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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 806 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brancato contro
( ) CP_1 C.F._1
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2218/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 08.11.2023 e depositata in data 10.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“1. Accogliere l'esperito appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza Tribunale di
Padova n. 2218/2023 resa il 08.11.2023 a conclusione del giudizio n. 7013/2022 R.G.,
1 depositata in cancelleria il 10.11.2023, NON NOTIFICATA, ritenere e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva di cui al pignoramento presso terzi n.
07764202200001216/001 posta in essere dalla e per Parte_1
l'effetto
2. Ritenere perfettamente valide e esigibili le somme pignorate a mezzo l'esecuzione mobiliare di cui al pignoramento presso terzi n. 07764202200001216/001 promossa dalla
ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, nei Parte_1 confronti della SI.ra , sino alla concorrenza di € 8.162,90#; CP_1
3. Disporre l'integrale assegnazione delle somme di cui all'atto di pignoramento presso terzi n. 07764202200001216/001, così come quantificate ed individuate nell'atto di pignoramento oggi opposto, con esclusione delle somme sgravate di cui alla cartella esattoriale di pagamento n. 07720100014561863000 e parzialmente alla cartella esattoriale di pagamento n. 07720110002458607000 (ruolo n. 2011/147);
4. Condannare la SI.ra all'integrale pagamento delle spese del CP_1
giudizio Trib. PD n. 7013/2022 R.G.;
5. In via subordinata, atteso quanto dedotto ed eccepito nelle note autorizzate depositate agli atti di appello il 10 novembre 2024, rimettere la causa al giudice di I grado, il quale, in ogni caso, avrebbe dovuto provvedere d'ufficio alla integrazione del contraddittorio, atteso il disposto di cui all'art. 101 del c.p.c., nei confronti del Terzo pignorato
[...]
Controparte_2
6. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 20.05.2022, proponeva, CP_1
innanzi al Tribunale di Padova, opposizione avverso il pignoramento presso terzi promosso dall' ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 e Parte_1
notificato il 27.04.2022, adducendo che i crediti fatti valere in via esecutiva si erano prescritti.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare Parte_1
l'improcedibilità, tardività ed inammissibilità del ricorso, deduceva che la materia del
2 contendere era parzialmente cessata e contestava comunque, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
Il G.E., con ordinanza del 19.09.2022, sospendeva l'esecuzione limitatamente all'importo di €8.162,90, fissando il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato a il 14.12.2022, l' CP_1 [...]
introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, Parte_1 chiedendone il rigetto e l'assegnazione delle somme pignorate.
Si costituiva insistendo per l'accoglimento di motivi di opposizione CP_1
svolti
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione ed annullava l'atto di pignoramento presso terzi, condannando l' Parte_1
a rifondere alla le spese di lite.
[...] CP_1
2. Avverso l'indicata pronuncia l' ha interposto Parte_1
tempestivo appello, censurando l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che la notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73 in data 10.10.2016 abbia efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
3. pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
4. Ritiene il Collegio superfluo affrontare i motivi di impugnazione, in quanto il giudizio di primo grado risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile rilevare ex officio, non avendovi partecipato la terza pignorata, vale a dire Controparte_3
(v. atto di pignoramento presso terzi di cui al doc. c) del fascicolo di
[...] primo grado dell' ). Parte_1
Va, invero, rilevato che a partire dalle pronunce n. 13533 del 18/05/2021 e n. 39973 del
14/12/2021 la Corte di Cassazione, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità
3 del pignoramento, e dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (v. in tal senso Cass. n. del 19/05/2009 n. 11585; Cass. 12.2.2008 n. 3276; Cass.
22.5.2006 n. 11928; Cass. 16.5.2006 n. 11360), ha affermato il principio che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 543 e ss.
c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (in senso conforme v. anche Cass.
n. 32445 del 03/11/2022 e Cass. n. 26652 del 14/09/2023).
Pertanto, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, con rimessione della causa al tribunale, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
Atteso che la nullità processuale è stata rilevata d'ufficio, dopo aver sottoposto la relativa questione al contradditorio tra le parti ex art. 101 c.p.c., e che l'appellata, essendo rimasta contumace in questa fase del giudizio, non ha mosso contestazioni in ordine alla sua sussistenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contradditorio nei confronti di e dispone la rimessione della Controparte_3
causa al Tribunale di Padova;
2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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