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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Giudice Relatore dott. Maria Laura Benini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti IN PROPRIO e IN QUALITÀ DI EREDI DI , con il Persona_1 patrocinio dell'avv. GIANNICCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA TORRE PISANI 31 87067 ROSSANO presso il difensore avv. GIANNICCO GIOVANNI ATTORI IN RIASSUNZIONE
GIÀ APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 4 GIÀ APPELLANTE
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE IATROGENA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza n. 25466/2024 pubblicata in data 23/09/2024 la Suprema Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, in accoglimento del ricorso del 01/09/2022 proposto da
, , e : Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1
• cassava la sentenza impugnata n. 1487/2022, emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Appello di Bologna, di accoglimento della domanda, svolta dagli odierni attori in riassunzione e tali anche in prime cure, ritenendo però configurato un danno da perdita di chance e non un danno biologico pieno ed attuale, valorizzato in prime cure sulla base di una CTU medico-legale nella misura del 60% di invalidità permanente;
• ha, così riconosciuto la violazione e la falsa applicazione degli art. 128 e 1228 c.c., e art. 7 legge 08/03/2017 n. 24 ed affermato il seguente principio di diritto: < Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della
pagina 2 di 4 vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza. >>.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo PEC sia personalmente sia ai difensori costituiti in data 13/12/2024, , Parte_1 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi di , deceduta il Parte_2 Persona_1
14.12.2023, hanno riassunto il giudizio, innanzi al giudice del rinvio indicato dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di vedersi accolto la loro domanda secondo le statuizioni di prime cure, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“……….in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare nelle sue originarie statuizioni la sentenza di primo grado impugnata, nonché provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 cpc;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 cpc.”.
Dato atto che è successivamente pervenuta in data 14.04.2025, come da deposito telematico, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio dalla parte attorea in riassunzione sul presupposto dichiarato che nelle more era intervenuta una transazione e che nessuno si è costituito per le controparti, benché correttamente evocate in giudizio.
Conseguentemente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 15.04.2025
Il Giudice Relatore dott. Pietro Iovino
Il Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Giudice Relatore dott. Maria Laura Benini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti IN PROPRIO e IN QUALITÀ DI EREDI DI , con il Persona_1 patrocinio dell'avv. GIANNICCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA TORRE PISANI 31 87067 ROSSANO presso il difensore avv. GIANNICCO GIOVANNI ATTORI IN RIASSUNZIONE
GIÀ APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 4 GIÀ APPELLANTE
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE IATROGENA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza n. 25466/2024 pubblicata in data 23/09/2024 la Suprema Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, in accoglimento del ricorso del 01/09/2022 proposto da
, , e : Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1
• cassava la sentenza impugnata n. 1487/2022, emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Appello di Bologna, di accoglimento della domanda, svolta dagli odierni attori in riassunzione e tali anche in prime cure, ritenendo però configurato un danno da perdita di chance e non un danno biologico pieno ed attuale, valorizzato in prime cure sulla base di una CTU medico-legale nella misura del 60% di invalidità permanente;
• ha, così riconosciuto la violazione e la falsa applicazione degli art. 128 e 1228 c.c., e art. 7 legge 08/03/2017 n. 24 ed affermato il seguente principio di diritto: < Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della
pagina 2 di 4 vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza. >>.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo PEC sia personalmente sia ai difensori costituiti in data 13/12/2024, , Parte_1 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi di , deceduta il Parte_2 Persona_1
14.12.2023, hanno riassunto il giudizio, innanzi al giudice del rinvio indicato dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di vedersi accolto la loro domanda secondo le statuizioni di prime cure, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“……….in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare nelle sue originarie statuizioni la sentenza di primo grado impugnata, nonché provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 cpc;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 cpc.”.
Dato atto che è successivamente pervenuta in data 14.04.2025, come da deposito telematico, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio dalla parte attorea in riassunzione sul presupposto dichiarato che nelle more era intervenuta una transazione e che nessuno si è costituito per le controparti, benché correttamente evocate in giudizio.
Conseguentemente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 15.04.2025
Il Giudice Relatore dott. Pietro Iovino
Il Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori
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