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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2718/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Luigi Ferrazzano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 01.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del 07.09.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 14191/2022 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante le prestazioni richieste a decorrere dal
CP_ 01.06.2022, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto in data 24.10.2023 a mezzo CP_1
posta elettronica corredato di Mod. AP70, senza esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
1 CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 del 02.05.2024 alla liquidazione della prestazione, e di aver proceduto al pagamento in data 20.05.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto dopo la notifica e dopo il deposito del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino, allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito giustificazioni al ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec in atti del 12.03.2024).
Le spese vanno, perciò, liquidate a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2718/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Luigi Ferrazzano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 01.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del 07.09.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 14191/2022 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante le prestazioni richieste a decorrere dal
CP_ 01.06.2022, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto in data 24.10.2023 a mezzo CP_1
posta elettronica corredato di Mod. AP70, senza esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
1 CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 del 02.05.2024 alla liquidazione della prestazione, e di aver proceduto al pagamento in data 20.05.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto dopo la notifica e dopo il deposito del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino, allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito giustificazioni al ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec in atti del 12.03.2024).
Le spese vanno, perciò, liquidate a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_1 natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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