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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 685-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1
con gli Avv. Nicola Scopsi e Sabino Laudadio, di Milano, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alfredo Bragagni, convenuta in appello
e di
Controparte_2 contumace
Controparte_3 contumace
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto num. 127/2022; in materia di appalto di servizi di trasporto;
azione ex art. 7 ter D.lgs. num 286/2005.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della Sentenza 127/2022 REPERT. N. 247/2022, resa dal Tribunale di Grosseto, in persona della Dottor Mario Venditti, in data 4 marzo 2022, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3566/2014, riunita con la causa n. R.G. 3706/14, notificata a mezzo PEC il 9 marzo 2022 (All. A), così statuire:- dichiarare nulli e/o illegittimi e/o revocare e/o annullare e comunque inefficaci i decreti ingiuntivi opposti n. 1076/2014 - R.G. 2903/2014 del 15/09/2014 e n. 1087/2014 - R.G. 2904/2014 del 22/09/2014 di cui ha CP ottenuto dal Tribunale di Grosseto la pronuncia in sfavore di e respingere integralmente ogni domanda Parte_1 proposta da nei confronti di - Controparte_1 Parte_1 condannare al r isarcimento dei danni a titolo di Controparte_1 exceptio doli e comunque ex art. 2043 c.c. per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito degli espletandi accertamenti istruttori, anche in via di equità;- in ogni caso: con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria: ferme le eccepite ragioni di inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova dedotti da CP Pt_1 chiede che, per la denegata ipotesi di loro ammissione, siano sentiti a controprova i seguenti testi, tutti domiciliati presso
in Via Farini 41: il Signor la Parte_1 Testimone_1
Signora e il Signor ” Testimone_2 Testimone_3
Per la convenuta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,, respingere l'appello di per le Parte_1 ragioni dedotte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 127/2022 del Tribunale di Grosseto. Con vittoria di spese di giudizio da porsi a carico dell'Erario in forza dell'ammissione al Gratuito Patrocinio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La società si opponeva ai decreti ingiuntivi Parte_1 ottenuti dalla in suo danno e in danno della CP CP_4
[..
[...] con i quali veniva ingiunto il pagamento di € 150.987,20 e
[...] di € 117.973,84 (oltre interessi di mora e spese di procedura) .
La creditrice aveva agito in via monitoria sulla base della norma di cui all'art.
7- ter del D.Lgs. 286/2005, prospettando di essere sub-vettore rispetto a un rapporto contrattual e a monte che vedeva quale mittente e quale vettore (la seconda Pt_1 CP ingiunzione era rivolta verso OG Piattaforme GI, resasi affittuaria del ramo d'azienda dal febbraio 2014). CP
Contro i due decreti ingiuntivi, ha proposto altrettante Pt_1 opposizioni, da cui sono sorte la causa n. 3566/2014 R.G. (per il primo D.I.) e la n. 3706/2014 R.G. (per il secondo D.I.)
Nei due atti di opposizione, la aveva eccepito Pt_1 preliminarmente che non avesse dato CP_5 dimostrazione della sua iscrizione all'albo dei trasportatori, difettando così quale condizione dell'azione proposta la sua legittimazione attiva.
Aveva poi sostenuto:
di non aver ordinato il trasporto e quindi non poter essere considerata committente, talché era inapplicab ile norma e art,
7 invocata da controparte;
di essersi obbligata unicamente con (cui non aveva CP conferito alcun potere di rappresentanza) in base a un contratto d'appalto di servizi logistici e di non aver mai stipulato un contratto di trasporto con , alla quale ribadiva di non CP aver mai richiesto alla stessa il trasporto dei propri prodotti;
che la citata norma ex art. 7, disponeva altresì che il pagamento del corrispettivo era dovuto “nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”, che non risultavano dimostrati difettando così un ulteriore presupposto
3 di applicazione.
L'opponente eccepiva poi la prescrizione parziale, ex art. 2951
c.c., del credito azionato (per la parte risalente a oltre un a nno precedente alla notifica delle due ingiunzioni), il difetto di prova del credito che non poteva essere ritenuto assolto sulla base delle sole fatture prodotte e delle bolle di carico automezzo
(prive queste ultime di data certa) e riferibili unicamente alla settimana del 9/16 aprile 2014. Tali documenti non consentivano nemmeno di verificare il criterio di calcolo del corrispettivo il cui pagamento era stato richiesto con l'ingiunzione.
Con l'ultimo motivo di opposizione, la aveva infine Pt_1 sollevato l'exceptio doli generalis, affermando che CP avesse continuato a operare a vantaggio di nonostante la CP piena conoscenza della crisi finanziaria che interessava quest'ultima, sfociata poi nella declaratoria di fallimento, dato che l'amministratore era il medesimo e data la loro coincidenza di interessi.
Ha concluso, quindi, chiedendo:
la revoca dei due decreti ingiuntivi e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
nell'ipotesi di una ravvisata sua soccombenza, anche parziale, di essere manlevata da e dalla cessionaria del ramo CP
d'azienda avendogli pagato tutti i Controparte_3 corrispettivi dovuti per i servizi effettuati.
-
Si costituiva in giudizio la che, producendo CP documentazione ulteriore a quella del giudizio monitorio, contestava l'opposizione proposta da chiedendone il Pt_1
4 rigetto in quanto infondata.
-
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo in causa nei confronti delle società indicate dall'opponente.
In entrambi i giudizi si costituiva ritualmente la soc. CP chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice.
La soc. rimaneva contumace. Controparte_3
Il giudizio veniva poi riassunto dalla a seguito degli Pt_1 eventi interruttivi verificatisi e dichiarati in corso di causa
(giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, fallimento di CP fallimento di e fallimento di Controparte_3
). CP
All'esito del procedimento, la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale di Grosseto, con la sentenza oggi impugnata, respingeva l' opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1076/2014 dichiarandolo esecutivo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 condanna la a pagare Pt_1 al la minor somma di € 108.923,30, oltre Controparte_1 interessi al tasso commerciale dalla data dell a domanda al saldo effettivo;
dichiarava improcedibile sia la domanda di manleva svolta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_6 del e sia la domanda Parte_2 riconvenzionale svolta da nei confronti del Parte_1
La veniva altresì condannata Controparte_1 Pt_1 alla refusione delle spese di lite in favore del
[...] le spese di lite, restando tutte le altre spese CP compensate.
5 Il Tribunale respingeva la prima e ccezione sollevata da Pt_1 che aveva dedotto l'assenza di prova circa l'iscrizione all'Albo dei Trasportatori imposta dall'art. 1, co. 3 della L. 298/1974, in quanto superata dall'avvenuta produzione in giudizio della certificazione (all.ti 2 delle comparse di risposta).
Quanto all'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva, per aver la negato di aver mai commissionato Pt_1
a servizi di trasporto, avendole solo appaltato servizi CP logistici senza alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi, si trattava di questione che atteneva al merito dell'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Avendo dedotto aver svolto numerose prestazioni di CP trasporto su incarico di nel periodo compreso tra CP dicembre 2013 e aprile 2014 ed allegato che tali prestazioni riguardavano il contratto di trasporto merci stipulato il 3.1.2012 con (all.ti 2 e 4 dei ricorsi monitori) prestazioni eseguite CP anche sulla base del contratto di appalto di servizi logistici vincolante e dal 2011, comprendente anche CP Pt_1 prestazioni di trasporto della propria merce ai punti vendita (cfr. art. 5 del contratto, all.ti 8 e 6 dei ricorsi monitori).
La sentenza impugnata poi evidenziava che la ratio di norma di cui all'art.
7-ter del D.lgs. 286/2005 è quella sottostante a ogni obbligazione solidale passiva e cioè quella di rafforzare la posizione del creditore tramite un ampliamento del novero dei soggetti obbligati, realizzata nella materia che occupa con l'attribuzione dell'azione diretta e la conformazione di un vincolo solidale sono forme di garanzia del credito del soggetto che ha effettivamente eseguito il trasporto.
6 Sulla base di tale obbligazione ex lege, il "regime di solidarietà" consente al vettore di "agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto",
a prescindere dal vincolo contrattuale e anche attraverso il procedimento monitorio, sulla base di una totale autonomia che caratterizza i rapporti tra vettore e sub -vettore (obbligazione contrattuale) e tra mittente e sub-vettore (obbligazione ex lege).
Era quindi del tutto irrilevante che non a vesse ordinato Pt_1 il trasporto direttamente a , o che non avesse la CP CP rappresentanza di in quanto tale ragionamento Pt_1 indebolirebbe l'intervento legislativo finalizzato a introdurre un'azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente, ben potendo altrimenti il primo già avvalersi della disciplina prevista dallo schema contrattuale per pretendere il corrispettivo dovuto. Se, infatti, avesse incaricato Pt_1 direttamente o avesse conferito a il potere di CP CP agire in nome e per conto proprio, l'odierna convenuta avrebbe potuto avvalersi delle ordinarie norme negoziali senza alcuna necessità di invocare il precetto in esame.
L'eccezione di prescrizione veniva poi respinta in quanto ritenuta palesemente infondata.
Il decreto ingiuntivo n. 1076/2015, notificato il 25.9.2014, riguardava il credito originato da prestazioni rese in favore di nei mesi di novembre e dicembre 2013, e di gennaio e CP febbraio 2014 (all.ti 4-6 del ricorso monitorio).
Il decreto ingiuntivo n. 1087/2014, notificato il 3.10.2014, riguardava il credito originato da prestazioni rese in favore di
- alla quale è poi subentrata OG - nei mesi di CP febbraio, marzo e aprile 2014 (all. 3 del ricorso monitorio) .
Le fatture poste a base del ricorso risultavano annotate nelle scritture contabili con attestazion e notarile (all.ti 3 e 2), per cui
7 si trattava di “prestazioni eseguite entro l'anno antecedente alla notifica dei titoli giudiziali”, il che escludeva fosse maturata la prescrizione annuale.
Quanto alla “fondatezza” del credito, questa poteva essere desunta oltre che dalle fatture annotate nelle scritture contabili, dalle bolle di carico automezzo “ intestate alla e dai Pt_1 documenti di trasporto riferiti ai servizi da dicembre 2013 ad aprile 2014 (all.ti 3 delle comparse di risposta).
La convenuta opposta aveva quindi integrato la documentazione con particolare riguardo alle bolle di carico che indicavano
“ come intestatario, o OG come destinatario Pt_1 CP
(“o talvolta la società Stef, che come chiarito dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. è un magazzino di cui si avvaleva per il deposito della propria merce, tanto Pt_1 che nella causale di vendita dei DDT ricompare GI -e
come vettore”) e “i DDT, progressivamente numerati, CP descrittivi della merce trasportata, sottoscritti dal vettore e dal destinatario, che dimostrano il trasporto e la ricezione della merce da parte di quest'ultimo”. Pt_1
Il Tribunale aggiungeva che il disconoscimento della documentazione prodotta da doveva ritenersi CP
“inapprezzabile ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., in quanto effettuato attraverso clausole di stile e generiche” .
Con riguardo alla fattura n. 20/2014, avente oggetto estraneo al trasporto di merce Danone, la convenuta l'aveva “eliminata rinunciando alla pretesa del rispettivo importo”.
La aveva, peraltro, affermato – anche nella 2a memoria Pt_1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. – di aver saldato interamente il proprio debito nei confronti di il che era da ritenersi CP argomento che avvalorava “l'esecuzione di prestazioni di trasporto di merci effettuate dal e, Pt_1 CP
8 conseguentemente, da quale sub-vettore della CP stessa.“
L'estratto del partitario fornitori prodotto dalla (all. 5 Pt_1 della citazione), era una mera schermata unilateralmente redatta inidonea di per sé a dimostrare versamenti a favore di o di OG. CP
Quanto al fatto secondo il quale i DDT prodotti menzionino trasporti di merci di altri produttori (Stef, e Per_1 Per_2
) e servizi di trasporto di prodotti anche Per_3 Persona_4 da paesi esteri, si trattava di deduzione non perspicua, “giacché
l'opponente non indica quali documenti specifici sarebbero riferibili a diversi produttori o a prodotti esteri, e da un esame dei documenti di trasporto non emerge affatto quanto esposto dalla parte, ad eccezione di alcuni DDT che indicano quale mittente la società Stef per le ragioni già esplicitate.”
-
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto.
Dopo aver preliminarmente osservato, i nvero genericamente, che il Tribunale avesse errato ritenendo pacifici taluni fatti di causa che tali non erano e per aver dato valore di prova alle fattura prodotte dalla controparte, violando così le norme in materia di prova, col primo motivo di impugn azione ha sostenuto che il Tribunale avesse ingiustamente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2951 c.c., ritenendo ingiustamente che la data da prendere in considerazione fosse quella dell'annotazione delle fatture nelle scritture contab ili avvenuta il g.
4.7.2014 da ritenersi elemento irrilevante.
Col secondo motivo di appello, la ha ribadito che le Pt_1 fatture prodotte non potevano avere la stessa efficacia
9 probatoria che va loro attribuita in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il creditore opposto, quale attore sostanziale nel giudizio, doveva dare prova del proprio credito.
Col terzo motivo di appello, la ha censurato la sentenza Pt_1 appellata nella parte in cui aveva motivato che fosse suo onere probatorio quello di dare dimostrazione dell'inesistenza dei crediti azionati.
Col quarto motivo di appello, la ha censurato la sentenza Pt_1 appellata sostenendo che il Tribunale avesse errato nel respingere la domanda formulata in primo grado e basata su un preteso abuso deli diritto, sull'exceptio doli generalis e sulla dedotta responsabilit extracontrattuale della convenuta.
La curatela convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte osserva che, stando ai motivi di appello, il preliminare impianto motivazionale della decisione emessa in primo grado, peraltro ampiamente condivisibile, non è stato posto in contestazione.
Restano da risolvere le questioni attinenti la soluzione data dal primo giudice al credito (anzi, i crediti) della fallita che erano stati contrastati sulla base della preliminare eccezione di
10 prescrizione, con riguardo alla loro mancata prova, col riguardo poi al quantum (la prova del corrispettivo ex art.
7- ter del
D.Lgs. 286/20057- ter del D.Lgs. 286/2005).
Resta poi la questione relativa all'exceptio doli generalis.
Venendo al primo motivo di appello, col quale è stata censurata la decisione impugnata in rifermento al capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di prescrizione (parziale) del credito azionato, la Corte rileva che il Tribunale, stando alla lettera della motivazione, ha basato la sua decisione sul fatto che le fatture e l'ulteriore documentazione prodotta in causa dalla
(bolle di carico automezzo e DDT) avevano dato CP dimostrazione che si trattasse di prestazioni tutte rese da entro l'anno antecedente alla notifica dei due decreti CP ingiuntivi.
Il Tribunale ha fatto un preciso riferimento sul punto sia alle fatture che ai docc. num. da 4 a 6 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1076/2014 e num. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1087/2014, indicati genericamente nel loro complesso (per le bolle di carico e DDT si tratta in realtà di documentazione consistente in numerosissimi fogli, oggi versati agli atti del fascicolo telematico in formato digitale, in alcuni casi non perfettamente intellegibile).
La Corte rileva, preliminarmente, che la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. si calcola a decorrere dal termine in cui è avvenuta o avrebbe dovuto avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Non vale, come invece errone amente ritenuto dal
Tribunale, tenere conto della data di formazione/emissione della fattura.
11 L'eccezione di prescrizione è stata sollevata da sin Pt_1 dall'atto di citazione in opposizione ai due decreti ingiuntivi (nel primo si faceva riferimento a tutte le prestazioni di cui era stato chiesto il pagamento, eseguite prima del 25.9.2013 – cioè a distanza di oltre 1 anno dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 25.9.2014; nel secondo si faceva riferimento a tutte le prestazioni di cui era stato c hiesto il pagamento, eseguite prima del 3.10.2013 – cioè a distanza di oltre 1 anno dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 3.10.2014).
A fronte dell'eccezione, la nelle sue due comparse di CP costituzione in giudizio, entrambe datate 2.5. 2015, ha opposto, molto laconicamente, solo che le “prestazioni” erano state tutte rese entro l'anno “come risulta dalla documentazione prodotta”
(e oltre a quella di cui ai due ricorsi in via monitoria, veniva depositata documentazione così rubricata ris pettivamente: nella causa RG n. 3566/14 - D.I. num. 1076/2014, “da 1 a 7 - documenti di trasporto attestanti le prestazioni svolte per CP_4 in relazione ai prodotti nei mesi da Agosto
[...] Parte_1
2013 a febbraio 2014” – nella causa RG n. 3706/14 – D.I. num.
1087/14, “da 1 a 3 - documenti di trasporto attestanti le prestazioni svolte per in relazione ai prodotti CP_4 nei mesi da Febbraio 2014 ad Aprile 2014”). Parte_1
Seguivano, a cause ormai riunite, le memorie ex art. 183 c.p.c.
La nella prima e nella seconda memoria, ribadiva le Pt_1 proprie tesi in merito ad altri aspetti della lite e nella terza memoria, riportandosi all'eccezione di prescrizione già sollevata, oltre a contestare (“disconoscere”) la documentazione offerta dalla a prova del proprio credito, poneva CP ulteriormente in evidenza come nessun effetto interruttivo della prescrizione poteva riconoscersi all'atto di costituzione in mora
12 di cui al doc, num. 2 delle produzioni avversarie e al prodotto atto di riconoscimento di debito, anche per la rilevata commistione di interessi esistente fra le società e CP
. CP
La , dal canto suo, nella prima memoria datata CP
10.11.2015, dopo aver affermato che una delle fatture allegate al ricorso monitorio all'esito del quale era stato emesso il d.i. n.
1087/2014, doveva essere “prudenzialmente” eliminata per cui dall'importo totale di euro 117.973,84 e che andava sottratta la somma di cui alla fattura n. 20/2014 di euro 7.934,87 oltre IVA, per euro 9.680,54 (come poi statuito anche in sentenza), aveva sostenuto che la prescrizione si fosse interrotta anche per effetto del riconoscimento di debito operato da oltre che CP per l'esistenza dell'atto di costituzione in mora inviato a CP via fax (che veniva depositato in copia).
Nella successiva memoria, datata 10.12.2015, la CP aveva poi sinteticamente elencato la documentazione prodotta a sostegno delle proprie ragioni, facendo nuovamente riferimento al predetto atto di costituzione in mora come att o interruttivo della prescrizione.
Nelle proprie difese finali, la aveva ribadito la Pt_1 fondatezza della sua eccezione di prescrizione e l'inidoneità dei documenti prodotti dalla controparte (riconoscimento del debito e atto di messa in mora) a dare dimostrazione dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
La curatela della , subentrata alla società fallita, nelle CP sue difese finali aveva sul punto ribadito:
a) - in conclusionale, ancor più laconicamente di quanto in precedenza sostenuto, che l'eccezione di prescrizione fosse
13 infondata perché “le prestazioni di cui si chiede il pagamento sono state rese entro l'anno antecedente al deposito dei decreti ingiuntivi opposti, come risulta dalla documentazione prodotta
e non contestata” (affermazione quest'ultima che, alla luce delle difese ed eccezioni della appare quantomeno singolare); Pt_1
b) – nella memoria di replica, che: “Con il decreto ingiuntivo n.
1076/2015 sono state azionate le fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2013 (doc.4 allegato al D.I.), di gennaio
2014 (doc.5 allegato al D.I.) e di febbraio 2014 (doc.5 allegato al D.I.). Con il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 sono state azionate le fatture relative ai mesi di febbraio 2014 (docc. 3.1
e 3.4 allegati al D.I.), di marzo 2014 (doc.
3.2 allegato al D.I.)
e di aprile 2014 (doc.
3.3 allegato al D.I.).; e quindi, secondo la curatela “per tutta evidenza, si tratta di prestazioni eseguite entro l'anno antecedente all'emissione dei decreti ingiuntivi opposti” e che le considerazioni della difesa di erano Pt_1 irrilevanti.
Era poi seguita la sentenza impugnata che, come premesso, sul punto ha reso una motivazione conforme alle deduzioni della curatela, richiamandone in parte persino i termini letterali in cui erano state formulate con la quale, molto laconicamente.
Il Primo giudice ha così escluso che fosse maturato il termine annuale di prescrizione in quanto “per tutta evidenza” si trattava
“di prestazioni eseguite entro l'anno antecedente alla notifica dei titoli giudiziali”.
L'affermazione è oggettivamente generica, resa a dispetto di una copiosissima documentazione prodotta in giudizio (peraltro non in maniera perfettamente elencata, ordinata e comprensibile) che era stata contestata specificamente anche riguardo alla data in cui si assumeva effettuato il trasporto (il
14 DDT in questo caso è sicuramente elemento dotato in sé di valenza probatoria, pur dovendosi tener presente la peculiarità della fattispecie in cui si discute dell'efficacia probatoria del documento nei confronti di terzi, estranei al rapporto di trasporto e chiamati a rispondere solo in base al titolo eccezionale previsto dalla Legge).
Quanto alla documentazione prodotta che, stando alla motivazione, il Tribunale avrebbe esaminato e posto a fondamento della sua statuizione, si tratterebbe degli all.ti 4-6 del ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
1076/2015 notificato il 25.9.2014 e dell'all.3 del ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 notificato il 3.10.2014.
La documentazione richiamata dal Tribunale non è perfettamente coincidente con quella indicata dalla CP all'atto della sua costituzione in giudizio.
La stessa curatela, evidentemente resasi conto della complessità della questione, nella sua comparsa conclusionale aveva significativamente posto ben in evidenza che le prestazioni (i trasporti di cui si reclamava il pagamento) risultassero “dettagliatamente dimostrate nei singoli documenti di trasporto”, affermando testualmente che il giudice “ in caso di contestazione, se ne avrà la pazienza, potrà esaminare ogni singola bolla e verificare la correttezza e soprattutto la verità di quanto sopra detto.”
Non vi è però traccia nella motivazione della sentenza impugnata che, come detto, è sul punto molto sintetica, di un tale esercizio di pazienza, che avrebbe comunque essere preceduto anche da una doverosa dettagliata individuazione e specificazione dei singoli trasporti che sarebbe spettata al
15 creditore (vero attore sostanziale in una causa di oppos izione a decreto ingiuntivo), tanto più che veniva prodotta una mole di documenti di non facile lettura e comprensione.
Nemmeno le difese della riguardanti la contestazione Pt_1 dei documenti prodotti in causa, possono essere liquidate come tardive (trattandosi di difese esercitate a fonte di fatti che era la controparte a dover provare e quindi non soggette a preclusioni temporali) o irrituali.
Dagli atti del primo grado risulta infatti che la aveva Pt_1
“disconosciuto” – ovviamente il termine indica una contestazione della valenza dimostrativa del credito azionato e non certo un disconoscimento e art. 214 c.p.c. - dei documenti di trasporto e bolle di carico prodotti da , sia per le CP ragioni rappresentate all'udienza del 22 settembre 2015 e sia , più nel dettaglio, nella terza memoria e art. 183 VI° comma c.p.c. (basti solo ricordare che n tale memoria, aveva Pt_1 specificamente sostenuto che si trattasse di documenti risalenti
“a un periodo di tempo diverso da quello considerato dalle fatture di cui all'avv. doc.
7. Invero, mentre queste ultime si riferirebbero a trasporti effettuati nel trimestre di dicembre
2013/febbraio 2014, le bolle di carico coprirebbero la settimana
9/16 aprile 2014 e, conseguentemente, un numero esiguo di trasporti”.
Così ricostruita la vicenda processuale di primo grado che ha condotto alla reiezione dell'eccezione di prescrizione, il capo della sentenza è oggetto dell'odierno appello.
Con il primo motivo di appello, infatt i, la ha Pt_1 specificamente indicato ed elencato, peraltro “senza pretesa di esaustività”, che numerosissimi DDT davano conto di trasporti
16 effettuati in date risalenti a oltre un anno prima dall'1.8.213 (v. atto di appello, pag. 7 nota num. 5 – dove è contenuto un dettagliato elenco).
Nella comparsa di risposta la curatela ha sul punto dedotto che il Tribunale avrebbe reso “statuizioni ben diverse” prendendo in considerazione il periodo della prestazione indicata nella fattura e non la data di questa.
Nulla ha replicato alla specifica indicazion e contenuta nell'atto di impugnazione e nella quale erano stati indicati partitamente trasporti che, dalla stessa documentazione offerta dalla creditrice, risultavano datati all'agosto e all'inizio del mese di settembre del 2013 e quindi erano risalenti ad oltre un anno.
Alla specifica deduzione della infatti, la curatela Pt_1 costituita in giudizio non ha contrapposto alcunché, affermando solo che la decisione de Tribunale aveva debitamente tenuto conto dell'epoca nel quale le prestazioni “descritte nelle fatture furono eseguite”. Tale deduzione appare francamente incomprensibile, sia per la più che laconica motivazione resa sul punto del Tribunale che non consente minimamente di comprendere a quali prestazioni e date si sia fatto riferimento
(il richiamo alla documentazione è oltremodo generico) e sia per il fatto che la curatela vi aggiunge la considerazione secondo la quale la vidimazione notarile delle scritture contabili era elemento rilevante “al fine di dimostrare che le fatture furono sicuramente formate all'epoca della loro emissione” (argomenti che non spiegano alcunché su quale sia stata la data del trasporto presa in considerazione e sulla pertinenza dei DDT richiamati dall'appellante).
La Corte rileva che, impregiudicate le questioni attinenti la valenza probatoria della documentazione in questione, i crediti
17 di cui ai trasporti risultanti dalla documentazione versata in atti dalla curatela, riguardano in buona parte prestazioni che risultano effettuate in date antecedenti a quella del 25.9.201 3, con la conseguenza che l'eccepita prescrizione annuale era da ritenersi interamente decorsa alla data della notifica del primo decreto ingiuntivo (num. 1076/14).
Nessun effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere attribuito sia al ricono scimento del debito effettuato da a favore di e sia all'atto di messa in mora, CP CP peraltro entrambi privi di data certa.
Per quanto concerne l'atto di messa in mora (che riguarderebbe comunque unicamente la fattura 1/77 e prestazioni datate f ino al 31.8.2013, per un importo di euro 47.565,10) va rilevato che questo, indicato come proveniente da , sarebbe stato CP inviato il 9.1.2014 tramite fax diretto alla Dalla copia CP prodotta in atti non è chiaro se il fax risulti effettivament e inviato in quanto sul documento medesimo viene riportata una dicitura, scarsamente comprensibile, che indica testualmente:
“Causa dell'errore: E 1) - Riagganciare o interruzione linea;
E
2) – Occupato;
E 3) – Non risponde;
E 4) - Nessun fax collegato;
E 5) – Superata dimensione max.”)
Quanto al riconoscimento del debito datato 29.3.2014 e firmato da per (che non riguarda trasporti di Testimone_4 CP
Agosto e Settembre 2013) rilasciato a favore di , ne va CP totalmente disattesa la rilevanza nei confronti di Pt_1 trattandosi in sostanza di un atto di “auto riconoscimento”, privo comunque di effetti ex art. 1309 c.c. Le due società, come è rimasto accertato attraverso le produzioni della Pt_1 effettuate sin dall'introduzione del primo grad o di giudizio
(docc. num. 2 e 3) e sostanzialmente incontestato non essendo
18 state opposte specifiche diverse argomentazioni (al di là di una generica difesa sul punto da parte della curatela), sono
“intrecciate”: detiene quota del 99% di CP Controparte_7 che deteneva 33,43% di Inoltre era CP Persona_5 amministratore sia di fino a epoca di poco antecedente CP all'insorgere del presente contenzioso, sa di CP
Va rilevato, per completezza, che le prove orali dedotte in 1° grado da nella 2a memoria, non hanno ad oggetto la CP datazione nel tempo dei trasporti che si assumevano essere stati eseguiti, talché sulle questioni attinenti l'eccepita prescrizione dei crediti i capitoli di prova così come formulati sono da ritenersi irrilevanti.
Siamo di fronte quindi a un caso in cui non vi è alcuna
“evidenza”, come ritenuto da prima e dal Tribunale CP poi, che possa ritenersi discenda dall'esame della documentazione prodotta (in particolare i numerosissimi documenti DDT e bolle di carico).
Ne consegue che la Corte, allo stato, ritiene unicamente possibile la parziale definizione della controversia con riguardo all'eccezione di prescrizione che ha riguardato i crediti azionati e derivanti dai trasporti effettuati prima del 25.9.2013 e del
3.1.2013, cioè con riguardo a quelli rispettivamente contemplati nel primo e nel secondo decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per dichiararne l'intervenuta prescrizione.
Nel senso che dall'importo basato sulle fatture e documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 1076/2014 notificato il
25.9.2014 e successiva correlata causa di opposizione, andranno detratti gli importi riguardanti i trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 25.9.2013 e che dall'importo
19 basato sulle fatture e documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
1087/2014 notificato il 3.10.2014 e successiva correlata causa di opposizione, andranno detratti gli importi riguar danti i trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 3.10.2013.
Il calcolo dell'importo totale dei crediti prescritti, andrà determinato previo il loro scorporo dal totale delle somme pretese dalla curatela e oggetto dei due decreti ingiuntivi.
Trattandosi di operazione matematica di non facile esecuzione, anche per le difficoltà nella semplice lettura di numerosissimi documenti prodotti in forma digitale ed esistenti al fascicolo telematico, andrà disposta la nomina di un CTU.
La Corte ritiene che sia necessario procedere alla nomina di un esperto anche perché, proprio per le già indicate problematiche che solleva la produzione in giudizio dei numerosissimi DDT e bolle di carico (in buona parte non perfettamente leggibili nel formato digitale in atti), non si può ritenere raggiunta alcuna
“evidenza” anche in ordine a una restante gran parte dei trasporti il cui corrispettivo è oggetto della domanda.
Preliminarmente, sarà altresì necessario procedere a una precisa individuazione e classificazione dei trasporti che hanno costituito parte delle somme – peraltro di non trascurabile rilevanza – oggetto delle due ingiunzioni:
con verifica della congruenza tra e fatture azionate in via monitoria e i correlati documenti (DDT e bolle di carico automezzo) invocati a dimostrazione del trasporto e qui ndi del credito;
con indicazione dei trasporti che abbiano riguardato l'estero
(che non sembrano riconducibili allo schema contrattuale in
20 base al quale è stata ritenuta fondata l'azione diretta intrapresa da contro – e relativi importi;
CP Pt_1
con esclusione delle prestazioni che non sono riconducibili a trasporti di merce – e relativi importi;
con indicazione dei trasporti che abbiano riguardato soggetti qualificabili mittenti diversi da – e relativi importi Parte_1
(impregiudicate restando le difese della curatela secondo le quali in taluni casi si tratterebbe comunque di stabilimenti o depositi collegati o ricollegabili sicuramente alla . Pt_1
E' altresì necessario che si determini, sempre attraverso l'intervento dell'esperto attraverso l'esame de contratti e altri documenti in atti, l'ammontare della quota di corrisp ettivo prevista dall'art. 7 ter del D.lgs. num. 286 \2005.
La causa andrà quindi, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo per procedere all'incombente ora indicato, cui si procederà ovviamente salvo che le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla determinazione dei predetti aspetti e calcoli.
Prima di procedere alla nomina del perito, appare opportuno invitare le parti in vista della prossima udienza a depositare un elenco in cui saranno precisamente individuati e classificati
(sulla base dei documenti esistenti agli atti del fascicolo telematico) i trasporti di cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo da alla quale mittente, CP Pt_1 quest'ultima evidenziando partitamente le ragioni della pretesa esclusione dal calcolo dei corrispettivi che dovessero essere riconosciuti eventualmente come dovuti.
Le spese andranno regolate al definitivo.
PQM
21 Non definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 127\2022 emessa inter partes dal
Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 4.3.2022:
- DCHIARA: A - prescritti i crediti di di cui al decreto CP ingiuntivo n. 1076/2014, notificato il 25.9.2014, riguardanti trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 25.9.2013; B
- prescritti i crediti di cui al decreto ingiuntivo n. 1087/2014, notificato il 3.10.2014, riguardanti trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 3.10.2013.
- RIMETTE con separata ordinanza, le parti davanti alla Corte per l'ulteriore corso.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1
con gli Avv. Nicola Scopsi e Sabino Laudadio, di Milano, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alfredo Bragagni, convenuta in appello
e di
Controparte_2 contumace
Controparte_3 contumace
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto num. 127/2022; in materia di appalto di servizi di trasporto;
azione ex art. 7 ter D.lgs. num 286/2005.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della Sentenza 127/2022 REPERT. N. 247/2022, resa dal Tribunale di Grosseto, in persona della Dottor Mario Venditti, in data 4 marzo 2022, nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3566/2014, riunita con la causa n. R.G. 3706/14, notificata a mezzo PEC il 9 marzo 2022 (All. A), così statuire:- dichiarare nulli e/o illegittimi e/o revocare e/o annullare e comunque inefficaci i decreti ingiuntivi opposti n. 1076/2014 - R.G. 2903/2014 del 15/09/2014 e n. 1087/2014 - R.G. 2904/2014 del 22/09/2014 di cui ha CP ottenuto dal Tribunale di Grosseto la pronuncia in sfavore di e respingere integralmente ogni domanda Parte_1 proposta da nei confronti di - Controparte_1 Parte_1 condannare al r isarcimento dei danni a titolo di Controparte_1 exceptio doli e comunque ex art. 2043 c.c. per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito degli espletandi accertamenti istruttori, anche in via di equità;- in ogni caso: con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria: ferme le eccepite ragioni di inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova dedotti da CP Pt_1 chiede che, per la denegata ipotesi di loro ammissione, siano sentiti a controprova i seguenti testi, tutti domiciliati presso
in Via Farini 41: il Signor la Parte_1 Testimone_1
Signora e il Signor ” Testimone_2 Testimone_3
Per la convenuta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,, respingere l'appello di per le Parte_1 ragioni dedotte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 127/2022 del Tribunale di Grosseto. Con vittoria di spese di giudizio da porsi a carico dell'Erario in forza dell'ammissione al Gratuito Patrocinio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La società si opponeva ai decreti ingiuntivi Parte_1 ottenuti dalla in suo danno e in danno della CP CP_4
[..
[...] con i quali veniva ingiunto il pagamento di € 150.987,20 e
[...] di € 117.973,84 (oltre interessi di mora e spese di procedura) .
La creditrice aveva agito in via monitoria sulla base della norma di cui all'art.
7- ter del D.Lgs. 286/2005, prospettando di essere sub-vettore rispetto a un rapporto contrattual e a monte che vedeva quale mittente e quale vettore (la seconda Pt_1 CP ingiunzione era rivolta verso OG Piattaforme GI, resasi affittuaria del ramo d'azienda dal febbraio 2014). CP
Contro i due decreti ingiuntivi, ha proposto altrettante Pt_1 opposizioni, da cui sono sorte la causa n. 3566/2014 R.G. (per il primo D.I.) e la n. 3706/2014 R.G. (per il secondo D.I.)
Nei due atti di opposizione, la aveva eccepito Pt_1 preliminarmente che non avesse dato CP_5 dimostrazione della sua iscrizione all'albo dei trasportatori, difettando così quale condizione dell'azione proposta la sua legittimazione attiva.
Aveva poi sostenuto:
di non aver ordinato il trasporto e quindi non poter essere considerata committente, talché era inapplicab ile norma e art,
7 invocata da controparte;
di essersi obbligata unicamente con (cui non aveva CP conferito alcun potere di rappresentanza) in base a un contratto d'appalto di servizi logistici e di non aver mai stipulato un contratto di trasporto con , alla quale ribadiva di non CP aver mai richiesto alla stessa il trasporto dei propri prodotti;
che la citata norma ex art. 7, disponeva altresì che il pagamento del corrispettivo era dovuto “nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”, che non risultavano dimostrati difettando così un ulteriore presupposto
3 di applicazione.
L'opponente eccepiva poi la prescrizione parziale, ex art. 2951
c.c., del credito azionato (per la parte risalente a oltre un a nno precedente alla notifica delle due ingiunzioni), il difetto di prova del credito che non poteva essere ritenuto assolto sulla base delle sole fatture prodotte e delle bolle di carico automezzo
(prive queste ultime di data certa) e riferibili unicamente alla settimana del 9/16 aprile 2014. Tali documenti non consentivano nemmeno di verificare il criterio di calcolo del corrispettivo il cui pagamento era stato richiesto con l'ingiunzione.
Con l'ultimo motivo di opposizione, la aveva infine Pt_1 sollevato l'exceptio doli generalis, affermando che CP avesse continuato a operare a vantaggio di nonostante la CP piena conoscenza della crisi finanziaria che interessava quest'ultima, sfociata poi nella declaratoria di fallimento, dato che l'amministratore era il medesimo e data la loro coincidenza di interessi.
Ha concluso, quindi, chiedendo:
la revoca dei due decreti ingiuntivi e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
nell'ipotesi di una ravvisata sua soccombenza, anche parziale, di essere manlevata da e dalla cessionaria del ramo CP
d'azienda avendogli pagato tutti i Controparte_3 corrispettivi dovuti per i servizi effettuati.
-
Si costituiva in giudizio la che, producendo CP documentazione ulteriore a quella del giudizio monitorio, contestava l'opposizione proposta da chiedendone il Pt_1
4 rigetto in quanto infondata.
-
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo in causa nei confronti delle società indicate dall'opponente.
In entrambi i giudizi si costituiva ritualmente la soc. CP chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice.
La soc. rimaneva contumace. Controparte_3
Il giudizio veniva poi riassunto dalla a seguito degli Pt_1 eventi interruttivi verificatisi e dichiarati in corso di causa
(giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, fallimento di CP fallimento di e fallimento di Controparte_3
). CP
All'esito del procedimento, la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale di Grosseto, con la sentenza oggi impugnata, respingeva l' opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1076/2014 dichiarandolo esecutivo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 condanna la a pagare Pt_1 al la minor somma di € 108.923,30, oltre Controparte_1 interessi al tasso commerciale dalla data dell a domanda al saldo effettivo;
dichiarava improcedibile sia la domanda di manleva svolta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_6 del e sia la domanda Parte_2 riconvenzionale svolta da nei confronti del Parte_1
La veniva altresì condannata Controparte_1 Pt_1 alla refusione delle spese di lite in favore del
[...] le spese di lite, restando tutte le altre spese CP compensate.
5 Il Tribunale respingeva la prima e ccezione sollevata da Pt_1 che aveva dedotto l'assenza di prova circa l'iscrizione all'Albo dei Trasportatori imposta dall'art. 1, co. 3 della L. 298/1974, in quanto superata dall'avvenuta produzione in giudizio della certificazione (all.ti 2 delle comparse di risposta).
Quanto all'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva, per aver la negato di aver mai commissionato Pt_1
a servizi di trasporto, avendole solo appaltato servizi CP logistici senza alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi, si trattava di questione che atteneva al merito dell'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Avendo dedotto aver svolto numerose prestazioni di CP trasporto su incarico di nel periodo compreso tra CP dicembre 2013 e aprile 2014 ed allegato che tali prestazioni riguardavano il contratto di trasporto merci stipulato il 3.1.2012 con (all.ti 2 e 4 dei ricorsi monitori) prestazioni eseguite CP anche sulla base del contratto di appalto di servizi logistici vincolante e dal 2011, comprendente anche CP Pt_1 prestazioni di trasporto della propria merce ai punti vendita (cfr. art. 5 del contratto, all.ti 8 e 6 dei ricorsi monitori).
La sentenza impugnata poi evidenziava che la ratio di norma di cui all'art.
7-ter del D.lgs. 286/2005 è quella sottostante a ogni obbligazione solidale passiva e cioè quella di rafforzare la posizione del creditore tramite un ampliamento del novero dei soggetti obbligati, realizzata nella materia che occupa con l'attribuzione dell'azione diretta e la conformazione di un vincolo solidale sono forme di garanzia del credito del soggetto che ha effettivamente eseguito il trasporto.
6 Sulla base di tale obbligazione ex lege, il "regime di solidarietà" consente al vettore di "agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto",
a prescindere dal vincolo contrattuale e anche attraverso il procedimento monitorio, sulla base di una totale autonomia che caratterizza i rapporti tra vettore e sub -vettore (obbligazione contrattuale) e tra mittente e sub-vettore (obbligazione ex lege).
Era quindi del tutto irrilevante che non a vesse ordinato Pt_1 il trasporto direttamente a , o che non avesse la CP CP rappresentanza di in quanto tale ragionamento Pt_1 indebolirebbe l'intervento legislativo finalizzato a introdurre un'azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente, ben potendo altrimenti il primo già avvalersi della disciplina prevista dallo schema contrattuale per pretendere il corrispettivo dovuto. Se, infatti, avesse incaricato Pt_1 direttamente o avesse conferito a il potere di CP CP agire in nome e per conto proprio, l'odierna convenuta avrebbe potuto avvalersi delle ordinarie norme negoziali senza alcuna necessità di invocare il precetto in esame.
L'eccezione di prescrizione veniva poi respinta in quanto ritenuta palesemente infondata.
Il decreto ingiuntivo n. 1076/2015, notificato il 25.9.2014, riguardava il credito originato da prestazioni rese in favore di nei mesi di novembre e dicembre 2013, e di gennaio e CP febbraio 2014 (all.ti 4-6 del ricorso monitorio).
Il decreto ingiuntivo n. 1087/2014, notificato il 3.10.2014, riguardava il credito originato da prestazioni rese in favore di
- alla quale è poi subentrata OG - nei mesi di CP febbraio, marzo e aprile 2014 (all. 3 del ricorso monitorio) .
Le fatture poste a base del ricorso risultavano annotate nelle scritture contabili con attestazion e notarile (all.ti 3 e 2), per cui
7 si trattava di “prestazioni eseguite entro l'anno antecedente alla notifica dei titoli giudiziali”, il che escludeva fosse maturata la prescrizione annuale.
Quanto alla “fondatezza” del credito, questa poteva essere desunta oltre che dalle fatture annotate nelle scritture contabili, dalle bolle di carico automezzo “ intestate alla e dai Pt_1 documenti di trasporto riferiti ai servizi da dicembre 2013 ad aprile 2014 (all.ti 3 delle comparse di risposta).
La convenuta opposta aveva quindi integrato la documentazione con particolare riguardo alle bolle di carico che indicavano
“ come intestatario, o OG come destinatario Pt_1 CP
(“o talvolta la società Stef, che come chiarito dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. è un magazzino di cui si avvaleva per il deposito della propria merce, tanto Pt_1 che nella causale di vendita dei DDT ricompare GI -e
come vettore”) e “i DDT, progressivamente numerati, CP descrittivi della merce trasportata, sottoscritti dal vettore e dal destinatario, che dimostrano il trasporto e la ricezione della merce da parte di quest'ultimo”. Pt_1
Il Tribunale aggiungeva che il disconoscimento della documentazione prodotta da doveva ritenersi CP
“inapprezzabile ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., in quanto effettuato attraverso clausole di stile e generiche” .
Con riguardo alla fattura n. 20/2014, avente oggetto estraneo al trasporto di merce Danone, la convenuta l'aveva “eliminata rinunciando alla pretesa del rispettivo importo”.
La aveva, peraltro, affermato – anche nella 2a memoria Pt_1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. – di aver saldato interamente il proprio debito nei confronti di il che era da ritenersi CP argomento che avvalorava “l'esecuzione di prestazioni di trasporto di merci effettuate dal e, Pt_1 CP
8 conseguentemente, da quale sub-vettore della CP stessa.“
L'estratto del partitario fornitori prodotto dalla (all. 5 Pt_1 della citazione), era una mera schermata unilateralmente redatta inidonea di per sé a dimostrare versamenti a favore di o di OG. CP
Quanto al fatto secondo il quale i DDT prodotti menzionino trasporti di merci di altri produttori (Stef, e Per_1 Per_2
) e servizi di trasporto di prodotti anche Per_3 Persona_4 da paesi esteri, si trattava di deduzione non perspicua, “giacché
l'opponente non indica quali documenti specifici sarebbero riferibili a diversi produttori o a prodotti esteri, e da un esame dei documenti di trasporto non emerge affatto quanto esposto dalla parte, ad eccezione di alcuni DDT che indicano quale mittente la società Stef per le ragioni già esplicitate.”
-
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto.
Dopo aver preliminarmente osservato, i nvero genericamente, che il Tribunale avesse errato ritenendo pacifici taluni fatti di causa che tali non erano e per aver dato valore di prova alle fattura prodotte dalla controparte, violando così le norme in materia di prova, col primo motivo di impugn azione ha sostenuto che il Tribunale avesse ingiustamente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2951 c.c., ritenendo ingiustamente che la data da prendere in considerazione fosse quella dell'annotazione delle fatture nelle scritture contab ili avvenuta il g.
4.7.2014 da ritenersi elemento irrilevante.
Col secondo motivo di appello, la ha ribadito che le Pt_1 fatture prodotte non potevano avere la stessa efficacia
9 probatoria che va loro attribuita in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto il creditore opposto, quale attore sostanziale nel giudizio, doveva dare prova del proprio credito.
Col terzo motivo di appello, la ha censurato la sentenza Pt_1 appellata nella parte in cui aveva motivato che fosse suo onere probatorio quello di dare dimostrazione dell'inesistenza dei crediti azionati.
Col quarto motivo di appello, la ha censurato la sentenza Pt_1 appellata sostenendo che il Tribunale avesse errato nel respingere la domanda formulata in primo grado e basata su un preteso abuso deli diritto, sull'exceptio doli generalis e sulla dedotta responsabilit extracontrattuale della convenuta.
La curatela convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte osserva che, stando ai motivi di appello, il preliminare impianto motivazionale della decisione emessa in primo grado, peraltro ampiamente condivisibile, non è stato posto in contestazione.
Restano da risolvere le questioni attinenti la soluzione data dal primo giudice al credito (anzi, i crediti) della fallita che erano stati contrastati sulla base della preliminare eccezione di
10 prescrizione, con riguardo alla loro mancata prova, col riguardo poi al quantum (la prova del corrispettivo ex art.
7- ter del
D.Lgs. 286/20057- ter del D.Lgs. 286/2005).
Resta poi la questione relativa all'exceptio doli generalis.
Venendo al primo motivo di appello, col quale è stata censurata la decisione impugnata in rifermento al capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di prescrizione (parziale) del credito azionato, la Corte rileva che il Tribunale, stando alla lettera della motivazione, ha basato la sua decisione sul fatto che le fatture e l'ulteriore documentazione prodotta in causa dalla
(bolle di carico automezzo e DDT) avevano dato CP dimostrazione che si trattasse di prestazioni tutte rese da entro l'anno antecedente alla notifica dei due decreti CP ingiuntivi.
Il Tribunale ha fatto un preciso riferimento sul punto sia alle fatture che ai docc. num. da 4 a 6 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1076/2014 e num. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1087/2014, indicati genericamente nel loro complesso (per le bolle di carico e DDT si tratta in realtà di documentazione consistente in numerosissimi fogli, oggi versati agli atti del fascicolo telematico in formato digitale, in alcuni casi non perfettamente intellegibile).
La Corte rileva, preliminarmente, che la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. si calcola a decorrere dal termine in cui è avvenuta o avrebbe dovuto avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Non vale, come invece errone amente ritenuto dal
Tribunale, tenere conto della data di formazione/emissione della fattura.
11 L'eccezione di prescrizione è stata sollevata da sin Pt_1 dall'atto di citazione in opposizione ai due decreti ingiuntivi (nel primo si faceva riferimento a tutte le prestazioni di cui era stato chiesto il pagamento, eseguite prima del 25.9.2013 – cioè a distanza di oltre 1 anno dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 25.9.2014; nel secondo si faceva riferimento a tutte le prestazioni di cui era stato c hiesto il pagamento, eseguite prima del 3.10.2013 – cioè a distanza di oltre 1 anno dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 3.10.2014).
A fronte dell'eccezione, la nelle sue due comparse di CP costituzione in giudizio, entrambe datate 2.5. 2015, ha opposto, molto laconicamente, solo che le “prestazioni” erano state tutte rese entro l'anno “come risulta dalla documentazione prodotta”
(e oltre a quella di cui ai due ricorsi in via monitoria, veniva depositata documentazione così rubricata ris pettivamente: nella causa RG n. 3566/14 - D.I. num. 1076/2014, “da 1 a 7 - documenti di trasporto attestanti le prestazioni svolte per CP_4 in relazione ai prodotti nei mesi da Agosto
[...] Parte_1
2013 a febbraio 2014” – nella causa RG n. 3706/14 – D.I. num.
1087/14, “da 1 a 3 - documenti di trasporto attestanti le prestazioni svolte per in relazione ai prodotti CP_4 nei mesi da Febbraio 2014 ad Aprile 2014”). Parte_1
Seguivano, a cause ormai riunite, le memorie ex art. 183 c.p.c.
La nella prima e nella seconda memoria, ribadiva le Pt_1 proprie tesi in merito ad altri aspetti della lite e nella terza memoria, riportandosi all'eccezione di prescrizione già sollevata, oltre a contestare (“disconoscere”) la documentazione offerta dalla a prova del proprio credito, poneva CP ulteriormente in evidenza come nessun effetto interruttivo della prescrizione poteva riconoscersi all'atto di costituzione in mora
12 di cui al doc, num. 2 delle produzioni avversarie e al prodotto atto di riconoscimento di debito, anche per la rilevata commistione di interessi esistente fra le società e CP
. CP
La , dal canto suo, nella prima memoria datata CP
10.11.2015, dopo aver affermato che una delle fatture allegate al ricorso monitorio all'esito del quale era stato emesso il d.i. n.
1087/2014, doveva essere “prudenzialmente” eliminata per cui dall'importo totale di euro 117.973,84 e che andava sottratta la somma di cui alla fattura n. 20/2014 di euro 7.934,87 oltre IVA, per euro 9.680,54 (come poi statuito anche in sentenza), aveva sostenuto che la prescrizione si fosse interrotta anche per effetto del riconoscimento di debito operato da oltre che CP per l'esistenza dell'atto di costituzione in mora inviato a CP via fax (che veniva depositato in copia).
Nella successiva memoria, datata 10.12.2015, la CP aveva poi sinteticamente elencato la documentazione prodotta a sostegno delle proprie ragioni, facendo nuovamente riferimento al predetto atto di costituzione in mora come att o interruttivo della prescrizione.
Nelle proprie difese finali, la aveva ribadito la Pt_1 fondatezza della sua eccezione di prescrizione e l'inidoneità dei documenti prodotti dalla controparte (riconoscimento del debito e atto di messa in mora) a dare dimostrazione dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
La curatela della , subentrata alla società fallita, nelle CP sue difese finali aveva sul punto ribadito:
a) - in conclusionale, ancor più laconicamente di quanto in precedenza sostenuto, che l'eccezione di prescrizione fosse
13 infondata perché “le prestazioni di cui si chiede il pagamento sono state rese entro l'anno antecedente al deposito dei decreti ingiuntivi opposti, come risulta dalla documentazione prodotta
e non contestata” (affermazione quest'ultima che, alla luce delle difese ed eccezioni della appare quantomeno singolare); Pt_1
b) – nella memoria di replica, che: “Con il decreto ingiuntivo n.
1076/2015 sono state azionate le fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2013 (doc.4 allegato al D.I.), di gennaio
2014 (doc.5 allegato al D.I.) e di febbraio 2014 (doc.5 allegato al D.I.). Con il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 sono state azionate le fatture relative ai mesi di febbraio 2014 (docc. 3.1
e 3.4 allegati al D.I.), di marzo 2014 (doc.
3.2 allegato al D.I.)
e di aprile 2014 (doc.
3.3 allegato al D.I.).; e quindi, secondo la curatela “per tutta evidenza, si tratta di prestazioni eseguite entro l'anno antecedente all'emissione dei decreti ingiuntivi opposti” e che le considerazioni della difesa di erano Pt_1 irrilevanti.
Era poi seguita la sentenza impugnata che, come premesso, sul punto ha reso una motivazione conforme alle deduzioni della curatela, richiamandone in parte persino i termini letterali in cui erano state formulate con la quale, molto laconicamente.
Il Primo giudice ha così escluso che fosse maturato il termine annuale di prescrizione in quanto “per tutta evidenza” si trattava
“di prestazioni eseguite entro l'anno antecedente alla notifica dei titoli giudiziali”.
L'affermazione è oggettivamente generica, resa a dispetto di una copiosissima documentazione prodotta in giudizio (peraltro non in maniera perfettamente elencata, ordinata e comprensibile) che era stata contestata specificamente anche riguardo alla data in cui si assumeva effettuato il trasporto (il
14 DDT in questo caso è sicuramente elemento dotato in sé di valenza probatoria, pur dovendosi tener presente la peculiarità della fattispecie in cui si discute dell'efficacia probatoria del documento nei confronti di terzi, estranei al rapporto di trasporto e chiamati a rispondere solo in base al titolo eccezionale previsto dalla Legge).
Quanto alla documentazione prodotta che, stando alla motivazione, il Tribunale avrebbe esaminato e posto a fondamento della sua statuizione, si tratterebbe degli all.ti 4-6 del ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
1076/2015 notificato il 25.9.2014 e dell'all.3 del ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 1087/2014 notificato il 3.10.2014.
La documentazione richiamata dal Tribunale non è perfettamente coincidente con quella indicata dalla CP all'atto della sua costituzione in giudizio.
La stessa curatela, evidentemente resasi conto della complessità della questione, nella sua comparsa conclusionale aveva significativamente posto ben in evidenza che le prestazioni (i trasporti di cui si reclamava il pagamento) risultassero “dettagliatamente dimostrate nei singoli documenti di trasporto”, affermando testualmente che il giudice “ in caso di contestazione, se ne avrà la pazienza, potrà esaminare ogni singola bolla e verificare la correttezza e soprattutto la verità di quanto sopra detto.”
Non vi è però traccia nella motivazione della sentenza impugnata che, come detto, è sul punto molto sintetica, di un tale esercizio di pazienza, che avrebbe comunque essere preceduto anche da una doverosa dettagliata individuazione e specificazione dei singoli trasporti che sarebbe spettata al
15 creditore (vero attore sostanziale in una causa di oppos izione a decreto ingiuntivo), tanto più che veniva prodotta una mole di documenti di non facile lettura e comprensione.
Nemmeno le difese della riguardanti la contestazione Pt_1 dei documenti prodotti in causa, possono essere liquidate come tardive (trattandosi di difese esercitate a fonte di fatti che era la controparte a dover provare e quindi non soggette a preclusioni temporali) o irrituali.
Dagli atti del primo grado risulta infatti che la aveva Pt_1
“disconosciuto” – ovviamente il termine indica una contestazione della valenza dimostrativa del credito azionato e non certo un disconoscimento e art. 214 c.p.c. - dei documenti di trasporto e bolle di carico prodotti da , sia per le CP ragioni rappresentate all'udienza del 22 settembre 2015 e sia , più nel dettaglio, nella terza memoria e art. 183 VI° comma c.p.c. (basti solo ricordare che n tale memoria, aveva Pt_1 specificamente sostenuto che si trattasse di documenti risalenti
“a un periodo di tempo diverso da quello considerato dalle fatture di cui all'avv. doc.
7. Invero, mentre queste ultime si riferirebbero a trasporti effettuati nel trimestre di dicembre
2013/febbraio 2014, le bolle di carico coprirebbero la settimana
9/16 aprile 2014 e, conseguentemente, un numero esiguo di trasporti”.
Così ricostruita la vicenda processuale di primo grado che ha condotto alla reiezione dell'eccezione di prescrizione, il capo della sentenza è oggetto dell'odierno appello.
Con il primo motivo di appello, infatt i, la ha Pt_1 specificamente indicato ed elencato, peraltro “senza pretesa di esaustività”, che numerosissimi DDT davano conto di trasporti
16 effettuati in date risalenti a oltre un anno prima dall'1.8.213 (v. atto di appello, pag. 7 nota num. 5 – dove è contenuto un dettagliato elenco).
Nella comparsa di risposta la curatela ha sul punto dedotto che il Tribunale avrebbe reso “statuizioni ben diverse” prendendo in considerazione il periodo della prestazione indicata nella fattura e non la data di questa.
Nulla ha replicato alla specifica indicazion e contenuta nell'atto di impugnazione e nella quale erano stati indicati partitamente trasporti che, dalla stessa documentazione offerta dalla creditrice, risultavano datati all'agosto e all'inizio del mese di settembre del 2013 e quindi erano risalenti ad oltre un anno.
Alla specifica deduzione della infatti, la curatela Pt_1 costituita in giudizio non ha contrapposto alcunché, affermando solo che la decisione de Tribunale aveva debitamente tenuto conto dell'epoca nel quale le prestazioni “descritte nelle fatture furono eseguite”. Tale deduzione appare francamente incomprensibile, sia per la più che laconica motivazione resa sul punto del Tribunale che non consente minimamente di comprendere a quali prestazioni e date si sia fatto riferimento
(il richiamo alla documentazione è oltremodo generico) e sia per il fatto che la curatela vi aggiunge la considerazione secondo la quale la vidimazione notarile delle scritture contabili era elemento rilevante “al fine di dimostrare che le fatture furono sicuramente formate all'epoca della loro emissione” (argomenti che non spiegano alcunché su quale sia stata la data del trasporto presa in considerazione e sulla pertinenza dei DDT richiamati dall'appellante).
La Corte rileva che, impregiudicate le questioni attinenti la valenza probatoria della documentazione in questione, i crediti
17 di cui ai trasporti risultanti dalla documentazione versata in atti dalla curatela, riguardano in buona parte prestazioni che risultano effettuate in date antecedenti a quella del 25.9.201 3, con la conseguenza che l'eccepita prescrizione annuale era da ritenersi interamente decorsa alla data della notifica del primo decreto ingiuntivo (num. 1076/14).
Nessun effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere attribuito sia al ricono scimento del debito effettuato da a favore di e sia all'atto di messa in mora, CP CP peraltro entrambi privi di data certa.
Per quanto concerne l'atto di messa in mora (che riguarderebbe comunque unicamente la fattura 1/77 e prestazioni datate f ino al 31.8.2013, per un importo di euro 47.565,10) va rilevato che questo, indicato come proveniente da , sarebbe stato CP inviato il 9.1.2014 tramite fax diretto alla Dalla copia CP prodotta in atti non è chiaro se il fax risulti effettivament e inviato in quanto sul documento medesimo viene riportata una dicitura, scarsamente comprensibile, che indica testualmente:
“Causa dell'errore: E 1) - Riagganciare o interruzione linea;
E
2) – Occupato;
E 3) – Non risponde;
E 4) - Nessun fax collegato;
E 5) – Superata dimensione max.”)
Quanto al riconoscimento del debito datato 29.3.2014 e firmato da per (che non riguarda trasporti di Testimone_4 CP
Agosto e Settembre 2013) rilasciato a favore di , ne va CP totalmente disattesa la rilevanza nei confronti di Pt_1 trattandosi in sostanza di un atto di “auto riconoscimento”, privo comunque di effetti ex art. 1309 c.c. Le due società, come è rimasto accertato attraverso le produzioni della Pt_1 effettuate sin dall'introduzione del primo grad o di giudizio
(docc. num. 2 e 3) e sostanzialmente incontestato non essendo
18 state opposte specifiche diverse argomentazioni (al di là di una generica difesa sul punto da parte della curatela), sono
“intrecciate”: detiene quota del 99% di CP Controparte_7 che deteneva 33,43% di Inoltre era CP Persona_5 amministratore sia di fino a epoca di poco antecedente CP all'insorgere del presente contenzioso, sa di CP
Va rilevato, per completezza, che le prove orali dedotte in 1° grado da nella 2a memoria, non hanno ad oggetto la CP datazione nel tempo dei trasporti che si assumevano essere stati eseguiti, talché sulle questioni attinenti l'eccepita prescrizione dei crediti i capitoli di prova così come formulati sono da ritenersi irrilevanti.
Siamo di fronte quindi a un caso in cui non vi è alcuna
“evidenza”, come ritenuto da prima e dal Tribunale CP poi, che possa ritenersi discenda dall'esame della documentazione prodotta (in particolare i numerosissimi documenti DDT e bolle di carico).
Ne consegue che la Corte, allo stato, ritiene unicamente possibile la parziale definizione della controversia con riguardo all'eccezione di prescrizione che ha riguardato i crediti azionati e derivanti dai trasporti effettuati prima del 25.9.2013 e del
3.1.2013, cioè con riguardo a quelli rispettivamente contemplati nel primo e nel secondo decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per dichiararne l'intervenuta prescrizione.
Nel senso che dall'importo basato sulle fatture e documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 1076/2014 notificato il
25.9.2014 e successiva correlata causa di opposizione, andranno detratti gli importi riguardanti i trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 25.9.2013 e che dall'importo
19 basato sulle fatture e documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
1087/2014 notificato il 3.10.2014 e successiva correlata causa di opposizione, andranno detratti gli importi riguar danti i trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 3.10.2013.
Il calcolo dell'importo totale dei crediti prescritti, andrà determinato previo il loro scorporo dal totale delle somme pretese dalla curatela e oggetto dei due decreti ingiuntivi.
Trattandosi di operazione matematica di non facile esecuzione, anche per le difficoltà nella semplice lettura di numerosissimi documenti prodotti in forma digitale ed esistenti al fascicolo telematico, andrà disposta la nomina di un CTU.
La Corte ritiene che sia necessario procedere alla nomina di un esperto anche perché, proprio per le già indicate problematiche che solleva la produzione in giudizio dei numerosissimi DDT e bolle di carico (in buona parte non perfettamente leggibili nel formato digitale in atti), non si può ritenere raggiunta alcuna
“evidenza” anche in ordine a una restante gran parte dei trasporti il cui corrispettivo è oggetto della domanda.
Preliminarmente, sarà altresì necessario procedere a una precisa individuazione e classificazione dei trasporti che hanno costituito parte delle somme – peraltro di non trascurabile rilevanza – oggetto delle due ingiunzioni:
con verifica della congruenza tra e fatture azionate in via monitoria e i correlati documenti (DDT e bolle di carico automezzo) invocati a dimostrazione del trasporto e qui ndi del credito;
con indicazione dei trasporti che abbiano riguardato l'estero
(che non sembrano riconducibili allo schema contrattuale in
20 base al quale è stata ritenuta fondata l'azione diretta intrapresa da contro – e relativi importi;
CP Pt_1
con esclusione delle prestazioni che non sono riconducibili a trasporti di merce – e relativi importi;
con indicazione dei trasporti che abbiano riguardato soggetti qualificabili mittenti diversi da – e relativi importi Parte_1
(impregiudicate restando le difese della curatela secondo le quali in taluni casi si tratterebbe comunque di stabilimenti o depositi collegati o ricollegabili sicuramente alla . Pt_1
E' altresì necessario che si determini, sempre attraverso l'intervento dell'esperto attraverso l'esame de contratti e altri documenti in atti, l'ammontare della quota di corrisp ettivo prevista dall'art. 7 ter del D.lgs. num. 286 \2005.
La causa andrà quindi, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo per procedere all'incombente ora indicato, cui si procederà ovviamente salvo che le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla determinazione dei predetti aspetti e calcoli.
Prima di procedere alla nomina del perito, appare opportuno invitare le parti in vista della prossima udienza a depositare un elenco in cui saranno precisamente individuati e classificati
(sulla base dei documenti esistenti agli atti del fascicolo telematico) i trasporti di cui è stato chiesto il pagamento del corrispettivo da alla quale mittente, CP Pt_1 quest'ultima evidenziando partitamente le ragioni della pretesa esclusione dal calcolo dei corrispettivi che dovessero essere riconosciuti eventualmente come dovuti.
Le spese andranno regolate al definitivo.
PQM
21 Non definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 127\2022 emessa inter partes dal
Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 4.3.2022:
- DCHIARA: A - prescritti i crediti di di cui al decreto CP ingiuntivo n. 1076/2014, notificato il 25.9.2014, riguardanti trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 25.9.2013; B
- prescritti i crediti di cui al decreto ingiuntivo n. 1087/2014, notificato il 3.10.2014, riguardanti trasporti eseguiti in data antecedente a quella del 3.10.2013.
- RIMETTE con separata ordinanza, le parti davanti alla Corte per l'ulteriore corso.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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