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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1768/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1768/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Di Grande
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Silluzio
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in CARLENTINI, in data
13/09/2006.
Dall'unione nasceva la figlia il 30/11/2010. Per_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 16/05/2024, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, disponendo l'affido condiviso della minore, con pagina 1 di 5 collocamento presso di sé e con obbligo a carico del coniuge di versare un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 250,00 mensili.
Con comparsa del 25/10/2024 si costituiva al fine di aderire Controparte_1 alla domanda della Pt_1
Con note congiunte del 19/11/2024 le parti depositavano accordo di separazione, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano che l'udienza di prima comparizione fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Con successive note d'udienza le parti insistevano nelle conclusioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 19/07/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
- La figlia minore continuerà a vivere con la madre ma resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime della Legge 54/2006 in materia di
pagina 2 di 5 affidamento condiviso, con facoltà del padre di vederla tutte le volte che sarà possibile compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e comunque non meno di due volte la settimana ed almeno per due fine settimana per ogni mese, potendola tenere con sé quando lo desidera anche per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separate sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio, in base agli accordi che verranno di volta in volta presi dagli stessi, purchè la minore trascorrerà periodi di vacanza uguali con ciascun genitore.
- Durante le ferie estive i coniugi avranno con sé la figlia rispettivamente per un periodo di 15 giorni ciascuno, non necessariamente consecutivi, impegnandosi a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie.
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia la complessiva somma mensile di € 250,00 Per_1 alla sig.ra , rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, Parte_1 oltre al riconoscimento dell'assegno unico per intero alla sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario della minore, nonché il 50% delle spese straordinarie
– comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per la figlia. Nel caso in cui la madre convivente con la figlia fosse costretta ad anticiparle per ragioni di necessità ed urgenza, l'altro genitore dovrà corrispondere la propria quota entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta.
- Le parti reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
- Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento della loro residenza o del loro domicilio entro 15 giorni
pagina 3 di 5 dall'avvenuto detto trasferimento.
- Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1768 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Controparte_1
Carlentini (SR), il giorno 13/09/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARLENTINI dell'anno 2006 (Atto n. 28 Parte II
Serie A, Ufficio 1),
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CARLENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 7.5.25.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1768/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Di Grande
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Silluzio
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in CARLENTINI, in data
13/09/2006.
Dall'unione nasceva la figlia il 30/11/2010. Per_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 16/05/2024, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, disponendo l'affido condiviso della minore, con pagina 1 di 5 collocamento presso di sé e con obbligo a carico del coniuge di versare un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 250,00 mensili.
Con comparsa del 25/10/2024 si costituiva al fine di aderire Controparte_1 alla domanda della Pt_1
Con note congiunte del 19/11/2024 le parti depositavano accordo di separazione, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano che l'udienza di prima comparizione fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Con successive note d'udienza le parti insistevano nelle conclusioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 19/07/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
- La figlia minore continuerà a vivere con la madre ma resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime della Legge 54/2006 in materia di
pagina 2 di 5 affidamento condiviso, con facoltà del padre di vederla tutte le volte che sarà possibile compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e comunque non meno di due volte la settimana ed almeno per due fine settimana per ogni mese, potendola tenere con sé quando lo desidera anche per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separate sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio, in base agli accordi che verranno di volta in volta presi dagli stessi, purchè la minore trascorrerà periodi di vacanza uguali con ciascun genitore.
- Durante le ferie estive i coniugi avranno con sé la figlia rispettivamente per un periodo di 15 giorni ciascuno, non necessariamente consecutivi, impegnandosi a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie.
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia la complessiva somma mensile di € 250,00 Per_1 alla sig.ra , rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, Parte_1 oltre al riconoscimento dell'assegno unico per intero alla sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario della minore, nonché il 50% delle spese straordinarie
– comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per la figlia. Nel caso in cui la madre convivente con la figlia fosse costretta ad anticiparle per ragioni di necessità ed urgenza, l'altro genitore dovrà corrispondere la propria quota entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta.
- Le parti reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
- Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento della loro residenza o del loro domicilio entro 15 giorni
pagina 3 di 5 dall'avvenuto detto trasferimento.
- Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1768 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Controparte_1
Carlentini (SR), il giorno 13/09/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARLENTINI dell'anno 2006 (Atto n. 28 Parte II
Serie A, Ufficio 1),
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CARLENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 7.5.25.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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