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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 577/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/03/2025 da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. D'UONNOLO ALESSANDRA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. D'UONNOLO NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San CO (Ce) in data 14/12/2006; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (18/09/2009) e (20/05/2014); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2) la casa coniugale sita in San CO alla via Universo n. 4 viene assegnata alla sig.ra con i Parte_2 beni che l'arredano, la quale la occuperà unitamente ai figli;
3) il sig. si impegna a ritirare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa Pt_1 della separazione consensuale;
4) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale;
5) il sig. potrà incontrare e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità e cadenze, con riserva di Pt_1 concordarle compatibilmente con le esigenze lavorative del padre: - due giorni a settimana (martedì e giovedì), dalle 16,00 alle 21,00 nel periodo scolastico, e con orari più flessibili (anche per l'intera giornata) durante il periodo estivo, da concordare di volta in volta;
- a weekend alterni, dalle ore 16, 00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, con l'intesa che gli orari indicati sono suscettibili di variazioni, sempre con un congruo preavviso;
2
- per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, da concordare preventivamente tra essi coniugi entro il 31 maggio;
- nel periodo natalizio i giorni del 24 e 25 dicembre con l'uno e il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro, ad anni alterni, nonché il 26 gennaio con l'uno ed il 06 gennaio con l'altro; - i minori trascorreranno nel periodo pasquale il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì in Albis con l'altro; - i minori trascorreranno i giorni festivi con i genitori in modo alterno;
- i minori trascorreranno la festa del papà, compleanno e onomastico del sig. con quest'ultimo, nel mentre trascorrerà la festa della mamma, compleanno ed onomastico della Per_3 sig.ra con quest'ultima; Persona_4
6) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
7) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento Pt_1 Parte_2 dei figli, entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) i coniugi si obbligano a provvedere ciascuno per il 50% a tutte le spese straordinarie di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie per il figlio, da concordare preventivamente, come da Protocollo d'intesa vigente nel Tribunale di S. Maria C.V.;
9) si impegna a trasferire ai figli e la nuda proprietà della Parte_1 Persona_5 Controparte_1 casa coniugale sita in San CO alla via Universo n. 4, con riserva di usufrutto in favore di esso Parte_1
La casa coniugale viene meglio descritta : a) immobile sito in San CO alla via Universo n. 4
[...] riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6, particella 5852, sub 14, p. 2-3, categ.
A/2, classe 3; b) immobile sito in San CO alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6 particella 5852 sub 24, p S1, categoria C/6 classe 1; c) immobile sito in San
CO alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6 particella
5852 sub 19, p S1, categoria C/2, classe 1. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevole di accedere al regime di favore di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06 marzo 1987;
10) i coniugi sono economicamente autosufficienti. rilevato che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20/06/2025 le parti hanno precisato che l'Assegno Unico viene percepito per intero dalla madre, per una Parte_2 somma pari ad € 400,00; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 20/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San CO (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte
II, serie A, anno 2006);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/06/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 577/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/03/2025 da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. D'UONNOLO ALESSANDRA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. D'UONNOLO NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San CO (Ce) in data 14/12/2006; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (18/09/2009) e (20/05/2014); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2) la casa coniugale sita in San CO alla via Universo n. 4 viene assegnata alla sig.ra con i Parte_2 beni che l'arredano, la quale la occuperà unitamente ai figli;
3) il sig. si impegna a ritirare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa Pt_1 della separazione consensuale;
4) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale;
5) il sig. potrà incontrare e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità e cadenze, con riserva di Pt_1 concordarle compatibilmente con le esigenze lavorative del padre: - due giorni a settimana (martedì e giovedì), dalle 16,00 alle 21,00 nel periodo scolastico, e con orari più flessibili (anche per l'intera giornata) durante il periodo estivo, da concordare di volta in volta;
- a weekend alterni, dalle ore 16, 00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, con l'intesa che gli orari indicati sono suscettibili di variazioni, sempre con un congruo preavviso;
2
- per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, da concordare preventivamente tra essi coniugi entro il 31 maggio;
- nel periodo natalizio i giorni del 24 e 25 dicembre con l'uno e il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro, ad anni alterni, nonché il 26 gennaio con l'uno ed il 06 gennaio con l'altro; - i minori trascorreranno nel periodo pasquale il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì in Albis con l'altro; - i minori trascorreranno i giorni festivi con i genitori in modo alterno;
- i minori trascorreranno la festa del papà, compleanno e onomastico del sig. con quest'ultimo, nel mentre trascorrerà la festa della mamma, compleanno ed onomastico della Per_3 sig.ra con quest'ultima; Persona_4
6) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
7) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento Pt_1 Parte_2 dei figli, entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) i coniugi si obbligano a provvedere ciascuno per il 50% a tutte le spese straordinarie di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie per il figlio, da concordare preventivamente, come da Protocollo d'intesa vigente nel Tribunale di S. Maria C.V.;
9) si impegna a trasferire ai figli e la nuda proprietà della Parte_1 Persona_5 Controparte_1 casa coniugale sita in San CO alla via Universo n. 4, con riserva di usufrutto in favore di esso Parte_1
La casa coniugale viene meglio descritta : a) immobile sito in San CO alla via Universo n. 4
[...] riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6, particella 5852, sub 14, p. 2-3, categ.
A/2, classe 3; b) immobile sito in San CO alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6 particella 5852 sub 24, p S1, categoria C/6 classe 1; c) immobile sito in San
CO alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato del comune di San CO al foglio 6 particella
5852 sub 19, p S1, categoria C/2, classe 1. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevole di accedere al regime di favore di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06 marzo 1987;
10) i coniugi sono economicamente autosufficienti. rilevato che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20/06/2025 le parti hanno precisato che l'Assegno Unico viene percepito per intero dalla madre, per una Parte_2 somma pari ad € 400,00; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 20/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San CO (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte
II, serie A, anno 2006);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/06/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese