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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.V.G. n. 347/2024 del Ruolo Generale Affari Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.1.1987, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 L. n. 164/1982 ed art. 31 D.lgs. n.
150/2011.
Conclusioni della parti: Parte ricorrente come da note di trattazione scritta depositate in data
11.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione in fatto
1 Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'attribuzione del sesso maschile, nonché di disporre la rettificazione del sesso anagrafico e il mutamento del nome da a ”. Parte_1 Per_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva di soffrire – fin dall'infanzia – di disforia di genere a causa della mancata coincidenza tra il genere assegnatole alla nascita, e il conseguente sesso fenotipico, e la propria identità di genere esponendo, in particolare, di aver sempre assunto atteggiamenti tipicamente associati al sesso maschile tanto da percepirsi “(… )un uomo a tutti gli effetti” (cfr. pag. 4 della perizia di parte allegata in atti) e pertanto di trovarsi “(…) dentro il corpo sbagliato” (cfr. pag. 6 della perizia cit.).
Allegava di aver deciso autonomamente in tenera età (6-7 anni) di assumere l'aspetto esteriore di un maschio ragione per cui aveva provato, di conseguenza, disagio alla comparsa dei primi caratteri secondari femminili (in particolare, lo sviluppo del seno) tanto da rinunciare ad attività in cui tali caratteristiche apparissero evidenti (come trascorrere le giornate al mare. Cfr. pag. 7 perizia in atti).
Aggiungeva, inoltre, di aver intrapreso un percorso di transizione di genere i cui esiti appaiono già irreversibili come può evincersi dal fatto che parte ricorrente si è già sottoposta a intervento di mastectomia, giusta autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Gela con sentenza n. 1/2014 emessa in data 24.6.2014 (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Chiedeva, infine, al Tribunale: “A) la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile in maschile
(da annotarsi nell'atto di nascita e nello stato civile a cura dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gela); b) la conseguenziale sostituzione del nome da “ ” in Parte_1
“ ” (nome con il quale è meglio conosciuto il ricorrente), posto che, dalla Persona_2
documentazione allegata emerge che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come maschili, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione della istante. Ciò, con le conseguenziali statuizioni di competenza e con ordine all'Ufficiale di Stato civile alle dovute rettifiche ed annotazioni di rito”.
Disposto il mutamento del rito e reso edotto il Pubblico Ministero – parte necessaria – della pendenza del presente giudizio, all'udienza del 9.7.2024 veniva sentita personalmente parte ricorrente la quale confermava la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso manifestando di aver atteso per tutta la vita tale momento.
2 Rinviata la causa ai fini dell'acquisizione della prova dell'assenza dei contraddittori necessari di cui all'art. 31, co. 3 D.lgs. n. 150/2011, all'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa – ritenuta dal giudice delegato matura per la decisione – veniva rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito. Fondatezza della domanda
Tanto premesso, dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
150/2011 – applicabile ratione temporis al presente giudizio – “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione…L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisa la presenza di contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che dalle certificazioni prodotte in atti risulta che parte ricorrente non sia sposata né abbia generato figli (Cfr. certificazioni prodotte in data 11.11.2024).
Nel merito, occorre rammentare che la disforia di genere rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Ebbene l'odierna parte ricorrente – come già esposto – ha in passato chiesto l'autorizzazione del
Tribunale per sottoporsi ad un intervento chirurgico di mastectomia, istanza accolta sulla scorta dell'evidenza – alla luce dell'istruttoria espletata – “della forte e persistente identificazione della odierna ricorrente col sesso opposto a quello biologico, presente già in tenera età mediante la scelta dei giochi, il vestiario e l'orientamento sessuale nella scelta del partner, accompagnata da un persistente malessere riguardo al proprio sesso ed alla presenza dei caratteri sessuali femminili, vissuti con estremo disagio sia nel guardarli, che nel toccarli e nel mostrarli”.
Inoltre, la relazione prodotta in atti, a firma della dott.ssa Persona_3
(psicologa/psicoterapeuta) – i cui esiti, per il metodo utilizzato e i criteri di valutazione adottati, appaiono senz'altro adeguati – ha formulato, previo ascolto della stessa ricorrente, dei membri della sua famiglia nonché ad un'analisi della storia personale e familiare della perizianda, una diagnosi di
“Disturbo di identità di genere del tipo transessuale primario, in ragione della propria identità di genere e della sofferenza vissuta non dovuta alla reazione sociale ma per un corpo sentito estraneo
e incongruo. presenta i 3 indici individuati dal DSM4 TR per la diagnosi di DIG e CP_1
precisamente a. Una forte e persistente identificazione col sesso opposto a quello biologico abbiamo visto che tale identificazione è presente già in tenera età anche se non con una
3 consapevolezza del soggetto ma espressa indirettamente con i comportamenti e le preferenze espresse da con i giochi, il vestiario, l' orientamento sessuale nella scelta del partner. b. Pt_2
Persistente malessere riguardo al proprio-sesso alla presenza dei caratteri sessuali femminili, malessere vissuto sia personalmente con una chiara fastidio nel toccarli nel guardarli, sia rispetto
a come la vedono gli altri e quindi ciò la porta a nasconderli il più possibile prima solamente usando un abbigliamento largo poi, ricorrendo a strette fasciature del seno. c. Estraneità riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso tanto che fin da bambino i suoi comportamenti lo portano ad integrarsi con il gruppo dei maschi, i suoi modi e atteggiamenti sono stati sempre mascolini” (Cfr. pagine 11 e 12 perizia cit.).
La consulente di parte ha evidenziato che l'incongruenza tra identità di genere maschile e il genere assegnato alla nascita “hanno causato e continuano a causare un disagio clinicamente significativo in quanto influenza il suo benessere personale e compromette l'area sociale, lavorativa di CP_1
così come la possibilità di esaudire i propri desideri riguardo un progetto di coppia (desiderio di matrimonio e di paternità)”.
In ordine, alla stabilità della determinazione della ricorrente – peraltro emersa anche in sede di audizione personale – la consulente di parte ha appurato che “M.C. risulta capace di formare ed esprimere la propria volontà e di mantenerla nel tempo, assumendosi la responsabilità delle Cont proprie scelte. Mi sento di escludere che il vissuto di genere provato da in contrasto con la sua identità fisica, sia il risultato di un delirio sia per la costanza nel tempo, sia per lo stato di disagio e sofferenza che si avverte anche nel racconto e dalla consapevolezza oggettiva della struttura del proprio corpo. Non si rivela alcun segno, ideazione e contenuti verbali e non verbali, che possano fare pensare alla presenza di instabilità mentale di alcuna patologia psichiatrica, ma si ritiene il soggetto in grado di prendere autonomamente e con responsabilità una decisione così importante e determinante per il suo benessere psico-fisico” (Cfr. pag. 12 perizia cit.).
Ciò peraltro appare corroborato dalla circostanza che parte ricorrente si relaziona con la generalità dei consociati assumendo un ruolo conforme alla propria identità di genere (“(…)lo stile di vita del soggetto sembra essere un "real life test" in quanto giả da ora lui vive una vita assumendo il ruolo maschile sia nel rapporto di coppia stabile da 5 anni, sia nella vita di relazione con gli amici, sia con i parenti e conoscenti, i quali gli riconoscono un ruolo di genere”
Sulla scorta di tali dati, valutato anche il trattamento chirurgico di adeguamento del soma alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile in quanto necessario ad assicurare alla persona il conseguimento
4 della propria identità, essendo chiaramente emersa la serietà, l'univocità e la stabilità del percorso di vita scelto nonché la compiutezza del suo approdo finale.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
221/2015 del 21/10/2015, depositata in data 5/11/2015; Confermata anche da Sentenza n. 180/2017 del 20/6/2017, depositata in data 13/7/2017).
Nello solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
15138 del 20/7/2015).
Rilevato, peraltro, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo.
Parimenti, deve accogliersi la domanda di mutamento del nome da “ Parte_1
” a ”, necessariamente conseguente alla rettificazione
[...] Persona_2
anagrafica del sesso e in considerazione della circostanza che parte ricorrente è già solita identificarsi con tale prenome.
In ordine alle spese processuali nulla deve disporsi in quanto le stesse rimarranno a carico di parte attrice, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente:
5 1) DISPONE rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] Parte_1
il 18.1.1987 (Atto di nascita n. 65, Parte I, Serie A – anno 1987);
2) DISPONE la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della sostituzione del prenome “ ” con ”, con conseguente annotazione negli atti dello Stato Parte_1 Per_1
Civile;
3) DISPONE che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Gela per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente;
4) NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.V.G. n. 347/2024 del Ruolo Generale Affari Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.1.1987, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 L. n. 164/1982 ed art. 31 D.lgs. n.
150/2011.
Conclusioni della parti: Parte ricorrente come da note di trattazione scritta depositate in data
11.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione in fatto
1 Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'attribuzione del sesso maschile, nonché di disporre la rettificazione del sesso anagrafico e il mutamento del nome da a ”. Parte_1 Per_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva di soffrire – fin dall'infanzia – di disforia di genere a causa della mancata coincidenza tra il genere assegnatole alla nascita, e il conseguente sesso fenotipico, e la propria identità di genere esponendo, in particolare, di aver sempre assunto atteggiamenti tipicamente associati al sesso maschile tanto da percepirsi “(… )un uomo a tutti gli effetti” (cfr. pag. 4 della perizia di parte allegata in atti) e pertanto di trovarsi “(…) dentro il corpo sbagliato” (cfr. pag. 6 della perizia cit.).
Allegava di aver deciso autonomamente in tenera età (6-7 anni) di assumere l'aspetto esteriore di un maschio ragione per cui aveva provato, di conseguenza, disagio alla comparsa dei primi caratteri secondari femminili (in particolare, lo sviluppo del seno) tanto da rinunciare ad attività in cui tali caratteristiche apparissero evidenti (come trascorrere le giornate al mare. Cfr. pag. 7 perizia in atti).
Aggiungeva, inoltre, di aver intrapreso un percorso di transizione di genere i cui esiti appaiono già irreversibili come può evincersi dal fatto che parte ricorrente si è già sottoposta a intervento di mastectomia, giusta autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Gela con sentenza n. 1/2014 emessa in data 24.6.2014 (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Chiedeva, infine, al Tribunale: “A) la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile in maschile
(da annotarsi nell'atto di nascita e nello stato civile a cura dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gela); b) la conseguenziale sostituzione del nome da “ ” in Parte_1
“ ” (nome con il quale è meglio conosciuto il ricorrente), posto che, dalla Persona_2
documentazione allegata emerge che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come maschili, fa emergere profondi disagi nella vita di relazione della istante. Ciò, con le conseguenziali statuizioni di competenza e con ordine all'Ufficiale di Stato civile alle dovute rettifiche ed annotazioni di rito”.
Disposto il mutamento del rito e reso edotto il Pubblico Ministero – parte necessaria – della pendenza del presente giudizio, all'udienza del 9.7.2024 veniva sentita personalmente parte ricorrente la quale confermava la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso manifestando di aver atteso per tutta la vita tale momento.
2 Rinviata la causa ai fini dell'acquisizione della prova dell'assenza dei contraddittori necessari di cui all'art. 31, co. 3 D.lgs. n. 150/2011, all'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa – ritenuta dal giudice delegato matura per la decisione – veniva rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito. Fondatezza della domanda
Tanto premesso, dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
150/2011 – applicabile ratione temporis al presente giudizio – “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione…L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisa la presenza di contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che dalle certificazioni prodotte in atti risulta che parte ricorrente non sia sposata né abbia generato figli (Cfr. certificazioni prodotte in data 11.11.2024).
Nel merito, occorre rammentare che la disforia di genere rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Ebbene l'odierna parte ricorrente – come già esposto – ha in passato chiesto l'autorizzazione del
Tribunale per sottoporsi ad un intervento chirurgico di mastectomia, istanza accolta sulla scorta dell'evidenza – alla luce dell'istruttoria espletata – “della forte e persistente identificazione della odierna ricorrente col sesso opposto a quello biologico, presente già in tenera età mediante la scelta dei giochi, il vestiario e l'orientamento sessuale nella scelta del partner, accompagnata da un persistente malessere riguardo al proprio sesso ed alla presenza dei caratteri sessuali femminili, vissuti con estremo disagio sia nel guardarli, che nel toccarli e nel mostrarli”.
Inoltre, la relazione prodotta in atti, a firma della dott.ssa Persona_3
(psicologa/psicoterapeuta) – i cui esiti, per il metodo utilizzato e i criteri di valutazione adottati, appaiono senz'altro adeguati – ha formulato, previo ascolto della stessa ricorrente, dei membri della sua famiglia nonché ad un'analisi della storia personale e familiare della perizianda, una diagnosi di
“Disturbo di identità di genere del tipo transessuale primario, in ragione della propria identità di genere e della sofferenza vissuta non dovuta alla reazione sociale ma per un corpo sentito estraneo
e incongruo. presenta i 3 indici individuati dal DSM4 TR per la diagnosi di DIG e CP_1
precisamente a. Una forte e persistente identificazione col sesso opposto a quello biologico abbiamo visto che tale identificazione è presente già in tenera età anche se non con una
3 consapevolezza del soggetto ma espressa indirettamente con i comportamenti e le preferenze espresse da con i giochi, il vestiario, l' orientamento sessuale nella scelta del partner. b. Pt_2
Persistente malessere riguardo al proprio-sesso alla presenza dei caratteri sessuali femminili, malessere vissuto sia personalmente con una chiara fastidio nel toccarli nel guardarli, sia rispetto
a come la vedono gli altri e quindi ciò la porta a nasconderli il più possibile prima solamente usando un abbigliamento largo poi, ricorrendo a strette fasciature del seno. c. Estraneità riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso tanto che fin da bambino i suoi comportamenti lo portano ad integrarsi con il gruppo dei maschi, i suoi modi e atteggiamenti sono stati sempre mascolini” (Cfr. pagine 11 e 12 perizia cit.).
La consulente di parte ha evidenziato che l'incongruenza tra identità di genere maschile e il genere assegnato alla nascita “hanno causato e continuano a causare un disagio clinicamente significativo in quanto influenza il suo benessere personale e compromette l'area sociale, lavorativa di CP_1
così come la possibilità di esaudire i propri desideri riguardo un progetto di coppia (desiderio di matrimonio e di paternità)”.
In ordine, alla stabilità della determinazione della ricorrente – peraltro emersa anche in sede di audizione personale – la consulente di parte ha appurato che “M.C. risulta capace di formare ed esprimere la propria volontà e di mantenerla nel tempo, assumendosi la responsabilità delle Cont proprie scelte. Mi sento di escludere che il vissuto di genere provato da in contrasto con la sua identità fisica, sia il risultato di un delirio sia per la costanza nel tempo, sia per lo stato di disagio e sofferenza che si avverte anche nel racconto e dalla consapevolezza oggettiva della struttura del proprio corpo. Non si rivela alcun segno, ideazione e contenuti verbali e non verbali, che possano fare pensare alla presenza di instabilità mentale di alcuna patologia psichiatrica, ma si ritiene il soggetto in grado di prendere autonomamente e con responsabilità una decisione così importante e determinante per il suo benessere psico-fisico” (Cfr. pag. 12 perizia cit.).
Ciò peraltro appare corroborato dalla circostanza che parte ricorrente si relaziona con la generalità dei consociati assumendo un ruolo conforme alla propria identità di genere (“(…)lo stile di vita del soggetto sembra essere un "real life test" in quanto giả da ora lui vive una vita assumendo il ruolo maschile sia nel rapporto di coppia stabile da 5 anni, sia nella vita di relazione con gli amici, sia con i parenti e conoscenti, i quali gli riconoscono un ruolo di genere”
Sulla scorta di tali dati, valutato anche il trattamento chirurgico di adeguamento del soma alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile in quanto necessario ad assicurare alla persona il conseguimento
4 della propria identità, essendo chiaramente emersa la serietà, l'univocità e la stabilità del percorso di vita scelto nonché la compiutezza del suo approdo finale.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
221/2015 del 21/10/2015, depositata in data 5/11/2015; Confermata anche da Sentenza n. 180/2017 del 20/6/2017, depositata in data 13/7/2017).
Nello solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
15138 del 20/7/2015).
Rilevato, peraltro, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo.
Parimenti, deve accogliersi la domanda di mutamento del nome da “ Parte_1
” a ”, necessariamente conseguente alla rettificazione
[...] Persona_2
anagrafica del sesso e in considerazione della circostanza che parte ricorrente è già solita identificarsi con tale prenome.
In ordine alle spese processuali nulla deve disporsi in quanto le stesse rimarranno a carico di parte attrice, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente:
5 1) DISPONE rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] Parte_1
il 18.1.1987 (Atto di nascita n. 65, Parte I, Serie A – anno 1987);
2) DISPONE la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della sostituzione del prenome “ ” con ”, con conseguente annotazione negli atti dello Stato Parte_1 Per_1
Civile;
3) DISPONE che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Gela per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente;
4) NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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