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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Paolo Bonofiglio – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 440/2024 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Bergamo, via Monte Parte_1 C.F._1
Sabotino n. 2, presso lo studio dell'avv. Enrico Pollini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrente e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Civita Castellana, via don Controparte_1 C.F._2
Morosini n. 9, presso lo studio dell'avv. Tania Cesarini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024 ha chiesto all'intestato tribunale la declaratoria Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Civita Castellana in data
4.4.1982 con (atto n. 4, p. II, s. A, anno 1982 del registro atti di matrimonio del Controparte_1
comune di Civita Castellana). Dall'unione sono nati i figli (Roma, 6.3.1987) ed Persona_1 [...]
(Viterbo 9.6.1993), economicamente indipendenti. Per_2
A fondamento della domanda ha allegato che con decreto n. 3956/2011 del 10.9.2011 l'intestato tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che da quel momento tra gli stessi non vi era stata alcuna riconciliazione, venendo così meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha resistito in giudizio non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione Controparte_1
degli effetti civili, ma chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile quantificato in € 200.
La resistente ha allegato di aver prestato lavoro casalingo e presso la ceramica Quadrifoglio, poi fallita, percependo poi solo l'indennità di mobilità. Ha esposto che il ricorrente, pur avendo svolto diversi lavori, ha contratto molti debiti, al cui ripianamento ella aveva contribuito privandosi della somma di € 60.000, prestata al sig. che il ricorrente percepisce un reddito da lavoro pari Parte_1
ad € 33.000 (comprensivo della rendita derivante dalla concessione in locazione di un immobile in comproprietà con la sorella) e così una pensione di € 2.000, mentre lei ha un reddito pari a € 13.000, avendo svolto solo lavori saltuari, poste le sue precarie condizioni di salute, che peraltro l'hanno costretta ad andare in pensione anticipata (ad oggi pari ad € 980).
Infine, ha sostenuto di non poter dividere le spese domestiche con nessuno, a differenza del ricorrente che convive stabilmente con una compagna, e di non essere più autosufficiente economicamente, allegando a riprova di essere stata costretta a ricorrere a un finanziamento AGOS di € 7.877,25 per l'acquisto di una cucina.
La causa, stante la natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024.
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Civita Castellana in data 4.4.1982, essendo provato il titolo a sostegno della stessa, cioè l'omologazione della separazione consensuale e il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, poiché l'interruzione della separazione non è stata eccepita da parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.D. e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno, quindi non possa più ricostituirsi.
Nulla va disposto relativamente ai figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla va riconosciuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_1
Detto assegno ha carattere assistenziale e perequativo - compensativo e il suo presupposto è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi dell'istante o dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive nonché dal contribuito fornito dal coniuge economicamente debole (sulla base di una valutazione comparativa) alla conduzione della vita familiare (anche mediante il lavoro casalingo) e alla formazione del patrimonio comune.
Orbene, la resistente non versa in una situazione di incapacità reddituale poiché percepisce un reddito di circa € 13.000 l'anno ed è proprietaria della casa di abitazione cosicché, pur dovendo fronteggiare spese sanitarie coerenti con l'età anagrafica, non risulta versare in una situazione che giustifichi l'assistenza da parte dell'ex coniuge.
D'altronde, le parti in sede di separazione consensuale hanno dato atto di essere autonome ed indipendenti economicamente l'una dall'altra.
Neppure si può giustificare l'assegno sull'esigenza perequativa in ragione del prestito che la signora ha erogato al marito poiché tale rapporto è stato già regolamentato tra le parti in forza della CP_1
scrittura privata del 10 maggio 2012, nell'ambito della quale viene espressamente pattuita una modalità di ripianamento che, in caso di inadempimento, la resistente potrà autonomamente azionare in via giudiziaria.
Le spese di lite, attesa la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Civita
Castellana in data 4.4.1982 dal con (atto n. 4, p. II, s. A, Parte_1 Controparte_1
anno 1982 del registro atti di matrimonio del comune di Civita Castellana);
2. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.1.25 L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco