnata sul punto. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 8.400 corrisposta da in esecuzione della sentenza impugnata, come precisato nella comparsa di risposta. Tale CP_1 pagamento, benché non documentato, non è stato dall'appellante successivamente contestato.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; rimangono fermi la condanna disposta nell'impugnata sentenza e l'importo delle spese vive ivi liquidate, ma il compenso professionale deve essere riliquidato per effetto della parziale riforma della sentenza che porta all'applicazione di uno scaglione di valore maggiore.
Le spese sono liquidate in dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa (decisum), all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Piacenza, a parziale modifica della Parte_1
stessa:
- condanna e SA NN, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
della € 28.751,22 (anziché 4.077,22 come liquidato nella sentenza impugnata), oltre Parte_1
interessi dal 7.2.2022 al saldo nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 7.254 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge e per il secondo grado in €
1.138,50 per esborsi ed € 8.500 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto del pagamento in favore dell'appellante della somma di € 8.400 da parte di
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata, da detrarre dalle somme sopra indicate. Controparte_1
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 10.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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