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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10357 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
CO LL Presidente Silvia Albano Giudice rel
CO Frettoni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1554/2025 promossa da:
nato in EGITTO, il Parte_1
02/07/1993, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO PICARDI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025 Parte_1
, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il quale la
[...]
Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esponeva che da ottobre 2023 lavorava in una pizzeria a Roma e recentemente il contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rinvio dell'udienza Controparte_1 non avendo ricevuto la relazione della Questura. A sostegno della sua domanda il ricorrente ha prodotto in giudizio: denuncia Unilav per contratto a tempo determinato del 12.10.2023 come cuoco pizzaiolo;
denuncia
Unival 12 dicembre 2024 trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga da ottobre 2023 ad aprile 2025; attestato frequenza corso di lingua italiana;
provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale da cui risulta che la domanda è stata presentata il 15 maggio 2022.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
BU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e TA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato un positivo percorso di integrazione, seguendo corsi di lingua e cultura italiana e svolgendo attività lavorativa attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con una buona retribuzione che gli consente di condurre una vita dignitosa.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 09/06/2025
la giudice est.
Silvia Albano il Presidente
CO LL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
CO LL Presidente Silvia Albano Giudice rel
CO Frettoni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1554/2025 promossa da:
nato in EGITTO, il Parte_1
02/07/1993, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO PICARDI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025 Parte_1
, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il quale la
[...]
Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esponeva che da ottobre 2023 lavorava in una pizzeria a Roma e recentemente il contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rinvio dell'udienza Controparte_1 non avendo ricevuto la relazione della Questura. A sostegno della sua domanda il ricorrente ha prodotto in giudizio: denuncia Unilav per contratto a tempo determinato del 12.10.2023 come cuoco pizzaiolo;
denuncia
Unival 12 dicembre 2024 trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga da ottobre 2023 ad aprile 2025; attestato frequenza corso di lingua italiana;
provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale da cui risulta che la domanda è stata presentata il 15 maggio 2022.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
BU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e TA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato un positivo percorso di integrazione, seguendo corsi di lingua e cultura italiana e svolgendo attività lavorativa attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con una buona retribuzione che gli consente di condurre una vita dignitosa.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 09/06/2025
la giudice est.
Silvia Albano il Presidente
CO LL