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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.7075/22 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coccioli, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicola Fortunato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4.7.25)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 8.7.25 le parti hanno precisato le conclusioni, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria dalla Controparte_2
Controparte_ per il pagamento di euro 14.814,00 oltre accessori che assume dovuto dalla a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni di officina oggetto delle dodici fatture allegate al ricorso, e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1780/22 del 24.10.2022) proposta dalla società intimata, la quale in primis
1 nega l'esistenza del debito poichè le prestazioni rese dalla controparte non corrispondono a quelle riportate in fattura e sono state interamente pagate;
in subordine, contesta il quantum debeatur,
chiedendo in ogni caso la revoca del decreto o, se fondata, la rideterminazione in minus dell'avverso credito.
La obietta di aver eseguito su commissione della le prestazioni di volta in volta Controparte_1 Pt_1
richieste, portate dalle fatture consegnate alla controparte, mai contestate e pagate parzialmente con gli acconti di euro 11.138,14.
* * * * * * * *
La domanda della merita accoglimento. Controparte_1
In tema di adempimento contrattuale, è noto che la parte creditrice è tenuta a provare l'esistenza del rapporto negoziale ed a fronte delle eccezioni di controparte - che ha contestato di aver ricevuto tutta la merce fatturata - il puntuale adempimento della propria prestazione.
La Società ha assolto il suo onere probatorio.
Oltre alle fatture azionate, rilevano, sempre sul piano indiziario, i buoni di consegna rilasciati al termine di ogni intervento richiesto (il disconoscimento operato dalla non vale ai sensi dell'art.214 cpc perché le Pt_1
firme di ricezione apposte sui documenti ben possono appartenere a dipendenti o incaricati della società),
menzionanti i servizi resi in favore della cliente nell'intero arco temporale che va dal 5.11.20 al 10.3.22,
assolutamente in linea con le prestazioni fatturate.
Vi è poi il contegno concludente tenuto ante causam dalla , che, lungi dal muovere contestazioni sulle Pt_1
prestazioni di officina, ha registrato nella propria contabilità tutte le fatture corrispondenti ricevute dalla fornitrice (condotta che evidentemente stride con l'assunto difensivo dell'opponente) salvo poi pagare parte del dovuto.
2 Al riguardo, va evidenziato che la fattura commerciale accettata ed annotata nelle scritture contabili dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto ha efficacia probatoria circa l'esistenza del credito giacchè la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.2720 c.c. (Cass.
24/3581; Cass.23/1972; Cass.22/2514; Cass.21/35171).
L'attendibilità e concludenza delle fonti di prova si ritengono, pertanto, idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa attrice.
* * * * * * * *
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i Pt_1
parametri aggiornati al D.M. n.147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione della e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo Parte_2
n.1780/22 del 24.10.2022;
- condanna l'opponente a rifondere alla le competenze di lite, che liquida in Controparte_4
euro 4.377,00 oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 30.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.7075/22 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coccioli, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nicola Fortunato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4.7.25)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 8.7.25 le parti hanno precisato le conclusioni, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria dalla Controparte_2
Controparte_ per il pagamento di euro 14.814,00 oltre accessori che assume dovuto dalla a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni di officina oggetto delle dodici fatture allegate al ricorso, e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1780/22 del 24.10.2022) proposta dalla società intimata, la quale in primis
1 nega l'esistenza del debito poichè le prestazioni rese dalla controparte non corrispondono a quelle riportate in fattura e sono state interamente pagate;
in subordine, contesta il quantum debeatur,
chiedendo in ogni caso la revoca del decreto o, se fondata, la rideterminazione in minus dell'avverso credito.
La obietta di aver eseguito su commissione della le prestazioni di volta in volta Controparte_1 Pt_1
richieste, portate dalle fatture consegnate alla controparte, mai contestate e pagate parzialmente con gli acconti di euro 11.138,14.
* * * * * * * *
La domanda della merita accoglimento. Controparte_1
In tema di adempimento contrattuale, è noto che la parte creditrice è tenuta a provare l'esistenza del rapporto negoziale ed a fronte delle eccezioni di controparte - che ha contestato di aver ricevuto tutta la merce fatturata - il puntuale adempimento della propria prestazione.
La Società ha assolto il suo onere probatorio.
Oltre alle fatture azionate, rilevano, sempre sul piano indiziario, i buoni di consegna rilasciati al termine di ogni intervento richiesto (il disconoscimento operato dalla non vale ai sensi dell'art.214 cpc perché le Pt_1
firme di ricezione apposte sui documenti ben possono appartenere a dipendenti o incaricati della società),
menzionanti i servizi resi in favore della cliente nell'intero arco temporale che va dal 5.11.20 al 10.3.22,
assolutamente in linea con le prestazioni fatturate.
Vi è poi il contegno concludente tenuto ante causam dalla , che, lungi dal muovere contestazioni sulle Pt_1
prestazioni di officina, ha registrato nella propria contabilità tutte le fatture corrispondenti ricevute dalla fornitrice (condotta che evidentemente stride con l'assunto difensivo dell'opponente) salvo poi pagare parte del dovuto.
2 Al riguardo, va evidenziato che la fattura commerciale accettata ed annotata nelle scritture contabili dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto ha efficacia probatoria circa l'esistenza del credito giacchè la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.2720 c.c. (Cass.
24/3581; Cass.23/1972; Cass.22/2514; Cass.21/35171).
L'attendibilità e concludenza delle fonti di prova si ritengono, pertanto, idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa attrice.
* * * * * * * *
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i Pt_1
parametri aggiornati al D.M. n.147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione della e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo Parte_2
n.1780/22 del 24.10.2022;
- condanna l'opponente a rifondere alla le competenze di lite, che liquida in Controparte_4
euro 4.377,00 oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 30.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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