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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Rita Serri Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 389/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437 del 15/26.4.2024, notificata il 30.4.2024; avente ad oggetto: spese di lite, promossa da:
già Parte_1 Parte_2
e quali soci della predetta già s.n.c., Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Mazzoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pontiroli ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 13.2.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui , dipendente della CP_1
con qualifica di impiegata di Parte_1 Parte_2 concetto e mansioni di Addetta all'Ufficio Amministrazione e Contabilità, aveva impugnato il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, in ragione della necessità di riorganizzare le figure professionali presenti in organico, con conseguente stabile soppressione della sua posizione lavorativa.
Il Tribunale compensava integralmente le spese di lite, “stante la complessità fattuale e giuridica della controversia”.
2. già Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello, chiedendo, in Parte_2 Parte_3 parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di primo grado, liquidate in € 6.465,60, oltre spese generali e accessori di legge e oltre spese non imponibili sostenute per € 70,80, come da nota depositata. Il tutto con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con l'unico motivo proposto, gli appellanti fanno valere la violazione da parte del Giudice degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stata erroneamente disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Precisamente, rilevano gli appellanti che l'esito del giudizio di primo grado
è stato loro interamente favorevole, essendo state rigettate le eccezioni formali e sostanziali proposte dalla lavoratrice, con conferma della legittimità del licenziamento.
Quanto alla possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, fanno presente che la scelta di compensare le spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale, trattandosi di un potere “non … arbitrario, discrezionale
o svincolato dalla correlativa disposizione che impone - in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa - di gravare il soccombente del costo economico della lite … (Cass. SSUU n. 20598/2008)”, così che “Non è legittimamente disposta la compensazione delle spese processuali ove non siano stati riscontrati una soccombenza reciproca o un caso di assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, infine, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni delle quali il giudice comunque deve dare conto in motivazione (Cass. Sez. lavoro n.
31414/2023)”.
La sentenza del Tribunale, invece, non esprimerebbe alcuna motivazione che possa in qualche modo giustificare la compensazione delle spese di lite tra le
2 parti, non consentendo il relativo contenuto nemmeno di comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto il Giudice ad assumere la decisione, non essendo sufficiente il riferimento alla “complessità fattuale e giuridica della controversia” (pag. 5 della sentenza), che invero di complesso non aveva davvero nulla, essendo state affrontate e risulte le varie questioni in conformità all'orientamento di legittimità, con istruttoria testimoniale su poche circostanze e motivazione di ridotta estensione.
Da ultimo, segnala l'appellante, la compensazione vanificherebbe il risultato ottenuto in giudizio, essendo stata costretta la società “a farsi carico di oneri difensivi che elidono il valore del bene conseguito (Cass. 5696/2012). È infatti palesemente ingiusto che, dopo aver subìto una causa infondata per 6.448,56 euro (questa è la richiesta di indennizzo avanzata dalla ), la parte CP_1 totalmente vittoriosa debba farsi carico di un importo per spese legali di euro
6.465,60 oltre accessori e spese (cfr nota spese da noi depositata nel giudizio di primo grado), ovvero di un importo pari al quantum della domanda giudiziale subita e respinta”.
4. Seppure il motivo di appello esprima una censura condivisibile,
l'impugnazione non merita accoglimento.
Correggendo la motivazione del primo Giudice, il quale, nel richiamare a fondamento della disposta compensazione la “complessità fattuale e giuridica della controversia”, non ha tenuto conto delle ragioni di compensazione previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) e della possibilità, riconosciuta da C. Cost. n.
77/2018, di valorizzare in tal senso altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, delle quali va comunque giustificata l'adeguatezza, non essendo sufficiente il richiamo alla complessità delle questioni trattate (v. Cass., 4.2.2025, n. 2654, che non ha ritenuto idoneo il riferimento alla “complessità della vicenda e le molteplici questioni giuridiche", senza adeguatamente sussumere tali aspetti, nelle "gravi ed eccezionali ragioni", neppure enunciate”), osserva il Collegio che la compensazione integrale delle spese trova comunque evidente ragion d'essere nel dato, appunto, della soccombenza reciproca delle parti.
Riprendendo i principi di diritto di recente precisati da Cass., S.U.,
31.10.2022, n. 32061, occorre evidenziare che la reciproca soccombenza è certamente configurabile – ed è questa l'ipotesi che qui viene in rilievo – nel caso in cui tale esito riguardi una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti. Nel caso di specie, il Tribunale non ha soltanto rigettato la domanda rappresentata dall'impugnativa giudiziale del
3 licenziamento ma ha anche dichiarato improcedibile, in corso di causa, la domanda riconvenzionale presentata in primo grado dall'appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da abuso dello strumento processuale da parte della lavoratrice (e siffatta qualificazione, effettuata in sede di valutazione delle istanze istruttorie del datore di lavoro ma pur sempre compiuta, è tra l'altro ormai definitiva, in assenza di impugnazione della statuizione).
La valutazione negativa della domanda riconvenzionale per ragioni di rito
(violazione dell'art. 418 c.p.c. e conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale) non va considerata, ai fini in questione, diversa da una statuizione di rigetto, determinando comunque la condizione di soccombenza (v. per l'applicazione del principio, nella diversità del caso, Cass., 24.6.2020,
n.12484, secondo cui l'art. 92, comma 2, cit., “nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce difatti una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche (Cass. s.u.
2572/2012). Ciò posto, è anzitutto da escludere che il fatto che l'appello fosse stato definito con pronuncia di inammissibilità giustificasse la pronuncia di compensazione. La soccombenza dei convenuti si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni
(se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass.
10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996”).
Né può essere utilmente fatta questione di pluralità di domande proposte con il ricorso introduttivo (di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di condanna ex art. 8 della l. n. 604/1966), posto che (Cass., 24.1.2013, n. 1703) non v'è alcuna norma che prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, occorrendo valutare nel suo complesso l'oggetto della lite.
Le statuizioni emesse dal Tribunale di Bologna hanno dunque determinato la soccombenza reciproca delle parti, giustificandosi dunque la compensazione delle spese di lite.
Le statuizioni di cui alla sentenza impugnata, corretta la motivazione nel senso indicato, vanno allora confermate.
5. Si compensano le spese di lite del grado in quanto la soccombenza in sede di impugnazione degli appellanti segue all'indicazione da parte di questa Corte di una diversa ragione di compensazione delle spese del primo grado, soluzione
4 giustificata dal primo Giudice in base a considerazioni effettivamente non congrue, sussistendo pertanto le predette gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto e conferma le statuizioni di cui alla sentenza impugnata;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Maria Rita Serri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Rita Serri Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 389/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437 del 15/26.4.2024, notificata il 30.4.2024; avente ad oggetto: spese di lite, promossa da:
già Parte_1 Parte_2
e quali soci della predetta già s.n.c., Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Mazzoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pontiroli ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 13.2.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui , dipendente della CP_1
con qualifica di impiegata di Parte_1 Parte_2 concetto e mansioni di Addetta all'Ufficio Amministrazione e Contabilità, aveva impugnato il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, in ragione della necessità di riorganizzare le figure professionali presenti in organico, con conseguente stabile soppressione della sua posizione lavorativa.
Il Tribunale compensava integralmente le spese di lite, “stante la complessità fattuale e giuridica della controversia”.
2. già Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello, chiedendo, in Parte_2 Parte_3 parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di primo grado, liquidate in € 6.465,60, oltre spese generali e accessori di legge e oltre spese non imponibili sostenute per € 70,80, come da nota depositata. Il tutto con vittoria di spese e compensi del grado di appello.
si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con l'unico motivo proposto, gli appellanti fanno valere la violazione da parte del Giudice degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stata erroneamente disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Precisamente, rilevano gli appellanti che l'esito del giudizio di primo grado
è stato loro interamente favorevole, essendo state rigettate le eccezioni formali e sostanziali proposte dalla lavoratrice, con conferma della legittimità del licenziamento.
Quanto alla possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, fanno presente che la scelta di compensare le spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale, trattandosi di un potere “non … arbitrario, discrezionale
o svincolato dalla correlativa disposizione che impone - in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa - di gravare il soccombente del costo economico della lite … (Cass. SSUU n. 20598/2008)”, così che “Non è legittimamente disposta la compensazione delle spese processuali ove non siano stati riscontrati una soccombenza reciproca o un caso di assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, infine, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni delle quali il giudice comunque deve dare conto in motivazione (Cass. Sez. lavoro n.
31414/2023)”.
La sentenza del Tribunale, invece, non esprimerebbe alcuna motivazione che possa in qualche modo giustificare la compensazione delle spese di lite tra le
2 parti, non consentendo il relativo contenuto nemmeno di comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto il Giudice ad assumere la decisione, non essendo sufficiente il riferimento alla “complessità fattuale e giuridica della controversia” (pag. 5 della sentenza), che invero di complesso non aveva davvero nulla, essendo state affrontate e risulte le varie questioni in conformità all'orientamento di legittimità, con istruttoria testimoniale su poche circostanze e motivazione di ridotta estensione.
Da ultimo, segnala l'appellante, la compensazione vanificherebbe il risultato ottenuto in giudizio, essendo stata costretta la società “a farsi carico di oneri difensivi che elidono il valore del bene conseguito (Cass. 5696/2012). È infatti palesemente ingiusto che, dopo aver subìto una causa infondata per 6.448,56 euro (questa è la richiesta di indennizzo avanzata dalla ), la parte CP_1 totalmente vittoriosa debba farsi carico di un importo per spese legali di euro
6.465,60 oltre accessori e spese (cfr nota spese da noi depositata nel giudizio di primo grado), ovvero di un importo pari al quantum della domanda giudiziale subita e respinta”.
4. Seppure il motivo di appello esprima una censura condivisibile,
l'impugnazione non merita accoglimento.
Correggendo la motivazione del primo Giudice, il quale, nel richiamare a fondamento della disposta compensazione la “complessità fattuale e giuridica della controversia”, non ha tenuto conto delle ragioni di compensazione previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) e della possibilità, riconosciuta da C. Cost. n.
77/2018, di valorizzare in tal senso altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, delle quali va comunque giustificata l'adeguatezza, non essendo sufficiente il richiamo alla complessità delle questioni trattate (v. Cass., 4.2.2025, n. 2654, che non ha ritenuto idoneo il riferimento alla “complessità della vicenda e le molteplici questioni giuridiche", senza adeguatamente sussumere tali aspetti, nelle "gravi ed eccezionali ragioni", neppure enunciate”), osserva il Collegio che la compensazione integrale delle spese trova comunque evidente ragion d'essere nel dato, appunto, della soccombenza reciproca delle parti.
Riprendendo i principi di diritto di recente precisati da Cass., S.U.,
31.10.2022, n. 32061, occorre evidenziare che la reciproca soccombenza è certamente configurabile – ed è questa l'ipotesi che qui viene in rilievo – nel caso in cui tale esito riguardi una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti. Nel caso di specie, il Tribunale non ha soltanto rigettato la domanda rappresentata dall'impugnativa giudiziale del
3 licenziamento ma ha anche dichiarato improcedibile, in corso di causa, la domanda riconvenzionale presentata in primo grado dall'appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da abuso dello strumento processuale da parte della lavoratrice (e siffatta qualificazione, effettuata in sede di valutazione delle istanze istruttorie del datore di lavoro ma pur sempre compiuta, è tra l'altro ormai definitiva, in assenza di impugnazione della statuizione).
La valutazione negativa della domanda riconvenzionale per ragioni di rito
(violazione dell'art. 418 c.p.c. e conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale) non va considerata, ai fini in questione, diversa da una statuizione di rigetto, determinando comunque la condizione di soccombenza (v. per l'applicazione del principio, nella diversità del caso, Cass., 24.6.2020,
n.12484, secondo cui l'art. 92, comma 2, cit., “nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce difatti una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche (Cass. s.u.
2572/2012). Ciò posto, è anzitutto da escludere che il fatto che l'appello fosse stato definito con pronuncia di inammissibilità giustificasse la pronuncia di compensazione. La soccombenza dei convenuti si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni
(se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass.
10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996”).
Né può essere utilmente fatta questione di pluralità di domande proposte con il ricorso introduttivo (di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di condanna ex art. 8 della l. n. 604/1966), posto che (Cass., 24.1.2013, n. 1703) non v'è alcuna norma che prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, occorrendo valutare nel suo complesso l'oggetto della lite.
Le statuizioni emesse dal Tribunale di Bologna hanno dunque determinato la soccombenza reciproca delle parti, giustificandosi dunque la compensazione delle spese di lite.
Le statuizioni di cui alla sentenza impugnata, corretta la motivazione nel senso indicato, vanno allora confermate.
5. Si compensano le spese di lite del grado in quanto la soccombenza in sede di impugnazione degli appellanti segue all'indicazione da parte di questa Corte di una diversa ragione di compensazione delle spese del primo grado, soluzione
4 giustificata dal primo Giudice in base a considerazioni effettivamente non congrue, sussistendo pertanto le predette gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto e conferma le statuizioni di cui alla sentenza impugnata;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Maria Rita Serri
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