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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 816/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 17.12.2025, nel proc. n. 816/2024 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Colle San Parte_1
Lorenzo n. 1 3036 03036 Isola del Liri, presso lo studio dell'Avv. DI FOLCO LOREDANA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Isola Controparte_1 del Liri, via Selva 294, presso lo studio dell'Avv. LETTIERI FABIANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 17.12.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla convenuta;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/07/2014 con , Controparte_1 deducendo che dall'unione era nato (in data 07.01.2017), che la convivenza era divenuta Per_1 intollerabile.
Il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite, porre a carico del genitore non collocatario il versamento di un assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. La convenuta chiedeva: - l'addebito della separazione al ricorrente;
- l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di euro
200,00 mensili e di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporsi la vendita del camper dividendo il ricavato al 50%.
All'esito della comparizione delle parti, con provvedimento del 26.9.2024 il giudice disponeva l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre il versamento della somma mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti, prova testimoniale ed intervento del
CP_2
All'udienza del 17.12.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
816/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al verbale di udienza del 17.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in RA (FR) il 26/07/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RA dell'anno 2014, al n. 45, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 17.12.2025, nel proc. n. 816/2024 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Colle San Parte_1
Lorenzo n. 1 3036 03036 Isola del Liri, presso lo studio dell'Avv. DI FOLCO LOREDANA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Isola Controparte_1 del Liri, via Selva 294, presso lo studio dell'Avv. LETTIERI FABIANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 17.12.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla convenuta;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/07/2014 con , Controparte_1 deducendo che dall'unione era nato (in data 07.01.2017), che la convivenza era divenuta Per_1 intollerabile.
Il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite, porre a carico del genitore non collocatario il versamento di un assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. La convenuta chiedeva: - l'addebito della separazione al ricorrente;
- l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di euro
200,00 mensili e di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporsi la vendita del camper dividendo il ricavato al 50%.
All'esito della comparizione delle parti, con provvedimento del 26.9.2024 il giudice disponeva l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre il versamento della somma mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti, prova testimoniale ed intervento del
CP_2
All'udienza del 17.12.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
816/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al verbale di udienza del 17.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in RA (FR) il 26/07/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RA dell'anno 2014, al n. 45, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi