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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 57847/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU LL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. LA FA - Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57847 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 ottobre 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Petrilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in in Roma alla via IO Genovesi n. 42;
- opponente
E
con sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 (codice Controparte_1
fiscale n. , P. IVA n. ), in persona procuratore, rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma alla Via
IO BO n. 2;
1 - opposta
E
con sede in Roma (RM), Via Flaminia Controparte_2
n. 491 (codice fiscale, partita IVA ), quale società di gestione del Fondo FIA P.IVA_3
denominato "Fondo P&G CM1", per il tramite della sua mandataria con sede in Controparte_3
Milano, Piazza Borromeo 14 (Partita Iva, codice fiscale ), in persona del procuratore, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via IO BO n. 2;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
30 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
11999/2021, emesso dal Tribunale in data 26 giugno 2021, per sentir “in via preliminare: revocare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …; in via principale: rilevata la nullità, per i motivi indicati nel presente atto, del contratto di fideiussione intercorso tra la MPS Banca per l'Impresa S.p.A. e (oggi Controparte_4 Controparte_1
, da una parte, e la sig.ra dall'altra, dichiarare inefficace, ovvero
[...] Parte_1
nullo e/o annullabile, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese…; in via subordinata: … dichiarare, comunque, inefficace,
[...]
ovvero nullo e/o annullabile, e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché la somma ingiunta non è dovuta nella misura richiesta;
condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 15 luglio 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di CP_1 CP_1
della somma di euro 66.667,00, oltre interessi e spese, a titolo di debito restitutorio residuo del
[...]
finanziamento ottenuto da parte della società Cooperativa , in forza della Parte_2 garanzia a prestata in favore della Banca, nell'interesse della società.
2 A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in primo luogo, la nullità della fideiussione rilasciata, costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti, contenendo essa clausole conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, per violazione della normativa antitrust;
in secondo luogo, deduceva che il debito della Cooperativa ne confronti della
Banca si fosse nel tempo aggravato in ragione delle condotte colpose poste in essere da parte dello stesso Istituto di credito, il quale aveva erogato le varie tranche del finanziamento senza che si fossero verificati i presupposti previsti contrattualmente ed anche avesse più volte prorogato il termine di restituzione delle somme, applicando tassi di interesse crescenti, così incrementando l'esposizione della debitrice principale;
si doleva della violazione da parte della banca dei doveri di buona fede sulla medesima incombenti;
lamentava, infine, che la banca avesse omesso di ridurre progressivamente l'ammontare della garanzia in proporzione all'entità decrescente del debito.
Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo … essendo, altresì, l'opposizione infondata
e comunque non fondata su prova di pronta soluzione;
in via principale: rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
in subordine: - … condannare la Sig.ra al pagamento Parte_3 in favore di dell'importo di € 66.667,00 o della diversa somma che Controparte_1
risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese…”.
Con ordinanza del 26 settembre 2022, era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e la sola parte intervenuta depositava la comparsa conclusionale nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
La domanda di ingiunzione trae origine dal rapporto di finanziamento fondiario - instaurato, ai sensi degli artt. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993, in data 6/02/1997, dalla Parte_4
, da un lato con Banca Monte dei Paschi di Siena e dell'altro con
[...] [...]
, senza vincolo di solidarietà per la realizzazione di un programma di Controparte_4
3 investimenti concernente la costruzione di un complesso immobiliare costituito da 45 unità abitative nel Comune di Roma, Zona Giardini del Pescaccio;
segnatamente, il finanziamento di complessivi euro 10.000.000 era erogato per la somma di euro 7.000.000 da Monte dei Paschi di Siena e per i restanti 3.000.000 di euro da , successivamente incorporata in Controparte_4 [...]
– in relazione al quale l'opponente ha rilasciato fideiussione in data 27 Controparte_1
febbraio 2007.
L'opponente ha eccepito in primo luogo la nullità della garanzia prestata nei confronti della banca, allegando la conformità delle clausole in essa individuate ai punti 2, 6 e 8, a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, per violazione della normativa antritrust.
L'eccezione non può ritenersi fondata, per la ragione - assorbente di ogni altra - che la garanzia prestata da parte dell'opponente non recava contenuto sovrapponibile a quello del modello predisposto dall'ABI, essendo quest'ultimo riferibile a fideiussione omnibus, mentre la garanzia rilasciata era specificamente riferibile al rapporto di finanziamento per cui è causa (cfr, in senso conforme, Cass. Cass. Civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170, la cui motivazione si richiama in quanto condivisibile).
Del pari infondate le doglianze dell'opponente in ordine a presunta violazione da parte dell'opposta degli obblighi di buona fede sulla medesima incombenti: invero, la Banca ha allegato e provato di avere erogato il finanziamento nel rispetto delle condizioni previste nel contratto (all'art. 2 di esso), ovvero previa verifica dei documenti comprovanti l'edificabilità delle opere per le quali il mutuo era stato concesso, come riscontrato dalla Relazione di stima dei beni prodotta in atti;
quanto al fatto che la Banca abbia concesso proroga della data di scadenza del rimborso del finanziamento,
l'opposta ha allegato (e la circostanza trova riscontro), che la garante si fosse espressamente obbligata anche per l'ipotesi in cui la Banca avesse concesso proroghe con aggravio degli interessi originariamente previsti.
Infine, si osserva che l'opponente non ha neppure allegato la ragione per la quale la creditrice, a fronte dell'adempimento soltanto parziale della debitrice principale all'obbligazione di restituzione del finanziamento ottenuto, avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente l'importo delle garanzie prestate in suo favore, dato che nessuna obbligazione in tal senso risulta essere stata assunta dalla
Banca con il contratto;
ne discende che la domanda avanzata nei confronti della parte opponente per l'importo oggetto di ingiunzione, in quanto contenuta nei limiti dell'importo massimo garantito con la fideiussione fosse fondata.
Per tali ragioni, l'opposizione è respinta e, per l'effetto, si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
4 In ragione della soccombenza, l'opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti opposta e intervenuta, che si liquidano in favore della prima nella misura di euro 7.015, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria) e in favore della seconda in euro 4.253 (per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti dell'opposta nella misura di euro 7.015 e nei confronti dell'intervenuta nella misura di euro 4.253, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
LA FA
Il Presidente
AU LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU LL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. LA FA - Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57847 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 ottobre 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Petrilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in in Roma alla via IO Genovesi n. 42;
- opponente
E
con sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 (codice Controparte_1
fiscale n. , P. IVA n. ), in persona procuratore, rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma alla Via
IO BO n. 2;
1 - opposta
E
con sede in Roma (RM), Via Flaminia Controparte_2
n. 491 (codice fiscale, partita IVA ), quale società di gestione del Fondo FIA P.IVA_3
denominato "Fondo P&G CM1", per il tramite della sua mandataria con sede in Controparte_3
Milano, Piazza Borromeo 14 (Partita Iva, codice fiscale ), in persona del procuratore, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via IO BO n. 2;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
30 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
11999/2021, emesso dal Tribunale in data 26 giugno 2021, per sentir “in via preliminare: revocare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …; in via principale: rilevata la nullità, per i motivi indicati nel presente atto, del contratto di fideiussione intercorso tra la MPS Banca per l'Impresa S.p.A. e (oggi Controparte_4 Controparte_1
, da una parte, e la sig.ra dall'altra, dichiarare inefficace, ovvero
[...] Parte_1
nullo e/o annullabile, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese…; in via subordinata: … dichiarare, comunque, inefficace,
[...]
ovvero nullo e/o annullabile, e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché la somma ingiunta non è dovuta nella misura richiesta;
condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 15 luglio 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di CP_1 CP_1
della somma di euro 66.667,00, oltre interessi e spese, a titolo di debito restitutorio residuo del
[...]
finanziamento ottenuto da parte della società Cooperativa , in forza della Parte_2 garanzia a prestata in favore della Banca, nell'interesse della società.
2 A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in primo luogo, la nullità della fideiussione rilasciata, costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti, contenendo essa clausole conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, per violazione della normativa antitrust;
in secondo luogo, deduceva che il debito della Cooperativa ne confronti della
Banca si fosse nel tempo aggravato in ragione delle condotte colpose poste in essere da parte dello stesso Istituto di credito, il quale aveva erogato le varie tranche del finanziamento senza che si fossero verificati i presupposti previsti contrattualmente ed anche avesse più volte prorogato il termine di restituzione delle somme, applicando tassi di interesse crescenti, così incrementando l'esposizione della debitrice principale;
si doleva della violazione da parte della banca dei doveri di buona fede sulla medesima incombenti;
lamentava, infine, che la banca avesse omesso di ridurre progressivamente l'ammontare della garanzia in proporzione all'entità decrescente del debito.
Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo … essendo, altresì, l'opposizione infondata
e comunque non fondata su prova di pronta soluzione;
in via principale: rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
in subordine: - … condannare la Sig.ra al pagamento Parte_3 in favore di dell'importo di € 66.667,00 o della diversa somma che Controparte_1
risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese…”.
Con ordinanza del 26 settembre 2022, era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e la sola parte intervenuta depositava la comparsa conclusionale nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
La domanda di ingiunzione trae origine dal rapporto di finanziamento fondiario - instaurato, ai sensi degli artt. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993, in data 6/02/1997, dalla Parte_4
, da un lato con Banca Monte dei Paschi di Siena e dell'altro con
[...] [...]
, senza vincolo di solidarietà per la realizzazione di un programma di Controparte_4
3 investimenti concernente la costruzione di un complesso immobiliare costituito da 45 unità abitative nel Comune di Roma, Zona Giardini del Pescaccio;
segnatamente, il finanziamento di complessivi euro 10.000.000 era erogato per la somma di euro 7.000.000 da Monte dei Paschi di Siena e per i restanti 3.000.000 di euro da , successivamente incorporata in Controparte_4 [...]
– in relazione al quale l'opponente ha rilasciato fideiussione in data 27 Controparte_1
febbraio 2007.
L'opponente ha eccepito in primo luogo la nullità della garanzia prestata nei confronti della banca, allegando la conformità delle clausole in essa individuate ai punti 2, 6 e 8, a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, per violazione della normativa antritrust.
L'eccezione non può ritenersi fondata, per la ragione - assorbente di ogni altra - che la garanzia prestata da parte dell'opponente non recava contenuto sovrapponibile a quello del modello predisposto dall'ABI, essendo quest'ultimo riferibile a fideiussione omnibus, mentre la garanzia rilasciata era specificamente riferibile al rapporto di finanziamento per cui è causa (cfr, in senso conforme, Cass. Cass. Civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170, la cui motivazione si richiama in quanto condivisibile).
Del pari infondate le doglianze dell'opponente in ordine a presunta violazione da parte dell'opposta degli obblighi di buona fede sulla medesima incombenti: invero, la Banca ha allegato e provato di avere erogato il finanziamento nel rispetto delle condizioni previste nel contratto (all'art. 2 di esso), ovvero previa verifica dei documenti comprovanti l'edificabilità delle opere per le quali il mutuo era stato concesso, come riscontrato dalla Relazione di stima dei beni prodotta in atti;
quanto al fatto che la Banca abbia concesso proroga della data di scadenza del rimborso del finanziamento,
l'opposta ha allegato (e la circostanza trova riscontro), che la garante si fosse espressamente obbligata anche per l'ipotesi in cui la Banca avesse concesso proroghe con aggravio degli interessi originariamente previsti.
Infine, si osserva che l'opponente non ha neppure allegato la ragione per la quale la creditrice, a fronte dell'adempimento soltanto parziale della debitrice principale all'obbligazione di restituzione del finanziamento ottenuto, avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente l'importo delle garanzie prestate in suo favore, dato che nessuna obbligazione in tal senso risulta essere stata assunta dalla
Banca con il contratto;
ne discende che la domanda avanzata nei confronti della parte opponente per l'importo oggetto di ingiunzione, in quanto contenuta nei limiti dell'importo massimo garantito con la fideiussione fosse fondata.
Per tali ragioni, l'opposizione è respinta e, per l'effetto, si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
4 In ragione della soccombenza, l'opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti opposta e intervenuta, che si liquidano in favore della prima nella misura di euro 7.015, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria) e in favore della seconda in euro 4.253 (per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti dell'opposta nella misura di euro 7.015 e nei confronti dell'intervenuta nella misura di euro 4.253, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
LA FA
Il Presidente
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