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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato ALESSIA ARIANO nel cui studio in Figline Valdarno Via G. Fabbrini 26 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 DANIELE STRAMACCIONI nel cui studio in Roma Piazzale Clodio 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 13 (C.F. , con l'avvocato FEDERICA CP_2 P.IVA_3 FALCO e l'avvocato VALENTINA SPADONI nel cui studio in Roma Via Cassio 1700 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2749 pubblicata il 15/6/2023 del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. La Parte_1
ha convenuto in giudizio la al fine di
[...] Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale per la perdita della merce ad essa affidata per il trasporto dalla sede della in Rignano sull'Arno (FI) allo svolgimento Parte_1 delle operazioni doganali e di spedizione presso l'aeroporto di Roma- Fiumicino e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati in € 249.163,80, di cui € 189.163,80 a titolo di danno emergente ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante. A sostegno della domanda, ha esposto che la merce in questione, destinata ad essere trasportata ad Hong Kong, era costituita da prodotti di orologeria di ingente valore (n. 1 collo formato “gold box” del peso dichiarato di 5,8 kg, contenente n. 27 orologi di marca “Rolex Panerai Omega” di valore economico pari ad € 188.500,00); che Controparte_1 aveva affidato l'incarico di ritirare la merce per suo conto e trasportarla all'aeroporto di Fiumicino alla nella persona di Controparte_3 ; che, dopo il ritiro della merce avvenuto il 20.7.2016, in Controparte_4 data 26.7.2016 la nella persona di Controparte_1 [...]
effettuava le operazioni doganali presso l'apposito ufficio Parte_2 dell'aeroporto di Fiumicino per la spedizione della merce ad Hong Kong, ma durante le operazioni doganali veniva accertato che il peso del collo era inferiore a quello dichiarato e consegnato da (2,7 kg a fronte Parte_1 dei 5,8 kg dichiarati) e che il pacco conteneva solo poca “ferraglia”; che pertanto la ha sporto denuncia di furto;
che la perdita della Parte_1 merce deve imputarsi alla responsabilità contrattuale del vettore
[...] o, in subordine, alla sua responsabilità extracontrattuale. CP_1 Si è costituita la sostenendo che, in qualità di Controparte_1 spedizioniere, ha incaricato del trasporto della merce, per conto della mandante, la la quale ha inoltrato a Controparte_5
una richiesta di ritiro;
orbene, secondo la convenuta, al CP_3 momento del ritiro il collo, sigillato da , aveva un peso lordo Parte_1 pari a 2,7 kg circa, lo stesso poi accertato dagli addetti all'ufficio delle dogane, che hanno altresì rinvenuto il sigillo integro;
ha sostenuto di aver pag. 2 di 13 usato la dovuta diligenza nell'esecuzione del contratto e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di responsabilità del vettore;
in ogni caso, ha contestato il valore della merce come dichiarato dalla società attrice e la sussistenza dei danni lamentati, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] al fine di essere manlevata in caso di Controparte_5 eventuale condanna. Autorizzata la chiamata, si è costituita la quale CP_2 incorporante la eccependo la prescrizione della Controparte_5 domanda svolta nei suoi confronti;
nel merito, ha evidenziato che, secondo la ricostruzione di entrambe le parti, non ha mai materialmente tenuto CP_5 il pacco a sue mani e, quindi, non ha assunto alcuna responsabilità contrattuale in merito alla perdita della merce, né può essere considerata responsabile in via extracontrattuale per difetto di dolo o colpa. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di Parte_1 lite liquidate in complessivi € 9.142,00 in favore di e Controparte_1 di Controparte_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. La domanda attorea è infondata per mancanza di prova dei danni lamentati. In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere della prova del danno subito e del nesso causale tra l'inadempimento/fatto illecito e il danno stesso. Nel caso di specie, secondo la tesi attorea, il danno-evento è costituito dalla perdita della merce affidata alla per il Controparte_1 trasporto. Il danno- conseguenza è invece allegato come segue:
- danno emergente costituito dal valore commerciale della merce perduta, pari ad € 188.500,00, e dalla somma corrisposta ad
[...] per lo svolgimento dell'incarico affidatole e non adempiuto, CP_1 pari ad € 663,80;
- lucro cessante inteso come il guadagno che la società attrice avrebbe ottenuto dalla vendita ad altri clienti della merce consegnata all'acquirente di Hong Kong in luogo di quella trafugata e come perdita di reddito subita per effetto della riduzione della potenzialità dell'impresa, in termini di perdita di chance, nonché di credibilità, affidabilità ed immagine. Quanto al danno emergente, va rilevato che parte attrice non ha fornito la prova dell'effettivo valore commerciale della merce, come richiesto dall'art. 1696 c.c. (“Il danno derivante da perdita o avaria si pag. 3 di 13 calcolo secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”). Invero, tale prova non può essere desunta dalle fatture commerciali emesse dalla stessa società attrice nei confronti dell'acquirente della merce Times ES Limited, atteso che trattasi di documentazione di formazione unilaterale prova di riscontri oggettivi e che sulla stessa non può fondarsi la presunzione semplice che nei normali rapporti commerciali tra imprenditori venga praticato il prezzo di mercato, trattandosi nel caso di specie di merci che non hanno una quotazione risultante da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate. Secondo il condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate” (Cass. n. 16554 del 06/08/2015). Né può attribuirsi alcun valore probatorio in ordine al valore commerciale della merce de quo alle fatture emesse da soggetti terzi nei confronti della società attrice, atteso che non vi sono elementi per ritenere che la merce ivi riportata fosse la stessa che è stata successivamente venduta alla Times ES Limited e di cui è causa. Inoltre, la somma di € 663,00 corrisposta alla Controparte_1 quale corrispettivo dell'incarico di trasporto per cui è causa non costituisce una voce di danno risarcibile, potendo al più formare oggetto di una domanda di ripetizione subordinata alla risoluzione/annullamento del contratto stesso, che nel caso di specie non è stata proposta. Quanto al lucro cessante, parte attrice ha allegato una serie di circostanze che sono rimaste prive di supporto documentale. Invero, non è provato che dal buon esito della vendita della merce al cliente di Hong Kong sarebbe derivato un ampliamento del volume di affari in capo alla società attrice, non essendovi alcun elemento per ritenere che l'odierna attrice avrebbe ottenuto un guadagno dalla vendita ad altri clienti della merce consegnata all'acquirente di Hong Kong;
né risulta provato che la società attrice “ha perduto il cliente di Hong Kong” o che tale perdita si sia verificata per effetto della vicenda per cui è causa, tanto più che la società attrice ha affermato di aver inviato all'acquirente altra merce di identico prestigio e valore commerciale;
infine, parte attrice non ha dimostrato che la mancanza di liquidità che sarebbe derivata dalla vendita della merce ad altri acquirenti abbia determinato la necessità di ricorrere alla procedura di liquidazione. Sotto quest'ultimo profilo, i bilanci della società attrice versati in atti sono privi di efficacia probatoria, non pag. 4 di 13 essendone indicata la rilevanza e non essendo compito del Giudice quello di ricercare autonomamente all'interno della documentazione depositata dalla parte gli elementi di fatto che supportino la tesi della stessa. Ne deriva il rigetto della domanda attorea. La domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata resta quindi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia. Parte attrice, risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese così liquidate anche nei confronti del terzo chiamato, secondo il principio di causalità (“In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” Cass. civ. n. 23552 del 10/11/2011).”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
[...] Corte di Appello di Roma, ogni contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, In via pregiudiziale e cautelare, inaudita altera parte, ovvero, convocate le parti in camera di consiglio e prima dell'udienza di comparizione, accogliere ex art. 283 e 351 c.p.c. l'istanza di sospensione per i motivi meglio dedotti nel presente atto e, per l'effetto, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito in via principale, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nel giudizio iscritto al RG n. 2749/2018 pubblicata il 15 giugno 2023 e notificata a parte attrice in data 15 giugno 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della per la perdita della merce ad essa Controparte_1 affidata per tutte le causali di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla Controparte_1 che si quantificano in € 249.163,80, di cui €189.163,80 a Parte_1 titolo di danno emergente, ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante, salvo quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Tribunale o che comunque sarà accertata in corso di causa, oltre pag. 5 di 13 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo saldo;
Sempre nel merito, in via subordinata, qualora Codesto Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere accertato e provato l'inadempimento contrattuale della e previamente riconosciuta l'applicabilità della Controparte_1 disciplina generale in materia di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., Voglia accertare e dichiarare, sussistendone i presupposti, la responsabilità della da fatto illecito ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2043 e 2049 c.c. per il danno ingiusto cagionato alla e per l'effetto condannare la Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
[...] Parte_1
che si quantificano in € 249,163,80, di cui €189.163,80 a titolo di
[...] danno emergente, ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante, salvo quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Tribunale
o che comunque sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo saldo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove istruttorie già richieste in primo grado e non ammesse, in particolare la CTU già richiesta.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa istanza, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e ai sensi dell'art. 348 bis cpc - in via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto, e comunque, non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 682/2023 pubblicata il 15/06/2023 nel giudizio recante RG n. 2749/2018; - in subordine, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, accertare l'inadempimento della già in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., in virtù di contratto di trasporto e, per l'effetto condannarla a manlevare e garantire la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. da qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente controversia con condanna al risarcimento del danno diretto di tutte le somme che saranno eventualmente addebitate ad Controparte_1 ovvero ripetere in favore della predetta società tutti gli importi eventualmente dovuti dalla alla e Controparte_1 Parte_1 comunque nella misura che risulterà di giustizia Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
pag. 6 di 13 Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma - IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello R.G. 3860/2023, proposto da per le ragioni meglio evidenziate Parte_1 nel presente atto con tutte le conseguenze di Legge;
e per l'effetto CONDANNARE la alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2 delle spese legali sostenute per il presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione della domanda azionata nei confronti di e per l'effetto CP_2 estrometterla dal presente giudizio, condannando la alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese legali sostenute per la CP_2 costituzione nel presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%; - NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, non dovesse ritenere di accogliere le eccezioni preliminari, in precedenza sollevate: RIGETTARE, in quanto non provata in fatto ed infondata in diritto l'istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., della esecutorietà della Sentenza n. 682/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia ed oggetto del presente di gravame e RESPINGERE integralmente, la domanda formulata da di riforma della sentenza n. 682/2023 emessa dal Parte_1 Tribunale di Civitavecchia, confermando integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra enunciati;
e per l'effetto CONDANNARE la alla rifusione in favore di delle spese legali Parte_1 CP_2 sostenute per il presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%. - IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, dovesse ritenere di accogliere l'atto di appello, accertando altresì una qualsivoglia responsabilità in capo a , relativa ai fatti oggetto del presente CP_2 giudizio, ridurre tale quota di responsabilità, tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice e della a sensi dell'art. 1227, co. I, Controparte_1 c.c. e dichiararla tenuta a risarcire la minor somma a titolo di risarcimento del danno, nei limiti di cui all'art 1696 c.c. o comunque nella misura in cui dovesse risultare provato in corso di causa.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., depositate tempestivamente entro il termine concesso dell'11/6/2025 le note conclusive, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna, rinviata per legittimo impedimento del difensore di parte appellante, e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo pag. 7 di 13 cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.2 – Ancora preliminarmente vanno espunte le ulteriori note non autorizzate di accompagnamento al deposito documentale dell'11/7/2025, mentre l'istanza di acquisizione documentale formalizzata all'odierna udienza deve essere disattesa. Invero, si tratta di atti acquisiti nel procedimento penale a carico, tra gli altri, di un dipendente della stessa , che indagato e Parte_1 sospettato della sottrazione del carico sin dalla informativa della Guarda di Finanza del 14/3/2017, ha ritenuto di mettere a disposizione della taluni atti del procedimento che l'aveva coinvolto soltanto il Parte_1
pag. 8 di 13 20/6/2025, mentre lo stesso Pubblico Ministero che ha condotto le indagini ha fatto presente alla il 16/7/23 che essa avesse sempre avuto Parte_1 le facoltà di accesso e copia degli atti ai sensi dell'art. 116 cpp, a tanto sollecitato dall'istanza del 26/6/2023, senza che risulti mai depositata nel procedimento penale la precedente istanza del 12/12/2018, con cui oltretutto si sarebbe limitata a prospettare la propria qualità di persona Parte_1 offesa, senza far mai seguire iniziative, durante tutto il corso del giudizio civile di primo grado, volte ad acquisire atti del procedimento penale. Vero è, allora, che la documentazione versata in limine litis nel presente giudizio di appello è inammissibile ex art. 345 comma 2, c.p.c., non avendo provato di non averla potuta produrre nel primo grado Parte_1 di giudizio per causa ad essa non imputabile.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1
contiene quattro motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alla responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale del vettore. Violazione di legge in tema di motivazione della sentenza, insufficiente, illogica e contraddittoria, e in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del vettore, limitandosi ad argomentare che non sarebbe stata fornita la prova del danno e trascurando di esaminare lo stesso titolo di responsabilità contrattuale ex recepto ovvero i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
Il motivo è inammissibile.
L'eventuale omessa pronuncia determinerebbe nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione, sicchè a questa Corte spetterebbe semmai esaminare le questioni omesse, che oltretutto sono riproposte nei motivi successivi.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Errata valutazione in ordine al giudizio di ammissibilità delle prove richieste dalla parte opponente, odierna appellante: in particolare la CTU. Violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe rifiutato di ammettere una CTU “contabile”, sul presupposto che fosse esplorativa, trascurando che il giudice avrebbe l'obbligo di disporre consulenza tutte le volte che si renda necessario un accertamento fondato su pag. 9 di 13 specifiche conoscenze tecniche, occorrendo nella specie quantificare il danno che secondo il Tribunale non avrebbe potuto presumersi dalle fatture di vendita o di acquisto.
Il motivo è infondato.
Il rifiuto di dare sfogo alla consulenza estimativa è dipeso dall'inquadramento del danno, lamentato dalla stessa come Parte_1 pregiudizio da perdita della merce trasportata, che ai sensi dell'art. 1696 c.c. deve essere commisurato al prezzo corrente delle cose trasportate, per quantificare il quale, secondo il Tribunale, non è sufficiente quello annotato nelle fatture di vendita, in mancanza di quotazioni di mercato dei beni affidati al trasporto, né è sufficiente quello annotato nelle fatture di acquisto in mancanza di prova che proprio la merce acquistata fosse stata rivenduta a Times ES Limited. In tale contesto, la consulenza estimativa non può essere un mezzo per superare l'onere della prova che il danneggiato ha di dare conto del prezzo corrente della merce o di dimostrare di aver venduto esattamente quei beni acquistati ad un determinato prezzo.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali. Omessa pronuncia circa l'inadempimento contrattuale del vettore e la sussistenza di colpa grave del medesimo per la perdita della merce affidata per il trasporto. Violazione della disciplina dettata dall'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato le emergenze probatorie che avrebbero dovuto condurre ad accreditare la colpa di , la quale non avrebbe chiarito le circostanze CP_1 della perdita della merce entrata nella sua sfera di controllo, tanto più che essa aveva evidenziato anomalie e incongruenze nella Parte_1 movimentazione del collo affidato per la spedizione. Aveva non solo allegato l'inadempimento del vettore ma provato la sua grave negligenza. D'altra parte, non aveva provato che la perdita della merce fosse CP_1 causata da fatto ad essa non imputabile, o da caso fortuito o forza maggiore, né che avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento di danno, e così il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1693 e 2697 c.c.
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale non ha esaminato i profili di responsabilità addebitati a , fondando il rigetto della domanda esclusivamente CP_1
pag. 10 di 13 sulla mancanza di prova dei danni lamentati, ma trascurando che avesse chiesto, prim'ancora che il risarcimento dei danni, Parte_1 l'accertamento di responsabilità da inadempimento contrattuale per la perdita della merce affidata per l'esportazione. Pur dovendo rispondere della perdita della merce affidata CP_1 secondo le norme proprie del trasporto, e quindi sulla base della rigorosa responsabilità ex recepto, non è nella specie stata provata la perdita del carico, della cui dimostrazione è, nel trasporto di cose, onerato il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito di conseguenza. E' pacifico che abbia assunto l'incarico di spedizioniere CP_1 del collo, all'interno del quale era contenuto un box sigillato, ritirato da per conto di a sua volta incaricata del trasporto CP_3 Controparte_5 da Rignano sull'Arno all'Aeroporto Leonardo da Vinci. La qualità di spedizioniere di , che si faceva carico anche CP_1 del trasporto, pur affidato a terzi, comportava l'assunzione, ai sensi dell'art. 1741 c.c., degli obblighi propri del vettore. Il ritiro del collo è avvenuto, dunque, per conto di il CP_1 21/7/16, risultando ricevuto da la quale ha emesso bolla di CP_3 consegna, che dava conto del sigillo n. 2085826 apposto dalla stessa e del peso lordo di kg 2,665, né indicazioni difformi quanto al Parte_1 sigillo o al peso possono desumersi dalla dichiarazione doganale effettuata il 29/7/16 da . Parte_1 Il collo arrivava all'aeroporto Leonardo da Vinci il 27/7/16, come da buono di ritiro in dogana del 27/7/16 preceduto dalla bolla di spedizione in dogana del 26/7/16, indicando entrambi i documenti che il peso fosse di kg 2,7, mentre il sigillo n. 2085826 risultava essere integro il 29/7/16 in occasione dell'apertura del collo, ma non del box, avvenuta all'interno del locale cassaforte dell'aeroporto da funzionari della nonché in CP_6 occasione dell'apertura del box del successivo 2/8/16. La circostanza che funzionari di dogana esperti non abbiano dubitato della violazione del sigillo apposto da indica che il box, Parte_1 consegnato già sigillato alla contenesse i medesimi orologi che CP_3 ra fatta carico di spedire, ancorchè assuma di CP_7 Parte_1 aver riposto nel box orologi di valore di marca Rolex, Panerai e Omega, mentre all'apertura in dogana siano stati rinvenuti orologi di scarso valore commerciale neppure integri. A nulla rileva che il collo sia transitato per errore presso il “caveau” in Vicenza e che a causa di ciò sia pervenuto in aeroporto in ritardo dopo la partenza dell'aereo inizialmente indicato per il trasporto internazionale, perché né l'eventuale erroneo percorso né la riprogrammazione della partenza internazionale su altro volo inferiscono sulla perdita della merce. Non è neppure vero che il peso originariamente dichiarato sarebbe stato di kg 5,8, mentre all'atto dell'apertura del box si sarebbe ridotto a kg pag. 11 di 13 2,7, alludendo ad una sostituzione della merce con orologi di minore peso, perché in nessun documento pure formato da viene indicato il Parte_1 valore di kg 5,8, mentre in tutte le occasioni in cui il collo è stato pesato risulta riportato nella relativa documentazione il valore di kg 2,665 o kg 2,7. E' vero, invece, che il valore 5,8 corrisponde in libre a kg 2,665, come può agevolmente leggersi nella lettera di vettura aerea del 19/7/16, così venendo ulteriormente smentito che il box sia stato aperto e gli orologi sostituiti. Le anomalie e incongruenze segnalate da nella Parte_1 movimentazione del collo affidato per la spedizione a non CP_1 accreditano la perdita della merce entrata nella sua sfera di controllo, che, pur allegata, non è stata provata da , ma anzi smentita dalle Parte_1 emergenze istruttorie. Vero è che non vi è prova che gli orologi, pure elencati nelle fatture di o fatti oggetto della sua .dichiarazione di valore doganale Parte_1 siano mai stati contenuti nel box affidato per la spedizione a . CP_1
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Omessa e/o erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado con riferimento al valore commerciale delle merce perduta e alla prova dei danni lamentati. Contraddittorietà della motivazione circa la prova della riconducibilità del danno emergente alla presunzione semplice di cui all'art. 1696 c.c. Violazione e falsa applicazione della disciplina dell'art. 1218, 1223 e 1226 c.c., 1696 c.c. e della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada (cd. CMR), in materia di responsabilità del vettore per dolo o colpa grave nella perdita delle merce affidata per il trasporto, ed in tema di risarcimento del danno.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente negato che avesse dato prova del danno, sia Parte_1 emergente che da lucro cessante, trascurando che le fatture avrebbero dato conto del prezzo corrente indicato dall'art. 1696 c.c. come parametro per commisurare il danno da perdita del carico, né si sarebbe potuto dubitare che gli orologi acquistati fossero i medesimi venduti.
Il motivo è infondato.
La circostanza che non risulti provata la perdita del carico assorbe non soltanto i profili di responsabilità rimproverati a , ma a forziori CP_1 le questioni relative alla quantificazione del danno, pure poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri pag. 12 di 13 medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo, dovendo gravare tutte sull'appellante, in applicazione del principio per cui, attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. n. 7431 del 14/5/12).
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di contro la sentenza n. 2749 Controparte_1 CP_2 pubblicata il 15/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, sia pure con altra motivazione, la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 e di liquidate, per ciascuna, in complessivi
[...] CP_2
€ 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 18/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato ALESSIA ARIANO nel cui studio in Figline Valdarno Via G. Fabbrini 26 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 DANIELE STRAMACCIONI nel cui studio in Roma Piazzale Clodio 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 13 (C.F. , con l'avvocato FEDERICA CP_2 P.IVA_3 FALCO e l'avvocato VALENTINA SPADONI nel cui studio in Roma Via Cassio 1700 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2749 pubblicata il 15/6/2023 del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. La Parte_1
ha convenuto in giudizio la al fine di
[...] Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale per la perdita della merce ad essa affidata per il trasporto dalla sede della in Rignano sull'Arno (FI) allo svolgimento Parte_1 delle operazioni doganali e di spedizione presso l'aeroporto di Roma- Fiumicino e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati in € 249.163,80, di cui € 189.163,80 a titolo di danno emergente ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante. A sostegno della domanda, ha esposto che la merce in questione, destinata ad essere trasportata ad Hong Kong, era costituita da prodotti di orologeria di ingente valore (n. 1 collo formato “gold box” del peso dichiarato di 5,8 kg, contenente n. 27 orologi di marca “Rolex Panerai Omega” di valore economico pari ad € 188.500,00); che Controparte_1 aveva affidato l'incarico di ritirare la merce per suo conto e trasportarla all'aeroporto di Fiumicino alla nella persona di Controparte_3 ; che, dopo il ritiro della merce avvenuto il 20.7.2016, in Controparte_4 data 26.7.2016 la nella persona di Controparte_1 [...]
effettuava le operazioni doganali presso l'apposito ufficio Parte_2 dell'aeroporto di Fiumicino per la spedizione della merce ad Hong Kong, ma durante le operazioni doganali veniva accertato che il peso del collo era inferiore a quello dichiarato e consegnato da (2,7 kg a fronte Parte_1 dei 5,8 kg dichiarati) e che il pacco conteneva solo poca “ferraglia”; che pertanto la ha sporto denuncia di furto;
che la perdita della Parte_1 merce deve imputarsi alla responsabilità contrattuale del vettore
[...] o, in subordine, alla sua responsabilità extracontrattuale. CP_1 Si è costituita la sostenendo che, in qualità di Controparte_1 spedizioniere, ha incaricato del trasporto della merce, per conto della mandante, la la quale ha inoltrato a Controparte_5
una richiesta di ritiro;
orbene, secondo la convenuta, al CP_3 momento del ritiro il collo, sigillato da , aveva un peso lordo Parte_1 pari a 2,7 kg circa, lo stesso poi accertato dagli addetti all'ufficio delle dogane, che hanno altresì rinvenuto il sigillo integro;
ha sostenuto di aver pag. 2 di 13 usato la dovuta diligenza nell'esecuzione del contratto e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di responsabilità del vettore;
in ogni caso, ha contestato il valore della merce come dichiarato dalla società attrice e la sussistenza dei danni lamentati, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] al fine di essere manlevata in caso di Controparte_5 eventuale condanna. Autorizzata la chiamata, si è costituita la quale CP_2 incorporante la eccependo la prescrizione della Controparte_5 domanda svolta nei suoi confronti;
nel merito, ha evidenziato che, secondo la ricostruzione di entrambe le parti, non ha mai materialmente tenuto CP_5 il pacco a sue mani e, quindi, non ha assunto alcuna responsabilità contrattuale in merito alla perdita della merce, né può essere considerata responsabile in via extracontrattuale per difetto di dolo o colpa. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di Parte_1 lite liquidate in complessivi € 9.142,00 in favore di e Controparte_1 di Controparte_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. La domanda attorea è infondata per mancanza di prova dei danni lamentati. In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere della prova del danno subito e del nesso causale tra l'inadempimento/fatto illecito e il danno stesso. Nel caso di specie, secondo la tesi attorea, il danno-evento è costituito dalla perdita della merce affidata alla per il Controparte_1 trasporto. Il danno- conseguenza è invece allegato come segue:
- danno emergente costituito dal valore commerciale della merce perduta, pari ad € 188.500,00, e dalla somma corrisposta ad
[...] per lo svolgimento dell'incarico affidatole e non adempiuto, CP_1 pari ad € 663,80;
- lucro cessante inteso come il guadagno che la società attrice avrebbe ottenuto dalla vendita ad altri clienti della merce consegnata all'acquirente di Hong Kong in luogo di quella trafugata e come perdita di reddito subita per effetto della riduzione della potenzialità dell'impresa, in termini di perdita di chance, nonché di credibilità, affidabilità ed immagine. Quanto al danno emergente, va rilevato che parte attrice non ha fornito la prova dell'effettivo valore commerciale della merce, come richiesto dall'art. 1696 c.c. (“Il danno derivante da perdita o avaria si pag. 3 di 13 calcolo secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”). Invero, tale prova non può essere desunta dalle fatture commerciali emesse dalla stessa società attrice nei confronti dell'acquirente della merce Times ES Limited, atteso che trattasi di documentazione di formazione unilaterale prova di riscontri oggettivi e che sulla stessa non può fondarsi la presunzione semplice che nei normali rapporti commerciali tra imprenditori venga praticato il prezzo di mercato, trattandosi nel caso di specie di merci che non hanno una quotazione risultante da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate. Secondo il condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate” (Cass. n. 16554 del 06/08/2015). Né può attribuirsi alcun valore probatorio in ordine al valore commerciale della merce de quo alle fatture emesse da soggetti terzi nei confronti della società attrice, atteso che non vi sono elementi per ritenere che la merce ivi riportata fosse la stessa che è stata successivamente venduta alla Times ES Limited e di cui è causa. Inoltre, la somma di € 663,00 corrisposta alla Controparte_1 quale corrispettivo dell'incarico di trasporto per cui è causa non costituisce una voce di danno risarcibile, potendo al più formare oggetto di una domanda di ripetizione subordinata alla risoluzione/annullamento del contratto stesso, che nel caso di specie non è stata proposta. Quanto al lucro cessante, parte attrice ha allegato una serie di circostanze che sono rimaste prive di supporto documentale. Invero, non è provato che dal buon esito della vendita della merce al cliente di Hong Kong sarebbe derivato un ampliamento del volume di affari in capo alla società attrice, non essendovi alcun elemento per ritenere che l'odierna attrice avrebbe ottenuto un guadagno dalla vendita ad altri clienti della merce consegnata all'acquirente di Hong Kong;
né risulta provato che la società attrice “ha perduto il cliente di Hong Kong” o che tale perdita si sia verificata per effetto della vicenda per cui è causa, tanto più che la società attrice ha affermato di aver inviato all'acquirente altra merce di identico prestigio e valore commerciale;
infine, parte attrice non ha dimostrato che la mancanza di liquidità che sarebbe derivata dalla vendita della merce ad altri acquirenti abbia determinato la necessità di ricorrere alla procedura di liquidazione. Sotto quest'ultimo profilo, i bilanci della società attrice versati in atti sono privi di efficacia probatoria, non pag. 4 di 13 essendone indicata la rilevanza e non essendo compito del Giudice quello di ricercare autonomamente all'interno della documentazione depositata dalla parte gli elementi di fatto che supportino la tesi della stessa. Ne deriva il rigetto della domanda attorea. La domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata resta quindi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia. Parte attrice, risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese così liquidate anche nei confronti del terzo chiamato, secondo il principio di causalità (“In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” Cass. civ. n. 23552 del 10/11/2011).”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
[...] Corte di Appello di Roma, ogni contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, In via pregiudiziale e cautelare, inaudita altera parte, ovvero, convocate le parti in camera di consiglio e prima dell'udienza di comparizione, accogliere ex art. 283 e 351 c.p.c. l'istanza di sospensione per i motivi meglio dedotti nel presente atto e, per l'effetto, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito in via principale, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nel giudizio iscritto al RG n. 2749/2018 pubblicata il 15 giugno 2023 e notificata a parte attrice in data 15 giugno 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della per la perdita della merce ad essa Controparte_1 affidata per tutte le causali di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla Controparte_1 che si quantificano in € 249.163,80, di cui €189.163,80 a Parte_1 titolo di danno emergente, ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante, salvo quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Tribunale o che comunque sarà accertata in corso di causa, oltre pag. 5 di 13 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo saldo;
Sempre nel merito, in via subordinata, qualora Codesto Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere accertato e provato l'inadempimento contrattuale della e previamente riconosciuta l'applicabilità della Controparte_1 disciplina generale in materia di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., Voglia accertare e dichiarare, sussistendone i presupposti, la responsabilità della da fatto illecito ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2043 e 2049 c.c. per il danno ingiusto cagionato alla e per l'effetto condannare la Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
[...] Parte_1
che si quantificano in € 249,163,80, di cui €189.163,80 a titolo di
[...] danno emergente, ed € 60.000,00 a titolo di lucro cessante, salvo quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Tribunale
o che comunque sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo saldo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove istruttorie già richieste in primo grado e non ammesse, in particolare la CTU già richiesta.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa istanza, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e ai sensi dell'art. 348 bis cpc - in via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto, e comunque, non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 682/2023 pubblicata il 15/06/2023 nel giudizio recante RG n. 2749/2018; - in subordine, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, accertare l'inadempimento della già in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., in virtù di contratto di trasporto e, per l'effetto condannarla a manlevare e garantire la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. da qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente controversia con condanna al risarcimento del danno diretto di tutte le somme che saranno eventualmente addebitate ad Controparte_1 ovvero ripetere in favore della predetta società tutti gli importi eventualmente dovuti dalla alla e Controparte_1 Parte_1 comunque nella misura che risulterà di giustizia Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
pag. 6 di 13 Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma - IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello R.G. 3860/2023, proposto da per le ragioni meglio evidenziate Parte_1 nel presente atto con tutte le conseguenze di Legge;
e per l'effetto CONDANNARE la alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2 delle spese legali sostenute per il presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione della domanda azionata nei confronti di e per l'effetto CP_2 estrometterla dal presente giudizio, condannando la alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese legali sostenute per la CP_2 costituzione nel presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%; - NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, non dovesse ritenere di accogliere le eccezioni preliminari, in precedenza sollevate: RIGETTARE, in quanto non provata in fatto ed infondata in diritto l'istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., della esecutorietà della Sentenza n. 682/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia ed oggetto del presente di gravame e RESPINGERE integralmente, la domanda formulata da di riforma della sentenza n. 682/2023 emessa dal Parte_1 Tribunale di Civitavecchia, confermando integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra enunciati;
e per l'effetto CONDANNARE la alla rifusione in favore di delle spese legali Parte_1 CP_2 sostenute per il presente grado di giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15% e CPA 4%. - IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello di Roma, dovesse ritenere di accogliere l'atto di appello, accertando altresì una qualsivoglia responsabilità in capo a , relativa ai fatti oggetto del presente CP_2 giudizio, ridurre tale quota di responsabilità, tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice e della a sensi dell'art. 1227, co. I, Controparte_1 c.c. e dichiararla tenuta a risarcire la minor somma a titolo di risarcimento del danno, nei limiti di cui all'art 1696 c.c. o comunque nella misura in cui dovesse risultare provato in corso di causa.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., depositate tempestivamente entro il termine concesso dell'11/6/2025 le note conclusive, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna, rinviata per legittimo impedimento del difensore di parte appellante, e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo pag. 7 di 13 cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.2 – Ancora preliminarmente vanno espunte le ulteriori note non autorizzate di accompagnamento al deposito documentale dell'11/7/2025, mentre l'istanza di acquisizione documentale formalizzata all'odierna udienza deve essere disattesa. Invero, si tratta di atti acquisiti nel procedimento penale a carico, tra gli altri, di un dipendente della stessa , che indagato e Parte_1 sospettato della sottrazione del carico sin dalla informativa della Guarda di Finanza del 14/3/2017, ha ritenuto di mettere a disposizione della taluni atti del procedimento che l'aveva coinvolto soltanto il Parte_1
pag. 8 di 13 20/6/2025, mentre lo stesso Pubblico Ministero che ha condotto le indagini ha fatto presente alla il 16/7/23 che essa avesse sempre avuto Parte_1 le facoltà di accesso e copia degli atti ai sensi dell'art. 116 cpp, a tanto sollecitato dall'istanza del 26/6/2023, senza che risulti mai depositata nel procedimento penale la precedente istanza del 12/12/2018, con cui oltretutto si sarebbe limitata a prospettare la propria qualità di persona Parte_1 offesa, senza far mai seguire iniziative, durante tutto il corso del giudizio civile di primo grado, volte ad acquisire atti del procedimento penale. Vero è, allora, che la documentazione versata in limine litis nel presente giudizio di appello è inammissibile ex art. 345 comma 2, c.p.c., non avendo provato di non averla potuta produrre nel primo grado Parte_1 di giudizio per causa ad essa non imputabile.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1
contiene quattro motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alla responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale del vettore. Violazione di legge in tema di motivazione della sentenza, insufficiente, illogica e contraddittoria, e in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del vettore, limitandosi ad argomentare che non sarebbe stata fornita la prova del danno e trascurando di esaminare lo stesso titolo di responsabilità contrattuale ex recepto ovvero i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
Il motivo è inammissibile.
L'eventuale omessa pronuncia determinerebbe nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione, sicchè a questa Corte spetterebbe semmai esaminare le questioni omesse, che oltretutto sono riproposte nei motivi successivi.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Errata valutazione in ordine al giudizio di ammissibilità delle prove richieste dalla parte opponente, odierna appellante: in particolare la CTU. Violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe rifiutato di ammettere una CTU “contabile”, sul presupposto che fosse esplorativa, trascurando che il giudice avrebbe l'obbligo di disporre consulenza tutte le volte che si renda necessario un accertamento fondato su pag. 9 di 13 specifiche conoscenze tecniche, occorrendo nella specie quantificare il danno che secondo il Tribunale non avrebbe potuto presumersi dalle fatture di vendita o di acquisto.
Il motivo è infondato.
Il rifiuto di dare sfogo alla consulenza estimativa è dipeso dall'inquadramento del danno, lamentato dalla stessa come Parte_1 pregiudizio da perdita della merce trasportata, che ai sensi dell'art. 1696 c.c. deve essere commisurato al prezzo corrente delle cose trasportate, per quantificare il quale, secondo il Tribunale, non è sufficiente quello annotato nelle fatture di vendita, in mancanza di quotazioni di mercato dei beni affidati al trasporto, né è sufficiente quello annotato nelle fatture di acquisto in mancanza di prova che proprio la merce acquistata fosse stata rivenduta a Times ES Limited. In tale contesto, la consulenza estimativa non può essere un mezzo per superare l'onere della prova che il danneggiato ha di dare conto del prezzo corrente della merce o di dimostrare di aver venduto esattamente quei beni acquistati ad un determinato prezzo.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali. Omessa pronuncia circa l'inadempimento contrattuale del vettore e la sussistenza di colpa grave del medesimo per la perdita della merce affidata per il trasporto. Violazione della disciplina dettata dall'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato le emergenze probatorie che avrebbero dovuto condurre ad accreditare la colpa di , la quale non avrebbe chiarito le circostanze CP_1 della perdita della merce entrata nella sua sfera di controllo, tanto più che essa aveva evidenziato anomalie e incongruenze nella Parte_1 movimentazione del collo affidato per la spedizione. Aveva non solo allegato l'inadempimento del vettore ma provato la sua grave negligenza. D'altra parte, non aveva provato che la perdita della merce fosse CP_1 causata da fatto ad essa non imputabile, o da caso fortuito o forza maggiore, né che avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento di danno, e così il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1693 e 2697 c.c.
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale non ha esaminato i profili di responsabilità addebitati a , fondando il rigetto della domanda esclusivamente CP_1
pag. 10 di 13 sulla mancanza di prova dei danni lamentati, ma trascurando che avesse chiesto, prim'ancora che il risarcimento dei danni, Parte_1 l'accertamento di responsabilità da inadempimento contrattuale per la perdita della merce affidata per l'esportazione. Pur dovendo rispondere della perdita della merce affidata CP_1 secondo le norme proprie del trasporto, e quindi sulla base della rigorosa responsabilità ex recepto, non è nella specie stata provata la perdita del carico, della cui dimostrazione è, nel trasporto di cose, onerato il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito di conseguenza. E' pacifico che abbia assunto l'incarico di spedizioniere CP_1 del collo, all'interno del quale era contenuto un box sigillato, ritirato da per conto di a sua volta incaricata del trasporto CP_3 Controparte_5 da Rignano sull'Arno all'Aeroporto Leonardo da Vinci. La qualità di spedizioniere di , che si faceva carico anche CP_1 del trasporto, pur affidato a terzi, comportava l'assunzione, ai sensi dell'art. 1741 c.c., degli obblighi propri del vettore. Il ritiro del collo è avvenuto, dunque, per conto di il CP_1 21/7/16, risultando ricevuto da la quale ha emesso bolla di CP_3 consegna, che dava conto del sigillo n. 2085826 apposto dalla stessa e del peso lordo di kg 2,665, né indicazioni difformi quanto al Parte_1 sigillo o al peso possono desumersi dalla dichiarazione doganale effettuata il 29/7/16 da . Parte_1 Il collo arrivava all'aeroporto Leonardo da Vinci il 27/7/16, come da buono di ritiro in dogana del 27/7/16 preceduto dalla bolla di spedizione in dogana del 26/7/16, indicando entrambi i documenti che il peso fosse di kg 2,7, mentre il sigillo n. 2085826 risultava essere integro il 29/7/16 in occasione dell'apertura del collo, ma non del box, avvenuta all'interno del locale cassaforte dell'aeroporto da funzionari della nonché in CP_6 occasione dell'apertura del box del successivo 2/8/16. La circostanza che funzionari di dogana esperti non abbiano dubitato della violazione del sigillo apposto da indica che il box, Parte_1 consegnato già sigillato alla contenesse i medesimi orologi che CP_3 ra fatta carico di spedire, ancorchè assuma di CP_7 Parte_1 aver riposto nel box orologi di valore di marca Rolex, Panerai e Omega, mentre all'apertura in dogana siano stati rinvenuti orologi di scarso valore commerciale neppure integri. A nulla rileva che il collo sia transitato per errore presso il “caveau” in Vicenza e che a causa di ciò sia pervenuto in aeroporto in ritardo dopo la partenza dell'aereo inizialmente indicato per il trasporto internazionale, perché né l'eventuale erroneo percorso né la riprogrammazione della partenza internazionale su altro volo inferiscono sulla perdita della merce. Non è neppure vero che il peso originariamente dichiarato sarebbe stato di kg 5,8, mentre all'atto dell'apertura del box si sarebbe ridotto a kg pag. 11 di 13 2,7, alludendo ad una sostituzione della merce con orologi di minore peso, perché in nessun documento pure formato da viene indicato il Parte_1 valore di kg 5,8, mentre in tutte le occasioni in cui il collo è stato pesato risulta riportato nella relativa documentazione il valore di kg 2,665 o kg 2,7. E' vero, invece, che il valore 5,8 corrisponde in libre a kg 2,665, come può agevolmente leggersi nella lettera di vettura aerea del 19/7/16, così venendo ulteriormente smentito che il box sia stato aperto e gli orologi sostituiti. Le anomalie e incongruenze segnalate da nella Parte_1 movimentazione del collo affidato per la spedizione a non CP_1 accreditano la perdita della merce entrata nella sua sfera di controllo, che, pur allegata, non è stata provata da , ma anzi smentita dalle Parte_1 emergenze istruttorie. Vero è che non vi è prova che gli orologi, pure elencati nelle fatture di o fatti oggetto della sua .dichiarazione di valore doganale Parte_1 siano mai stati contenuti nel box affidato per la spedizione a . CP_1
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Omessa e/o erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado con riferimento al valore commerciale delle merce perduta e alla prova dei danni lamentati. Contraddittorietà della motivazione circa la prova della riconducibilità del danno emergente alla presunzione semplice di cui all'art. 1696 c.c. Violazione e falsa applicazione della disciplina dell'art. 1218, 1223 e 1226 c.c., 1696 c.c. e della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada (cd. CMR), in materia di responsabilità del vettore per dolo o colpa grave nella perdita delle merce affidata per il trasporto, ed in tema di risarcimento del danno.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente negato che avesse dato prova del danno, sia Parte_1 emergente che da lucro cessante, trascurando che le fatture avrebbero dato conto del prezzo corrente indicato dall'art. 1696 c.c. come parametro per commisurare il danno da perdita del carico, né si sarebbe potuto dubitare che gli orologi acquistati fossero i medesimi venduti.
Il motivo è infondato.
La circostanza che non risulti provata la perdita del carico assorbe non soltanto i profili di responsabilità rimproverati a , ma a forziori CP_1 le questioni relative alla quantificazione del danno, pure poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri pag. 12 di 13 medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo, dovendo gravare tutte sull'appellante, in applicazione del principio per cui, attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. n. 7431 del 14/5/12).
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di contro la sentenza n. 2749 Controparte_1 CP_2 pubblicata il 15/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, sia pure con altra motivazione, la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 e di liquidate, per ciascuna, in complessivi
[...] CP_2
€ 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 18/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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