Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/06/2023, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 01569/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2023, proposto da GI CH, IO CH, GI CH, AD CH, AU CH, AR AB DO, FL DO, rappresentati e difesi dagli avvocati FL DO, AR AB DO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto legge Pinto n. 3382/2021 pubblicato il 29 luglio 2021 dalla Corte Appello di AL
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato in data 14 marzo 2023, i ricorrenti, nella loro qualità di figli ed eredi legittimi della signora De FI AR e, con riferimento agli avv.ti Fulvio DO e AR AB DO, quali procuratori antistatari, hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo:
- a - che con decreto decisorio n. 3382/2021 della Corte di Appello di AL, reso sull’opposizione, ex art 5-ter della legge n. 89/2001 (proposta dalla signora De FI AR RO avverso il decreto della Corte di Appello di AL in composizione monocratica n. 4984/2020 del 15/09/2020), avente ad oggetto equa riparazione ex L. 89/2001, depositato il 31 maggio 2021, munito di formula esecutiva e così notificato il 6 settembre 2021 al Ministero della Giustizia presso la propria sede in Roma alla via Arenula, 70, il Ministero stesso veniva condannato, fra l’altro, a corrispondere, in favore dei sigg.ri CH GI, IO, GI, AD e AU, nella loro qualità di figli ed eredi legittimi della signora De FI AR RO, l’importo di Euro 4.480,00, oltre interessi legali dalla domanda iniziale e, in favore degli avvocati Fulvio e AR AB DO, al pagamento di euro 54,00, per esborsi ed in euro 915,00 per compensi professionali della difesa, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull’imponibile;
b - che il predetto decreto è passato in giudicato (cfr. attestazione di passaggio in giudicato datata 25 gennaio 2021);
c - che risulta essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (6 settembre 2021 per gli eredi e 4 maggio 2022 per gli avvocati antistatari) previsto dalla legge per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.).
d - che in ottemperanza alle disposizioni di legge veniva inviata, a mezzo pec, in data 1 settembre 2021, al Ministero della Giustizia, lrpt, via Arenula, 70, Roma (prot.dag@giustiziacert.it), la dichiarazione ex art. 5-sexies l. 89/2001.
e – che il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra, rimanendo debitore, secondo quanto sopra precisato, dell’importo di euro 4.480,00, oltre interessi legali dalla domanda iniziale e di euro 54,00, per esborsi ed in euro 915,00 per compensi professionali della difesa;
f – che il Ministero della Giustizia, a tutt'oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto per cui è causa.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonché delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza e cioè:
- in favore dei sigg.ri CH GI, IO, GI, AD e AU, nella loro qualità di figli ed eredi legittimi della signora De FI AR RO, dell’importo di Euro 4.480,00, oltre interessi legali dalla domanda iniziale;
- in favore degli avvocati Fulvio e AR AB DO, quali avvocati antistatari nel giudizio di cui all’ottemperando decreto, al pagamento di euro 54,00, per esborsi ed in euro 915,00 per compensi professionali della difesa.
6. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari, Fulvio DO e AR AB DO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Anna Saporito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO