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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 3419/2021 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. GIANDOMENICO SCOLARO e dell'Avv. Parte_1
GIACOMO LOCOPO, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. GIOVANNI CINQUE, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “Accertare e dichiarare che sin dal 18.03.2019 al 21.12.2020 il ricorrente Controparte ha prestato la propria attività lavorativa subordinata a favore della con la qualifica e le mansioni di livello
3° di inquadramento del CCNL “Istituti di Vigilanza privati”;
e per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso,
2. accertare e dichiarare che al ricorrente compete la somma di 22.132,18 euro per il periodo dal 18.03.2019 al
21.12.2020, a titolo di differenze retributive, di TFR/indennità di fine rapporto ed indennità sostitutiva di ferie, permessi non goduti, lavoro domenicale e straordinari ecc. e per l'effetto, Controparte_
- condannare la alla corresponsione delle suindicate voci retributive arretrate, maturate e non percepite, pari ad 22.132,18 euro come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto (salvo errori ed omissioni e, in caso di avversa contestazione, salva una loro determinazione per mezzo di CTU o di differente metodo di quantificazione), ovvero comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite da distrarsi.
2. Parte resistente chiede di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, che svolge attività di vigilanza privata ai fini della sicurezza di beni mobili e immobili, deducendo di aver prestato servizio alle dipendenze della stessa dal 18.3.2019 e fino al 21.12.2020 dapprima con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato in indeterminato con inquadramento nel livello D del CCNL istituti vigilanza privati e servizi fiduciari, e di aver svolto in realtà mansioni riconducibili al 3° livello.
Ha quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento e la condanna di controparte al pagamento in proprio favore delle corrispondenti differenze retributive.
2. Più in particolare il ricorrente, premesso che la qualifica formalmente attribuitagli è quella di operatore amministrativo, ha dedotto di essersi occupato di gestione dell'ufficio servizi;
gestione e redazione della turnazione del personale armato e non armato;
elaborazione malattie ferie, assenze e permessi del personale;
gestione del personale a livello nazionale.
3. Ha inoltre dedotto di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante in relazione al lavoro straordinario e festivo prestato ed alle ferie e permessi non goduti, oltre alle conseguenti differenze sul TFR.
4. Si è costituita la società resistente contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, sostenendo che le mansioni svolte sarebbero pienamente riconducibili a quelle di formale inquadramento.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e discussa all'udienza odierna.
6. I profili controversi tra le parti attengono alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente;
allo svolgimento di lavoro festivo e straordinario;
alla mancata fruizione di ferie e permessi.
7. Per quanto attiene al primo profilo, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
8. Le allegazioni contenute in ricorso con riguardo alle mansioni si concentrano sulle attività che il ricorrente sostiene di aver svolto in termini di gestione del personale, allegando che in base alle declaratorie che le figure a ciò addette risultano espressamente inquadrate nel III livello del
CCNL istituti di vigilanza privati e servizi fiduciari.
9. La declaratoria relativa al III livello del personale amministrativo include “Interpreti,
Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti,
Operatori EDP”; la successiva declaratoria specifica per i servizi fiduciari specifica che appartengono al livello C (coordinatori) “i lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia esecutiva mansioni di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità. - Addetto adibito al coordinamento”.
10. La declaratoria relativa al IV livello del personale amministrativo include: “Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di segreteria”; specifica per i servizi fiduciari specifica che appartengono al livello D
(operatori) “i lavoratori adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo:…8) Addetto all'attività…di immissione dati”.
11. Al fine di individuare quale debba essere il corretto inquadramento del ricorrente, sono stati escussi testi di entrambe le parti. Sul punto, è appena il caso di osservare che le vicende processuali che hanno interessato i due testi di parte ricorrente su questioni analoghe rispetto all'oggetto del presente giudizio non influiscono sulla capacità di tali soggetti di testimoniare, bensì esclusivamente sull'attendibilità degli stessi. Quanto agli atti processuali di tali giudizi, gli stessi sono assolutamente ininfluenti ai fini del decidere. Le risultanze dell'istruttoria sono state valutate mediante lettura complessiva delle stesse, anche al fine di saggiarne l'attendibilità, in applicazione del principio di acquisizione e secondo gli ordinari criteri civilistici.
12. I fatti rilevanti emersi dall'istruttoria svolta possono riassumersi come segue.
13. La società resistente, è organizzata secondo una articolazione interna che prevede un ufficio del personale – che si occupa di tutte le ordinarie attività relative alla gestione dei rapporti di lavoro – ed un ufficio servizi – che si occupa della turnistica – cui era addetto il ricorrente. Sul punto, il teste (guardia giurata, a sua volta in causa con la resistente), ha affermato: “L'ufficio risorse Tes_1 umane, da alcuni chiamato ufficio elaborazione dati, o ufficio servizi, è questo di cui stiamo parlando, composto da Pt_1
e […] L'ufficio del personale era un altro. Loro gestivano i turni, sostituzione malattie, non so cosa facesse Pt_2
l'ufficio del personale, dava le lettere di richiamo ad esempio”; il teste (direttore tecnico operativo della Tes_2 resistente) ha affermato: “Io ero il vertice dell'organigramma. Sotto di me c'era una direzione tecnica nazionale, dopo la direzione tecnica c'era la sala operativa, e poi a seguire i vari uffici del personale, ufficio risorse umane, e poi gli operatori e i dipendenti. […] La turnistica è definita con l'ausilio di un programma, in cui sono inserite le informazioni e il programma elabora automaticamente la turnistica poi inviata ai dipendenti ogni 15 giorni. Materialmente questa cosa la fa l'ufficio risorse umane, o ufficio servizi. […] L'ufficio personale gestisce l'acquisizione dei dipendenti, tutto l'iter burocratico, anche le buste paga, mentre l'ufficio hr o ufficio servizi inserisce le attività per i dipendenti.”.
14. Quanto alle concrete attività svolte dal personale addetto all'ufficio servizi, il teste ha riferito: “quando io chiamavo rispondeva lui durante il suo turno, poi fisicamente non so perché non mi Tes_1 recavo in ufficio […] A che io ricordi la gestione era a livello nazionale, capitava di chiamarlo e che lui rispondesse di aspettare perché impegnato su problematiche su altre città, Milano, Torino […] Non so i rapporti tra direzione i due uffici già menzionati. Non so se la direzione abbia anche competenze nella gestione dei turni”. Il teste Pt_2
(collega di lavoro del ricorrente ed in causa con la resistente per analoghe questioni) ha riferito: “Prima Per_ di avevamo come direttore tecnico che ci dava alcune direttive, non ricordo bene le sue funzioni, ci contattava Pt_3 soltanto per alcune richieste di servizi extra di aziende terze che avevano bisogno di copertura immediata nella stessa Per_ Per_ giornata. faceva la stessa cosa di […] e erano i nostri referenti. In più c'era che era Pt_3 Pt_3 Tes_2
Per_ anche superiore rispetto a e Lui era il titolare di licenza, si relazionava con noi alcune volte chiedendoci di Pt_3 coprire alcuni servizi, anche quando non c'era […] [ si relazionava con noi per la progettazione Pt_3 Per_2 Per_3 dei turni. Ci diceva cosa dovevamo fare, lei faceva la progettazione insieme a noi, supervisionava le questioni operative, ad esempio che non si facessero straordinari e quindi turni di 8 ore. I servizi da coprire erano tutti, non li decideva lei.
Materialmente lavorava con noi, la vedevamo di rado perché ci convocava ogni 2 o 3 mesi per riprogettare la turnistica, soprattutto la vedeva andava al piano di sopra dove erano i loro uffici.”. Pt_1
15. I testi di parte resistente hanno riferito che l'organizzazione dei turni avveniva in modo semi automatizzato, secondo decisioni assunte dall'amministratore e dal direttore tecnico a livello nazionale e locale in base alla qualifica specifica del personale ed alle esigenze dei diversi servizi, e successivamente i relativi dati venivano materialmente inseriti dagli uffici operativi presenti a livello locale mediante un gestionale;
ogni eventuale problematica veniva comunque gestita a livello di direzione tecnica. La teste (addetta all'ufficio del personale della resistente) ha riferito: “L'ufficio Tes_3 servizi si occupa dell'inserimento dati a sistema, sempre sul delle varie turnistiche che però per lo più escono in Per_4 maniera automatica. Quando mette il riposo, la preferenza, basta fare un clic e i turni girano in automatico Per_2 sulla postazione. ADR. Questo sistema viene alimentato solo quando c'è un nuovo dipendente o un nuovo cliente. Per inserimento delle preferenze intendo che inserisce un abbinamento tra dipendente e servizio, ed inserisce Persona_5 altresì il riposo che poi gira a turnazione automaticamente, dopo di che il turno è elaborato in automatico. […] Lui [il ricorrente] faceva l'inserimento dei dati a sistema, noi comunicavamo loro le assenze per malattia, le 104 e lui andava
a inserire a sistema questi dati. Inseriva le sostituzioni sul programma una volta avuto l'ok del direttore. La proposta del nome del sostituto o dei possibili sostituti era individuata dall'ufficio servizi, quindi da durante il suo turno perché Pt_1
l'ufficio era coperto da una sola persona per volta, ed approvata dal direttore.”. Il teste ha riferito: “Il direttore Tes_2 tecnico era una sola persona […] Il suo compito era gestire le problematiche di turnistica, le problematiche operative che si riscontravano durante il giorno alla notte, le acquisiva, le condivideva con me, si prendeva insieme una decisione ma
l'ultima parola era mia. per problematiche di turnistica si intende quelle legate ad assenze per qualsiasi ragione dei dipendenti che richiedessero dei cambi o coperture della postazione in caso di assenza definitiva. Altri tipi di problematiche operative potevano essere relative alle pattuglie, al trasporto valori, come allarmi di intervento da gestire con le forze dell'ordine, o problematiche relative ai clienti del trasporto valori. La turnistica è definita con l'ausilio di un programma, in cui sono inserite le informazioni e il programma elabora automaticamente la turnistica poi inviata ai dipendenti ogni
15 giorni. Materialmente questa cosa la fa l'ufficio risorse umane, o ufficio servizi. Dove e come inserire determinate persone è indicato da noi, avendo ogni dipendente qualifiche specifiche. In base alle attività da svolgere si decideva dove e quante persone inserire. Questo lavoro è fatto a livello nazionale, la base la diamo a livello nazionale, ma ogni struttura ha un suo ufficio servizi, che inserisce i dati in base alle nostre disposizioni. Quindi c'è un amministratore e un direttore operativo a livello nazionale, ma un ufficio servizi per ogni struttura. L'ufficio servizi acquisisce le nostre direttive e comunicazioni e inserisce all'interno del programma.”.
16. In particolare, quanto al livello di autonomia nello svolgimento dell'attività di gestione dei turni, il teste ha riferito: “Le chiamate degli operatori per le emergenze sono gestite dalla sala operativa, Tes_2 che prende la chiamata, e chiama noi della direzione per la gestione dell'evento. Per eventuali malattie o assenza notizia
l'ufficio servizi per l'inserimento a programma. La sala operativa spesso interveniva autonomamente perché il DM prevede che sia la sala operativa a dover sopperire a queste mancanze. Non sono tenuti a chiamarci ogni volta, se riescono a gestirlo autonomamente in base alle direttive va in autonomia, e in caso di assenza malattia o altre variazioni viene comunque comunicato all'ufficio”. Il teste a riferito: “La progettazione consiste in due fasi, una prima fase Pt_2 in excel, che era quella che facevamo con per cui preparavamo la bozza della progettazione, finita la Persona_5 quale si inseriva sul sabacom e quello lo facevamo noi, raramente chiedevamo aiuto a , soprattutto agli inizi, se Per_2
c'era qualche problematica. L'assegnazione dei singoli dipendenti sui servizi dipendeva come ho già detto dalle qualifiche di ciascuno ma anche dal comportamento dei dipendenti, che chiedeva a noi, avendo a che fare Persona_5 quotidianamente coi dipendenti. compiva delle scelte relative anche al comportamento personale dei Persona_5 lavoratori, anche in termini di loro affidabilità o simili, scegliendo chi assegnare ai servizi più delicati. Ci chiedeva anche su eventuali 104 o problemi per cui quel lavoratore non potesse fare ad esempio turni di notte. Noi le fornivamo le informazioni sulla base delle quali lei decideva quali lavoratori assegnare a ciascun servizio. In ambito di progettazione non vi erano servizi sui quali ci veniva lasciata discrezionalità rispetto a quali operatori inserire, mentre sulle sostituzioni come ho già detto avevamo autonomia, nei limiti delle qualifiche come ho già detto. ADR. Anche durante la sua assenza per maternità, la prima fase di progettazione in excel ce la mandava lei o comunque la trovavamo sulle nostre email.”. La teste ha riferito: “L'inserimento lo fa il giro dei turni lo fa l'ufficio servizi. fa Tes_3 Persona_5 Persona_5
l'abbinamento, l'ufficio turni fa l'elaborazione quindicinale di questi turni. l'abbinamento lo fa da sola. Persona_5
Fisicamente è in un ufficio diverso dal mio, ma mi ci sono trovata qualche volta. Glie l'ho visto materialmente fare. Era sempre sola. Siamo noi come ufficio del personale che abbiamo tutti i dati necessari per gli abbinamenti, relativi alle caratteristiche dei dipendenti in termini di qualifiche, ma anche personali ad esempio se un dipendente ha la 104, quindi comunichiamo noi se ci sono limitazioni al servizio. […] In relazione al turno, la malattia viene comunicata dall'ufficio del personale all'ufficio servizi che poi modifica i turni previa autorizzazione della direzione operativa, ossia attualmente
[…] ADR. La preferenza viene inserita direttamente da , va sul cliente. ADR. Questo abbinamento, Tes_2 Per_2 salve richieste particolari dal cliente o dal dipendente, rimane per tutta la vita professionale del dipendente. ADR. La progettazione dei turni è l'abbinamento del dipendente in una postazione. ADR. I turni quindicinali sono elaborati in automatico dal sistema.”.
17. Dall'esito dell'istruttoria così riassunto emerge quindi con chiarezza che i compiti del personale addetto all'ufficio tecnico – e quindi del ricorrente – consistessero nella progettazione dei turni generandoli con cadenza quindicinale dal software nel quale erano inserite le qualifiche di ciascun lavoratore, le informazioni rilevanti per la sua vita professionale (ad esempio benefici di ordine sanitario), i dati di abbinamento al cliente decisi dall'amministrazione, attività sostanzialmente esecutiva di direttive impartite dall'amministrazione e dal direttore tecnico, consistente nell'inserimento dei relativi dati nel gestionale informatico. Quanto alla gestione delle sostituzioni in caso di assenze, è emerso un coinvolgimento della Sala operativa, ed in ogni caso risulta che tale attività avvenisse parimenti in base a criteri prestabiliti – ossia le qualifiche dei dipendenti in relazione ai servizi da coprire
– o, in mancanza, previo confronto con la direzione. In tal senso, dall'istruttoria sembra desumersi che oltre all'attività di inserimento dei dati a sistema e della generazione (automatica) dei turni, l'attività del personale addetto all'ufficio servizi e quindi del ricorrente si svolgeva attraverso la ricezione e la mera acquisizione delle disponibilità dei dipendenti (già individuati a sistema come titolari di idonee qualifiche) ad effettuare le sostituzioni necessarie, e sebbene ciò avvenisse in autonomia, questa che non implica la spendita di poteri decisionali. Tali mansioni rientrano pienamente nel livello di inquadramento contrattuale in base alle menzionate declaratorie, senza che siano emersi elementi decisivi che possano far propendere per un ruolo di coordinamento quale quello di cui alla declaratoria relativa al liv. C, né l'adibizione alle mansioni proprie dell'ufficio del personale (infatti articolato in autonoma e diversa struttura) di cui alla declaratoria del livello III.
18. Il superiore inquadramento invocato non può quindi essere riconosciuto al ricorrente, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
19. Per quanto attiene al lavoro straordinario, in base al pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità l'onere probatorio gravante sul lavoratore è rigoroso, così come il sotteso onere di allegazione (ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19.6.2018), e riguarda le singole ore di straordinario asseritamente svolte in aggiunta all'integrale durata della normale giornata lavorativa, senza che alla quantificazione dell'orario di lavoro possa giungersi in via equitativa (Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20.2.2018). 20. Nel caso di specie, le allegazioni sono sufficientemente specifiche. Il ricorrente ha infatti compiutamente dedotto di aver lavorato “Una settimana con un giorno di riposo con orario 06.00-14.30 l'altra settimana dalle 14.30 alle 23.00; il giorno di riposo veniva effettuato il sabato per due settimane e la domenica per le altre due settimane”. Il lavoratore deduce quindi di aver lavorato secondo tale turnazione per 51 ore settimanali.
21. L'orario contrattuale è di 40 ore a settimana (cfr. all. 2 ricorso).
22. Va premesso che la parte resistente non ha contestato le allegazioni in fatto in punto di lavoro straordinario, limitandosi a contestare i conteggi di parte in relazione ai criteri di calcolo adottati.
Deve tuttavia aversi riguardo alle risultanze dell'istruttoria globalmente svolta, documentale come orale, onde compiere una valutazione complessiva in ossequio al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.
23. A riguardo, il ricorrente ha versato in atti documentazione (file denominato “statini dipendente”, all. 3), coincidente con quella depositata da parte resistente (file denominato “turni di servizio”, all. 5) da cui risulta per i mesi da marzo 2019 a novembre 2020 un orario di lavoro articolato su sei giorni a settimana: dal lunedì al venerdì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica. Da tali documenti risulta un orario difforme rispetto a quello indicato in ricorso, con orario di ingresso e di uscita fortemente variabile di giorno in giorno e non coincidente con alcuno dei turni indicati al punto precedente, nonché con frequente svolgimento di un orario di lavoro effettivamente superiore rispetto a quello contrattuale, ma (diversamente da quanto allegato) in termini variabili in base alle singole giornate, tanto nei turni infrasettimanali tanto in quelli domenicali. Dalla documentazione versata da parte resistente, ed in particolare dalle buste paga (all. 4), risulta lo svolgimento di orario di lavoro straordinario anche domenicale/festivo e notturno, in misura variabile per ciascuna mensilità, con riconoscimento delle relative maggiorazioni. Deve sottolinearsi che il ricorrente non ha contestato il contenuto di tali documenti, né in generale allegato di aver ricevuto somme inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga, limitandosi a sostenere di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovutagli in ragione dell'orario osservato.
24. Dette risultanze documentali sono in parte distoniche rispetto all'esito dell'istruttoria orale svolta, nei termini che si vanno ad esporre.
25. Quanto al numero delle persone addette all'ufficio tecnico ed all'orario di apertura dello stesso, il teste ha riferito: “Lui era all'ufficio programmazione turni. Che io ricordi era solo in Tes_1 turnazione, ossia erano due persone in quell'ufficio ma si alternavano, quindi c'era sempre una sola persona […] L'altro era ADR. […] e […] Coprivano la giornata intera alternandosi tra loro. La Persona_6 Pt_1 Pt_2 giornata lavorativa partiva dalle 6.00 fino alle 22.30 o 23.00, non ricordo con esattezza, una settimana uno dei due faceva la mattina e l'altro il pomeriggio e la settimana successiva si alternavano. L'istituto era aperto 24 ore e 7 giorni, ma l'ufficio servizi faceva gli orari che ho detto ed era aperto sicuramente fino al sabato ma veniva uno solo di loro due, l'orario il sabato era ridotto ma non ricordo esattamente, non ricordo se 9 o 17, non ricordo esattamente se anche la domenica fossero operativi”. Il teste ha a sua volta riferito: “ si occupava dell'ufficio turni, Pt_2 Parte_1 eravamo in due su Roma, c'era poi su Fiumicino. […] Non timbravamo un cartellino. L'orario del Persona_7 nostro ufficio era 6:00 – 23:00, almeno fino al covid, poi ci hanno ridotto gli orari. Se non erro erano ridotti a 6 ore e 40 per ciascun turno, come da contratto, non ricordo bene la divisione. Facevamo dei turni, mattina se non erro 6:00 – 14:30
e pomeriggio 14:30 – 23:00, c'era sempre uno di noi due. Il sabato e domenica facevamo 9:00-18:00 e ci alternavamo, una settimana uno faceva il sabato e l'altro la domenica e viceversa. Non avevamo un altro giorno di riposo infrasettimanale oltre al sabato o domenica.”. La teste , confermando per ampia parte le risultanze Tes_3 emerse fin qui, ha riferito: “L'orario dell'ufficio servizi era se ben ricordo 6.00 – 22.00, diviso a metà perché lo coprivano in due, uno faceva la mattina e uno il pomeriggio. Io seguo un orario d'ufficio dalle 9 alle 18 con pausa pranzo.
L'orario dell'ufficio servizi è sempre stato questo, al momento sono sempre in due. L'ufficio servizi è aperto anche durante il weekend, che io sappia c'era un solo operatore il sabato e uno la domenica, lo vedevo nei report per le buste paga, ma
l'orario era più corto, non so di preciso quale fosse. Dal lunedì al venerdì c'erano entrambi, poi uno riposava di sabato e uno di domenica, ma non ricordo se fossero alternati o fissi.”. La testimonianza resa dal teste è tuttavia Tes_2 difforme da quanto fin qui emerso, avendo egli riferito: “All'ufficio servizi con Unisecur c'era , e Pt_1 Pt_2
Queste persone facevano tutte e tre lo stesso lavoro di inserimento. Erano presenti tutti e tre Persona_8 contemporaneamente. Nel passaggio a security non ricordo se siano cambiati. Ad oggi, da quando sono rientrato dal novembre 2021 come consulente esterno, c'è solo . […] ADR. La sala operativa è aperta 24 ore al Persona_8 giorno. L'ufficio servizi è attualmente aperto dalle 9 alle 18 con pausa pranzo, prima se non erro c'erano i turni mattina e pomeriggio, su cui ruotavano queste tre persone. L'ufficio apriva alle 6.00 fino alle 21.00, ma questo orario è variato nel tempo in base alle esigenze dell'azienda, comunque nella fascia diurna”.
26. Deve rilevarsi che il teste riferisce esclusivamente per un periodo limitato ai Tes_1 primi mesi del rapporto di lavoro tra le parti del giudizio;
e che il teste a sua volta riferisce in Pt_2 senso concorde con la teste solo “fino al covid”, riferendo che successivamente l'orario di lavoro Tes_3
è stato ridotto al fine di assicurare la durata contrattuale dei turni, in senso discorde rispetto a quanto riferito dalla teste . Tes_3
27. La genericità di tale locuzione temporale, la discordanza rispetto alla testimonianza del teste la distonia rispetto alle richiamate risultanze documentali – di cui alla produzione dello Tes_2 stesso ricorrente – da cui non emerge lo svolgimento di turni fissi su base settimanale con alternanza tra lo svolgimento dell'orario antimeridiano/pomeridiano e del turno del sabato/della domenica – non consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario nei termini allegati in ricorso neppure per un periodo intermedio.
28. L'esito dell'istruttoria così riassunto è almeno in parte contraddittorio, distonico rispetto alle allegazioni, non coerente con i riscontri documentali, sicché non può dirsi raggiunto il rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario. 29. Quanto alle maggiorazioni per il lavoro domenicale – di cui, si ribadisce, è incontestato nonché provato lo svolgimento da parte del ricorrente – le testimonianze assunte non sono concordi in relazione all'orario svolto, sicché anche in relazione ad esso non è possibile accogliere la domanda di differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto in corso di rapporto. I testi , e Tes_1 Tes_3 non hanno infatti saputo riferire esattamente degli orari di lavoro svolti nei giorni di sabato e Tes_2 domenica, ed il solo teste ha riferito di un turno unico dalle 9 alle 18, da intendersi tuttavia Pt_2 sempre limitatamente al periodo “fino al covid”,e quindi in relazione ad un periodo non esattamente delimitabile. Si osserva ancora una volta, ad abundantiam, che dalla già richiamata documentazione in atti risultano anche per i giorni di sabato e domenica orari fortemente variabili, elemento distonico rispetto all'esistenza di un orario preciso di apertura dell'ufficio coperto da un solo operatore di cui alle allegazioni ed alle testimonianze assunte.
30. Quanto alle domande relative alle spettanze asseritamente dovute per ferie e permessi non goduti, si osserva che il lavoratore – su cui incombe il relativo onere – non ha compiutamente allegato né tantomeno provato di aver prestato attività lavorativa nei giorni a ciò deputati, e che il mancato godimento sia dipeso da esigenze di servizio (Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022). Ne consegue il rigetto della domanda in parte qua.
31. Deve concludersi per il rigetto integrale del ricorso.
32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori tabellari minimi tenuto conto del valore della natura dei diritti azionati, della qualità delle parti, del numero e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3419/2021 r.g.:
- rigetta il ricorso;
- per l'effetto condanna il ricorrente a corrispondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 8 gennaio 2023
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 3419/2021 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. GIANDOMENICO SCOLARO e dell'Avv. Parte_1
GIACOMO LOCOPO, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. GIOVANNI CINQUE, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “Accertare e dichiarare che sin dal 18.03.2019 al 21.12.2020 il ricorrente Controparte ha prestato la propria attività lavorativa subordinata a favore della con la qualifica e le mansioni di livello
3° di inquadramento del CCNL “Istituti di Vigilanza privati”;
e per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso,
2. accertare e dichiarare che al ricorrente compete la somma di 22.132,18 euro per il periodo dal 18.03.2019 al
21.12.2020, a titolo di differenze retributive, di TFR/indennità di fine rapporto ed indennità sostitutiva di ferie, permessi non goduti, lavoro domenicale e straordinari ecc. e per l'effetto, Controparte_
- condannare la alla corresponsione delle suindicate voci retributive arretrate, maturate e non percepite, pari ad 22.132,18 euro come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto (salvo errori ed omissioni e, in caso di avversa contestazione, salva una loro determinazione per mezzo di CTU o di differente metodo di quantificazione), ovvero comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite da distrarsi.
2. Parte resistente chiede di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, che svolge attività di vigilanza privata ai fini della sicurezza di beni mobili e immobili, deducendo di aver prestato servizio alle dipendenze della stessa dal 18.3.2019 e fino al 21.12.2020 dapprima con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato in indeterminato con inquadramento nel livello D del CCNL istituti vigilanza privati e servizi fiduciari, e di aver svolto in realtà mansioni riconducibili al 3° livello.
Ha quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento e la condanna di controparte al pagamento in proprio favore delle corrispondenti differenze retributive.
2. Più in particolare il ricorrente, premesso che la qualifica formalmente attribuitagli è quella di operatore amministrativo, ha dedotto di essersi occupato di gestione dell'ufficio servizi;
gestione e redazione della turnazione del personale armato e non armato;
elaborazione malattie ferie, assenze e permessi del personale;
gestione del personale a livello nazionale.
3. Ha inoltre dedotto di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante in relazione al lavoro straordinario e festivo prestato ed alle ferie e permessi non goduti, oltre alle conseguenti differenze sul TFR.
4. Si è costituita la società resistente contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, sostenendo che le mansioni svolte sarebbero pienamente riconducibili a quelle di formale inquadramento.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e discussa all'udienza odierna.
6. I profili controversi tra le parti attengono alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente;
allo svolgimento di lavoro festivo e straordinario;
alla mancata fruizione di ferie e permessi.
7. Per quanto attiene al primo profilo, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
8. Le allegazioni contenute in ricorso con riguardo alle mansioni si concentrano sulle attività che il ricorrente sostiene di aver svolto in termini di gestione del personale, allegando che in base alle declaratorie che le figure a ciò addette risultano espressamente inquadrate nel III livello del
CCNL istituti di vigilanza privati e servizi fiduciari.
9. La declaratoria relativa al III livello del personale amministrativo include “Interpreti,
Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti,
Operatori EDP”; la successiva declaratoria specifica per i servizi fiduciari specifica che appartengono al livello C (coordinatori) “i lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia esecutiva mansioni di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità. - Addetto adibito al coordinamento”.
10. La declaratoria relativa al IV livello del personale amministrativo include: “Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di segreteria”; specifica per i servizi fiduciari specifica che appartengono al livello D
(operatori) “i lavoratori adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo:…8) Addetto all'attività…di immissione dati”.
11. Al fine di individuare quale debba essere il corretto inquadramento del ricorrente, sono stati escussi testi di entrambe le parti. Sul punto, è appena il caso di osservare che le vicende processuali che hanno interessato i due testi di parte ricorrente su questioni analoghe rispetto all'oggetto del presente giudizio non influiscono sulla capacità di tali soggetti di testimoniare, bensì esclusivamente sull'attendibilità degli stessi. Quanto agli atti processuali di tali giudizi, gli stessi sono assolutamente ininfluenti ai fini del decidere. Le risultanze dell'istruttoria sono state valutate mediante lettura complessiva delle stesse, anche al fine di saggiarne l'attendibilità, in applicazione del principio di acquisizione e secondo gli ordinari criteri civilistici.
12. I fatti rilevanti emersi dall'istruttoria svolta possono riassumersi come segue.
13. La società resistente, è organizzata secondo una articolazione interna che prevede un ufficio del personale – che si occupa di tutte le ordinarie attività relative alla gestione dei rapporti di lavoro – ed un ufficio servizi – che si occupa della turnistica – cui era addetto il ricorrente. Sul punto, il teste (guardia giurata, a sua volta in causa con la resistente), ha affermato: “L'ufficio risorse Tes_1 umane, da alcuni chiamato ufficio elaborazione dati, o ufficio servizi, è questo di cui stiamo parlando, composto da Pt_1
e […] L'ufficio del personale era un altro. Loro gestivano i turni, sostituzione malattie, non so cosa facesse Pt_2
l'ufficio del personale, dava le lettere di richiamo ad esempio”; il teste (direttore tecnico operativo della Tes_2 resistente) ha affermato: “Io ero il vertice dell'organigramma. Sotto di me c'era una direzione tecnica nazionale, dopo la direzione tecnica c'era la sala operativa, e poi a seguire i vari uffici del personale, ufficio risorse umane, e poi gli operatori e i dipendenti. […] La turnistica è definita con l'ausilio di un programma, in cui sono inserite le informazioni e il programma elabora automaticamente la turnistica poi inviata ai dipendenti ogni 15 giorni. Materialmente questa cosa la fa l'ufficio risorse umane, o ufficio servizi. […] L'ufficio personale gestisce l'acquisizione dei dipendenti, tutto l'iter burocratico, anche le buste paga, mentre l'ufficio hr o ufficio servizi inserisce le attività per i dipendenti.”.
14. Quanto alle concrete attività svolte dal personale addetto all'ufficio servizi, il teste ha riferito: “quando io chiamavo rispondeva lui durante il suo turno, poi fisicamente non so perché non mi Tes_1 recavo in ufficio […] A che io ricordi la gestione era a livello nazionale, capitava di chiamarlo e che lui rispondesse di aspettare perché impegnato su problematiche su altre città, Milano, Torino […] Non so i rapporti tra direzione i due uffici già menzionati. Non so se la direzione abbia anche competenze nella gestione dei turni”. Il teste Pt_2
(collega di lavoro del ricorrente ed in causa con la resistente per analoghe questioni) ha riferito: “Prima Per_ di avevamo come direttore tecnico che ci dava alcune direttive, non ricordo bene le sue funzioni, ci contattava Pt_3 soltanto per alcune richieste di servizi extra di aziende terze che avevano bisogno di copertura immediata nella stessa Per_ Per_ giornata. faceva la stessa cosa di […] e erano i nostri referenti. In più c'era che era Pt_3 Pt_3 Tes_2
Per_ anche superiore rispetto a e Lui era il titolare di licenza, si relazionava con noi alcune volte chiedendoci di Pt_3 coprire alcuni servizi, anche quando non c'era […] [ si relazionava con noi per la progettazione Pt_3 Per_2 Per_3 dei turni. Ci diceva cosa dovevamo fare, lei faceva la progettazione insieme a noi, supervisionava le questioni operative, ad esempio che non si facessero straordinari e quindi turni di 8 ore. I servizi da coprire erano tutti, non li decideva lei.
Materialmente lavorava con noi, la vedevamo di rado perché ci convocava ogni 2 o 3 mesi per riprogettare la turnistica, soprattutto la vedeva andava al piano di sopra dove erano i loro uffici.”. Pt_1
15. I testi di parte resistente hanno riferito che l'organizzazione dei turni avveniva in modo semi automatizzato, secondo decisioni assunte dall'amministratore e dal direttore tecnico a livello nazionale e locale in base alla qualifica specifica del personale ed alle esigenze dei diversi servizi, e successivamente i relativi dati venivano materialmente inseriti dagli uffici operativi presenti a livello locale mediante un gestionale;
ogni eventuale problematica veniva comunque gestita a livello di direzione tecnica. La teste (addetta all'ufficio del personale della resistente) ha riferito: “L'ufficio Tes_3 servizi si occupa dell'inserimento dati a sistema, sempre sul delle varie turnistiche che però per lo più escono in Per_4 maniera automatica. Quando mette il riposo, la preferenza, basta fare un clic e i turni girano in automatico Per_2 sulla postazione. ADR. Questo sistema viene alimentato solo quando c'è un nuovo dipendente o un nuovo cliente. Per inserimento delle preferenze intendo che inserisce un abbinamento tra dipendente e servizio, ed inserisce Persona_5 altresì il riposo che poi gira a turnazione automaticamente, dopo di che il turno è elaborato in automatico. […] Lui [il ricorrente] faceva l'inserimento dei dati a sistema, noi comunicavamo loro le assenze per malattia, le 104 e lui andava
a inserire a sistema questi dati. Inseriva le sostituzioni sul programma una volta avuto l'ok del direttore. La proposta del nome del sostituto o dei possibili sostituti era individuata dall'ufficio servizi, quindi da durante il suo turno perché Pt_1
l'ufficio era coperto da una sola persona per volta, ed approvata dal direttore.”. Il teste ha riferito: “Il direttore Tes_2 tecnico era una sola persona […] Il suo compito era gestire le problematiche di turnistica, le problematiche operative che si riscontravano durante il giorno alla notte, le acquisiva, le condivideva con me, si prendeva insieme una decisione ma
l'ultima parola era mia. per problematiche di turnistica si intende quelle legate ad assenze per qualsiasi ragione dei dipendenti che richiedessero dei cambi o coperture della postazione in caso di assenza definitiva. Altri tipi di problematiche operative potevano essere relative alle pattuglie, al trasporto valori, come allarmi di intervento da gestire con le forze dell'ordine, o problematiche relative ai clienti del trasporto valori. La turnistica è definita con l'ausilio di un programma, in cui sono inserite le informazioni e il programma elabora automaticamente la turnistica poi inviata ai dipendenti ogni
15 giorni. Materialmente questa cosa la fa l'ufficio risorse umane, o ufficio servizi. Dove e come inserire determinate persone è indicato da noi, avendo ogni dipendente qualifiche specifiche. In base alle attività da svolgere si decideva dove e quante persone inserire. Questo lavoro è fatto a livello nazionale, la base la diamo a livello nazionale, ma ogni struttura ha un suo ufficio servizi, che inserisce i dati in base alle nostre disposizioni. Quindi c'è un amministratore e un direttore operativo a livello nazionale, ma un ufficio servizi per ogni struttura. L'ufficio servizi acquisisce le nostre direttive e comunicazioni e inserisce all'interno del programma.”.
16. In particolare, quanto al livello di autonomia nello svolgimento dell'attività di gestione dei turni, il teste ha riferito: “Le chiamate degli operatori per le emergenze sono gestite dalla sala operativa, Tes_2 che prende la chiamata, e chiama noi della direzione per la gestione dell'evento. Per eventuali malattie o assenza notizia
l'ufficio servizi per l'inserimento a programma. La sala operativa spesso interveniva autonomamente perché il DM prevede che sia la sala operativa a dover sopperire a queste mancanze. Non sono tenuti a chiamarci ogni volta, se riescono a gestirlo autonomamente in base alle direttive va in autonomia, e in caso di assenza malattia o altre variazioni viene comunque comunicato all'ufficio”. Il teste a riferito: “La progettazione consiste in due fasi, una prima fase Pt_2 in excel, che era quella che facevamo con per cui preparavamo la bozza della progettazione, finita la Persona_5 quale si inseriva sul sabacom e quello lo facevamo noi, raramente chiedevamo aiuto a , soprattutto agli inizi, se Per_2
c'era qualche problematica. L'assegnazione dei singoli dipendenti sui servizi dipendeva come ho già detto dalle qualifiche di ciascuno ma anche dal comportamento dei dipendenti, che chiedeva a noi, avendo a che fare Persona_5 quotidianamente coi dipendenti. compiva delle scelte relative anche al comportamento personale dei Persona_5 lavoratori, anche in termini di loro affidabilità o simili, scegliendo chi assegnare ai servizi più delicati. Ci chiedeva anche su eventuali 104 o problemi per cui quel lavoratore non potesse fare ad esempio turni di notte. Noi le fornivamo le informazioni sulla base delle quali lei decideva quali lavoratori assegnare a ciascun servizio. In ambito di progettazione non vi erano servizi sui quali ci veniva lasciata discrezionalità rispetto a quali operatori inserire, mentre sulle sostituzioni come ho già detto avevamo autonomia, nei limiti delle qualifiche come ho già detto. ADR. Anche durante la sua assenza per maternità, la prima fase di progettazione in excel ce la mandava lei o comunque la trovavamo sulle nostre email.”. La teste ha riferito: “L'inserimento lo fa il giro dei turni lo fa l'ufficio servizi. fa Tes_3 Persona_5 Persona_5
l'abbinamento, l'ufficio turni fa l'elaborazione quindicinale di questi turni. l'abbinamento lo fa da sola. Persona_5
Fisicamente è in un ufficio diverso dal mio, ma mi ci sono trovata qualche volta. Glie l'ho visto materialmente fare. Era sempre sola. Siamo noi come ufficio del personale che abbiamo tutti i dati necessari per gli abbinamenti, relativi alle caratteristiche dei dipendenti in termini di qualifiche, ma anche personali ad esempio se un dipendente ha la 104, quindi comunichiamo noi se ci sono limitazioni al servizio. […] In relazione al turno, la malattia viene comunicata dall'ufficio del personale all'ufficio servizi che poi modifica i turni previa autorizzazione della direzione operativa, ossia attualmente
[…] ADR. La preferenza viene inserita direttamente da , va sul cliente. ADR. Questo abbinamento, Tes_2 Per_2 salve richieste particolari dal cliente o dal dipendente, rimane per tutta la vita professionale del dipendente. ADR. La progettazione dei turni è l'abbinamento del dipendente in una postazione. ADR. I turni quindicinali sono elaborati in automatico dal sistema.”.
17. Dall'esito dell'istruttoria così riassunto emerge quindi con chiarezza che i compiti del personale addetto all'ufficio tecnico – e quindi del ricorrente – consistessero nella progettazione dei turni generandoli con cadenza quindicinale dal software nel quale erano inserite le qualifiche di ciascun lavoratore, le informazioni rilevanti per la sua vita professionale (ad esempio benefici di ordine sanitario), i dati di abbinamento al cliente decisi dall'amministrazione, attività sostanzialmente esecutiva di direttive impartite dall'amministrazione e dal direttore tecnico, consistente nell'inserimento dei relativi dati nel gestionale informatico. Quanto alla gestione delle sostituzioni in caso di assenze, è emerso un coinvolgimento della Sala operativa, ed in ogni caso risulta che tale attività avvenisse parimenti in base a criteri prestabiliti – ossia le qualifiche dei dipendenti in relazione ai servizi da coprire
– o, in mancanza, previo confronto con la direzione. In tal senso, dall'istruttoria sembra desumersi che oltre all'attività di inserimento dei dati a sistema e della generazione (automatica) dei turni, l'attività del personale addetto all'ufficio servizi e quindi del ricorrente si svolgeva attraverso la ricezione e la mera acquisizione delle disponibilità dei dipendenti (già individuati a sistema come titolari di idonee qualifiche) ad effettuare le sostituzioni necessarie, e sebbene ciò avvenisse in autonomia, questa che non implica la spendita di poteri decisionali. Tali mansioni rientrano pienamente nel livello di inquadramento contrattuale in base alle menzionate declaratorie, senza che siano emersi elementi decisivi che possano far propendere per un ruolo di coordinamento quale quello di cui alla declaratoria relativa al liv. C, né l'adibizione alle mansioni proprie dell'ufficio del personale (infatti articolato in autonoma e diversa struttura) di cui alla declaratoria del livello III.
18. Il superiore inquadramento invocato non può quindi essere riconosciuto al ricorrente, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
19. Per quanto attiene al lavoro straordinario, in base al pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità l'onere probatorio gravante sul lavoratore è rigoroso, così come il sotteso onere di allegazione (ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19.6.2018), e riguarda le singole ore di straordinario asseritamente svolte in aggiunta all'integrale durata della normale giornata lavorativa, senza che alla quantificazione dell'orario di lavoro possa giungersi in via equitativa (Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20.2.2018). 20. Nel caso di specie, le allegazioni sono sufficientemente specifiche. Il ricorrente ha infatti compiutamente dedotto di aver lavorato “Una settimana con un giorno di riposo con orario 06.00-14.30 l'altra settimana dalle 14.30 alle 23.00; il giorno di riposo veniva effettuato il sabato per due settimane e la domenica per le altre due settimane”. Il lavoratore deduce quindi di aver lavorato secondo tale turnazione per 51 ore settimanali.
21. L'orario contrattuale è di 40 ore a settimana (cfr. all. 2 ricorso).
22. Va premesso che la parte resistente non ha contestato le allegazioni in fatto in punto di lavoro straordinario, limitandosi a contestare i conteggi di parte in relazione ai criteri di calcolo adottati.
Deve tuttavia aversi riguardo alle risultanze dell'istruttoria globalmente svolta, documentale come orale, onde compiere una valutazione complessiva in ossequio al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.
23. A riguardo, il ricorrente ha versato in atti documentazione (file denominato “statini dipendente”, all. 3), coincidente con quella depositata da parte resistente (file denominato “turni di servizio”, all. 5) da cui risulta per i mesi da marzo 2019 a novembre 2020 un orario di lavoro articolato su sei giorni a settimana: dal lunedì al venerdì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica. Da tali documenti risulta un orario difforme rispetto a quello indicato in ricorso, con orario di ingresso e di uscita fortemente variabile di giorno in giorno e non coincidente con alcuno dei turni indicati al punto precedente, nonché con frequente svolgimento di un orario di lavoro effettivamente superiore rispetto a quello contrattuale, ma (diversamente da quanto allegato) in termini variabili in base alle singole giornate, tanto nei turni infrasettimanali tanto in quelli domenicali. Dalla documentazione versata da parte resistente, ed in particolare dalle buste paga (all. 4), risulta lo svolgimento di orario di lavoro straordinario anche domenicale/festivo e notturno, in misura variabile per ciascuna mensilità, con riconoscimento delle relative maggiorazioni. Deve sottolinearsi che il ricorrente non ha contestato il contenuto di tali documenti, né in generale allegato di aver ricevuto somme inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga, limitandosi a sostenere di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovutagli in ragione dell'orario osservato.
24. Dette risultanze documentali sono in parte distoniche rispetto all'esito dell'istruttoria orale svolta, nei termini che si vanno ad esporre.
25. Quanto al numero delle persone addette all'ufficio tecnico ed all'orario di apertura dello stesso, il teste ha riferito: “Lui era all'ufficio programmazione turni. Che io ricordi era solo in Tes_1 turnazione, ossia erano due persone in quell'ufficio ma si alternavano, quindi c'era sempre una sola persona […] L'altro era ADR. […] e […] Coprivano la giornata intera alternandosi tra loro. La Persona_6 Pt_1 Pt_2 giornata lavorativa partiva dalle 6.00 fino alle 22.30 o 23.00, non ricordo con esattezza, una settimana uno dei due faceva la mattina e l'altro il pomeriggio e la settimana successiva si alternavano. L'istituto era aperto 24 ore e 7 giorni, ma l'ufficio servizi faceva gli orari che ho detto ed era aperto sicuramente fino al sabato ma veniva uno solo di loro due, l'orario il sabato era ridotto ma non ricordo esattamente, non ricordo se 9 o 17, non ricordo esattamente se anche la domenica fossero operativi”. Il teste ha a sua volta riferito: “ si occupava dell'ufficio turni, Pt_2 Parte_1 eravamo in due su Roma, c'era poi su Fiumicino. […] Non timbravamo un cartellino. L'orario del Persona_7 nostro ufficio era 6:00 – 23:00, almeno fino al covid, poi ci hanno ridotto gli orari. Se non erro erano ridotti a 6 ore e 40 per ciascun turno, come da contratto, non ricordo bene la divisione. Facevamo dei turni, mattina se non erro 6:00 – 14:30
e pomeriggio 14:30 – 23:00, c'era sempre uno di noi due. Il sabato e domenica facevamo 9:00-18:00 e ci alternavamo, una settimana uno faceva il sabato e l'altro la domenica e viceversa. Non avevamo un altro giorno di riposo infrasettimanale oltre al sabato o domenica.”. La teste , confermando per ampia parte le risultanze Tes_3 emerse fin qui, ha riferito: “L'orario dell'ufficio servizi era se ben ricordo 6.00 – 22.00, diviso a metà perché lo coprivano in due, uno faceva la mattina e uno il pomeriggio. Io seguo un orario d'ufficio dalle 9 alle 18 con pausa pranzo.
L'orario dell'ufficio servizi è sempre stato questo, al momento sono sempre in due. L'ufficio servizi è aperto anche durante il weekend, che io sappia c'era un solo operatore il sabato e uno la domenica, lo vedevo nei report per le buste paga, ma
l'orario era più corto, non so di preciso quale fosse. Dal lunedì al venerdì c'erano entrambi, poi uno riposava di sabato e uno di domenica, ma non ricordo se fossero alternati o fissi.”. La testimonianza resa dal teste è tuttavia Tes_2 difforme da quanto fin qui emerso, avendo egli riferito: “All'ufficio servizi con Unisecur c'era , e Pt_1 Pt_2
Queste persone facevano tutte e tre lo stesso lavoro di inserimento. Erano presenti tutti e tre Persona_8 contemporaneamente. Nel passaggio a security non ricordo se siano cambiati. Ad oggi, da quando sono rientrato dal novembre 2021 come consulente esterno, c'è solo . […] ADR. La sala operativa è aperta 24 ore al Persona_8 giorno. L'ufficio servizi è attualmente aperto dalle 9 alle 18 con pausa pranzo, prima se non erro c'erano i turni mattina e pomeriggio, su cui ruotavano queste tre persone. L'ufficio apriva alle 6.00 fino alle 21.00, ma questo orario è variato nel tempo in base alle esigenze dell'azienda, comunque nella fascia diurna”.
26. Deve rilevarsi che il teste riferisce esclusivamente per un periodo limitato ai Tes_1 primi mesi del rapporto di lavoro tra le parti del giudizio;
e che il teste a sua volta riferisce in Pt_2 senso concorde con la teste solo “fino al covid”, riferendo che successivamente l'orario di lavoro Tes_3
è stato ridotto al fine di assicurare la durata contrattuale dei turni, in senso discorde rispetto a quanto riferito dalla teste . Tes_3
27. La genericità di tale locuzione temporale, la discordanza rispetto alla testimonianza del teste la distonia rispetto alle richiamate risultanze documentali – di cui alla produzione dello Tes_2 stesso ricorrente – da cui non emerge lo svolgimento di turni fissi su base settimanale con alternanza tra lo svolgimento dell'orario antimeridiano/pomeridiano e del turno del sabato/della domenica – non consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario nei termini allegati in ricorso neppure per un periodo intermedio.
28. L'esito dell'istruttoria così riassunto è almeno in parte contraddittorio, distonico rispetto alle allegazioni, non coerente con i riscontri documentali, sicché non può dirsi raggiunto il rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario. 29. Quanto alle maggiorazioni per il lavoro domenicale – di cui, si ribadisce, è incontestato nonché provato lo svolgimento da parte del ricorrente – le testimonianze assunte non sono concordi in relazione all'orario svolto, sicché anche in relazione ad esso non è possibile accogliere la domanda di differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto in corso di rapporto. I testi , e Tes_1 Tes_3 non hanno infatti saputo riferire esattamente degli orari di lavoro svolti nei giorni di sabato e Tes_2 domenica, ed il solo teste ha riferito di un turno unico dalle 9 alle 18, da intendersi tuttavia Pt_2 sempre limitatamente al periodo “fino al covid”,e quindi in relazione ad un periodo non esattamente delimitabile. Si osserva ancora una volta, ad abundantiam, che dalla già richiamata documentazione in atti risultano anche per i giorni di sabato e domenica orari fortemente variabili, elemento distonico rispetto all'esistenza di un orario preciso di apertura dell'ufficio coperto da un solo operatore di cui alle allegazioni ed alle testimonianze assunte.
30. Quanto alle domande relative alle spettanze asseritamente dovute per ferie e permessi non goduti, si osserva che il lavoratore – su cui incombe il relativo onere – non ha compiutamente allegato né tantomeno provato di aver prestato attività lavorativa nei giorni a ciò deputati, e che il mancato godimento sia dipeso da esigenze di servizio (Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022). Ne consegue il rigetto della domanda in parte qua.
31. Deve concludersi per il rigetto integrale del ricorso.
32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori tabellari minimi tenuto conto del valore della natura dei diritti azionati, della qualità delle parti, del numero e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3419/2021 r.g.:
- rigetta il ricorso;
- per l'effetto condanna il ricorrente a corrispondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 8 gennaio 2023
Il Giudice
Sibilla Ottoni