Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3383 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
20 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3383/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: vittime del dovere;
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' Avv. G. Martino;
Ricorrente
– (CF ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ) P.IVA_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha impugnato il Decreto prot. n.559/C/73291/SG del 12.05.2017, notificato a mezzo pec il 20.09.2017 dal
[...]
. CP_1
Sotto il profilo fattuale ha evidenziato che, in data 07.03.1995, comandato regolarmente di servizio in O.P. fuori sede (Località Battipaglia), nell'ambito degli scontri avvenuti durante la protesta degli agricoltori lungo lo svincolo autostradale di Battipaglia, intorno alle ore 22,30, nell'intento di disperderli e di evitare la fitta sassaiola, il lancio di bottiglie, nonché di bloccare l'incalzare minaccioso dei trattori degli stessi manifestanti, era accidentalmente e a causa del sopravvenire di circostanze straordinarie scivolato lungo la scarpata della predetta autostrada, andando a sbattere rovinosamente con la spalla dx. sul terreno accidentato.
Dopo aver continuato a prestare servizio, a seguito degli accertamenti svolti il giorno successivo presso l'Ospedale Generale “S.Maria della Speranza” di Battipaglia (SA gli veniva diagnosticato un
“trauma distorsivo articolazione scapolo-omerale dx.”, tanto da presentare domanda di accertamento della predetta infermità come dipendente da causa di servizio, riconosciuta dalla C.M.O. di Catanzaro con P.V Mod.AB n.619 del 13.05.1996.
Fermo restando il riconosciuto aggravamento della patologia ex P.V. Mod.BL/B n.2479 del
19.12.2008 della CMO di Messina, qualificata come “Pregressa distorsione scapolo omerale destra con segni di tendinopatia della cuffia dei rotatori e segni di artrosi acromion claveare a modica incidenza funzionale”, ha evidenziato la formulazione della richiesta di attribuzione dello status
“Vittima del dovere” riconosciuto nella misura del 15% dalla CMO di Messina.
Ha pertanto eccepito, nel merito, l'erronea valutazione della percentuale invalidante del ricorrente, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 181/09.
Alla luce del calcolo effettuato, tale da condurre ad una percentuale di invalidità complessiva del
43%, ha concluso chiedendo la rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 43% sulla scorta dell'intervenuto aggravamento, il riconoscimento dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati, incrementato nella misura di Euro 500,00 a decorrere dall'1.01.2006 ai sensi dell'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), nonché allo speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere e ai soggetti equiparati dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), a decorrere dall'1.01.2008.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1
del ricorso in fatto e in diritto.
*******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il thema decidendum attiene, come anticipato, alla rivalutazione, in ragione dell'invocata applicazione del DPR 181/2009, della percentuale di invalidità complessiva da cui è affetto il ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 07.03.1995 e riconosciuta nella misura del 15% con decreto n.559/C/73291/SG del 12.05.2017.
Orbene, in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione del resistente in CP_1 ordine alla nullità della notifica del ricorso, essendo stata dimostrata la notificazione dell'atto introduttivo all'indirizzo pec dell'Avvocatura dello Stato la cui costituzione, in ogni caso, sana eventuali vizi formali della notifica. giova evidenziare come, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, sia
“essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, nel senso che rilevano: condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 31/07/2020, n. 16571).
Posto che, nella specie, alcun dubbio sussiste in ordine a tale status, già riconosciuto dal CP_1 resistente, quanto all'applicazione del DPR 181/2009, occorre richiamare il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, dopo una complessa ricostruzione della disciplina esistente e posta a tutela dei pregiudizi subiti dalle vittime del dovere, ha sostenuto come, in un primo momento sia “intervenuto il D.P.R. n. 243 del 2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell'interno-
Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni. Il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4 indica la data di decorrenza dei benefici così estesi ("A decorrere dal 2006") stabilendo un ordine di corresponsione delle provvidenze fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo le previste lettere: a) in relazione alla L. 20 ottobre 1990, n. 302;
b) in relazione alla L. 23 novembre 1998, n. 407: c) in relazione alla L. 3 agosto 2004, n. 206 (in quest'ultimo caso con la previsione, al n. 1, della possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1).
Il medesimo D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 5, prevede, poi: - la percentualizzazione della invalidità permanente in base alle tabelle per i gradi di invalidità approvate con il D.M. sanità in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
- la percentualizzazione del danno biologico in base alla tabella delle menomazioni approvata con D.M. lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, e successive modificazioni.
Nessuna previsione vi è sull'utilizzo dei due punteggi emergenti in applicazione dell'una piuttosto che dell'altra tabella nè alcun riferimento vi è ai criteri per il riconoscimento anche del danno morale, così come previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, (e di tali lacune, come si vedrà, darà conto il D.P.R. n. 181 del 2009 che farà espresso riferimento alla necessità di integrare il D.P.R. n. 243 del 2006).
3.13. Successivamente, e dopo che già il D.P.R. n. 243 del 2006 aveva esteso, dal 2006, l'assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2 alle vittime del dovere, è ancora proseguito l'iter di ampliamento progressivo dei benefici;
e così, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, è stato esteso alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105,) anche lo speciale assegno vitalizio previsto dalla L. n. 206 del 2007, art. 5, comma 3, e la speciale elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 1.
3.14. Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione (cui non ha posto rimedio l'emanazione del D.P.R. n. 243 del 2006 che, quanto alla determinazione dell'invalidità complessiva utile per la riliquidazione dei benefici spettanti, presentava le lacune di cui è detto) è stato, quindi, colmato con il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181”.
In disparte le valutazioni in ordine alla valenza ontologica autonoma del danno morale, nella medesima pronuncia si sostiene che “Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB).
3.21. Dal contenuto delle indicate disposizioni risulta con ogni evidenza che la liquidazione dell'art. 3 considera, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa (ciò evidentemente esclude ipotesi di duplicazione di voci di danno visto che quello morale non è previsto nella previsione dell'art. 3). L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso.
3.22. In realtà, tanto il suddetto art. 4 quanto il precedente art. 2 riferiscono la percentuale unica di invalidità - o invalidità complessiva - alla valutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 norma relativa alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente.
Di qui la tesi del , secondo cui l'art. 4 non si applicherebbe in caso di invalidità ancora CP_1
da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui al D.P.R.
n. 181 del 2009, art. 3.
La tesi, però, trascura di considerare non solo che la premessa di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione anche ai fini dell'applicazione della L.
n. 206 del 2004, art. 6, comma 1 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui al medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 6, comma 1. Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: "1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6, comma 1, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti (...)".
La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il comma 1 si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dal medesimo D.P.R. n. 181 del 2009, art. 4 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1.
La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale.
E del resto anche la L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, (norma rispetto alla quale è proprio il D.P.R. n. 181 del 2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale" non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano anche alle indennità già liquidate e non solo ad esse.
3.23. Una diversa interpretazione, oltre a risultare distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate, esporrebbe il sistema delineato dalla L. n. 206 del 2004, fonte normativa di rango primario, e dalle disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, che hanno contenuto applicativo della prima e della quale costituiscono specificazione, ad insuperabili rilievi di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost.
Infatti non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario-assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, nè che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data.
E', quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo, sicchè occorre fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) medesimo D.P.R.”.
Una volta chiarita la portata applicativa del DPR 181/2009 e l'estensibilità anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore nei limiti della rivalutazione della percentuale di invalidità che tenga conto anche del danno morale soggettivo, va osservato che – nel caso in esame – si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con il fine di rideterminare la percentuale di invalidità complessiva da cui è affetto il ricorrente.
Ebbene, alla luce del richiamo agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 indicato nei quisiti posti al CTU, dall'elaborato peritale, privo di vizi di carattere logico e connotato dall'applicazione di un percorso logico condiviso da questo giudicante, emerge come la percentuale di invalidità complessiva debba essere rideterminata, rispetto a quella prevista dal resistente, nella misura del 32% con CP_1
decorrenza dal 08.6.2017.
In definitiva merita accoglimento la domanda avente ad oggetto, rispettivamente, la condanna del alla corresponsione della speciale elargizione calcolata sulla percentuale di invalidità pari CP_1
al 32%, a decorrere dal 08.06.2017; nonchè dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238, l. n.350/2003
(Legge Finanziaria 2004) a decorrere dall'1.1.2006; nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria
2008), quest'ultimo a decorrere dal 01.01.2008.
In omaggio al principio di soccombenza parziale, visto l'accoglimento della domanda nei limiti di una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quella richiesta, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità in forza di un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario – vanno poste a carico del resistente nella misura di 2/3 e CP_1
compensate per 1/3.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente, in persona CP_1
del p.t, alla corresponsione: CP_2
a) della speciale elargizione di cui all'art. 1, l. 302/90, tenendo conto dell'invalidità complessiva pari al 32% con decorrenza dal 31.5.2017;
b) dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1,
l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall'art. 4 comma 238 della l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006;
c) dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.01.2008.
Condanna il resistente, in persona del al pagamento delle spese di lite, CP_1 CP_3 nella misura di 2/3, che si liquidano in € 3.092,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo