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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1185/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Tommaso David ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2018 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: usucapione, vertente
TRA con sede in VA (c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Salvatore De Simone, Giuseppe Gileno e Salvatore Maria Cordova
ATTRICE
E nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Sandro D'Aloisio
CONVENUTI
NONCHE'
con sede in VA (c.f. rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Mancini
pagina 1 di 12 CHIAMATA IN CAUSA
*****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisa-
mente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rile-
vanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare sem- plicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto con-
cretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo ci-
vile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov- vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo-
do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed pagina 2 di 12 esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even- ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.11.2018 e notificato in pari data, la società Parte_1
esponeva di essere proprietaria del complesso alberghiero denominato «HOTEL EXCELSIOR», ubicato in VA Marina alla Via S. S . 16 AT Sud, Località Buonanotte s.n. in esercizio dal 15 aprile 1997, che sin dalla sua costruzione risultava essere collegato al mare da un passaggio-corridoio sul fondo intestato a e , già identifica- CP_1 Controparte_2
to in Catasto al Foglio 49 p.lla 18 ed oggi identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 49,
p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n. 4598. Secondo la prospetta- zione attorea al passaggio-corridoio si accedeva attraverso un sottopasso posto al Km
522+080 della S.S. 16 AT Sud, realizzato nei pressi dell'ingresso principale del com- plesso alberghiero «Hotel Excelsior» dalla dante causa della attrice. Il passaggio è stato esercitato animo utendi jure servitutis da oltre un ventennio dagli amministratori e soci della dai clienti dell'albergo e dal personale in modo ininterrotto, Parte_1
continuo, pacifico, pubblico ed indisturbato mediante segni concretizzatisi in opere visibili, permanenti ed inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù di passaggio e tali da rendere l'esistenza della predetta servitù percepibile e manifesta a tutti. In particolare, sempre secondo le prospettazioni attoree, il possesso di detto passaggio si era materializ-
zato con l'occupazione della striscia di terreno della larghezza di circa mt. 4,00, ben deli-
mitata ai lati da due recinzioni metalliche, e la piantumazione di due file di siepi ornamen-
pagina 3 di 12 tali e la realizzazione di una stradella pavimentata, all'inizio della quale è stato a suo tem- po apposto apposito segnale in legno, tutt'ora esistente, con la scritta “Spiaggia – Excelsior
– Hotel e Residenza”, che, dipartendosi dall'anzidetto sottopasso, attraversava per tutta la sua lunghezza il fondo di proprietà dei convenuti fino al limite del demanio marittimo, con- sentendo l'accesso a piedi e con mezzi meccanici al mare ed alla spiaggia.
Ciò esposto chiedeva al Tribunale di VA di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitato sul fondo dei convenuti.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 7.12.2018 e, quindi, tempestivamente.
Si sono costituiti i convenuti ed i quali hanno confutato e contrasta- CP_1 CP_2
to l'avversa prospettazione esponendo di aver concesso in locazione alla società
[...]
il terreno oggetto della domanda ed hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità CP_3
della domanda in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel con-
tempo hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la società Controparte_3
[... al fine di essere garantiti e manlevati dalle eventuali conseguenze negative del proces- so.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo ma parte convenuta non provvedeva al deposito dell'atto di citazione.
Tuttavia, il terzo chiamato si costituiva, non già per l'udienza fissata, ma per una successi- va udienza contestando le pretese attoree deducendo di aver essa realizzato le opere sul terreno di proprietà dei convenuti.
Venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, previa revoca dell'ordinanza con la quale era stato imposto l'obbligo di procedere alla mediazione, ed, all'esito del de- posito delle memorie, venivano ammesse le prove nei limiti di cui all'ordinanza del
24.05.2021.
pagina 4 di 12 La causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti ed, espletata la prova, le parti medesime sono state invitate a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha così precisato:
“L'avv. Gileno si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente ed esibisce or-
dinanza resa tra le stesse parti nel procedimento possessorio n. 455/2019 del 13.6.2022 e chiede di essere au-
torizzato al deposito telematicamente essendo sopravvenuta in data successiva alla scadenza dei termini ex art
183 VI comma cpc”
Parte convenuta:
“L'avv. D'Aloisio contesta le conclusioni avverse, quelle rassegnate con la citazione, quelle modificative della
domanda di cui all'art 183 Vi comma n. 1, contesta poi la produzione delle conclusioni attraverso memorie non
autorizzate e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove hic et hinde proposte. Sulla
produzione che controparte vorrebbe effettuare rileva che il provvedimento di cui parla la controparte è co-
munque estraneo all'oggetto di questa controversia e, comunque, irrilevante i fini di causa. Rileva, poi, che la
stessa sarebbe da ritenersi pur sempre tardiva poiché trattasi di provvedimento di due anni or sono. La con-
troparte al di là delle preclusioni ex art 183 cpc ha maturato preclusioni legate alla conoscenza del provvedi-
mento di cui trattasi. L'avv. D'Aloisio conclude come in atti, contrariis reiectis e chiede la concessione dei
termini ex art 190 cpc”
Parte terza chiamata:
“L'avv. D'Aloisio per l'avv. Mancini si associa a tutto quanto dedotto ed eccepito e si riporta alle conclusioni
rassegnate in corso di causa, contrariis reiectis e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art 190
cpc.”
Indi sono stati concessi i termini di cui all'art 190 cpc ed, alla scadenza degli stessi, la cau-
sa viene decisa come segue
La domanda è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che la documentazione versata in atti da parte attrice ri- sulta corroborata dall'esito della prova testimoniale.
pagina 5 di 12 Ed infatti, la società attrice ha dimostrato, mediante la produzione dell'atto per Notar
[...]
di VA rep. 35894 e racc. 6847 del 18.7.1997 di aver acquistato dalla Immobiliare Per_1
AT il ramo di azienda il cui patrimonio immobiliare consisteva anche nel complesso alberghiero e nel terreno destinato a stradella privata per il collegamento dell'albergo con l'arenile. Tale stradella veniva indicata nell'atto testualmente in tal modo “…si precisa che il complesso alberghiero in oggetto utilizza un accesso ad uso commerciale della larghezza di mt. 6 al km 522+066 della SS 16 Sud AT giusta decreto concessorio rilasciato dall'ANAS compartimento Abruzzo in data 8.1.1992 al n. 10592 per la durata di anni 29 a partire dal 1.1.9992.
E' stato prodotto, ancora, il disciplinare datato 12.7.1995 con il quale la cedente Immobi- liare AT aveva ottenuto la concessione per poter eseguire i lavori di attraversamento con sottopasso pedonale al km 522+080 della SS 16 ed il successivo nulla osta del
26.6.1997.
Nel caso oggi in esame il Tribunale ritiene che parte attrice abbia concretamente provato di aver esercitato un uso non sporadico del passaggio per cui è causa. Ed infatti
“…L'apparenza della servitù di passaggio (ex art 1061 c.c.) è data dall'esistenza di un sen-
tiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio stesso, purché dal suo tracciato - o da altra opera esistente su di esso - si possa desumere con cer-
tezza la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e purché, al- tresì, l'opera esista anche in funzione dell'utilità del fondo dominante….” (cfr. Tribunale
Forlì 18.9.2024) E', peraltro, principio pacifico quello secondo il quale la servitù può essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente (cfr. Trib. Bologna 1.8.2023 n. 1623). Deve, inoltre, os- servarsi che “…Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si con-
figura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al rela-
pagina 6 di 12 tivo esercizio e attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo ser- vente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi…” (cfr. Cass. 23.06.2015 n. 12961). Per la corte, ai fini dell'usucapione di una servitù
di passaggio, in base all'art 1061 c.c., è richiesta la presenza di opere visibili e permanenti.
Tali opere non solo devono rendere evidente l'esistenza del passaggio;
ma mostrare ai ter-
zi, per il tempo necessario a fare maturare l'usucapione, che l'onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante. Pertanto, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapio- ne si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destina-
te al suo esercizio. Tali opere devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiu-
ta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante. Per tali motivi, non basta avere prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio. Ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quel- lo preteso servente.
La prova testimoniale espletata ha confermato esattamente la ricostruzione operata da parte attrice. Tutti i testi, in maniera puntuale, precisa ed assolutamente univoca hanno ri-
ferito dell'esistenza della stradina che dal sottopasso conduce al mare. Il Teste Tes_1
, interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art 183 VI comma n. 2 di parte
[...]
attrice: Sub. 2) “Vero che, sin dalla sua costruzione, detto complesso alberghiero è sempre stato collegato, a breve distanza, al mare dal passaggio-corridoio della larghezza di circa mt. 4,00 esistente sul fondo di proprietà dei sigg.ri e , sito CP_1 Controparte_2
nella medesima Località Buonanotte del Comune di VA, cui si accede attraverso un sot- topasso posto al Km 522+080 della S.S. 16 AT Sud, realizzato dalla dante causa della
Società attrice nei pressi dell'ingresso principale del complesso medesimo.” Così ha rispo- sto: “Da quel che mi è stato riferito da chi ci lavorava l'albergo è stato sempre dotato di pagina 7 di 12 accesso privato al mare. Preciso che mi riferisco all'accesso di cui alla domanda essendo questo l'unico accesso al mare.” ADR del Giudice: “io ho iniziato a lavorare presso la socie-
tà attrice nell'anno 2012; Sub. 3) “Vero che la ha provvedu- Controparte_4
to a realizzare sul fondo di proprietà dei convenuti sigg.ri e CP_1 Controparte_5
[.
una stradella pavimentata, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche, su cui si sono sviluppate altrettante due siepi, che, dipartendosi dal sottopasso posto lungo la S.S. 16
Sud, attraversa per tutta la sua lunghezza detto fondo e giunge al limite del demanio ma-
rittimo, consentendo l'accesso al mare ed alla spiaggia. Così ha risposto: “Si è vero” ADR del Giudice: “il passaggio, da quanto riferitomi, c'è sempre stato. Io l'ho visto dal 2012, al-
lorquando ho iniziato a lavorare ed ho indicato agli ospiti tale accesso al mare” Sub. 4)
“Vero che, in particolare, il passaggio è stato e viene esercitato seguendo l'indicazione se-
gnaletica, il tracciato ed il percorso di cui alla planimetria e alle fotografie allegate sub 8 del fascicolo di parte attrice.” Così ha risposto: “Si è vero, confermo la foto che mi viene mostrata” Sub. 5).
, alla udienza del 21.11.2022, ha risposto allo stesso modo precisando, però, di CP_6
essere stata alle dipendenze, sia pur saltuariamente, della attrice sin dal 1997. Analoghe
risposte sono state fornite da che, sia pur anch'essa saltuariamente, era Controparte_7
alle dipendenze sin dal 1998 e, stabilmente dal 1999.
Gli stessi testi hanno riferito che, successivamente alla realizzazione della stradina vi sono stati episodi di taglio delle siepi, occupazione della stessa con bungalows ed autovetture.
Tale ricostruzione dei fatti non appare revocabile in dubbio alla luce delle anzidette prove testimoniali e della documentazione, come detto, versata in atti. L'esistenza della detta stradina, peraltro, appare confermata anche dalle fotografie prodotte in giudizio e che so- no state puntualmente riconosciute dai testimoni. Gli stessi testimoni hanno confermato l'esercizio del passaggio sia da parte degli ospiti della struttura, sia da parte degli stessi,
mostrando, in tal modo, conoscenza diretta e puntuale dei luoghi di causa.
pagina 8 di 12 Dunque, appare assolutamente evidente che il passaggio sia stato esercitato, dall'origine e salve le turbative frapposte, sul terreno in VA di proprietà dei convenuti distinto in Ca-
tasto Fabbricati al Foglio 49, p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n.
4598, della larghezza di circa mt. 4,00, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche ed attraversa l'intera proprietà dei convenuti fino al mare.
L'esistenza di una servitù di passaggio sul detto fondo, peraltro, è ricavabile anche da quanto risulta dall'ordinanza del 13.6.2022 resa dal Tribunale di VA nel giudizio n.
455/2019. Nella detta ordinanza si legge che i testi, peraltro parzialmente coincidenti con quelli ascoltati nel presente giudizio, hanno confermato l'esistenza del sottopasso e della strada ed il loro utilizzo da parte dei clienti dell'albergo di proprietà della Parte_1
[...
Dunque, anche in quel giudizio, è stata provata l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo dei sigg.ri ed a favore della CP_1 Parte_1
Né quanto dedotto dai convenuti e dal terzo chiamato è sufficiente per porre dei dubbi in relazione alla ricostruzione della vicenda come operata.
Ed infatti il fatto che il sottopasso sia stato collaudato nel giugno 1999 non incide sulla vi- cenda in esame in quanto, come è evidente, il collaudo è un aspetto amministrativo che non va ad incidere sull'effettivo utilizzo del sottopasso, unanimemente avvenuto sin dal
1997 per quanto riferito concordemente dai testimoni. Né la raccomandata del 9-14 agosto
2017 vale ad interrompere il periodo per l'eventuale usucapione in quanto, “…l'usucapione
è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno…” ex art. 1167 C.C. In tema di possesso “ad usucapionem”, con il rinvio fatto dall'art. 1165 all'art. 2943 c.c. Peraltro “…la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è
consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti…” (cfr. Cass. 18.10.2016
n. 21015). In buona sostanza ai fini dell'interruzione dell'usucapione, non si può attribuire pagina 9 di 12 efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la per- dita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere
“ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. La sem-
plice contestazione tramite raccomandata, quindi, non costituisce atto idoneo ad inter- rompere il possesso.
Né appare condivisibile la tesi espressa nelle memorie conclusionali di replica da parte dei resistenti in ordine al fatto che nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una servitù
aziendale che, come tale, non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento e ciò perché, a ben leggere le motivazioni della sentenza ivi richiamata ci si accorge che il caso preso in esame dalla Cassazione, con la sentenza n. 16427 del 2021, è completamente diverso ri- spetto a quello oggi in esame.
La problematica sottesa a quel caso era, infatti, relativa ad una azienda termale che, oltre al pacchetto terme, forniva l'accesso al mare, peraltro in numero limitato di 400 persone e con controllo del proprietario del fondo servente. La Cassazione ha ritenuto, infatti, che
“…la balneazione marina non è necessaria per lo svolgimento dell'industria termale, per la quale è indispensabile solo l'utilizzazione delle terme, tant'è che la stessa attrice, attuale ricorrente, nei propri scritti difensivi riferisce di una maggiore efficacia delle cure termali se aggiunte alla balneazione marina…” pertanto “…si deve concludere nel senso che la ser-
vitù de qua difetta del carattere di strumentalità rispetto all'attività industriale svolta sul fondo dominante…”. Nel caso oggi in esame, invece, l'attività svolta nel complesso azien-
dale della attrice è quella di Hotel vacanze attesa la sua collocazione in VA marina e la sua vicinanza al mare. Dunque, l'attività principale è proprio quella “industriale” nel senso richiamato dalla Cassazione nella più volte citata sentenza.
Quanto alla posizione della terza chiamata si evidenzia che la stessa, Controparte_3
nel costituirsi in giudizio, si è limitata a riferire che la avrebbe un altro ac- Parte_1
cesso al mare e che quello che avrebbe preteso di usucapire era stato realizzato da essa pagina 10 di 12 deducente. Tale ultima affermazione, peraltro, rimane priva di riscontro in quanto nessuna prova, neanche indiziaria, è stata versata ma è stata solo labialmente evidenziata. Ed in-
fatti nessuna prova è stata fornita in relazione alla circostanza dedotta secondo la quale la stradina sarebbe stata realizzata da essa terza chiamata in causa.
Deve, inoltre, osservarsi che la chiamata in causa della appare generica- CP_3
mente formulata senza che sia stata addotta una ragione particolare idonea a giustificare il perché del coinvolgimento in un giudizio di usucapione della società conduttrice.
La domanda di parte attrice, quindi ed in definitiva, può essere accolta.
Le spese di lite.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come appresso, secondo lo scaglione cor- rispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle carat-
teristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è
stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche.
Anche le spese della chiamata in causa devono far carico alla parte convenuta e vengono liquidate ai minimi della tariffa professionale attesa la modesta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e e con la chiamata in causa Parte_1 CP_1 Controparte_2
della disattesa ogni domanda o eccezione avversa: Controparte_3
pagina 11 di 12 ACCOGLIE la domanda proposta e dichiara che la ha acquistato, per in- Parte_1
tervenuta usucapione, il diritto di servitù di passaggio pedonale sulla stradina della lar-
ghezza di circa mt. 4,00, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche che dal sottopasso conduce, lungo il terreno di proprietà dei convenuti - in Catasto Fabbricati al Foglio 49,
p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n. 4598 – al mare e di proprietà
di e;
CP_1 Controparte_2
CONDANNA e ala pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 Parte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui €
[...]
800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale) oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forf. 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta,
CONDANNA e al pagamento, in favore della terza chiama- CP_1 Controparte_2
ta che liquida in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase Controparte_3
di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00
per la fase decisionale) oltre rimborso forf. CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta;
DISPONE la trascrizione della presente Sentenza presso la competente Agenzia del territo-
rio
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in VA 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott. Tommaso David
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Tommaso David ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2018 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: usucapione, vertente
TRA con sede in VA (c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Salvatore De Simone, Giuseppe Gileno e Salvatore Maria Cordova
ATTRICE
E nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Sandro D'Aloisio
CONVENUTI
NONCHE'
con sede in VA (c.f. rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Mancini
pagina 1 di 12 CHIAMATA IN CAUSA
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Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisa-
mente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rile-
vanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare sem- plicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto con-
cretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo ci-
vile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov- vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo-
do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed pagina 2 di 12 esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even- ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.11.2018 e notificato in pari data, la società Parte_1
esponeva di essere proprietaria del complesso alberghiero denominato «HOTEL EXCELSIOR», ubicato in VA Marina alla Via S. S . 16 AT Sud, Località Buonanotte s.n. in esercizio dal 15 aprile 1997, che sin dalla sua costruzione risultava essere collegato al mare da un passaggio-corridoio sul fondo intestato a e , già identifica- CP_1 Controparte_2
to in Catasto al Foglio 49 p.lla 18 ed oggi identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 49,
p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n. 4598. Secondo la prospetta- zione attorea al passaggio-corridoio si accedeva attraverso un sottopasso posto al Km
522+080 della S.S. 16 AT Sud, realizzato nei pressi dell'ingresso principale del com- plesso alberghiero «Hotel Excelsior» dalla dante causa della attrice. Il passaggio è stato esercitato animo utendi jure servitutis da oltre un ventennio dagli amministratori e soci della dai clienti dell'albergo e dal personale in modo ininterrotto, Parte_1
continuo, pacifico, pubblico ed indisturbato mediante segni concretizzatisi in opere visibili, permanenti ed inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù di passaggio e tali da rendere l'esistenza della predetta servitù percepibile e manifesta a tutti. In particolare, sempre secondo le prospettazioni attoree, il possesso di detto passaggio si era materializ-
zato con l'occupazione della striscia di terreno della larghezza di circa mt. 4,00, ben deli-
mitata ai lati da due recinzioni metalliche, e la piantumazione di due file di siepi ornamen-
pagina 3 di 12 tali e la realizzazione di una stradella pavimentata, all'inizio della quale è stato a suo tem- po apposto apposito segnale in legno, tutt'ora esistente, con la scritta “Spiaggia – Excelsior
– Hotel e Residenza”, che, dipartendosi dall'anzidetto sottopasso, attraversava per tutta la sua lunghezza il fondo di proprietà dei convenuti fino al limite del demanio marittimo, con- sentendo l'accesso a piedi e con mezzi meccanici al mare ed alla spiaggia.
Ciò esposto chiedeva al Tribunale di VA di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitato sul fondo dei convenuti.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 7.12.2018 e, quindi, tempestivamente.
Si sono costituiti i convenuti ed i quali hanno confutato e contrasta- CP_1 CP_2
to l'avversa prospettazione esponendo di aver concesso in locazione alla società
[...]
il terreno oggetto della domanda ed hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità CP_3
della domanda in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel con-
tempo hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la società Controparte_3
[... al fine di essere garantiti e manlevati dalle eventuali conseguenze negative del proces- so.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo ma parte convenuta non provvedeva al deposito dell'atto di citazione.
Tuttavia, il terzo chiamato si costituiva, non già per l'udienza fissata, ma per una successi- va udienza contestando le pretese attoree deducendo di aver essa realizzato le opere sul terreno di proprietà dei convenuti.
Venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, previa revoca dell'ordinanza con la quale era stato imposto l'obbligo di procedere alla mediazione, ed, all'esito del de- posito delle memorie, venivano ammesse le prove nei limiti di cui all'ordinanza del
24.05.2021.
pagina 4 di 12 La causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti ed, espletata la prova, le parti medesime sono state invitate a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha così precisato:
“L'avv. Gileno si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente ed esibisce or-
dinanza resa tra le stesse parti nel procedimento possessorio n. 455/2019 del 13.6.2022 e chiede di essere au-
torizzato al deposito telematicamente essendo sopravvenuta in data successiva alla scadenza dei termini ex art
183 VI comma cpc”
Parte convenuta:
“L'avv. D'Aloisio contesta le conclusioni avverse, quelle rassegnate con la citazione, quelle modificative della
domanda di cui all'art 183 Vi comma n. 1, contesta poi la produzione delle conclusioni attraverso memorie non
autorizzate e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove hic et hinde proposte. Sulla
produzione che controparte vorrebbe effettuare rileva che il provvedimento di cui parla la controparte è co-
munque estraneo all'oggetto di questa controversia e, comunque, irrilevante i fini di causa. Rileva, poi, che la
stessa sarebbe da ritenersi pur sempre tardiva poiché trattasi di provvedimento di due anni or sono. La con-
troparte al di là delle preclusioni ex art 183 cpc ha maturato preclusioni legate alla conoscenza del provvedi-
mento di cui trattasi. L'avv. D'Aloisio conclude come in atti, contrariis reiectis e chiede la concessione dei
termini ex art 190 cpc”
Parte terza chiamata:
“L'avv. D'Aloisio per l'avv. Mancini si associa a tutto quanto dedotto ed eccepito e si riporta alle conclusioni
rassegnate in corso di causa, contrariis reiectis e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art 190
cpc.”
Indi sono stati concessi i termini di cui all'art 190 cpc ed, alla scadenza degli stessi, la cau-
sa viene decisa come segue
La domanda è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che la documentazione versata in atti da parte attrice ri- sulta corroborata dall'esito della prova testimoniale.
pagina 5 di 12 Ed infatti, la società attrice ha dimostrato, mediante la produzione dell'atto per Notar
[...]
di VA rep. 35894 e racc. 6847 del 18.7.1997 di aver acquistato dalla Immobiliare Per_1
AT il ramo di azienda il cui patrimonio immobiliare consisteva anche nel complesso alberghiero e nel terreno destinato a stradella privata per il collegamento dell'albergo con l'arenile. Tale stradella veniva indicata nell'atto testualmente in tal modo “…si precisa che il complesso alberghiero in oggetto utilizza un accesso ad uso commerciale della larghezza di mt. 6 al km 522+066 della SS 16 Sud AT giusta decreto concessorio rilasciato dall'ANAS compartimento Abruzzo in data 8.1.1992 al n. 10592 per la durata di anni 29 a partire dal 1.1.9992.
E' stato prodotto, ancora, il disciplinare datato 12.7.1995 con il quale la cedente Immobi- liare AT aveva ottenuto la concessione per poter eseguire i lavori di attraversamento con sottopasso pedonale al km 522+080 della SS 16 ed il successivo nulla osta del
26.6.1997.
Nel caso oggi in esame il Tribunale ritiene che parte attrice abbia concretamente provato di aver esercitato un uso non sporadico del passaggio per cui è causa. Ed infatti
“…L'apparenza della servitù di passaggio (ex art 1061 c.c.) è data dall'esistenza di un sen-
tiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio stesso, purché dal suo tracciato - o da altra opera esistente su di esso - si possa desumere con cer-
tezza la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e purché, al- tresì, l'opera esista anche in funzione dell'utilità del fondo dominante….” (cfr. Tribunale
Forlì 18.9.2024) E', peraltro, principio pacifico quello secondo il quale la servitù può essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente (cfr. Trib. Bologna 1.8.2023 n. 1623). Deve, inoltre, os- servarsi che “…Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si con-
figura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al rela-
pagina 6 di 12 tivo esercizio e attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo ser- vente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi…” (cfr. Cass. 23.06.2015 n. 12961). Per la corte, ai fini dell'usucapione di una servitù
di passaggio, in base all'art 1061 c.c., è richiesta la presenza di opere visibili e permanenti.
Tali opere non solo devono rendere evidente l'esistenza del passaggio;
ma mostrare ai ter-
zi, per il tempo necessario a fare maturare l'usucapione, che l'onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante. Pertanto, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapio- ne si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destina-
te al suo esercizio. Tali opere devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiu-
ta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante. Per tali motivi, non basta avere prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio. Ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quel- lo preteso servente.
La prova testimoniale espletata ha confermato esattamente la ricostruzione operata da parte attrice. Tutti i testi, in maniera puntuale, precisa ed assolutamente univoca hanno ri-
ferito dell'esistenza della stradina che dal sottopasso conduce al mare. Il Teste Tes_1
, interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art 183 VI comma n. 2 di parte
[...]
attrice: Sub. 2) “Vero che, sin dalla sua costruzione, detto complesso alberghiero è sempre stato collegato, a breve distanza, al mare dal passaggio-corridoio della larghezza di circa mt. 4,00 esistente sul fondo di proprietà dei sigg.ri e , sito CP_1 Controparte_2
nella medesima Località Buonanotte del Comune di VA, cui si accede attraverso un sot- topasso posto al Km 522+080 della S.S. 16 AT Sud, realizzato dalla dante causa della
Società attrice nei pressi dell'ingresso principale del complesso medesimo.” Così ha rispo- sto: “Da quel che mi è stato riferito da chi ci lavorava l'albergo è stato sempre dotato di pagina 7 di 12 accesso privato al mare. Preciso che mi riferisco all'accesso di cui alla domanda essendo questo l'unico accesso al mare.” ADR del Giudice: “io ho iniziato a lavorare presso la socie-
tà attrice nell'anno 2012; Sub. 3) “Vero che la ha provvedu- Controparte_4
to a realizzare sul fondo di proprietà dei convenuti sigg.ri e CP_1 Controparte_5
[.
una stradella pavimentata, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche, su cui si sono sviluppate altrettante due siepi, che, dipartendosi dal sottopasso posto lungo la S.S. 16
Sud, attraversa per tutta la sua lunghezza detto fondo e giunge al limite del demanio ma-
rittimo, consentendo l'accesso al mare ed alla spiaggia. Così ha risposto: “Si è vero” ADR del Giudice: “il passaggio, da quanto riferitomi, c'è sempre stato. Io l'ho visto dal 2012, al-
lorquando ho iniziato a lavorare ed ho indicato agli ospiti tale accesso al mare” Sub. 4)
“Vero che, in particolare, il passaggio è stato e viene esercitato seguendo l'indicazione se-
gnaletica, il tracciato ed il percorso di cui alla planimetria e alle fotografie allegate sub 8 del fascicolo di parte attrice.” Così ha risposto: “Si è vero, confermo la foto che mi viene mostrata” Sub. 5).
, alla udienza del 21.11.2022, ha risposto allo stesso modo precisando, però, di CP_6
essere stata alle dipendenze, sia pur saltuariamente, della attrice sin dal 1997. Analoghe
risposte sono state fornite da che, sia pur anch'essa saltuariamente, era Controparte_7
alle dipendenze sin dal 1998 e, stabilmente dal 1999.
Gli stessi testi hanno riferito che, successivamente alla realizzazione della stradina vi sono stati episodi di taglio delle siepi, occupazione della stessa con bungalows ed autovetture.
Tale ricostruzione dei fatti non appare revocabile in dubbio alla luce delle anzidette prove testimoniali e della documentazione, come detto, versata in atti. L'esistenza della detta stradina, peraltro, appare confermata anche dalle fotografie prodotte in giudizio e che so- no state puntualmente riconosciute dai testimoni. Gli stessi testimoni hanno confermato l'esercizio del passaggio sia da parte degli ospiti della struttura, sia da parte degli stessi,
mostrando, in tal modo, conoscenza diretta e puntuale dei luoghi di causa.
pagina 8 di 12 Dunque, appare assolutamente evidente che il passaggio sia stato esercitato, dall'origine e salve le turbative frapposte, sul terreno in VA di proprietà dei convenuti distinto in Ca-
tasto Fabbricati al Foglio 49, p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n.
4598, della larghezza di circa mt. 4,00, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche ed attraversa l'intera proprietà dei convenuti fino al mare.
L'esistenza di una servitù di passaggio sul detto fondo, peraltro, è ricavabile anche da quanto risulta dall'ordinanza del 13.6.2022 resa dal Tribunale di VA nel giudizio n.
455/2019. Nella detta ordinanza si legge che i testi, peraltro parzialmente coincidenti con quelli ascoltati nel presente giudizio, hanno confermato l'esistenza del sottopasso e della strada ed il loro utilizzo da parte dei clienti dell'albergo di proprietà della Parte_1
[...
Dunque, anche in quel giudizio, è stata provata l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo dei sigg.ri ed a favore della CP_1 Parte_1
Né quanto dedotto dai convenuti e dal terzo chiamato è sufficiente per porre dei dubbi in relazione alla ricostruzione della vicenda come operata.
Ed infatti il fatto che il sottopasso sia stato collaudato nel giugno 1999 non incide sulla vi- cenda in esame in quanto, come è evidente, il collaudo è un aspetto amministrativo che non va ad incidere sull'effettivo utilizzo del sottopasso, unanimemente avvenuto sin dal
1997 per quanto riferito concordemente dai testimoni. Né la raccomandata del 9-14 agosto
2017 vale ad interrompere il periodo per l'eventuale usucapione in quanto, “…l'usucapione
è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno…” ex art. 1167 C.C. In tema di possesso “ad usucapionem”, con il rinvio fatto dall'art. 1165 all'art. 2943 c.c. Peraltro “…la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è
consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti…” (cfr. Cass. 18.10.2016
n. 21015). In buona sostanza ai fini dell'interruzione dell'usucapione, non si può attribuire pagina 9 di 12 efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la per- dita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere
“ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. La sem-
plice contestazione tramite raccomandata, quindi, non costituisce atto idoneo ad inter- rompere il possesso.
Né appare condivisibile la tesi espressa nelle memorie conclusionali di replica da parte dei resistenti in ordine al fatto che nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una servitù
aziendale che, come tale, non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento e ciò perché, a ben leggere le motivazioni della sentenza ivi richiamata ci si accorge che il caso preso in esame dalla Cassazione, con la sentenza n. 16427 del 2021, è completamente diverso ri- spetto a quello oggi in esame.
La problematica sottesa a quel caso era, infatti, relativa ad una azienda termale che, oltre al pacchetto terme, forniva l'accesso al mare, peraltro in numero limitato di 400 persone e con controllo del proprietario del fondo servente. La Cassazione ha ritenuto, infatti, che
“…la balneazione marina non è necessaria per lo svolgimento dell'industria termale, per la quale è indispensabile solo l'utilizzazione delle terme, tant'è che la stessa attrice, attuale ricorrente, nei propri scritti difensivi riferisce di una maggiore efficacia delle cure termali se aggiunte alla balneazione marina…” pertanto “…si deve concludere nel senso che la ser-
vitù de qua difetta del carattere di strumentalità rispetto all'attività industriale svolta sul fondo dominante…”. Nel caso oggi in esame, invece, l'attività svolta nel complesso azien-
dale della attrice è quella di Hotel vacanze attesa la sua collocazione in VA marina e la sua vicinanza al mare. Dunque, l'attività principale è proprio quella “industriale” nel senso richiamato dalla Cassazione nella più volte citata sentenza.
Quanto alla posizione della terza chiamata si evidenzia che la stessa, Controparte_3
nel costituirsi in giudizio, si è limitata a riferire che la avrebbe un altro ac- Parte_1
cesso al mare e che quello che avrebbe preteso di usucapire era stato realizzato da essa pagina 10 di 12 deducente. Tale ultima affermazione, peraltro, rimane priva di riscontro in quanto nessuna prova, neanche indiziaria, è stata versata ma è stata solo labialmente evidenziata. Ed in-
fatti nessuna prova è stata fornita in relazione alla circostanza dedotta secondo la quale la stradina sarebbe stata realizzata da essa terza chiamata in causa.
Deve, inoltre, osservarsi che la chiamata in causa della appare generica- CP_3
mente formulata senza che sia stata addotta una ragione particolare idonea a giustificare il perché del coinvolgimento in un giudizio di usucapione della società conduttrice.
La domanda di parte attrice, quindi ed in definitiva, può essere accolta.
Le spese di lite.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come appresso, secondo lo scaglione cor- rispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle carat-
teristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è
stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche.
Anche le spese della chiamata in causa devono far carico alla parte convenuta e vengono liquidate ai minimi della tariffa professionale attesa la modesta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e e con la chiamata in causa Parte_1 CP_1 Controparte_2
della disattesa ogni domanda o eccezione avversa: Controparte_3
pagina 11 di 12 ACCOGLIE la domanda proposta e dichiara che la ha acquistato, per in- Parte_1
tervenuta usucapione, il diritto di servitù di passaggio pedonale sulla stradina della lar-
ghezza di circa mt. 4,00, delimitata ai lati da due recinzioni metalliche che dal sottopasso conduce, lungo il terreno di proprietà dei convenuti - in Catasto Fabbricati al Foglio 49,
p.lla n. 4165 sub. 2 e nel Catasto Terreni al Foglio 49, p.lla n. 4598 – al mare e di proprietà
di e;
CP_1 Controparte_2
CONDANNA e ala pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 Parte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui €
[...]
800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale) oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forf. 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta,
CONDANNA e al pagamento, in favore della terza chiama- CP_1 Controparte_2
ta che liquida in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase Controparte_3
di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00
per la fase decisionale) oltre rimborso forf. CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta;
DISPONE la trascrizione della presente Sentenza presso la competente Agenzia del territo-
rio
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in VA 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott. Tommaso David
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