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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1103 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1103 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MARIALUISA RUIU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in VIA EFISIO TOLA n.8, RO, e , nata a Parte_2
RO (NU) il 10.06.1976, C.F. con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
MARIALUISA RUIU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in VIA EFISIO TOLA n.8, RO;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
« Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in data 31.05.2009 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nuoro dell'anno 2009, parte II, serie A, nr. 27, alle condizioni di cui ai punti che precedono».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 16.12.2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
N. R.G. V.G. 1103 /2024
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Nuoro il 31.05.2009; che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di
Nuoro con sentenza del n. 267/2024 del 20.05.2024 ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 28.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dalla conseguente sentenza di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nuoro il 31.05.2009 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10/06/1976 e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 27, parte II, serie
A, anno 2009, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice relatore
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N. R.G. V.G. 1103 /2024
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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