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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4392/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), e nata il [...] a [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosciano Clorinda (c.f. C.F._2
) come da procura su foglio separato allegata all'atto di opposizione al C.F._3 decreto ingiuntivo;
APPELLANTI E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., tramite la CP_1 P.IVA_1 procuratrice (c.f.: , a sua volta legittimata in virtù di Controparte_2 P.IVA_2 procura (a rogito Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata Persona_1 dall'originaria mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Blandino Leonardo (c.f.: , in virtù di procura depositata in data C.F._4
11.4.2023 unitamente alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 18/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 3108/2020, del 22.5.2020, il Tribunale di NA ingiungeva a Parte_3
quale obbligato principale e quale garante, di pagare, in solido tra
[...] Parte_2 loro, alla la somma di € 18.263,18, oltre interessi e spese della procedura, Controparte_1 quale saldo da rimborsare di un prestito personale concesso, con contratto del 14/12/2010, da poi incorporata in la quale, con Controparte_4 Controparte_5 contratto del 22/6/2015, aveva ceduto il credito alla ricorrente. Gli opponenti, in particolare, deducevano:
1 - l'inefficacia del decreto ingiuntivo, quanto alla posizione di in base al Parte_2 combinato disposto degli artt. 188 disp. att. cpc e 644 cpc, poiché il provvedimento opposto era stato notificato esclusivamente a e non già al Parte_3 condebitore;
- la nullità insanabile ex art. 164 cpc della domanda perché carente dell'indicazione dei fatti sottesi alla pretesa azionata in giudizio atteso che, nel ricorso, veniva indicata esclusivamente una debitoria nascente da un contratto di finanziamento del credito al consumo (contratto n. 3887633) mentre, viceversa, nell'estratto conto certificato era menzionato un diverso rapporto di finanziamento identificato con il n. 439405;
- la necessità di ricalcolare il quantum debetaur epurando l'effetto anatocistico derivante dal gravare di interessi l'importo di ciascuna rata, già composta da capitale e interessi, in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c.
- l'inutilizzabilità dell'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della prova del credito anche perché, al momento della stipula del finanziamento, la MPS Consumit.it aveva fatto sottoscrivere all'opponente tre polizze assicurative che coprivano il rischio di Parte_3 un eventuale perdita di lavoro, della morte o invalidità del contraente o di danni;
poiché in data 20 dicembre 2012 aveva inoltrato alla Consumit.it, Parte_3 la richiesta di attivazione della polizza, essendo stato licenziato con decorrenza a far data dal 2/12/2012, l'opponente riteneva attivata la polizza e coperto ogni suo debito e, comunque, in caso contrario, lamentava che scientemente MPS aveva trascurato di curare il risarcimento determinando l'inesistenza del credito con il proprio fatto colposo.
- In relazione ai "premi assicurativi" pagati dall'opponente, la necessità di considerare tali importi una componente necessaria per il calcolo del T.E.G. (ossia il Tasso Effettivo Globale rilevante ai fini dell'usura), così come stabilito dalle direttive della Banca d'Italia.
1.2. si costituiva in giudizio prospettando l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 opposizione e precisando che il credito azionato in sede monitoria derivava esclusivamente dal contratto n. 3887633 e, quindi, riduceva la propria pretesa ad € 13.929,02, escludendo gli importi connessi ad un diverso rapporto intercorso con lo e relativo ad una carta di Parte_3 debito. In particolare, la società finanziaria evidenziava che i sigg.ri richiedevano alla Parte_3
l'importo di € 18.000,00 da rimborsarsi, unitamente alle spese istruttorie ed Parte_4 agli interessi, in nr. 72 rate mensili dell'importo di € 354,39 cadauna;
che gli obbligati provvedevano al pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 23 e dalla n. 25 alla n. 35, rendendosi inadempienti rispetto al pagamento delle rate dalla nr. 36 in poi, interrompendo ingiustificatamente qualsivoglia pagamento e che, in data 30.12.2014, interveniva la decadenza dal beneficio del termine.
1.3. esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. il Tribunale di NA, con sentenza n. 3055/2022 pubblicata in data 7.4.2022, così decideva: 1)Dichiara il decreto ingiuntivo opposto inefficace nei confronti di 2) Revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto nei confronti di;
3) Condanna gli in solido a pagare a Parte_3 Parte_3
2 Controparte_6 la somma di € 13439.74; oltre interessi moratori al tasso contrattuale su € 12239,28 dal CP_1
23/6/2015 al soddisfo;
4) Condanna gli in solido a rimborsare a le spese del Parte_3 CP_1 giudizio, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”
In sintesi, il Tribunale, ritenuto inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti della sola risultando tempestivamente notificato all'altro coobbligato, nel merito Parte_2 rilevava che:
- costituendosi parte opposta aveva chiesto accertarsi il solo credito derivante dal prestito personale/finanziamento, riducendo la domanda ad € 13.929,02 e, pertanto, è in questo limite che andava esaminata la domanda proposta da ed il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso per una maggior somma doveva essere certamente revocato;
- dalla perizia contabile, depositata dalla a seguito dell'opposizione, era Controparte_1 stato chiarito che il credito azionato derivava: a) da 13 rate non pagate (la n. 24, e poi dalla 35 alla 47 del 15/1/2015); b) in corrispondenza della rata n. 48 era stata formalizzata la decadenza dal beneficio del termine, con addebito di € 7.972,08 (per un totale insoluto € 12.594,67); c) successivamente erano decorsi ulteriori interessi per l'importo di € 1277,07; conseguentemente, l'importo complessivo dovuto dagli opponenti era determinato dal primo Giudice in € 13.871,74.
- l'art.
3.1 Delib. Cicr 9/2/2000 stabilisce: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”, e gli artt. 8 e 9 delle condizioni generali del contratto del 14/12/2010 stabilivano che, in caso di ritardato pagamento di una rata, o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario avrebbe dovuto pagare gli interessi moratori rispettivamente sulla rata tardivamente pagata, e sull'intero capitale non pagato, intendendosi per tale il complesso delle rate insolute. Pertanto, gli interessi moratori erano stati calcolati sulle rate non pagate, senza che ciò comportasse anatocismo vietato poiché la società finanziaria non aveva preteso il pagamento di “interessi moratori su altri interessi moratori”.
- Gli opponenti si erano limitati a proporre una metodologia di calcolo per includere nel TEG il costo delle polizze assicurative ma non avevano mai dedotto che il tasso applicato al rapporto per cui è causa fosse usurario, non avendo nemmeno specificato quale fosse detto TEG e quale il tasso soglia superato, ossia gli elementi che integrano concretamente, in ciascun rapporto, la fattispecie dell'usura.
- La aveva prodotto un estratto conto integrale del rapporto dedotto in Controparte_1 giudizio ma, comunque, una volta prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, sarebbe stato onere degli opponenti dimostrare di avere estinto il loro debito, e in quale misura.
- Lo stesso aveva riconosciuto di aver cessato di pagare le rate dopo quella di Parte_3 dicembre 2012 (che infatti dall'estratto conto non risulta insoluta); dunque, poiché
3 nell'estratto conto risultavano pagate le rate da febbraio a dicembre 2013, evidentemente la polizza assicurativa per la perdita d'impiego era stata attivata dalla mutuante dopo la denuncia del mutuatario. Tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, perché solo 11 rate risultavano essere state rimborsate dalla compagnia assicurativa, e non 12 come previsto in polizza, doveva ritenersi che la mutuante fosse stata negligente nel non pretendere che fossero coperte 12, e non 11, rate di mutuo, e dunque dal totale dovuto doveva essere detratto l'importo pari alla rata di gennaio 2014 ed alla mora su di essa calcolata, ossia € 432. 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 11.10.2022, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) hanno proposto appello
[...]
e per i seguenti motivi: Parte_3 Parte_2
2.1 Col primo motivo, lamenta che, pur dichiarando la perenzione ed Parte_2 inefficacia del decreto ingiuntivo nei propri confronti, il Tribunale non aveva compensato, anche solo parzialmente, le spese di lite.
2.2 Col secondo motivo, entrambi gli appellanti ritengono che il primo Giudice abbia violato l'art. 92 cpc poiché, nonostante la rinuncia della opposta ad una parte della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, aveva omesso di compensare tra tutte le parti le spese di lite vertendosi in un caso di soccombenza reciproca;
2.3 La terza censura formulata da e ha per Parte_3 Parte_2 oggetto l'errata valutazione dei mezzi di prova e della valenza ricognitiva del credito della relazione peritale in atti. In particolare, secondo gli appellanti, offerta la prova della copertura assicurativa del finanziamento per la quale la AXA, a seguito del licenziamento dello aveva erogato un indennizzo pari a 12 rate di finanziamento, la base di computo, Parte_3 posta già confessoriamente in € 12.594,67, doveva essere decurtata dell'ulteriore somma di € 4.252,68 (pari all'importo della rata mensile € 354,39 X 12). Tuttavia, poiché nella stessa produzione documentale di controparte era presente uno schema sintetico della posizione debitoria dello dal quale risultava che, alla scadenza della Parte_3
48° rata, vi fosse un residuo debito di soli € 7.972,08, portandosi per pagate tutte le rate precedenti, il credito della - decurtato l'importo sopra indicato di € 4.252,68 – Controparte_1 doveva essere ridotto ad € 3.719,40. 2.4 con il quarto motivo di appello e ritengono Parte_3 Parte_2 errata la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittimi gli interessi anatocistici richiesti dalla opposta. In particolare, secondo gli appellanti, la preventiva adesione alla clausola anatocistica era affetta da nullità radicale trattandosi di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore e, comunque, la palese applicazione degli interessi moratori sulla rata prevista contrattualmente risultava illegittima poiché gli interessi moratori così calcolati, finivano con essere computati sulla rata a sua volta già composta da interessi. Inoltre, gli appellanti evidenziavano che non rispondeva al vero l'affermazione secondo cui i costi di assicurazione non debbano costituire elemento di calcolo del tasso effettivo degli interessi, per cui “facendo due più due, il tasso soglia è di certo superato anche di più della metà”. Sul punto e ritengono che il Giudice di prime Parte_3 Parte_2 cure erra macroscopicamente quando “afferma che sarebbe stato onere dell'opponete indicare quale siano stati i
4 tassi effettivamente applicati non potendosi lo stesso limitare alla indicazione di un criterio di calcolo” evidenziando che “la Suprema Corte le SS.UU., nella lucida sentenza n.16303/2018 sulle commissioni di massimo scoperto (CMS), non hanno posto la questione della “simmetria” sul piano della logica;
l'hanno posta, invece, sul piano del diritto positivo e della sua interpretazione. Hanno ritenuto, cioè, che siccome il legislatore indicava i costi accessori all'interesse propriamente detto con le medesime parole (“commissioni … remunerazioni a qualsiasi titolo …spese escluse quelle per imposte e tasse”) sia quanto al “paniere” del tasso effettivo globale medio (TEGM), da cui si ricava il tasso soglia, sia quanto al “paniere” del tasso effettivo globale (TEG) in concreto, evidentemente voleva che i due panieri avessero il medesimo contenuto con l'effetto che la determinazione numerica dei concetti risulta del tutto ultronea ed affidata a complessi calcoli matematici che, ove il giudicante non sia in grado di effettuarli, spetteranno ad un ausiliario CTU. Il giudice di prime cure, quindi erra, allorquando, pur sull'evidenza probatoria dei costi aggiuntivi non ammise la CTU e non valutò che detti costi comportano un sensibilissimo innalzamento del tasso effettivo di interesse”. Inoltre, gli appellanti eccepiscono che allo venne imposta la sottoscrizione di due Parte_3 polizze assicurative correlate alla erogazione del finanziamento i cui costi non erano stati inclusi o erano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 sicché, ex art. 125 c. 7 TUB, doveva trovare applicazione il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e nessuna altra somma era dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese. Sulla base di tali premesse gli appellanti così concludevano:
1) Accertarsi e dichiararsi l'applicazione al finanziamento per cui è causa dell'anatocismo, per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole di interesse anatocistico, per l'effetto ancora determinare l'effettivo quantum debeatur rispetto la pretesa della opposta/appellata;
2) Accertarsi e dichiararsi l'applicazione al finanziamento per cui è causa di un tasso di interessi composto ultrasoglia, per l'effetto determinare l'effettivo quantum debeatur rispetto la pretesa dellaopposta/appellata;
3) Accertarsi l'effettivo ammontare del quantum debeatur anche in relazione alle emergenze istruttorie, da determinarsi nella misura di € 3.719,40 in linea capitale, ovvero della diversa somma che l'Ecc.ma Corte riterrà in riforma della sentenza appellata.
4) in ogni caso ed in riforma della sentenza appellata modificarsi il regime delle spese disposte in primo grado anche in ragione della reciproca soccombenza, ovvero, disporre il pagamento delle spese a carico dell'opposto in ragione della intervenuta rinuncia parziale.
5) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio del doppio grado, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
2.5. la si è costituita in giudizio evidenziando, in primo luogo, che l'asserita Controparte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo sarebbe, in ogni caso, ininfluente al fine della trattazione del giudizio, in quanto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria”. Inoltre, secondo l'appellata, nel caso di specie, la domanda originariamente proposta era stata dalla medesima creditrice legittimamente ridotta nei termini ex lege previsti, sicché, nel caso de
5 quo non ricorreva in alcun modo un'ipotesi di soccombenza posto che sul punto alcuna pronuncia vi era stata. La ancora, evidenzia che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di indicare i Controparte_1 modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, e, quindi, la doglianza relativa all'asserita usurarietà dei tassi di interesse doveva considerarsi una mera illazione dilatoria anche perché le controparti non avevano mai contestato precisamente il contenuto della consulenza di parte depositata dalla opposta nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, secondo l'appellata, il tasso da considerare nel caso di specie era pari al 18,495%, mentre il premio assicurativo, stante la natura facoltativa dell'assicurazione, correttamente non era stato incluso nel taeg, come risultava dal report prodotto a corredo della perizia e, nella predetta perizia di parte, si precisava che erano stati applicati interessi moratori nella misura del 15,96% annuo. Ancora, l'appellata ribadiva che, a seguito dell'attivazione della copertura assicurativa, la compagnia AXA aveva correttamente liquidato la somma a copertura delle rate da gennaio 2013 (data in cui veniva denunciata dal debitore la perdita di impiego) a dicembre 2013 e che la giurisprudenza esclude che il piano di ammortamento alla francese produca effetti anatocistici. Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1 vittoria delle spese di lite. All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. I primi due motivi di gravame che, concernendo il capo relativo alle spese di lite del giudizio possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 31 ottobre 2022 n. 32061) hanno circoscritto la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come più volte statuito dalla S.C. (ex plurimis, cfr. sentt. nn. 3908/16) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cpc, comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. Alla stregua di quanto premesso, poiché all'esito del giudizio gli opponenti, odierni appellanti, sono risultati soccombenti rispetto alla pretesa azionata ex adverso, tenuto anche conto della
6 limitazione della somma domandata effettuata dalla parte opposta alla prima udienza di trattazione, non sussisteva nessuna ragione per compensare, anche in parte, le spese di lite tra le parti.
3.2 Passando, al merito delle questioni prospettate dagli appellanti, va rilevato che il terzo motivo di appello è palesemente infondato considerato che risulta pacifico e non contestato che, delle 72 rate di euro 354,39 ciascuna previste per rimborsare il finanziamento del valore di euro 18.891,11, ebbe a corrisponderne soltanto 23; mentre, a Parte_3 seguito del licenziamento dell'odierno appellante, ulteriori 11 rate vennero corrisposte dalla compagnia assicurativa AXA, sicché l'importo preteso dalla società finanziaria nel ricorso monitorio (a seguito della precisazione effettuata a seguito della costituzione in giudizio) teneva già conto di tutte le somme già riscosse dalla risultando, quindi, Controparte_1 incomprensibile la pretesa dagli appellanti di sottrarre a tale importo quello relativo all'indennità erogata dall'assicurazione. Il quarto motivo di appello, invece, appare inammissibile in quanto gli appellanti, sia con riferimento all'effetto anatocistico derivante dalla mora del debitore sia quanto all'asserita usurarietà degli interessi richiesti dalla società finanziaria, non hanno formulato, in realtà, nessuna censura rispetto alla ratio decidendi contenuta nella sentenza di primo grado. In particolare, e non hanno contestato Parte_3 Parte_2
l'affermazione del primo Giudice (peraltro condivisa da questo Collegio) secondo cui l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, espressamente prevista dai contratti di mutuo, essendo conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dall'art. 120 TUB a disciplinare l'anatocismo nei rapporti bancari, deve essere reputata legittima;
inoltre, anche in questo grado di giudizio, gli appellanti non hanno mai effettivamente specificato quale fosse il TEG del contratto di finanziamento (eventualmente anche considerando il costo delle polizze assicurative) e quale il tasso soglia superato, ossia gli elementi che integrano concretamente, in ciascun rapporto, la fattispecie dell'usura. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/10/2024 , n. 26525). Infine, risulta inammissibile, per le medesime ragioni sopra evidenziate, anche l'ulteriore profilo di nullità della clausola determinativa degli interessi applicati al finanziamento evidenziata dagli appellanti, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio, e relativa alla mancata o non corretta inclusione nel taeg indicato nel contratto di finanziamento dei costi posti a carico del mutuatario in relazione alle polizze sottoscritte in dipendenza di detto contratto;
anche in relazione a tale profilo, infatti, e non hanno Parte_3 Parte_2 nemmeno dedotto quale sarebbe il TAEG effettivamente risultante dalla considerazione del pagamento del premio della polizza assicurativa da parte del finanziato. In ogni caso, rileva il
7 Collegio che, nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento (depositato dalla unitamente al ricorso monitorio) risulta chiaramente indicato il premio per la Controparte_1 copertura assicurativa “credito protetto” – per euro 818,11 – e che tale costo risulta incuso nel calcolo del TAEG (essendo le rate per la restituzione del prestito superiori a 48).
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento dalle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della avverso la sentenza n. 3055/2022 pubblicata dal Tribunale di Controparte_1
NA in data 7.4.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
e, per l'effetto:
2. condanna e al pagamento, per le causali di cui Parte_3 Parte_2 in motivazione ed in favore della delle spese di lite, che si liquidano € Controparte_1
4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento dalle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in NA, il 2/4/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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