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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40793 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
LI'.QUI. CF/PI: , con l'avv. Murianni Andrea Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, Controparte_1 CP_2
CF/PI: con l'avv. Pavanello Laura P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per LI'.QUI. Parte_1
In via preliminare:
1.dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni di cui sopra, affermando la relativa competenza per territorio in capo al Tribunale di Taranto;
2.Stante il comportamento processuale di controparte, che non ha ritenuto di introdurre il presente giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, si chiede la condanna della odierna parte opposta al pagamento di spese, diritti e competenze del presente giudizio.
In via pregiudiziale:
•dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista quale condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
•condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite. In via principale:
1.Accogliere la presente opposizione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 13542/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, Dott. Vincenzo Barbuto, in data 01/10/2024, nell'ambito del
1 procedimento monitorio iscritto al nr. 33888/2024 R.G. del Tribunale di Milano, notificato all'odierna opponente in data 03/10/2024, ad istanza della società Controparte_1
P.IVA: , con sede legale in Assago (MI) alla via del Mulino, n. 6. P.IVA_2
Il tutto:
2.Con condanna a spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
*
Per Controparte_1 [...]
CP_2
In via preliminare: 1) Dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) Autorizzarsi, ex art. 648 CPC, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta da e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente, condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di € 57.154,12 con gli interessi, al tasso di cui all'art n.5 del D.Ls n.231/02 e successive modifiche, maggiorato di 4 punti percentuali per cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 198/2021, dall'8/01/2024 (scad. media pond. scad. fatture) al saldo;
3) Respingersi le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13542/2024 e notificato all'odierna opponente in data 03/10/2024 (come dedotto in citazione) Lì.qui. ha proposto opposizione, tuttavia tardivamente come eccepito da Parte_3
parte opposta.
Pertanto, tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte opponente sono superate, in quanto non possono essere prese in esame proprio a fronte della tardività della opposizione.
Al riguardo è appena il caso di osservare che:
- il ricorso ed il recreto ingiuntivo sono stati notificati a Lì.qui. il 3 ottobre 2024; Parte_3
- il termine di quaranta giorni ex art. 641 cpc per proporre opposizione scadeva il 12 novembre 2024;
- l'opposizione è stata notificata il 13 novembre 2024.
L'opposizione è dunque irrimediabilmente tardiva.
Ne consegue la declaratoria della sua inammissibilità e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
2 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 57.154,12), con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13542/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 4.936,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
LI'.QUI. CF/PI: , con l'avv. Murianni Andrea Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, Controparte_1 CP_2
CF/PI: con l'avv. Pavanello Laura P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per LI'.QUI. Parte_1
In via preliminare:
1.dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni di cui sopra, affermando la relativa competenza per territorio in capo al Tribunale di Taranto;
2.Stante il comportamento processuale di controparte, che non ha ritenuto di introdurre il presente giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, si chiede la condanna della odierna parte opposta al pagamento di spese, diritti e competenze del presente giudizio.
In via pregiudiziale:
•dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista quale condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
•condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite. In via principale:
1.Accogliere la presente opposizione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 13542/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, Dott. Vincenzo Barbuto, in data 01/10/2024, nell'ambito del
1 procedimento monitorio iscritto al nr. 33888/2024 R.G. del Tribunale di Milano, notificato all'odierna opponente in data 03/10/2024, ad istanza della società Controparte_1
P.IVA: , con sede legale in Assago (MI) alla via del Mulino, n. 6. P.IVA_2
Il tutto:
2.Con condanna a spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
*
Per Controparte_1 [...]
CP_2
In via preliminare: 1) Dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) Autorizzarsi, ex art. 648 CPC, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta da e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente, condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di € 57.154,12 con gli interessi, al tasso di cui all'art n.5 del D.Ls n.231/02 e successive modifiche, maggiorato di 4 punti percentuali per cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 198/2021, dall'8/01/2024 (scad. media pond. scad. fatture) al saldo;
3) Respingersi le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13542/2024 e notificato all'odierna opponente in data 03/10/2024 (come dedotto in citazione) Lì.qui. ha proposto opposizione, tuttavia tardivamente come eccepito da Parte_3
parte opposta.
Pertanto, tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte opponente sono superate, in quanto non possono essere prese in esame proprio a fronte della tardività della opposizione.
Al riguardo è appena il caso di osservare che:
- il ricorso ed il recreto ingiuntivo sono stati notificati a Lì.qui. il 3 ottobre 2024; Parte_3
- il termine di quaranta giorni ex art. 641 cpc per proporre opposizione scadeva il 12 novembre 2024;
- l'opposizione è stata notificata il 13 novembre 2024.
L'opposizione è dunque irrimediabilmente tardiva.
Ne consegue la declaratoria della sua inammissibilità e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
2 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 57.154,12), con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13542/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 4.936,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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