Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 6.02.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Infantino
per parte attrice, l'avv. Cammalleri in sostituzione dell'avv.
Spagnolo per e l'avv. Alessandro Immordino in CP_1
sostituzione dell'avv. Giovanni Immordino per Controparte_2
I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi agli scritti difensivi in atti. In particolare l'avv. Cammalleri insiste nell'eccepito difetto di legittimazione passiva anche alla luce degli esiti istruttori, mentre l'avv. Immordino eccepisce l'infondatezza della domanda di manleva formulata dal Parte_1
alla luce delle risultanze istruttorie. Nessuno è presente
[...]
per l'ente convenuto.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2097/2021 R.G. vertente tra
Parte_2
( avv. Ivan Infantino )
Attore
e :
1
( avv. Caterina Grasso )
Convenuto
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( avv. Santo Spagnolo)
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_2
( avv. Giovanni Immordino )
Terzi chiamati in causa
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 8.02.21 nei confronti Parte_2
del , così provvede: Parte_1
- rigetta le domande attoree;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
quelle di C.T.U. rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 8.02.21 integra Parte_2
richiesta di risarcimento per i danni che la stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 7.12.17 in questo viale dei Picciotti a causa di un rialzo del piano di calpestio presente su un tratto del marciapiede da essa percorso.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come la fattispecie oggetto di delibazione nella presente sede possa essere agevolmente sussunta nell‟alveo applicativo di cui all‟art. 2051 c.c. che individua,
2 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un‟ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l‟operatività della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, avente una sua concreta potenzialità dannosa, che ha dato luogo all'evento lesivo, sia in quello di cui all‟art. 2043 c.c., clausola generale del neminem laedere, laddove si renderà necessario offrire prova che il sinistro è stato provocato da un‟anomalia configurantesi come pericolo occulto e pertanto caratterizzata dai requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Ora, alla luce dei superiori principi, la valutazione di infondatezza della domanda attorea muove dalla considerazione che le risultanze in atti e segnatamente la prova testimoniale assunta e la documentazione fotografica prodotta consentono di ritenere ascrivibile a condotta imprudente dell‟odierna attrice la verificazione dell‟evento dannoso lamentato, considerate la condizione di sufficiente luminosità che ragionevolmente interessava i luoghi, essendosi verificato il sinistro alle
8,00 del mattino e la carenza dei sopra descritti requisiti ( visibilità e prevedibilità ) idonei ad integrare gli estremi della riscontrata anomalia ( rialzo del piano di calpestio in un tratto sconnesso della pavimentazione pedonale ) in termini di „insidia‟, secondo la nota elaborazione giurisprudenziale.
Difatti, se da un lato l‟unico teste escusso che ha riferito di aver assistito all‟occorso ha confermato che lo stato dei luoghi e pertanto evidentemente anche la sconnessione causativa della caduta della consistente in un “rialzo della pavimentazione in quel punto sconnessa”, Pt_2
risultava visibile, dall‟altro la documentazione fotografica prodotta da parte attrice mostra uno stato di diffusa e non occultabile alterazione della pavimentazione pedonale, con diversi punti divelti o privi di mattoni da ritenersi, pertanto, agevolmente percepibile e prevedibile da un diligente utente della strada.
Va sul punto osservato come la Suprema Corte, confermando un indirizzo oramai consolidato,
abbia recentemente affermato che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c. il danno causato dalla caduta di un pedone per la presenza di una buca in un marciapiede non può essere risarcito se il danneggiato avrebbe potuto, con ordinaria diligenza, conoscere la situazione di pericolo e prevenirla ( Cass. civ. ord. n. 28870/22 ).
3 Alla luce dei superiori principi e delle argomentazioni suesposte, deve ritenersi pertanto che l‟odierna attrice, in ragione delle dimensioni non trascurabili del dissesto e della riscontrata visibilità del tratto alterato di pavimentazione pedonale interessato dalla caduta, con maggior prudenza e accortezza avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto medesimo e conseguentemente di cadere, di guisa che, in difetto di qualsivoglia ulteriore elemento di segno contrario, detta ricostruzione preclude l‟accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , Parte_2
risultando assorbita ogni questione relativa alla posizione dei terzi chiamati in causa.
Tuttavia, in considerazione dei danni patiti dall‟attore ( come risulta ex actis e accertato dal
C.T.U. nominato ) e della tipologia di argomentazioni che sorreggono la decisione, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio;
quelle di C.T.U.
rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 6.02.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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