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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 75/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 22/08/2023, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidamento: il figlio minore rimane affidato in via condivisa ai genitori, con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico del figlio, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti del minore che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui il minore partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con il figlio nei periodi di permanenza presso di sé;
3. Termini e modalità di visita e tenuta: i genitori hanno concordato la seguente modalità di visita e tenuta al padre a fine settimana alterni sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore
19,00; il pernottamento con il padre verrà introdotto al compimento del terzo anno di età di con gradualità e avuto riguardo, almeno inizialmente, alle richieste del minore. Nelle Per_1 settimane in cui il fine settimana è di pertoccanza del padre, terrà il bambino il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nelle altre settimane il martedì e il giovedì stessi orari.
Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione: ad anni alterni: dal 24.12 al 26.12 e dal 30.12 al 01.01 (ovviamente sino al compimento del terzo anno di età senza pernottamento presso il genitore non collocatario); Natale 2024 con la mamma;
vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività
e/o “ponti” sempre alternati, così come i compleanni del minore;
inoltre, ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio indipendentemente dal calendario in corso;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre); il periodo di vacanza con il padre decorrerà sempre dal compimento del terzo anno di età del minore;
4. Contributo al mantenimento: a titolo di contributo al mantenimento del minore, il SI. Pt_1 verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla SI.ra complessivi €. 200,00; l'assegno CP_1 familiare unico sarà percepito dalla SI.ra , genitore collocatario del figlio CP_1 minore;
Spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Per_1
Tribunale oltre all'abbigliamento, pappe, creme, pannolini tutto suddiviso nella misura del
50% tra i genitori;
5. Casa familiare: la casa familiare, di proprietà della SI.ra rimane assegnata alla CP_1 stessa mentre il SI. si è già trasferito altrove lasciando all'interno della casa familiare Pt_1
pagina 3 di 4 tutto il mobilio di sua proprietà (cucina, mobile del salotto, due armadi, uno ubicato nella camera matrimoniale ed uno nella cameretta di , tavolo della cucina); Per_1
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. si dà atto che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 75/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Boggio Federica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 09/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 22/08/2023, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidamento: il figlio minore rimane affidato in via condivisa ai genitori, con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico del figlio, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti del minore che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui il minore partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con il figlio nei periodi di permanenza presso di sé;
3. Termini e modalità di visita e tenuta: i genitori hanno concordato la seguente modalità di visita e tenuta al padre a fine settimana alterni sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore
19,00; il pernottamento con il padre verrà introdotto al compimento del terzo anno di età di con gradualità e avuto riguardo, almeno inizialmente, alle richieste del minore. Nelle Per_1 settimane in cui il fine settimana è di pertoccanza del padre, terrà il bambino il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nelle altre settimane il martedì e il giovedì stessi orari.
Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione: ad anni alterni: dal 24.12 al 26.12 e dal 30.12 al 01.01 (ovviamente sino al compimento del terzo anno di età senza pernottamento presso il genitore non collocatario); Natale 2024 con la mamma;
vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività
e/o “ponti” sempre alternati, così come i compleanni del minore;
inoltre, ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio indipendentemente dal calendario in corso;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre); il periodo di vacanza con il padre decorrerà sempre dal compimento del terzo anno di età del minore;
4. Contributo al mantenimento: a titolo di contributo al mantenimento del minore, il SI. Pt_1 verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla SI.ra complessivi €. 200,00; l'assegno CP_1 familiare unico sarà percepito dalla SI.ra , genitore collocatario del figlio CP_1 minore;
Spese straordinarie ed extra come da Protocollo in uso presso questo Per_1
Tribunale oltre all'abbigliamento, pappe, creme, pannolini tutto suddiviso nella misura del
50% tra i genitori;
5. Casa familiare: la casa familiare, di proprietà della SI.ra rimane assegnata alla CP_1 stessa mentre il SI. si è già trasferito altrove lasciando all'interno della casa familiare Pt_1
pagina 3 di 4 tutto il mobilio di sua proprietà (cucina, mobile del salotto, due armadi, uno ubicato nella camera matrimoniale ed uno nella cameretta di , tavolo della cucina); Per_1
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. si dà atto che le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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