Sentenza 5 ottobre 1984
Massime • 1
Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa per disposizione dell'azienda o della competente autorità, con riferimento ai quali l'art. 6 ultimo comma del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto di impiego privato) e l'art. 2 - parte impiegati - del C.C.n.L. 20 luglio 1976 per i lavoratori dipendenti dalle imprese cotoniere (che, al pari di altri contratti collettivi, richiama l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per il Nord e l'accordo 23 maggio 1946 per il centro-Sud) stabiliscono, con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante l'integrazione salariale straordinaria (che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 464 del 1972 ha esteso agli impiegati, tuttora esclusi dalla cassa integrazione ordinaria) nonché alla stregua di una interpretazione della disciplina collettiva rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro, non potendo tale esclusione ritenersi preclusa per effetto della circostanza dell'avvenuta pattuizione, in Sede sindacale, delle modalità della sospensione stessa. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C.i.G. (straordinaria) la differenza fra l'integrazione salariale e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa. ( V 3381/84, mass n 435391; ( V 1353/84, mass n 433477; ( Conf 4127/84, mass n 437078).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/1984, n. 4963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4963 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1984 |
Testo completo
Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa per disposizione dell'azienda o della competente autorità, con riferimento ai quali l'art. 6 ultimo comma del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto di impiego privato) e l'art.
2 - parte impiegati - del C.C.n.L. 20 luglio 1976 per i lavoratori dipendenti dalle imprese cotoniere (che, al pari di altri contratti collettivi, richiama l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per il Nord e l'accordo 23 maggio 1946 per il centro-Sud) stabiliscono, con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante l'integrazione salariale straordinaria (che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 464 del 1972 ha esteso agli impiegati, tuttora esclusi dalla cassa integrazione ordinaria) nonché alla stregua di una interpretazione della disciplina collettiva rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro, non potendo tale esclusione ritenersi preclusa per effetto della circostanza dell'avvenuta pattuizione, in Sede sindacale, delle modalità della sospensione stessa. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C.i.G. (straordinaria) la differenza fra l'integrazione salariale e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa. ( V 3381/84, mass n 435391; ( V 1353/84, mass n 433477; ( Conf 4127/84, mass n 437078).*