Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.