Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel. dott.ssa Giovanna Schipani ConSIliere dott.ssa Matilde Carpinella ConSIliere riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 29-5-2025, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Val Cristallina n. 3, presso lo studio dell'Avv. Amilcare Sesti e dell'Abogado
Valerio Sesti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._2
delle Montagne Rocciose n. 69, presso lo studio dell'Avv. Antonello Costanzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellato -
Oggetto: pagamento del prezzo e risarcimento danni.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il SI. assumendo che, in data CP_1
14/12/2000, avendo deciso di vendere la propria autovettura Alfa 164, targata MI
7Z8017, aveva incontrato a Roma il SI. convenendo la cessione della vettura per CP_1 il prezzo di Euro 4.650,00, da formalizzarsi il giorno seguente con il versamento del relativo prezzo;
inoltre l'attrice riferiva che in tale occasione, essendo il SI. amico CP_1 di un suo conoscente, aveva anche consegnato al convenuto anche le chiavi della macchina, affinché potesse provarla.
Nonostante gli accordi, però, il convenuto non si era più presentato all'appuntamento fissato per il giorno seguente e, nonostante le lettere di diffida fattegli pervenire anche a mezzo di apposito legale, aveva omesso di stipulare il contratto di compravendita ed anche di restituire la vettura, tanto che l'attrice si era vista costretta a sporgere apposita denunzia/querela nei suoi confronti;
quindi, all'esito del successivo giudizio penale, il SI. era stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia per il reato di CP_1 appropriazione indebita con sentenza n. 1026 del 18.7.2008, con condanna anche al risarcimento del danno nei confronti della SI.ra , da liquidarsi in separato Parte_1 3
giudizio; tale sentenza, successivamente, era stata riformata dalla Corte di Appello di
Roma, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per appropriazione indebita a causa dell'intervenuta prescrizione del reato, confermando, però, le statuizioni civili (costituite dalla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, oltre al pagamento di una provvisionale di Euro 1.000,00).
Ciò premesso, poiché il SI. non aveva mai provveduto a corrispondere il prezzo CP_1 pattuito per la vendita dell'autovettura, né a risarcire il danno, la SI.ra aveva Parte_1 deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché il predetto fosse condannato al pagamento della somma di Euro 4.650,00 a titolo di prezzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'anno 2000 sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno nella misura di Euro 3.000,00, o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il SI. dopo aver eccepito la nullità dell'atto di CP_1 citazione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, sosteneva di aver pagato in contanti al coniuge dell'attrice, SI. , l'importo di Lire 5.000.000 quale CP_2 prezzo d'acquisto della vettura, aver mai conosciuto la SI.ra ; Pt_2 Parte_1 in ogni caso, poi, eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento del prezzo.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 113/20, dopo aver respinto l'eccezione di nullità della citazione e dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevate dal convenuto, rigettava la domanda, rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione del prezzo alla data del 16/5/2011 (e, quindi, in epoca antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio); inoltre, pur prendendo atto della condanna generica del SI. al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del Tribunale di CP_1
Civitavecchia n. 1026/2008, confermata in sede di appello con sentenza n. 3636/2010 con esclusivo riferimento alle statuizioni civili e, oramai, passata in giudicato, il giudicante di prime cure rilevava il totale difetto di prova del danno, che ne impediva la liquidazione anche in via equitativa.
Con atto di citazione, la SI.ra proponeva appello avverso tale Parte_1 decisione, affidando l'impugnazione a due distinti motivi di censura e chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del SI. al pagamento della somma CP_1 4
di Euro 4.650,00 a titolo di prezzo dell'autovettura, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre “al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro 3.000,00, ovvero nella misura di Euro 704,65”, pari all'ammontare di ciascuna delle sanzioni amministrative irrogate per l'illegittimo uso della vettura;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il SI. eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 22/5/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 29/5/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 29/5/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 113/20, ordina la CP_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 5/6/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò