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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1074/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1074/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
con il patrocinio dell'avv. Casetta Paolo Parte_1
di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 Controparte_1
GIUDIZIALE IN PERSONA DEL
[...] Parte_1
CURATORE
RECLAMATI NON COSTITUITI
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 214/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha proposto reclamo avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale si istanza del creditore Controparte_1
Il procuratore dell'appellante ha depositato in data 18 febbraio 2025
“rinuncia agli atti del giudizio” notificata a il 12 febbraio Controparte_1
2025.
Alla udienza del 26 febbraio 2025 il procuratore del reclamante ha ribadito verbalmente la rinuncia agli atti del giudizio.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: <Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle
parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro …>>.
Attesa la regolarità della rinuncia, proveniente dal procuratore del reclamante munito dei relativi poteri, non occorrendo l'accettazione dei reclamati in quanto non costituiti, va dichiarata la estinzione del giudizio dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il
Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dei reclamati.
2
P. Q. M.
visto l'art. 306 cod.proc.civ. dichiara la estinzione del processo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1074/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1074/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
con il patrocinio dell'avv. Casetta Paolo Parte_1
di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 Controparte_1
GIUDIZIALE IN PERSONA DEL
[...] Parte_1
CURATORE
RECLAMATI NON COSTITUITI
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 214/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha proposto reclamo avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale si istanza del creditore Controparte_1
Il procuratore dell'appellante ha depositato in data 18 febbraio 2025
“rinuncia agli atti del giudizio” notificata a il 12 febbraio Controparte_1
2025.
Alla udienza del 26 febbraio 2025 il procuratore del reclamante ha ribadito verbalmente la rinuncia agli atti del giudizio.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: <Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle
parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro …>>.
Attesa la regolarità della rinuncia, proveniente dal procuratore del reclamante munito dei relativi poteri, non occorrendo l'accettazione dei reclamati in quanto non costituiti, va dichiarata la estinzione del giudizio dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il
Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dei reclamati.
2
P. Q. M.
visto l'art. 306 cod.proc.civ. dichiara la estinzione del processo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
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