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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G.V.G. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 869/2025 promosso da
[...]
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Notaro (C.F.: ), e da C.F._2 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Fallica (C.F.: ); C.F._4
OGGETTO: Separazione consensuale;
CONCLUSIONI: “autorizzare i ricorrenti a vivere separati alle condizioni sopra concordate e provvedere alla conseguente omologazione... A) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, libertà di risiedere ove riterranno più opportuno (previa comunicazione scritta all'altra parte) e facoltà di espatrio, senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero per l'inserimento del nominativo del minore in ciascuno di essi. B)
La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sarà rilasciata entro il Parte_3
31.03.2026, con recesso anticipato di entrambi dal contratto di locazione già concordato con la locataria e ciascuno dei coniugi provvederà a reperire una abitazione per sé. La SI.ra si trasferirà momentaneamente presso Parte_1
la casa dei suoi genitori in Vasto alla Via Parini, 29 sino a migliore sistemazione autonoma. Il SI. provvederà a trovare altra abitazione con Parte_2
comunicazione scritta alla . C) I coniugi concordano che la SI.ra Pt_1 [...]
preleverà dall'abitazione familiare alcuni elettrodomestici quali Parte_1
l'asciugatrice, la lavatrice, oltre a tutti i suoi effetti personali e quanto necessario al figlio minore. D) Si dà atto che il mobilio, gli arredi -eccetto gli elettrodomestici sopra citati e un tavolo con sei sedie che resteranno al SI. di Parte_4
proprietà della padrona di casa e pertanto saranno riconsegnati alla stessa unitamente all'immobile entro la data concordata per ilrilascio. Il SI. Parte_2
provvederà a curare le pratiche di cessazione o voltura delle utenze intestate a suo nome in favore della locataria;
E) Il figlio minore viene affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere prevalentemente nella casa dei nonni materni in Vasto
(CH) alla Via Parini, 24 e, successivamente, in quella reperita dalla SI.ra
[...]
che comunicherà per iscritto al;
si stabilisce altresì che il padre Parte_1 Pt_2
potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana per quattro ore consecutive oltre anche la possibilità per l'accompagnamento del minore a attività ludiche, sportive e compleanni, secondo le esigenze e la volontà del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nonché due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, con facoltà di pernottamento col padre sempre se il minore si mostri disponibile in considerazione della sua giovane età; due giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, una volta il 25 e 26 dicembre ed una volta dal 31 dicembre al 1 gennaio;
due giorni durante le festività pasquali, ad anni alterni, una volta dal Sabato Santo alla sera della Domenica di Pasqua ed una volta il Lunedì di Pasqua e il Martedì in Albis;
F) Per le altre festività, quali ad esempio 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.., i coniugi seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo, mentre per il periodo estivo trascorrerà col padre dieci giorni anche non consecutivi, Per_1
in concomitanza con le ferie, con facoltà di pernottamento e comunque secondo le esigenze del minore e le sue reazioni rispetto all'allontanamento dalla madre;
precisando che il compleanno del minore verrà festeggiato fuori dalle abitazioni e con la presenza delle famiglie anche di origine e amici sempre per il benessere psicofisico del minore. È fatta sempre salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma, il tuttocompatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze del minore soprattutto in considerazione della giovane età dello stesso. Si precisa che ogni qualvolta per esigenze lavorative uno dei coniugi sarà assente, il bambino sarà affidato all'altro e, in caso di indisponibilità dello stesso, ai nonni paterni o materni. G) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente;
H) verserà mediante accredito Parte_2
in unica soluzione sul conto corrente intestato a , a lui già noto, la Parte_1
somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo andrà versato entro il giorno 15 di ciascun Persona_1
mese e non è soggetto a rivalutazione;
I) Le spese straordinarie relative al minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in esse sono ricompresi gli esborsi di ordine sanitario, scolastico in relazione all'iscrizione ad eventuale doposcuola, nonché acquisto libri di testo e cancelleria, e retta per attività ludico- sportivo e viaggi di istruzione. Per quanto non citato le parti di regoleranno conformemente a quanto in materia disposto e regolato dal vigente protocollo presso il Tribunale di Vasto;
J) È patto tra le parti che l'assegno unico spettante a Parte_2
resta interamente devoluto alla SI.ra che già
[...] Parte_1
attualmente lo percepisce con accredito sul proprio conto corrente. K) SI.ra
[...]
dichiara di non voler alcun emolumento a titolo di mantenimento dalla Parte_1
separazione dal anche in proiezione del futuro lavoro che troverà; Parte_2
L) I ricorrenti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni e qualsiasi rapporto dare-avere tra gli stessi, per qualsiasi titolo e ragione, coniugale e non, a tacitazione di ogni rispettiva e reciproca pretesa e di nulla aver più a che pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altra, oltre a quanto qui stabilito;
M) Spese di lite integralmente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Vasto il 08.06.2019 e che dalla loro unione è nato il figlio minore (a Villingen-Schwenningen – Germania -, il Persona_1
18.06.2022), hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo e su riportate.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché agli interessi morali e materiali del figlio minore.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
Spese compensate, come da reciproca volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
- DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contatto matrimonio concordatario a Vasto il 08.06.2019,
[...]
trascritto al n. 20 Parte II Serie A Anno 2019, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni di separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Il Giudice Rel.
Dott. Aureliano Deluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 869/2025 promosso da
[...]
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Notaro (C.F.: ), e da C.F._2 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Fallica (C.F.: ); C.F._4
OGGETTO: Separazione consensuale;
CONCLUSIONI: “autorizzare i ricorrenti a vivere separati alle condizioni sopra concordate e provvedere alla conseguente omologazione... A) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, libertà di risiedere ove riterranno più opportuno (previa comunicazione scritta all'altra parte) e facoltà di espatrio, senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero per l'inserimento del nominativo del minore in ciascuno di essi. B)
La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sarà rilasciata entro il Parte_3
31.03.2026, con recesso anticipato di entrambi dal contratto di locazione già concordato con la locataria e ciascuno dei coniugi provvederà a reperire una abitazione per sé. La SI.ra si trasferirà momentaneamente presso Parte_1
la casa dei suoi genitori in Vasto alla Via Parini, 29 sino a migliore sistemazione autonoma. Il SI. provvederà a trovare altra abitazione con Parte_2
comunicazione scritta alla . C) I coniugi concordano che la SI.ra Pt_1 [...]
preleverà dall'abitazione familiare alcuni elettrodomestici quali Parte_1
l'asciugatrice, la lavatrice, oltre a tutti i suoi effetti personali e quanto necessario al figlio minore. D) Si dà atto che il mobilio, gli arredi -eccetto gli elettrodomestici sopra citati e un tavolo con sei sedie che resteranno al SI. di Parte_4
proprietà della padrona di casa e pertanto saranno riconsegnati alla stessa unitamente all'immobile entro la data concordata per ilrilascio. Il SI. Parte_2
provvederà a curare le pratiche di cessazione o voltura delle utenze intestate a suo nome in favore della locataria;
E) Il figlio minore viene affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere prevalentemente nella casa dei nonni materni in Vasto
(CH) alla Via Parini, 24 e, successivamente, in quella reperita dalla SI.ra
[...]
che comunicherà per iscritto al;
si stabilisce altresì che il padre Parte_1 Pt_2
potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana per quattro ore consecutive oltre anche la possibilità per l'accompagnamento del minore a attività ludiche, sportive e compleanni, secondo le esigenze e la volontà del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nonché due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, con facoltà di pernottamento col padre sempre se il minore si mostri disponibile in considerazione della sua giovane età; due giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, una volta il 25 e 26 dicembre ed una volta dal 31 dicembre al 1 gennaio;
due giorni durante le festività pasquali, ad anni alterni, una volta dal Sabato Santo alla sera della Domenica di Pasqua ed una volta il Lunedì di Pasqua e il Martedì in Albis;
F) Per le altre festività, quali ad esempio 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.., i coniugi seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo, mentre per il periodo estivo trascorrerà col padre dieci giorni anche non consecutivi, Per_1
in concomitanza con le ferie, con facoltà di pernottamento e comunque secondo le esigenze del minore e le sue reazioni rispetto all'allontanamento dalla madre;
precisando che il compleanno del minore verrà festeggiato fuori dalle abitazioni e con la presenza delle famiglie anche di origine e amici sempre per il benessere psicofisico del minore. È fatta sempre salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma, il tuttocompatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze del minore soprattutto in considerazione della giovane età dello stesso. Si precisa che ogni qualvolta per esigenze lavorative uno dei coniugi sarà assente, il bambino sarà affidato all'altro e, in caso di indisponibilità dello stesso, ai nonni paterni o materni. G) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente;
H) verserà mediante accredito Parte_2
in unica soluzione sul conto corrente intestato a , a lui già noto, la Parte_1
somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo andrà versato entro il giorno 15 di ciascun Persona_1
mese e non è soggetto a rivalutazione;
I) Le spese straordinarie relative al minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in esse sono ricompresi gli esborsi di ordine sanitario, scolastico in relazione all'iscrizione ad eventuale doposcuola, nonché acquisto libri di testo e cancelleria, e retta per attività ludico- sportivo e viaggi di istruzione. Per quanto non citato le parti di regoleranno conformemente a quanto in materia disposto e regolato dal vigente protocollo presso il Tribunale di Vasto;
J) È patto tra le parti che l'assegno unico spettante a Parte_2
resta interamente devoluto alla SI.ra che già
[...] Parte_1
attualmente lo percepisce con accredito sul proprio conto corrente. K) SI.ra
[...]
dichiara di non voler alcun emolumento a titolo di mantenimento dalla Parte_1
separazione dal anche in proiezione del futuro lavoro che troverà; Parte_2
L) I ricorrenti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni e qualsiasi rapporto dare-avere tra gli stessi, per qualsiasi titolo e ragione, coniugale e non, a tacitazione di ogni rispettiva e reciproca pretesa e di nulla aver più a che pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altra, oltre a quanto qui stabilito;
M) Spese di lite integralmente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Vasto il 08.06.2019 e che dalla loro unione è nato il figlio minore (a Villingen-Schwenningen – Germania -, il Persona_1
18.06.2022), hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo e su riportate.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché agli interessi morali e materiali del figlio minore.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
Spese compensate, come da reciproca volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
- DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contatto matrimonio concordatario a Vasto il 08.06.2019,
[...]
trascritto al n. 20 Parte II Serie A Anno 2019, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni di separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Il Giudice Rel.
Dott. Aureliano Deluca