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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4854/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dagli Avvocati Luigi Ambrosio C.F._1
e Francesco Ambrosio ed elettivamente domiciliato in AN PP VE (NA) alla via Emilio Catapano 7/15, presso lo studio di questi;
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dagli Avvocati Massimo Cupello, C.F._2
Antonio Mandato, Elena Airoldi ed elettivamente domiciliata in Cologno ON (MI) alla
Piazza Castello n. 8, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.02.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2023 il sig. premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in data 17.04.1999 in Napoli con la e Parte_2
che dalla loro unione erano nati figli due figli: , nato a [...] il [...], e _1
, nato a [...] il [...], ed evidenziato che il Tribunale di Nola, con sentenza Per_2
n. 966/2023 del 22.03.2023, aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva, preliminarmente, di sospendersi il giudizio di divorzio in attesa delle definizioni delle cause di natura patrimoniali pendenti tra le parti;
nel merito, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
vinte le spese di lite.
All'udienza del 05.02.2024, le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, già sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa veniva al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 966/2023 del
22.03.2023 della separazione delle parti emessa dal Tribunale di Nola, passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) conferma le condizioni della separazione riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
2) da atto che il IG. si è impegnato a sottoscrivere l'atto di quietanza che Parte_1 consentirà alla signora di vendere a terzi l'immobile sito in TA alla Parte_2
Via Papa Giovanni XXIII n. 12, di proprietà della IG.ra Parte_2
3) da atto che la IG.ra si è obbligata a trasferire in favore dei figli Parte_2 _1
e il 50% del corrispettivo della vendita dell'immobile di cui al punto Per_2 Parte_1
precedente mediante delegazione di pagamento in sede di rogito notarile;
da atto che, laddove il Notaio rogante per validi motivi giuridico/fiscali pretendesse che il corrispettivo venga incassato direttamente dalla venditrice IG.ra quest'ultima si è obbligata ad Pt_2
eseguire il pagamento del 50% disponendo n. 2 distinti bonifici di pari importo rispettivamente in favore dei figli e entro e non oltre giorni due _1 Per_2 dall'accredito del corrispettivo sul proprio conto inviando le relative contabili bancarie al
IG. per il tramite dei propri legali unitamente alla documentazione bancaria dei Parte_1 figli da cui risulta l'effettivo accredito;
4) si da atto che il IG. si è obbligato a trasferire la quota del 50% in favore Parte_1
dei figli e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_3 Controparte_1 dell'intero proprio immobile di AN PP VE alla via Orazio n. 21, di cui all'atto di compravendita rep. n. 421 raccolta n. 309 del Notaio registrato a Persona_3
Castellamare di Stabia il 20.02.2014 al n. 1125/1T, e precisamente:
a) Appartamento ubicato al terzo piano distinto con il numero interno 3 (tre) della scala
“A”, avente accesso di porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, composto di 5
(cinque) vani ed accessori, meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera a) allegato all'atto di compravendita identificato al Org_1
di Napoli al foglio 4, particella 1131, subalterno 16;
[...]
b) Quota di comproprietà in ragione di 1/5 (un quinto) sul locale garage al piano sottostrada del medesimo fabbricato dell'estensione catastale di mq. 100 (metri quadrati cento) meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera b) allegato all'atto di compravendita.
Si prende atto, altresì, che le parti hanno inteso il predetto trasferimento quale condizione essenziale per la definizione dell'accordo tra i coniugi in seno alla procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
5) prende atto che il IG. Del Giudice si è obbligato a consegnare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, la sentenza che verrà resa dal Tribunale di Nola nelle forme di legge incaricando il Notaio che si occuperà delle relative trascrizioni immobiliari;
6) Quanto alle modalità di pagamento del mantenimento in favore della IG.ra Pt_2
e dei figli e , dispone che il IG. versi mensilmente,
[...] _1 Per_2 Parte_1
ogni giorno 1° del mese, il mantenimento rispettivamente sui conti correnti intestati alla
IG.ra al IG. ed al IG. ; Pt_2 Parte_3 Controparte_1
7) si prende atto che le parti hanno concordato di abbandonare le cause n. 5827/23 R.G. e n. 3673/23 R.G. da intendersi integralmente transatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo connesso a quanto reclamato nelle richiamate cause tra le parti stesse;
8) si da atto che la IG.ra ha rinunciato, in maniera definitiva, agli arretrati Parte_2 reclamati con la notifica dell'atto di precetto notificato al IG. il 27.10.2023, in Parte_1
virtù della sentenza n. 966/2023;
9) prende atto che la IG.ra ed il IG. hanno dichiarato di rinunciare a Pt_2 Parte_1 tutte le altre eventuali azioni non ricomprese in quelle elencate nell'accordo sulle condizioni di divorzio e che l'intervenuta transazione è da ritenersi tombale e che, dunque, nessuno di loro potrà azionare e/o rivendicare nulla nei confronti dell'altro;
10) prende atto che la IG.a si è obbligata a pagare in favore degli avvocati Parte_2
Ambrosio Francesco e Ambrosio Luigi, in tre ratei mensili e consecutivi decorrenti dal giorno del rogito con cui venderà l'immobile di TA, le competenze legali attribuite loro dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 966 /2023, pari a complessivi euro 3.889,27 sulle seguenti coordinate bancarie dello studio Legale Associato Ambrosio IT
04W0306940177100000007261 e per la quale gli avvocati rilasceranno regolare fattura;
11) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le altre spese di qualsiasi giudizio pendente tra le parti sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 17.04.1999 in Napoli (trascritto nel registro degli atti Parte_4 Parte_2 di matrimonio del Comune di AN PP VE (NA) all'atto n. 28 – Parte II – serie B - anno 1999);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune di AN PP VE (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) conferma le condizioni della separazione riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
d) da atto che il IG. si è impegnato a sottoscrivere l'atto di quietanza Parte_1 che consentirà alla signora di vendere a terzi l'immobile sito in Parte_2
TA alla Via Papa Giovanni XXIII n. 12, di proprietà della IG.ra Parte_2
e) da atto che la IG.ra si è obbligata a trasferire in favore dei figli Parte_2 _1
e il 50% del corrispettivo della vendita dell'immobile di cui al punto Controparte_1
precedente mediante delegazione di pagamento in sede di rogito notarile;
da atto che, laddove il Notaio rogante per validi motivi giuridico/fiscali pretendesse che il corrispettivo venga incassato direttamente dalla venditrice IG.ra quest'ultima Pt_2
si è obbligata ad eseguire il pagamento del 50% disponendo n. 2 distinti bonifici di pari importo rispettivamente in favore dei figli e entro e non oltre giorni due _1 Per_2 dall'accredito del corrispettivo sul proprio conto inviando le relative contabili bancarie al IG. per il tramite dei propri legali unitamente alla documentazione Parte_1 bancaria dei figli da cui risulta l'effettivo accredito;
f) da atto che il IG. si è obbligato a trasferire la quota del 50% in favore Parte_1
dei figli e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_3 Controparte_1 dell'intero proprio immobile di AN PP VE alla via Orazio n. 21, di cui all'atto di compravendita rep. n. 421 raccolta n. 309 del Notaio Persona_3
registrato a Castellamare di Stabia il 20.02.2014 al n. 1125/1T, e precisamente: a)
Appartamento ubicato al terzo piano distinto con il numero interno 3 (tre) della scala
“A”, avente accesso di porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, composto di 5
(cinque) vani ed accessori, meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera a) allegato all'atto di compravendita identificato al Org_1
di Napoli al foglio 4, particella 1131, subalterno 16; b) quota di comproprietà
[...]
in ragione di 1/5 (un quinto) sul locale garage al piano sottostrada del medesimo fabbricato dell'estensione catastale di mq. 100 (metri quadrati cento) meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera b) allegato all'atto di compravendita.
Si prende atto, altresì, che le parti hanno inteso il predetto trasferimento quale condizione essenziale per la definizione dell'accordo tra i coniugi in seno alla procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
g) prende atto che il IG. Del Giudice si è obbligato a consegnare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, la sentenza che verrà resa dal Tribunale di Nola nelle forme di legge incaricando il Notaio che si occuperà delle relative trascrizioni immobiliari;
h) quanto alle modalità di pagamento del mantenimento in favore della IG.ra Pt_2
e dei figli e , dispone che il IG. versi mensilmente,
[...] _1 Per_2 Parte_1
ogni giorno 1° del mese, il mantenimento rispettivamente sui conti correnti intestati alla
IG.ra al IG. ed al IG. ; Pt_2 Parte_3 Controparte_1
i) prende atto che le parti hanno concordato di abbandonare le cause n. 5827/23 R.G. e n.
3673/23 R.G. da intendersi integralmente transatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo connesso a quanto reclamato nelle richiamate cause tra le parti stesse;
j) da atto che la IG.ra ha rinunciato, in maniera definitiva, agli arretrati Parte_2 reclamati con la notifica dell'atto di precetto notificato al IG. Del Giudice il 27.10.2023, in virtù della sentenza n. 966/2023;
k) prende atto che la IG.ra ed il IG. hanno dichiarato di rinunciare Pt_2 Parte_1
a tutte le altre eventuali azioni non ricomprese in quelle elencate nell'accordo sulle condizioni di divorzio e che l'intervenuta transazione è da ritenersi tombale e che, dunque, nessuno di loro potrà azionare e/o rivendicare nulla nei confronti dell'altro;
l) prende atto che la IG.a si è obbligata a pagare in favore degli avvocati Parte_2
Ambrosio Francesco e Ambrosio Luigi, in tre ratei mensili e consecutivi decorrenti dal giorno del rogito con cui venderà l'immobile di TA, le competenze legali attribuite loro dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 966 /2023, pari a complessivi euro 3.889,27 sulle seguenti coordinate bancarie dello studio Legale Associato Ambrosio IT
04W0306940177100000007261 e per la quale gli avvocati rilasceranno regolare fattura;
m) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le altre spese di qualsiasi giudizio pendente tra le parti sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
n) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.02.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4854/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dagli Avvocati Luigi Ambrosio C.F._1
e Francesco Ambrosio ed elettivamente domiciliato in AN PP VE (NA) alla via Emilio Catapano 7/15, presso lo studio di questi;
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dagli Avvocati Massimo Cupello, C.F._2
Antonio Mandato, Elena Airoldi ed elettivamente domiciliata in Cologno ON (MI) alla
Piazza Castello n. 8, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.02.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2023 il sig. premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in data 17.04.1999 in Napoli con la e Parte_2
che dalla loro unione erano nati figli due figli: , nato a [...] il [...], e _1
, nato a [...] il [...], ed evidenziato che il Tribunale di Nola, con sentenza Per_2
n. 966/2023 del 22.03.2023, aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva, preliminarmente, di sospendersi il giudizio di divorzio in attesa delle definizioni delle cause di natura patrimoniali pendenti tra le parti;
nel merito, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
vinte le spese di lite.
All'udienza del 05.02.2024, le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, già sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa veniva al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 966/2023 del
22.03.2023 della separazione delle parti emessa dal Tribunale di Nola, passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) conferma le condizioni della separazione riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
2) da atto che il IG. si è impegnato a sottoscrivere l'atto di quietanza che Parte_1 consentirà alla signora di vendere a terzi l'immobile sito in TA alla Parte_2
Via Papa Giovanni XXIII n. 12, di proprietà della IG.ra Parte_2
3) da atto che la IG.ra si è obbligata a trasferire in favore dei figli Parte_2 _1
e il 50% del corrispettivo della vendita dell'immobile di cui al punto Per_2 Parte_1
precedente mediante delegazione di pagamento in sede di rogito notarile;
da atto che, laddove il Notaio rogante per validi motivi giuridico/fiscali pretendesse che il corrispettivo venga incassato direttamente dalla venditrice IG.ra quest'ultima si è obbligata ad Pt_2
eseguire il pagamento del 50% disponendo n. 2 distinti bonifici di pari importo rispettivamente in favore dei figli e entro e non oltre giorni due _1 Per_2 dall'accredito del corrispettivo sul proprio conto inviando le relative contabili bancarie al
IG. per il tramite dei propri legali unitamente alla documentazione bancaria dei Parte_1 figli da cui risulta l'effettivo accredito;
4) si da atto che il IG. si è obbligato a trasferire la quota del 50% in favore Parte_1
dei figli e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_3 Controparte_1 dell'intero proprio immobile di AN PP VE alla via Orazio n. 21, di cui all'atto di compravendita rep. n. 421 raccolta n. 309 del Notaio registrato a Persona_3
Castellamare di Stabia il 20.02.2014 al n. 1125/1T, e precisamente:
a) Appartamento ubicato al terzo piano distinto con il numero interno 3 (tre) della scala
“A”, avente accesso di porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, composto di 5
(cinque) vani ed accessori, meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera a) allegato all'atto di compravendita identificato al Org_1
di Napoli al foglio 4, particella 1131, subalterno 16;
[...]
b) Quota di comproprietà in ragione di 1/5 (un quinto) sul locale garage al piano sottostrada del medesimo fabbricato dell'estensione catastale di mq. 100 (metri quadrati cento) meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera b) allegato all'atto di compravendita.
Si prende atto, altresì, che le parti hanno inteso il predetto trasferimento quale condizione essenziale per la definizione dell'accordo tra i coniugi in seno alla procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
5) prende atto che il IG. Del Giudice si è obbligato a consegnare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, la sentenza che verrà resa dal Tribunale di Nola nelle forme di legge incaricando il Notaio che si occuperà delle relative trascrizioni immobiliari;
6) Quanto alle modalità di pagamento del mantenimento in favore della IG.ra Pt_2
e dei figli e , dispone che il IG. versi mensilmente,
[...] _1 Per_2 Parte_1
ogni giorno 1° del mese, il mantenimento rispettivamente sui conti correnti intestati alla
IG.ra al IG. ed al IG. ; Pt_2 Parte_3 Controparte_1
7) si prende atto che le parti hanno concordato di abbandonare le cause n. 5827/23 R.G. e n. 3673/23 R.G. da intendersi integralmente transatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo connesso a quanto reclamato nelle richiamate cause tra le parti stesse;
8) si da atto che la IG.ra ha rinunciato, in maniera definitiva, agli arretrati Parte_2 reclamati con la notifica dell'atto di precetto notificato al IG. il 27.10.2023, in Parte_1
virtù della sentenza n. 966/2023;
9) prende atto che la IG.ra ed il IG. hanno dichiarato di rinunciare a Pt_2 Parte_1 tutte le altre eventuali azioni non ricomprese in quelle elencate nell'accordo sulle condizioni di divorzio e che l'intervenuta transazione è da ritenersi tombale e che, dunque, nessuno di loro potrà azionare e/o rivendicare nulla nei confronti dell'altro;
10) prende atto che la IG.a si è obbligata a pagare in favore degli avvocati Parte_2
Ambrosio Francesco e Ambrosio Luigi, in tre ratei mensili e consecutivi decorrenti dal giorno del rogito con cui venderà l'immobile di TA, le competenze legali attribuite loro dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 966 /2023, pari a complessivi euro 3.889,27 sulle seguenti coordinate bancarie dello studio Legale Associato Ambrosio IT
04W0306940177100000007261 e per la quale gli avvocati rilasceranno regolare fattura;
11) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le altre spese di qualsiasi giudizio pendente tra le parti sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 17.04.1999 in Napoli (trascritto nel registro degli atti Parte_4 Parte_2 di matrimonio del Comune di AN PP VE (NA) all'atto n. 28 – Parte II – serie B - anno 1999);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune di AN PP VE (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) conferma le condizioni della separazione riportate nella sentenza n. 966/2023 resa dal
Tribunale di Nola;
d) da atto che il IG. si è impegnato a sottoscrivere l'atto di quietanza Parte_1 che consentirà alla signora di vendere a terzi l'immobile sito in Parte_2
TA alla Via Papa Giovanni XXIII n. 12, di proprietà della IG.ra Parte_2
e) da atto che la IG.ra si è obbligata a trasferire in favore dei figli Parte_2 _1
e il 50% del corrispettivo della vendita dell'immobile di cui al punto Controparte_1
precedente mediante delegazione di pagamento in sede di rogito notarile;
da atto che, laddove il Notaio rogante per validi motivi giuridico/fiscali pretendesse che il corrispettivo venga incassato direttamente dalla venditrice IG.ra quest'ultima Pt_2
si è obbligata ad eseguire il pagamento del 50% disponendo n. 2 distinti bonifici di pari importo rispettivamente in favore dei figli e entro e non oltre giorni due _1 Per_2 dall'accredito del corrispettivo sul proprio conto inviando le relative contabili bancarie al IG. per il tramite dei propri legali unitamente alla documentazione Parte_1 bancaria dei figli da cui risulta l'effettivo accredito;
f) da atto che il IG. si è obbligato a trasferire la quota del 50% in favore Parte_1
dei figli e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_3 Controparte_1 dell'intero proprio immobile di AN PP VE alla via Orazio n. 21, di cui all'atto di compravendita rep. n. 421 raccolta n. 309 del Notaio Persona_3
registrato a Castellamare di Stabia il 20.02.2014 al n. 1125/1T, e precisamente: a)
Appartamento ubicato al terzo piano distinto con il numero interno 3 (tre) della scala
“A”, avente accesso di porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, composto di 5
(cinque) vani ed accessori, meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera a) allegato all'atto di compravendita identificato al Org_1
di Napoli al foglio 4, particella 1131, subalterno 16; b) quota di comproprietà
[...]
in ragione di 1/5 (un quinto) sul locale garage al piano sottostrada del medesimo fabbricato dell'estensione catastale di mq. 100 (metri quadrati cento) meglio descritto, confinato ed accatastato in premessa sotto la lettera b) allegato all'atto di compravendita.
Si prende atto, altresì, che le parti hanno inteso il predetto trasferimento quale condizione essenziale per la definizione dell'accordo tra i coniugi in seno alla procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
g) prende atto che il IG. Del Giudice si è obbligato a consegnare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, la sentenza che verrà resa dal Tribunale di Nola nelle forme di legge incaricando il Notaio che si occuperà delle relative trascrizioni immobiliari;
h) quanto alle modalità di pagamento del mantenimento in favore della IG.ra Pt_2
e dei figli e , dispone che il IG. versi mensilmente,
[...] _1 Per_2 Parte_1
ogni giorno 1° del mese, il mantenimento rispettivamente sui conti correnti intestati alla
IG.ra al IG. ed al IG. ; Pt_2 Parte_3 Controparte_1
i) prende atto che le parti hanno concordato di abbandonare le cause n. 5827/23 R.G. e n.
3673/23 R.G. da intendersi integralmente transatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo connesso a quanto reclamato nelle richiamate cause tra le parti stesse;
j) da atto che la IG.ra ha rinunciato, in maniera definitiva, agli arretrati Parte_2 reclamati con la notifica dell'atto di precetto notificato al IG. Del Giudice il 27.10.2023, in virtù della sentenza n. 966/2023;
k) prende atto che la IG.ra ed il IG. hanno dichiarato di rinunciare Pt_2 Parte_1
a tutte le altre eventuali azioni non ricomprese in quelle elencate nell'accordo sulle condizioni di divorzio e che l'intervenuta transazione è da ritenersi tombale e che, dunque, nessuno di loro potrà azionare e/o rivendicare nulla nei confronti dell'altro;
l) prende atto che la IG.a si è obbligata a pagare in favore degli avvocati Parte_2
Ambrosio Francesco e Ambrosio Luigi, in tre ratei mensili e consecutivi decorrenti dal giorno del rogito con cui venderà l'immobile di TA, le competenze legali attribuite loro dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 966 /2023, pari a complessivi euro 3.889,27 sulle seguenti coordinate bancarie dello studio Legale Associato Ambrosio IT
04W0306940177100000007261 e per la quale gli avvocati rilasceranno regolare fattura;
m) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le altre spese di qualsiasi giudizio pendente tra le parti sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
n) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.02.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)