Articolo 77 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 76Articolo 78
Versione
6 maggio 1952
Art. 77.
(Rifiuti di bordo)


E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.
Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952