Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Monica Mon- tante, a scioglimento della riserva assunta ex lege alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19/5/2025; ha emesso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1592 dell'anno 2025 promossa
DA
, nata a Palermo in data [...], in [...] e nella qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa per mandato
[...] in atti dall' Avv. Impiduglia Giuseppe;
– ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2025, , quale genito- Parte_1 re esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato a [...] in data [...], premettendo che il proprio figlio è
[...] affetto da “disturbo dello spettro autistico di grado moderato per espressività”, patologia per la quale è stato riconosciuto, con certificazione della Commis- sione medica del centro medico legale Inps di “disabile grave ai CP_1 sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92” (cfr. verbale commissione medica
INPS allegato al ricorso), ha esposto che con Piano Personalizzato ex art. 14 legge 328/2000 (PAI) del 16/04/2024 era stata prevista, al fine di “migliora- re le qualità prestazionali adattive, con acquisizione di minimi patterns co-
attività sporti- va (atletica) 1 volta a settimana” e, soprattutto, l'attivazione del Sevizio Edu- cativo Didattico (SED) “4 ore/settimana, sia per attività interne che esterne”.
Tuttavia, il non aveva provveduto ad attivare il sud- Controparte_1 detto servizio assistenziale.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del minore a fruire del servizio assistenziale previsto dal summenzio- nato Piano Personalizzato approvato in data 16/04/2024, nonché la natura discriminatoria della condotta assunta del Comune di e, per CP_1
l'effetto, ordinare, già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., con decreto inaudita altera parte, la cessazione dell'anzidetta condotta e l'erogazione dei servizi previsti dal Piano Personalizzato.
2. Con decreto del 15/02/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto l'immediata cessazione della condotta discriminatoria Controparte_1 posta in essere nei riguardi dell'alunno e, per l'effetto, Persona_1
l'attivazione di tutti i servizi socioassistenziali indicati in ricorso, assegnando alle parti termine sino al19/05/2025 per il deposito telematico di note scrit- te.
3. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di co- stituirsi.
4. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/05/2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito del- la notifica del decreto emesso da questo Tribunale, l'Amministrazione resi- stente ha disposto l'attivazione del servizio richiesto in favore del minore
(cfr. all. “attivazione piano utente” allegato alle note di Persona_1 parte ricorrente), e ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, con condanna al paga- mento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antista- tario.
5. Tanto premesso, in via preliminare dev'essere dichiarata la contuma-
- 2 - cia del che non si è costituito, sebbene sia stato ritual- Controparte_1 mente evocato in giudizio.
6. Nel merito, essendovi prova dell'avvenuta assegnazione dei servizi pre- visti dal Piano personalizzato a vantaggio del minore disabile Persona_2
solo successivamente alla notificazione del ricorso e del decreto reso
[...] Per_1 inaudita altera parte il 15/02/2025, deve ritenersi cessato il comportamento discriminatorio lamentato e, dunque, cessata la materia del contendere.
7. In base, infine, al principio della soccombenza c.d. virtuale, avendo il dato causa alla presente controversia, dal momento che Controparte_1 ha provveduto ad attivare i servizi previsti dal piano individuale relativo al disabile (piano approvato in 16.04.2024) ad oltre un Persona_1 anno di distanza dalla sua adozione e quasi tre mesi dopo la pronuncia da parte di questo Tribunale del decreto cautelare (si vedano comunicazione a mezzo mail allegate alle note scritte), s'impone la condanna dell'ente a rim- borsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositi- vo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e della non peculia- re difficoltà delle questioni affrontate, con distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere, previo accertamento della natura discri- minatoria della condotta posta in essere dalle Amministrazioni convenute, la cessazione della stessa mediante attribuzione in favore del minore Per_1
nato a [...] [...], dei servizi previsti dal PAI
[...] CP_1 approvato in data 16/04/2024 e, segnatamente, lo svolgimento di “attività natatoria 2 volte a settimana;
attività sportiva (atletica) 1 volta a settimana” e, soprattutto, l'attivazione del Sevizio Educativo Didattico (SED) “4 ore/settimana, sia per attività interne che esterne”;
- 3 - 2. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese Controparte_1 del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.427,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Im- piduglia Giuseppe che ne ha fatto richiesta.
Così deciso a Palermo il 20/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Monica Montante.
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