Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 487/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 487/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Besate, in data 17/09/2016, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Besate alla Parte II,
Serie A, n. 4, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata al marito che si obbliga sin da ora ad accollarsi il mutuo fondiario acceso sull'immobile entro e non oltre il mese di maggio 2025. In ogni caso il marito si obbliga sin da ora e fino all'estinzione al pagamento di tutte le rate di mutuo e delle spese dell'immobile.
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4) La moglie, non appena avrà reperito idoneo alloggio, si trasferirà presso un'altra Pers abitazione con i minori e portando con sé i propri effetti personali e Per_1
quelli dei minori.
5) Il marito si impegna a riconoscere il deposito cauzionale di tre mesi anticipati alla moglie per il nuovo alloggio, dove andrà a vivere con i minori. FIGLI E IL SUO
MANTENIMENTO
6) Il padre provvederà a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo complessivo di € 600,00, e in particolare € 300,00 cadauno, fino alla loro indipendenza economica.
7) Le spese straordinarie dei minori verranno suddivise al 50% tra i genitori como previste dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere.
DIRITTO DI VISITA
8) Dato il collocamento dei minori presso la madre, le parti si sono accordate che il padre potrebbe vedere e tener con sé i minori secondo la seguente turnazione:
- il padre può trascorrere con i due figli weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre.
- Il padre, nella settimana con il weekend di sua competenza, starà i figli dal martedì dopo la scuola al mercoledì subito dopo cena.
Il padre, nella settimana con il weekend di competenza della madre, sta i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Salvo diversi accordi tra le parti sull'orario di consegna dei minori per consentire agli stessi periodi di riposi adeguati, i coniugi si sono accordati nel modo seguente:
- i ponti scolastici festivi, i figli li alternano con i due genitori;
- per metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 23 dicembre alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 ed il secondo periodo (dal 30 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00). Il genitore a cui non compete il giorno di Natale potrà trascorrere con i bambini o la sera della Vigilia o la sera di
Natale, in accordo tra i genitori;
pag. 2 di 4 - Per metà delle vacanze di Pasqua alternando con la madre il primo periodo (dalle ore 10,30 del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua) ed il secondo periodo (dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua sino al primo giorno di rientro con accompagnamento direttamente a scuola); al genitore che non ha trascorso il Natale con i minori spetterà il primo periodo delle vacanze pasquali;
- durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, nei mesi tra giugno ed agosto, i figli trascorreranno con ciascun genitore, salvo diversi accordi, sei settimane, di cui due consecutive nel mese di giugno, due consecutive nel mese di luglio, due consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
9) La ditta individuale , P.IVA ad oggi intestata alla Parte_1 P.IVA_1
moglie, verrà ceduta a titolo gratuito al marito e/o a persona terza che lo stesso nominerà entro la data di maggio 2025 compatibilmente alle esigenze tecniche burocratiche per l'intestazione. Il marito si accollerà tutti i debiti e crediti e ogni altro gravame e/o diritto o onere ad essa connessa, manlevando sin da ora la moglie.
10) L'auto Citroen Space Touran, targa GD09066, in utilizzo alla sig.ra , Pt_1
su cui è pendente un finanziamento, rimarrà in utilizzo alla predetta e verrà venduta all'estinzione del prestito con divisione del ricavato al 50% tra i coniugi dedotte le spese.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
12) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
he hanno contratto matrimonio in Besate, in data 17/09/2016, il cui atto è
[...]
stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Besate alla Parte II,
Serie A, n. 4, dell'anno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 09/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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