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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7665/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7665/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FARAON Parte_1 C.F._1
ANDREA, attore, contro
(c.f. ), con l'avv. , CP_1 C.F._2 CP_1
convenuto,
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da atto citazione in riassunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1/4/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio l'avv. avanti a questo Tribunale chiedendo: “In via CP_1
principale, accertare la non sussistenza del debito in capo alla Sig.ra richiesto nella misura di Parte_1
€7.941,43, dichiarando che nulla è dovuto a favore dell'Avv. . In via subordinata, dichiarare che CP_1
pagina 1 di 7 la somma dovuta all'Avv. dalla Sig.ra ammonta ad €267,05, oltre accessori di legge, CP_1 Parte_1
o alla somma e che si riterrà di giustizia, fermo l'importo massimo di €7.941,43; in ogni caso, con condanna alla rifusione di quanto risulterà eventualmente pagato in eccesso, vittoria di spese e compensi in questo giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio l'avv. la quale ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda – irritualmente formulata con citazione anziché a norma dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 con ricorso e comunque l'incompetenza territoriale, anche funzionale, del
Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Roma.
In particolare, l'avv. ha concluso chiedendo: “In via principale dichiarare inammissibile CP_1
e/o improcedibile l'azione in quanto regolata da procedimento speciale ai sensi dell'art. 14 D. Lgs
150/2011. In subordine e comunque in ogni caso, dichiarare la propria incompetenza per territorio dichiarando competente il Tribunale del foro di Roma”.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, interrotta per sospensione del difensore attoreo e successivamente riassunta, le parti hanno precisato le conclusioni, tramite trattazione scritta in data 18/11/2021 ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., senza concessione di nuovi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – in quanto già assegnati prima dell'interruzione ex art. 301 c.p.c.
Con Sentenza n. 2303/2021, pubblicata il 7/12/2021, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ha assegnato termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice ritenuto competente e ha regolato le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competenza iscritto Parte_1
al n. 31744/2021, a mezzo del quale la medesima ha prospettato l'erroneità della sentenza impugnata per aver quest'ultima violato il foro del consumatore, da reputarsi inderogabile.
pagina 2 di 7 La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 24711/2022 pubblicata l'11/8/2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia.
In data 6.10.2022, , con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 Parte_1
c.p.c., ha quindi riassunto il giudizio R.G. n. 3438/2019 dinanzi a questo Tribunale, contestando, in via principale, la sussistenza del debito in ordine a compensi maturati dalla controparte per euro 7.941,43 e, in via subordinata, chiedendo di dichiarare la somma dovuta in euro 267,05, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata l'avv. si è costituita in CP_1
giudizio, eccependo l'irritualità del rito scelto dall'attrice, per il quale troverebbe applicazione la normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, chiedendo dunque la declaratoria di improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1
provata o, in subordine che la stessa venga condannata al pagamento della somma di
€7.941,43 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia così come richiesto dalla controparte, con vittoria di spese e compensi di lite, di tutti i gradi di giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e con Ordinanza dell'8/8/2023, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 26/9/2024 per precisazione delle conclusioni, nella quale la sola parte attrice è comparsa e ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in riassunzione ed il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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Si deve, innanzitutto, rilevare che a seguito della pronuncia di cassazione della Sentenza n.
2303/2021, il processo continua davanti a diverso Magistrato del Tribunale di Venezia
pagina 3 di 7 mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al primo giudice, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dall'avv. secondo cui l'azione sarebbe regolata da procedimento speciale CP_1
ai sensi dell'art. 14 D. Lgs 150/2011.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Come ha già rilevato il primo Giudice, nella specie, si deve rilevare che parte attrice ha dedotto un titolo contrattuale costituito dal preventivo da lei firmato per accettazione e recante un compenso di €15.824,38 compresi IVA e CPA e ha allegato di avere versato a controparte – a suo integrale adempimento – numerosi acconti, anche in contanti, per complessivi €19.750,00 e che tuttavia l'avv. ha richiesto a tal titolo ancora il saldo CP_1
di €7.941,43.
La domanda attorea di accertamento negativo si fonda, dunque, su di un contratto di prestazione d'opera professionale e non ha ad oggetto la liquidazione giudiziale dei compensi, per cui essa non rientra nella disciplina speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.
In ogni caso la somma controversa ha ad oggetto un compenso per attività svolta dal legale nell'ambito di un processo penale, pertanto in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina del citato art. 14.
Ne deriva, l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta.
Ciò posto, si deve rilevare che nell'originario atto di costituzione, l'avv. si è limitata CP_1
a proporre le sole eccezioni preliminari, omettendo di svolgere alcuna difesa di merito.
Come si è detto, il presente processo è mera prosecuzione del precedente, per cui si deve ritenere che nel merito la convenuta non abbia svolto alcuna difesa e che le circostanze pagina 4 di 7 addotte dalla controparte debbano ritenersi non contestate e quindi accertate.
Il principio di non contestazione opera, infatti, sul piano probatorio.
Si ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167 c.p.c., l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e la controparte non più gravata del relativo onere probatorio.
Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, c.p.c., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
Tale principio assume nella struttura del processo e della sua scansione rilevanza sul piano probatorio e non su quello della determinazione del thema decidendum, risolvendosi in un mero strumento di economia processuale, che produce, in favore della controparte, una relevatio ab onere probandi, permettendo la risoluzione della controversia senza lo svolgimento di attività probatoria sulle circostanze di fatto non specificamente contestate.
La specifica contestazione può dirsi integrata da una analitica confutazione, in termini di an et quantum debeatur, della pretesa avanzata dalla controparte, in modo da investire tutti i fatti costitutivi della stessa, con riguardo non solo ai fatti principali, ma anche quelli secondari ed inoltre più un fatto è da ritenersi vicino ad un parte, in applicazione del principio di vicinanza della prova, ex art. 2697, 1° comma c.c. e più la stessa sarà tenuta a provarlo nel modo più specifico ed esaustivo possibile.
pagina 5 di 7 Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere provato, in quanto non contestato, che la SI.ra si rivolgeva all'Avv. perché la difendesse nel procedimento Parte_1 CP_1
n. 48374/2012 R.G.N.R. avanti la Corte di Cassazione, che l'Avv. rilevava la CP_1
prescrizione del reato e depositava, pertanto, memoria difensiva in data 28/5/2013, che l'Avv. chiedeva alla SI.ra di firmare per accettazione il preventivo di CP_1 Parte_1
spesa, nel quale venivano conteggiati IVA, CPA e spese generali, per un totale di
€15.824,38 e che l'attrice effettuava dieci bonifici a partire dal 18/1/2013 sino al
20/11/2014 per un totale di €19.750,00 (docc. 3-12, fasc. attrice) e successivamente ulteriori quattro bonifici bancari per complessivi €3.500,00 tra il 13/3/2015 e il 24/1/2017
(docc. 14-17, fasc. attrice).
Non solo la domanda di accertamento negativo trova fondamento nella non contestazione della convenuta, ma trova riscontro anche documentale.
Infatti, parte attrice, che ne era onerata, ha dimostrato di aver corrisposto alla convenuta una somma ben superiore a quanto contrattualmente pattuito per la difesa avanti alla Corte di Cassazione (docc.
3-12 e 14-17, fasc. attrice).
A fronte di ciò, l'avv. già in punto di allegazione non ha precisato l'esistenza di CP_1
ulteriori crediti professionali nei confronti della SI.ra per asserite attività Parte_1
difensive svolte a suo favore ai quali imputare i pagamenti effettuati da quest'ultima, per cui i pagamenti documentalmente provati debbono ritenersi imputabili al preventivo firmato dalla SI.ra . Parte_1
La domanda proposta dall'attrice va, dunque, accolta per cui è accertato che la SI.ra
[...]
non è debitrice nei confronti dell'Avv. della somma di €7.941,43. Pt_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte convenuta può essere condannata al relativo rimborso per quanto attiene al presente giudizio e a quello avanti alla Corte di
Cassazione mentre, per il suo esito, le spese del giudizio r.g. 3438/2019 di questo pagina 6 di 7 Tribunale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 7665/2022 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] CP_1
respinta:
- Accerta che non è debitrice nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
della somma di €7.941,43 per il titolo di cui in premessa.
- Condanna altresì l'Avv. a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in €5.077,00 per compensi del presente giudizio, in €3.082,00 per compensi del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, €1.218,99 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Andrea
Faraon che si è dichiarato antistatario;
compensa le spese di lite tra le parti quanto al giudizio r.g. 3438 / 2019 di questo Tribunale.
Venezia, 03/02/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 7 di 7