Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo- P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori;
appellante contro
(c.f.: 876), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Pepi;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telema- tico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3450 del 13 luglio 2021, il Tribunale di Catania, quale giu- dice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto dalla società odierna ap- pellata avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 000199463 000 per omis- sioni contributive periodo dicembre 2012 (inadempienza 3014 su note di rettifica da DM10) e ottobre 2013 (inadempienza 3015 su note di rettifica da
DM) a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
Espletata CTU contabile, il primo decidente accoglieva il ricorso, dichiaran- do non dovute le somme pretese con riferimento ai titoli dedotti con l'avviso di addebito opposto, che conseguentemente annullava.
Segnatamente, il tribunale condivideva le conclusioni raggiunte dall'ausilia- rio quanto al primo periodo di CIG, non essendo emerse differenze a debito per integrazioni salariali anticipate, ma anzi a credito della società oppo- nente, mentre per il secondo periodo disattendeva le conclusioni peritali, se- condo cui erano emerse differenze a debito pari a €. 7.849,91, compresi inte- ressi e sanzioni, ritenendo la società non decaduta dal diritto al rimborso del- le integrazioni salariali anticipate per il periodo 14/01-13/04/2013, pur es- sendo stata la denuncia Uniemens di ottobre 2013 presentata telematicamen- te il 12 luglio 2017, in ritardo rispetto alle previsioni di legge in materia.
Riteneva, invero, che tale ritardo fosse esclusivamente dipeso dalle difficoltà tecniche, costituite dalla nuova procedura telematica, introdotta nel corso del
2012, essendosi l'azienda attivata per tempo prima con trasmissione parziale della denuncia in data 23 maggio 2014 e successivamente con un nuovo ten- tativo effettuato il 24 marzo 2016. Di conseguenza, non poteva per tale moti- vo dichiararsi decaduta dal conguaglio contestato in forza del principio per impossibilia nemo tenetur.
Proponeva appello alla suddetta sentenza l con ricorso depositato il 19 Pt_1
agosto 2021.
Instava la società vittoriosa per il rigetto del gravame. 3
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l' contesta – quanto al primo periodo Pt_1
(15/10/2012-12/01/2013) – che la società appellata non avrebbe esposto cor- rettamente il proprio credito nella denuncia per portarlo a conguaglio, sicché per tale ragione lo stesso non sarebbe stato riconosciuto dall'ente.
2. Quanto al secondo periodo di conguaglio (14/01-13/04/2013), l'istituto contesta che il tribunale avrebbe errato nel disattendere la CTU, ritenendo non maturato il termine di sei mesi di cui all'art.7, comma 3, D. Lgs. n. 148/
2015 sulla scorta del principio ad impossibilia nemo tenetur.
La norma, infatti, non contemplerebbe alcuna eccezione allo spirare del ter- mine semestrale de quo, né alcuna causa giustificativa del suo mancato ri- spetto. Peraltro, anche i tentativi di trasmissione della denuncia, indicati in sentenza (23 maggio 2014 e 24 marzo 2016) sarebbero stati effettuati comun- que oltre il termine in questione.
3. L'appello è infondato.
3.1. Sul punto il collegio intende uniformarsi all'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, ribadito da ultimo con la recentissima sentenza n. 1406/
2025 (cfr. anche Cass. n. 34274/2024).
Orbene, dispone l'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.148/2015 che l'importo del-
l'integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall' all'impresa o congua- Pt_1
gliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”. 4
Nel caso di specie, non è stata presentata domanda di rimborso delle antici- pazioni;
l'azienda ha invece scelto il meccanismo del conguaglio, che, con- tabilmente, si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differen- za tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell'art. 7 D. Lgs. n. 148/2015, la richiesta di rim- borso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale: “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavo- ratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della con- cessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
Ciò posto, la citata sentenza rileva: “L'art. 7, co.3 D. Lgs. n. 148/15 correla la decadenza alla "richiesta rimborso" oppure al "conguaglio". Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di congua- glio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del congua- glio, il quale non s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell ma Pt_1
opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa
Corte (Cass. 14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il re- gime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previden- ziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo . Pt_1
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell' In particolare, esso opera per effetto e alla data del pagamento Pt_1 5
all' della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi con- Pt_1
tributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
Continua la sentenza: “La tempistica di tale pagamento è regolata dall'art.
18, co. 1 D. Lgs. n. 241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art. 18, co.1 D. Lgs. n. 241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art. 18, co. 1 D. Lgs.
n. 241/97, non sono stati incisi dall'art. 7, co. 3 D. Lgs. n. 148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all' in termini anticipati ri- Pt_1
spetto a quello dall'art. 18, co. 1 D. Lgs. n. 241/97.
Coordinando quindi l'art. 7, co.3 D. Lgs. n. 241/97 e l'art. 7, co.3 D. Lgs. n.
148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effet- tuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del se- mestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Nella specie, quanto al secondo periodo, per cui è stata eccepita decadenza
(peraltro rilevata dal CTU), il conguaglio risulta effettuato con la denuncia
Uniemens presentata per il mese di ottobre 2013, entro quindi il termine de- cadenziale su precisato, considerato che la scadenza dell'autorizzazione n.
2100 50050771 era fissata al 12 aprile 2013 (Fine Periodo Autorizzato – v. all. n. 2 elaborato peritale).
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che siano state comunicate in ritardo all' le denunce telematiche mensili (c.d. flussi Uniemens) previste dal- Pt_1
l'art. 44, comma 9, D.L. 269/2003. 6
In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art. 7 citato, tali denunce de- vono contenere tutti i dati che permettano all' di verificare, in base alle Pt_1
retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in ori- gine dovuti, la correttezza del conguaglio stesso.
Come prosegue la pronuncia della Suprema Corte: “Le denunce, quali di- chiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del paga- mento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all' il controllo ex post sulla correttezza dell'operazione di conguaglio e, Pt_1
quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione contributiva re- sidua. La conoscenza da parte dell' dei dati delle denunce mensili è inin- Pt_1
fluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione vo- lontaria ex art. 1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l' abbia del- Pt_1
le reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell'art. 7, co.3 D. Lgs. n. 148/
15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il ter- mine di cui all'art. 44, co.9 D.L. n. 269/03 in ragione non del perfeziona- mento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo ob- bligo di comunicazione all' . Pt_1
3.2. In ordine al primo periodo, poi, ribadisce il collegio che, una volta auto- rizzata la sospensione in cassa integrazione guadagni e quindi disposta l'in- tegrazione salariale (v. autorizzazione in atti), il debitore della medesima è
l' . Pt_1
Infatti, per come sopra già chiarito, il pagamento delle integrazioni salariali
è effettuato dall'impresa, ma poi viene a questa rimborsato dall' : si Pt_1
tratta di un meccanismo per cui, in modo analogo ad altri istituti come la 7
malattia e la maternità, il datore di lavoro è un mero adiectus solutionis cau- sa.
Di conseguenza, la contestata circostanza che la denuncia per portare il cre- dito dell'azienda a conguaglio contenesse alcune inesattezze non può privare la stessa della sua efficacia: in primo luogo, tale conseguenza non è prevista dalla legge, che nulla dispone in ordine a eventuali irregolarità o errori nella richiesta di conguaglio o di rimborso;
in secondo luogo, l'errore dell'indica- zione della somma da conguagliare non muta la posizione dell' , che Pt_1
rimane comunque il debitore delle somme erogate a titolo di integrazione salariale.
La generica e labiale censura dell'ente appellante (“l'Istituto non può ricono- scere e consentire il conguaglio di un credito a un'impresa se la stessa non opera correttamente l'esposizione dello stesso”) non suffragata da obiettivi elementi di valutazione non può condurre questo collegio a riformare la gra- vata sentenza.
4. In definitiva, seppure con diversa motivazione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liqui- dano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'istituto appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1030/2021 R.G., rigetta l'appello.
Condanna l' alla rifusione in favore di Pt_1 Parte_2
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi
[...] 8
€. 2.906,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'istituto appellante, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi