Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 03.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5699.23
TRA
rapp.to e difeso dall' avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.23, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito elevato nei CP_1 suoi confronti dall' . CP_1
Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n.
07350720, assegno di invalidità civile parziale con decorrenza dall'1/01/2009; l' , nel dicembre 2021, provvedeva alla contestazione di una somma ritenuta CP_1 indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. INV CIV 07350720, € 2.884,96 per il periodo dall'1/1/2012 al 31/01/2022, somma ritenuta non spettante per tale periodo;
nel periodo oggetto della richiesta di indebita prestazione, non possedeva altri redditi personali oltre la prestazione di invalidità civile con decorrenza dall'1/01/2009; il coniuge della ricorrente, possedeva un Persona_1 reddito personale costituito esclusivamente dalla pensione di vecchiaia categoria
VO n. 13043654 erogata dall'anno 2011; pertanto il ricorrente non aveva altri redditi da dichiarare oltre le pensioni conosciute dall' ; la somma indebita CP_2
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza alcun esito.
Ha eccepito che le prestazioni erano state erogate dall' al ricorrente ed al CP_1 coniuge (la pensione di invalidità civile dal giugno 2009 e la pensione di vecchiaia dall'anno 2011 al coniuge), pertanto l'erronea erogazione della maggiorazione, costituiva errore imputabile solo all' medesimo, a conoscenza delle CP_2 prestazioni.
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale, per il beneficio erogato.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. CP_1
269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante così come il coniuge sono CP_1 percettori di pensioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente CP_1 conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti.
Difatti, come dedotto dall' , l'indebito ha avuto origine dal ricalcolo dovuto CP_2 all' avvenuta percezione da parte dell'istante della maggiorazione sociale non spettante in ragione del cumulo con i redditi del coniuge, beneficiando, oltre alla maggiorazione sociale cd. “ordinaria” , prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, altresì della maggiorazione sociale c.d. “aumento al milione” ex art. 15 del D.L. 104/2020, attuativo della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.
152/2020, nell'importo massimo previsto dalla legge sul presupposto dell'insussistenza di redditi coniugali. Ebbene, alla luce dei principi di diritto esposti, non è condivisibile l'assunto dell' , secondo cui era onere del ricorrente comunicare all l'esistenza CP_1 CP_2 dei redditi del coniuge al fine di consentire la verifica della sussistenza dei presupposti reddituali per il godimento della maggiorazione, non è condivisibile.
Difatti, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che CP_1
l'istante è percettore di pensioni erogate dall' e dunque dall'Istituto CP_1 conosciute o conoscibili.
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall con il CP_2 provvedimento impugnato.
Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuto l'importo di euro
2.884,96, per il periodo dall'1/1/2012 al 31/1/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07350720, richieste dall' CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 3.6.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè