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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 321/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 23.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 321/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( - avv. LANZARA MARIA ANNA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
BEVILACQUA VALENTINA ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, accertare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
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ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle risultanze della nuova documentazione sanitaria depositata in atti, che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha sicuramente accertato un aggravamento delle patologie di cui la parte è affetta rispetto a quanto pur condivisibilmente acclarato dalla ctu, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Sul punto, con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assistito, è stato affermato in giurisprudenza che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va
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indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 36566/22, nonché, tra le altre, Cass. n. 4570/13, n.
26558/11, n. 9988/09 e n. 8654/08). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale nel ricorso introduttivo della presente fase di merito non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
Inoltre, va osservato che il ctu ha adeguatamente sottolineato che dall'impatto diretto avuto con la persona nel corso dell'esame obiettivo
(molto importante ai fini della determinazione dello status sanitario dell'accompagnamento), la parte ricorrente non ha mostrato deficit intellettivi (“Soggetto in discrete condizioni generali, seduta in carrozzina, non prescritta dall'asl, appare orientata nel tempo e nello spazio. Buono
l'eloqui, risponde a modo alle domande poste <<…>> Al momento, il soggetto è vigile e collaborante con deflessione del tono dell'umore) né una deambulazione non autonoma (“Presenta una limitazione funzionale alle articolazioni, passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia.”).
L'ausiliario del giudice ha motivato il suo giudizio precisando che parte ricorrente “affetta da Diabete mellito insulino-trattato con complicanze retiniche, già laser-trattato, cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico, fibrillzione atriale ricorrente in NAO, vasculopatia cerebrale ipoperfusiva cronica, segni di spondilodiscoartrosi lombare, spondilolistresi
L5-S1, ipoacusia, incontinenza sfinterica che, al momento, non ne impediscono di svolgere i normali atti di vita quotidiana in maniera autonoma. Tali patologie, da come si può notare dalla documentazione presente agli atti, sono rimaste stabili nel tempo, subendo qualche attacco acuto.”, con ciò sottolineando che l'autonomia del paziente, pur risultando
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difficoltosa, non si presenta in termini di limitazione assoluta e/o impossibilità ad attendere agli atti quotidiani della vita.
Tuttavia, l'integrazione del requisito sanitario invocato si presenta evidente dal contenuto del certificato redatto dallo specialista psicologo del
Dipartimento Salute Mentale dell'Asl Salerno del 18.12.2024, che, a seguito del riconoscimento di una compromissione grave delle funzioni cognitive ha concluso per la “necessità di sostegno in ogni attività quotidiana” (cfr. certificato in atti).
L'indubbia attendibilità della nuova certificazione specialistica, in quanto proveniente da struttura pubblica, rende superfluo il richiamo del ctu, apparendo chiaro che, nel caso che qui occupa, si siano integrati i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione invocata. Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente del diritto all'accompagnamento dalla suddetta data.
Spese compensate attesa la decorrenza della prestazione sanitaria riconosciuta solo nel corso del procedimento giudiziale. Sono poste a CP_ definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento dal 18.12.2024;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del ctu dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 23.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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