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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del lavoro, in esito all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 986/2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.; promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Rizzo e Parte_1
Laura Rizzo, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gaetana Allegra, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 25.02.2025, il ricorrente esponeva di essere stato assunto da in data 15/07/2010, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato, con le mansioni di “portalettere” presso l'Unità Produttiva, Posta,
Comunicazione e Logistica di Cl Messina Rec Pistunina.
Riferiva che, a seguito di sua richiesta per peggioramento delle condizioni di salute, in data
03.04.2023 veniva distaccato in via temporanea al CS di Catania, sito in Via Enzo Ferrari 30, per svolgervi le mansioni di “Addetto produzione” fino al 17/09/2024, perché le sue condizioni di salute (diabete mellito tipo 2° in trattamento insulinico e da ipertensione) erano incompatibili con lo svolgimento delle mansioni di “portalettere”.
Osservava che in data 25.07.2024, essendo le patologie divenute croniche, veniva dichiarato dal
Collegio Medico dell'Asp di Catania “non idoneo permanentemente alla mansione di portalettere”.
Aggiungeva che, con verbale del 01/08/2024, pervenuto a mezzo raccomandata A/R nel CP_2 settembre 2024, la Commissione Medica dell' riconosceva la figlia minore convivente, CP_2
1 , nata a [...] il [...], “portatore di handicap in situazione di gravità Persona_1 art. 3 comma 3” ex lege n.104/1992.
Evidenziava che, con comunicazione del 17.09.2024, , a seguito del verbale di CP_1 inidoneità medica, comunicava: “si prosegue il provvedimento di cambio mansione/trasferimento al CL Messina Rec Pistunina dal 16/09/2024 come Addetto . Parte_2
Deduceva di avere quindi richiesto con raccomandata dell'01.10.2024 di potere rientrare presso la sede di Catania per meglio gestire le proprie gravi patologie e consentire realmente di assistere in modo efficace la figlia, bisognosa di cure e attenzioni straordinarie.
Riferiva di non avere ricevuto riscontro e che pertanto decideva di impugnare il trasferimento perché illegittimo.
Assumeva violato l'art. 38 comma III del CCNL per il personale non dirigente di Controparte_1
che prevede espressamente che “il trasferimento deve essere comunicato per iscritto,
[...] indicando le motivazione per le quali è disposto” e che nel caso di specie non era avvenuta alcuna comunicazione.
Osservava, inoltre, che il provvedimento di trasferimento era nullo, illegittimo, inefficace, anche perché disposto in aperta violazione dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/1992 e del combinato disposto dell'art. 38 comma VI e art. 41 del CCNL per il personale non dirigente di . CP_1
Ribadiva che ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 il lavoratore di cui al comma 3, con lui convivente ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede e che egli non aveva mai prestato il suo consenso al trasferimento presso la sede dell'Unità Produttiva Posta,
Comunicazione e Logistica presso la sede di CL Messina Rec Pistunina.
Evidenziava, quindi, la sussistenza del fumus boni juris.
Osservava anche la sussistenza del periculum in mora, essendo i tempi occorrenti allo svolgimento di un giudizio ordinario incompatibili con l'urgenza che il caso possiede, poiché lavorando a
Messina, diventa impossibile assistere adeguatamente e con continuità la suddetta figlia minore portatrice di handicap.
Tanto premesso, chiedeva di ordinare a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, il trasferimento presso il CS di Catania, sito in Via Enzo Ferrari n.30, con le mansioni già definitive di “Addetto alla Produzione”, instando per la rifusione delle spese di lite di questa fase del giudizio.
2. Con memoria depositata in data 26.03.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
2 Osservava che, a seguito di richiesta di visita medica, il ricorrente era stato addetto provvisoriamente e in esubero alle lavorazioni interne dal 06.04.2023 presso il CS di Catania, ciò alla luce di quanto previsto dall'accordo sindacale del 8 marzo 2019 il quale dispone che i lavoratori dichiarati inidonei temporaneamente alla mansione di recapito vengano provvisoriamente applicati presso il Nodo di Rete più vicino alla propria sede di lavoro, ad eccezione di inidoneità causate da infortuni o riconducibili a gravi patologie.
Riferiva che l'ASP di Catania, con referto del 25/07/2024 affermava l'inidoneità permanente al recapito del signor e che, in forza di tale giudizio, veniva operato, ai sensi degli accordi Pt_1
sindacali nazionali del 2 agosto e 21 novembre 2022, il definitivo cambio di profilo del lavoratore da Portalettere ad Addetto di Produzione di pari livello D, disponendo il rientro del lavoratore presso il Centro Logistico Messina Pistunina il quale, oltre ad essere carente di personale, di fatto coincideva con la sua effettiva sede di lavoro.
Evidenziava che, dopo avere ripreso servizio a Messina, il lavoratore chiedeva quindi, con nota del 01.10.2024, essendo intervenuta la dichiarazione di handicap grave della figlia, un nuovo trasferimento presso il CS di Catania e che pertanto, l'azione promossa dal ricorrente doveva essere correttamente qualificata quale richiesta di nuovo trasferimento e non quale impugnativa di un “inesistente” precedente trasferimento, non avendo mai il lavoratore cessato di essere addetto al
CL di Messina.
Precisava, quindi, che la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità di un inesistente provvedimento di trasferimento del lavoratore da Catania a Messina era inammissibile in quanto carente di presupposto.
Osservava in ogni caso che, in relazione alla posizione del ricorrente, giudicato in data
25.07.2024 inidoneo permanente al recapito a seguito della visita medica ex art. 5, l.300/70, la procedura concordata a livello sindacale prevede che le risorse che non fruiscono di tutele
(all'epoca del provvedimento il lavoratore non godeva dei benefici della legge 104/92), ovvero di incarichi di rappresentanza sindacale, gravi patologie, infortunio con prima prognosi maggiore o uguale a 25 gg, ecc) vengano trasferite - in linea con le disposizioni degli Accordi Sindacali sopracitati - con mansioni di Addetto di Produzione sul Centro Logistico, individuato da un'apposita procedura informatica, a minor distanza tra l'ufficio di originaria assegnazione della risorsa e quello presso il quale si registra una carenza di personale che deve essere colmata.
Assumeva in subordine, ipotizzando che il ricorso fosse diretto a ottenere un nuovo trasferimento da Messina a Catania, l'infondatezza dello stesso poiché il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso “ove
3 possibile” contenuto nell'art. 43 c. 5 della L. n. 104 del 1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.
Deduceva, inoltre, l'assenza del periculum in mora, in quanto la restituzione del ricorrente all' non potrebbe giammai causare danno grave e irreparabile, posto che tale Controparte_3
provvedimento non impone certamente alcuna modifica del domicilio del ricorrente e che il modesto disagio aggiuntivo derivante dello spostamento autostradale (circa un'ora e mezza) oltre a costituire il percorso già effettuato normalmente dal lavoratore nel lungo periodo 15.07.2010 al
03.04.2023 è certamente inidoneo a causare disagio apprezzabile e comunque irreparabile per sé e la figlia portatrice di handicap, non venendo evidenziati limiti di sorta all'utilizzazione di mezzi di trasporto.
3. Sostituita l'udienza del 27.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Occorre osservare preliminarmente che la domanda del ricorrente va intesa come richiesta di trasferimento e non come impugnazione di trasferimento.
Costituisce circostanza pacifica e documentata che il ricorrente, per le condizioni di salute, era stato addetto provvisoriamente e in esubero alle lavorazioni interne dal 06.04.2023 presso il CS di
Catania in soprannumero.
Risulta parimenti pacifico che, in data 25.07.2024, l'ASP di Catania affermava l'inidoneità permanente al recapito del , per cui veniva operato il definitivo cambio di profilo del Pt_1
lavoratore da Portalettere ad Addetto di Produzione di pari livello D e che con comunicazione del
17.09.2024 riconosceva definitivamente il cambio di mansione, assegnandolo presso CP_1
il CL MESSINA REC PISTUNINA sito nel Comune di Messina, con mansioni di Addetto di
Produzione.
Come correttamente rilevato dall'azienda resistente, la sede di lavoro effettiva del ricorrente era quella del Comune di Messina, essendo lo stesso stato distaccato presso la sede di Catania solo in via temporanea.
Il ricorrente, pertanto, non ha subito alcun trasferimento senza avere fornito il proprio consenso, essendo stato ricollocato presso la sede di appartenenza.
La domanda azionata in via cautelare va quindi inquadrata come richiesta di trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/92, avendo il ricorrente allegato in data 01.10.2024 certificato attestante che la figlia minore convivente del veniva riconosciuta portatrice di Pt_1
handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
4 La norma in oggetto prevede che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Va chiarito che l'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa.
Va quindi precisato che “In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare
e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.” (Cassazione civile sez. lav.,
02/01/2024, n.47)
Nel caso di specie tale onere risulta soddisfatto avendo la parte datoriale allegato e dimostrato che già nel 2019 il CS di Catania risultava eccedentario e che tale condizione permane poiché alla data del 04.03.2024 presso il CS Catania risultavano addetti 207 lavoratori a tempo pieno (si veda all. 3 al verbale di accordo del 21 novembre 2022) a fronte dei 191 previsti con un esubero di 16 dipendenti e che anche attualmente non si registrano posti disponibili a fronte di un organico pur elevato a 202 unità mentre presso il Centro Logistico di Messina si registra una carenza di 2 unità.
Risultano quindi rispettate le procedure di assegnazione delle risorse in base agli accordi sindacali sottoscritti a seguito della riorganizzazione aziendale che ha modificato le azioni per il corretto dimensionamento delle risorse.
Il ricorrente ha richiesto quindi il trasferimento per prestare assistenza alla figlia disabile, ma sul punto occorre evidenziare che “ L'assistenza prestata al soggetto portatore di handicap deve
5 avvenire con continuità ed esclusività e in particolare, da un lato, deve trattarsi di un'assistenza effettiva e non soltanto morale già in atto e, dall'altro lato, solo la mancanza di altri congiunti e/o comunque soggetti tenuti in via di legge o di altro provvedimento a prestare assistenza alla persona bisognosa legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento.
La disposizione dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 non prevede l'attribuzione di un diritto soggettivo perfetto al trasferimento, essendosi invece in presenza di un mero interesse pretensivo,
e ciò, in considerazione dell'esistenza dell'inciso "ove possibile" presente nella norma che, in quanto tale, non può che essere interpretato nel senso di prevedere il rilievo (quanto meno) paritario e concorrente dell'interesse pubblico a garantire la funzionalità operativa dell'Amministrazione.) T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/02/2018, n.2199.
Va considerata inoltre la presenza di altro familiare, ossia la madre, residente nella stessa abitazione del disabile (quale emersa dallo stato di famiglia all. 5 fasc. ric), che non risulta oggettivamente impossibilitata a prestare l'assistenza dovuta e che sconfessa l'assunto attoreo per cui in mancanza del trasferimento richiesto, la figlia rimarrebbe priva della necessaria assistenza, per cui alla luce della comprovata sussistenza di ragioni di servizio ostative al trasferimento richiesto, l'operato della convenuta appare immune dai vizi denunciati vizi dal ricorrente.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, non è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
6. Il ricorso è altresì carente sotto il profilo del periculum in mora, tenuto conto che il ricorrente potrà al momento comunque usufruire delle agevolazioni previste dalla l. 104/92 per l'assistenza alla figlia minore.
7. La domanda va quindi senz'altro rigettata per carenza di entrambi i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere a le spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in € 2.606,50, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15.
Si comunichi.
Messina, 4 aprile 2025
Il giudice del lavoro
6 Aurora La Face
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