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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 392/2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 9.28, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Germanà l'Avv. Rosaria Di Giorgio CP_1
Giannitto la quale si riporta in atti e nelle note conclusive e insiste per l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Russo Ciarro;
chiede il rigetto insistendo altresì CP_2 nell'eccezione di estinzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 392/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: , nella sua qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, Persona_1
col patrocinio dell'Avv. Annalisa Germanà,
-parte appellante-
nei confronti di:
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._2
Pag. 1 di 8 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Russo Ciarro
-parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 108/2020 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 16/08/2020 e depositata il
31/08/2020, con cui ha confermato l'opposto atto di precetto - intimato da CP_3
per euro 2243,28 - ed ha condannato al pagamento delle
[...] Persona_1
spese processuali per la complessiva somma di euro 898,00.
Con l'appello ha chiesto l'integrale riforma della citata sentenza n. Persona_1
108/2020, perché ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato con il precetto opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna alle spese di lite di per entrambi i Controparte_3
gradi del giudizio.
Con comparsa dell'8/06/2021 si è costituita in giudizio , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta per infondatezza e per inammissibilità ai sensi dell'art. 342 CPC, con la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alle spese di lite del giudizio di secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, giusta annotazione di cancelleria del 20/03/2023, all'udienza del 24/10/2023 la causa è stata interrotta a causa del decesso di R_
.
[...]
Con comparsa depositata in data 24/01/2024, , nella sua qualità di Parte_1
marito ed erede di , ha riassunto il giudizio ex art. 302 CPC, Persona_1 riportandosi integralmente all'atto introduttivo di appello ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18/06/2024 sono comparse entrambe le parti processuali, insistendo in atti;
parte appellata ha eccepito, altresì, l'estinzione del giudizio in quanto riassunto da parte non autorizzata ai sensi dell'art. 305 CPC.
Pag. 2 di 8 Il Giudice, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2024, poi rinviata al 20/05/2025 per la discussione, con facoltà per le parti di depositare brevi note conclusive.
*****
I. ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO IN QUANTO RIASSUNTO DA
PARTE NON AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 305 CPC.
Parte appellante ha proseguito il giudizio ai sensi dell'art. 302 CPC, che disciplina la modalità di prosecuzione del giudizio ad iniziativa della stessa parte colpita dall'evento interruttivo.
In particolare, , nella sua qualità di marito ed erede di Parte_1 R_
, ha chiesto la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio conformemente a
[...] quanto previsto dal citato art. 302 CPC che prevede: “Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante”.
Sicché l'eccezione sollevata da parte appellata è priva di pregio e conseguentemente non può trovare accoglimento
II. ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DELL'ART. 342 CPC.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. formulata da . Controparte_3
Invero, parte appellata ritiene che nell'atto di appello manchino “le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
All'uopo si rileva che per costante giurisprudenza di merito, sorta sulla scorta della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27199/17, in tema di impugnazione civile, i motivi di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'atto, devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
Pag. 3 di 8 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (v. Corte appello Roma
Sez. spec. Impresa, 07/02/2022, n.841).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado e la diversa prospettazione formulata da parte appellante, la quale ha chiaramente individuato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze.
III. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO.
Parte appellante lamenta la mancata corretta applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2943 CC, nonché delle norme in materia di prescrizione, con la conseguenza che il giudice di primo grado ha riconosciuto come non prescritto il diritto azionato con l'atto di precetto, ritenendo validi atti interruttivi i documenti prodotti dall'opposta.
La doglianza è fondata per i motivi di seguito esposti.
Con atto di precetto notificato in data 26/09/2018, ha CP_3 Controparte_4
intimato a il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza n. Persona_1
38/07 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 15/01/2007, depositata in data
22/01/2007, spedita in forma esecutiva il 07/02/2007 e notificata in data 26/02/2007, per il complessivo importo di euro 2.243,28, oltre interessi.
Sicché, considerato che la sentenza n. 38/07 della Corte d'Appello non è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione nel termine di cui agli artt. 325 e 326 CPC, essa è passata in giudicato, essendo decorso il temine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, in data 27/04/2007.
Ciò premesso, va osservato che in mancanza di una diversa disposizione di legge, il termine di prescrizione delle spese processuali liquidate in sentenza è quello ordinario di cui all'art. 2946 CC, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, ossia dal momento in cui il diritto è divenuto perfetto e può essere azionato.
Invero, poiché la prescrizione del diritto accertato decorre non già dalla pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui diventa definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza, medesime considerazioni devono essere fatte con riferimento alla condanna delle spese processuali, che seguono le sorti del diritto controverso.
Pag. 4 di 8 Pertanto, considerato che dal passaggio in giudicato della sentenza n. 38/07 fino alla notifica dell'atto di precetto sono decorsi oltre dieci anni, deve essere verificato se i documenti prodotti in giudizio dall'appellata possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto validi atti interruttivi della prescrizione: 1) l'opposizione di terzo proposta da nella procedura esecutiva iscritta dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Patti al n. 116/95 RGE;
2) l'atto di citazione, notificato in data 13/06/2016, con cui ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_3 Persona_1
Tribunale di Patti.
Sul punto, è utile richiamare il recentissimo arresto della Suprema Corte che ha ribadito:
“Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che
l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto” (Cassazione civile sez. II, 18/03/2025, n. 7188).
Ciò premesso, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione l'opposizione di terzo proposta nella procedura esecutiva iscritta dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Patti al n. 116/95 RGE e promossa contro . Persona_1
Invero, con l'opposizione l'appellata ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva de qua rivendicando la proprietà del bene oggetto di espropriazione, accertata con sentenza n.
2567/02 emessa dal Tribunale di Patti, poi confermata dalla sentenza n. 38/07 emessa dalla
Corte d'Appello di Messina e passata in giudicato.
Pertanto, con l'opposizione non ha costituito in mora Controparte_3 [...]
al fine di ottenere il pagamento delle spese legali liquidate nella citata Persona_1
Pag. 5 di 8 sentenza n. 38/07 della Corte d'Appello di Messina, conseguentemente essa non può considerarsi valido atto interruttivo ai fini della prescrizione.
Con riferimento all'atto di citazione notificato all'appellata in data 13/06/2016 da
[...]
, che ha introdotto il giudizio iscritto al n. 1040/2016 R.G. dinanzi al Persona_1
Tribunale di Patti, va osservato che parte attrice ha chiesto all'adito Tribunale: “ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 e ss del codice civile, la risoluzione del contratto e/o del rapporto di natura negoziale derivante e costituito dalle sentenze de quibus (produttive dell'effetto del contratto non concluso) stante l'evidente inadempimento da parte della sig.ra
, senza fare alcun riferimento alle spese processuali liquidate nella sentenza n. CP_3
38/07 emessa dalla Corte d'Appello.
Sicché, non possono essere condivise le argomentazioni del primo giudice che ha affermato che , con il citato atto di citazione, ha manifestato “la volontà di non Persona_1
adempiere alle obbligazioni indicate nelle sentenze azionate non rendendo necessaria la costituzione in m ora ex art. 1129 c.c.”.
Invero, , con il citato giudizio, ha inteso ottenere solo la risoluzione Persona_1
del rapporto giuridico derivante dalla sentenza n. 2567/02, poi confermata dalla sentenza n.
38/07.
In ogni caso, va osservato che il giudice della causa iscritta al n. 1040/2016 R.G. non avrebbe potuto in alcun modo revocare e/o riformare la decisione in ordine alle spese processuali liquidate nella sentenza (passata in giudicato) n. 38/07, non essendo giudice dell'impugnazione.
Parimenti, non possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione gli altri documenti versati in giudizio dall'opposta, ossia: verbale di offerta reale del 20/05/2016 redatto dal Dott. Notaio in Messina, Rep. n. 42387 e Racc. n. 10665 e Persona_2
notificato a in pari data;
atto di diffida alla consegna del bene, Persona_1
ricevuto da in data 11/02/2016. Persona_1
Invero, l'offerta di adempimento di un'obbligazione, che nel caso di obbligazioni pecuniarie è necessariamente reale, viene avanzata dal debitore al solo fine di costituire in mora il creditore, liberandosi dal vincolo.
Pertanto, l'offerta reale della somma di denaro avanzata da nei Controparte_3
confronti di , in adempimento delle obbligazioni nascenti dalla Persona_1
Pag. 6 di 8 sentenza del Tribunale di Patti n. 2567/02 e da quella della Corte d'Appello di Messina n.
38/07, non può essere considerata atto di messa in mora nei confronti di R_
, debitrice a sua volta di per la somma di euro
[...] Controparte_3
1.495,00, (spese processuali liquidate nella sentenza n. 38/07), mancando una esplicita e chiara richiesta in tal senso.
Medesime considerazioni devono essere fatte con riferimento all'atto di diffida dell'11/02/2016, in quanto con esso non ha intimato a Controparte_3 [...]
il pagamento delle citate spese legali, poi precettate. Persona_1
Pertanto, mancando validi atti interruttivi della prescrizione ed essendo decorsi più di dieci anni tra il passaggio in giudicato della sentenza n. 38/07 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina e la notifica dell'atto di precetto, il diritto di credito azionato con il precetto opposto deve ritenersi prescritto.
Conseguentemente, in accoglimento dei preliminari motivi di merito del gravame, deve essere riformata integralmente la sentenza emessa dal giudice di primo grado, anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, motivo specifico di impugnazione.
Assorbita ogni altra domanda.
IV. SPESE DI LITE.
Per quanto attiene alle spese di lite del giudizio di primo grado, le stesse seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, in base ai Controparte_3
parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 37/2018, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è svolta.
Poiché è stata ammessa per il giudizio di primo grado al patrocinio a Persona_1 favore dello Stato, esse devono essere corrisposte in favore dell'Erario.
Con riferimento alle spese processuali del secondo grado del giudizio, le stesse seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, in base ai Controparte_3
parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'appello proposto da , nella sua qualità di marito ed Parte_1
erede di e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Persona_1
Giudice di Pace di Naso n. 108/2020, emessa il 16/08/2020 e depositata il 31-08-2020, accoglie l'opposizione a precetto per prescrizione del diritto di credito;
II. Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_3 di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 436,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
II. Condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in complessivi €
[...]
852,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione del C.U. versato in appello.
Così deciso in Patti, lì 20 Maggio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 9.28, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Germanà l'Avv. Rosaria Di Giorgio CP_1
Giannitto la quale si riporta in atti e nelle note conclusive e insiste per l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Russo Ciarro;
chiede il rigetto insistendo altresì CP_2 nell'eccezione di estinzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 392/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: , nella sua qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, Persona_1
col patrocinio dell'Avv. Annalisa Germanà,
-parte appellante-
nei confronti di:
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._2
Pag. 1 di 8 col patrocinio dell'Avv. Carmelo Russo Ciarro
-parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 108/2020 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 16/08/2020 e depositata il
31/08/2020, con cui ha confermato l'opposto atto di precetto - intimato da CP_3
per euro 2243,28 - ed ha condannato al pagamento delle
[...] Persona_1
spese processuali per la complessiva somma di euro 898,00.
Con l'appello ha chiesto l'integrale riforma della citata sentenza n. Persona_1
108/2020, perché ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato con il precetto opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna alle spese di lite di per entrambi i Controparte_3
gradi del giudizio.
Con comparsa dell'8/06/2021 si è costituita in giudizio , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta per infondatezza e per inammissibilità ai sensi dell'art. 342 CPC, con la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alle spese di lite del giudizio di secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, giusta annotazione di cancelleria del 20/03/2023, all'udienza del 24/10/2023 la causa è stata interrotta a causa del decesso di R_
.
[...]
Con comparsa depositata in data 24/01/2024, , nella sua qualità di Parte_1
marito ed erede di , ha riassunto il giudizio ex art. 302 CPC, Persona_1 riportandosi integralmente all'atto introduttivo di appello ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18/06/2024 sono comparse entrambe le parti processuali, insistendo in atti;
parte appellata ha eccepito, altresì, l'estinzione del giudizio in quanto riassunto da parte non autorizzata ai sensi dell'art. 305 CPC.
Pag. 2 di 8 Il Giudice, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2024, poi rinviata al 20/05/2025 per la discussione, con facoltà per le parti di depositare brevi note conclusive.
*****
I. ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO IN QUANTO RIASSUNTO DA
PARTE NON AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 305 CPC.
Parte appellante ha proseguito il giudizio ai sensi dell'art. 302 CPC, che disciplina la modalità di prosecuzione del giudizio ad iniziativa della stessa parte colpita dall'evento interruttivo.
In particolare, , nella sua qualità di marito ed erede di Parte_1 R_
, ha chiesto la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio conformemente a
[...] quanto previsto dal citato art. 302 CPC che prevede: “Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante”.
Sicché l'eccezione sollevata da parte appellata è priva di pregio e conseguentemente non può trovare accoglimento
II. ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DELL'ART. 342 CPC.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. formulata da . Controparte_3
Invero, parte appellata ritiene che nell'atto di appello manchino “le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
All'uopo si rileva che per costante giurisprudenza di merito, sorta sulla scorta della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27199/17, in tema di impugnazione civile, i motivi di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'atto, devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
Pag. 3 di 8 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (v. Corte appello Roma
Sez. spec. Impresa, 07/02/2022, n.841).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado e la diversa prospettazione formulata da parte appellante, la quale ha chiaramente individuato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze.
III. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO.
Parte appellante lamenta la mancata corretta applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2943 CC, nonché delle norme in materia di prescrizione, con la conseguenza che il giudice di primo grado ha riconosciuto come non prescritto il diritto azionato con l'atto di precetto, ritenendo validi atti interruttivi i documenti prodotti dall'opposta.
La doglianza è fondata per i motivi di seguito esposti.
Con atto di precetto notificato in data 26/09/2018, ha CP_3 Controparte_4
intimato a il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza n. Persona_1
38/07 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 15/01/2007, depositata in data
22/01/2007, spedita in forma esecutiva il 07/02/2007 e notificata in data 26/02/2007, per il complessivo importo di euro 2.243,28, oltre interessi.
Sicché, considerato che la sentenza n. 38/07 della Corte d'Appello non è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione nel termine di cui agli artt. 325 e 326 CPC, essa è passata in giudicato, essendo decorso il temine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, in data 27/04/2007.
Ciò premesso, va osservato che in mancanza di una diversa disposizione di legge, il termine di prescrizione delle spese processuali liquidate in sentenza è quello ordinario di cui all'art. 2946 CC, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, ossia dal momento in cui il diritto è divenuto perfetto e può essere azionato.
Invero, poiché la prescrizione del diritto accertato decorre non già dalla pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui diventa definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza, medesime considerazioni devono essere fatte con riferimento alla condanna delle spese processuali, che seguono le sorti del diritto controverso.
Pag. 4 di 8 Pertanto, considerato che dal passaggio in giudicato della sentenza n. 38/07 fino alla notifica dell'atto di precetto sono decorsi oltre dieci anni, deve essere verificato se i documenti prodotti in giudizio dall'appellata possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto validi atti interruttivi della prescrizione: 1) l'opposizione di terzo proposta da nella procedura esecutiva iscritta dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Patti al n. 116/95 RGE;
2) l'atto di citazione, notificato in data 13/06/2016, con cui ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_3 Persona_1
Tribunale di Patti.
Sul punto, è utile richiamare il recentissimo arresto della Suprema Corte che ha ribadito:
“Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che
l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto” (Cassazione civile sez. II, 18/03/2025, n. 7188).
Ciò premesso, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione l'opposizione di terzo proposta nella procedura esecutiva iscritta dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Patti al n. 116/95 RGE e promossa contro . Persona_1
Invero, con l'opposizione l'appellata ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva de qua rivendicando la proprietà del bene oggetto di espropriazione, accertata con sentenza n.
2567/02 emessa dal Tribunale di Patti, poi confermata dalla sentenza n. 38/07 emessa dalla
Corte d'Appello di Messina e passata in giudicato.
Pertanto, con l'opposizione non ha costituito in mora Controparte_3 [...]
al fine di ottenere il pagamento delle spese legali liquidate nella citata Persona_1
Pag. 5 di 8 sentenza n. 38/07 della Corte d'Appello di Messina, conseguentemente essa non può considerarsi valido atto interruttivo ai fini della prescrizione.
Con riferimento all'atto di citazione notificato all'appellata in data 13/06/2016 da
[...]
, che ha introdotto il giudizio iscritto al n. 1040/2016 R.G. dinanzi al Persona_1
Tribunale di Patti, va osservato che parte attrice ha chiesto all'adito Tribunale: “ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 e ss del codice civile, la risoluzione del contratto e/o del rapporto di natura negoziale derivante e costituito dalle sentenze de quibus (produttive dell'effetto del contratto non concluso) stante l'evidente inadempimento da parte della sig.ra
, senza fare alcun riferimento alle spese processuali liquidate nella sentenza n. CP_3
38/07 emessa dalla Corte d'Appello.
Sicché, non possono essere condivise le argomentazioni del primo giudice che ha affermato che , con il citato atto di citazione, ha manifestato “la volontà di non Persona_1
adempiere alle obbligazioni indicate nelle sentenze azionate non rendendo necessaria la costituzione in m ora ex art. 1129 c.c.”.
Invero, , con il citato giudizio, ha inteso ottenere solo la risoluzione Persona_1
del rapporto giuridico derivante dalla sentenza n. 2567/02, poi confermata dalla sentenza n.
38/07.
In ogni caso, va osservato che il giudice della causa iscritta al n. 1040/2016 R.G. non avrebbe potuto in alcun modo revocare e/o riformare la decisione in ordine alle spese processuali liquidate nella sentenza (passata in giudicato) n. 38/07, non essendo giudice dell'impugnazione.
Parimenti, non possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione gli altri documenti versati in giudizio dall'opposta, ossia: verbale di offerta reale del 20/05/2016 redatto dal Dott. Notaio in Messina, Rep. n. 42387 e Racc. n. 10665 e Persona_2
notificato a in pari data;
atto di diffida alla consegna del bene, Persona_1
ricevuto da in data 11/02/2016. Persona_1
Invero, l'offerta di adempimento di un'obbligazione, che nel caso di obbligazioni pecuniarie è necessariamente reale, viene avanzata dal debitore al solo fine di costituire in mora il creditore, liberandosi dal vincolo.
Pertanto, l'offerta reale della somma di denaro avanzata da nei Controparte_3
confronti di , in adempimento delle obbligazioni nascenti dalla Persona_1
Pag. 6 di 8 sentenza del Tribunale di Patti n. 2567/02 e da quella della Corte d'Appello di Messina n.
38/07, non può essere considerata atto di messa in mora nei confronti di R_
, debitrice a sua volta di per la somma di euro
[...] Controparte_3
1.495,00, (spese processuali liquidate nella sentenza n. 38/07), mancando una esplicita e chiara richiesta in tal senso.
Medesime considerazioni devono essere fatte con riferimento all'atto di diffida dell'11/02/2016, in quanto con esso non ha intimato a Controparte_3 [...]
il pagamento delle citate spese legali, poi precettate. Persona_1
Pertanto, mancando validi atti interruttivi della prescrizione ed essendo decorsi più di dieci anni tra il passaggio in giudicato della sentenza n. 38/07 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina e la notifica dell'atto di precetto, il diritto di credito azionato con il precetto opposto deve ritenersi prescritto.
Conseguentemente, in accoglimento dei preliminari motivi di merito del gravame, deve essere riformata integralmente la sentenza emessa dal giudice di primo grado, anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, motivo specifico di impugnazione.
Assorbita ogni altra domanda.
IV. SPESE DI LITE.
Per quanto attiene alle spese di lite del giudizio di primo grado, le stesse seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, in base ai Controparte_3
parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 37/2018, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è svolta.
Poiché è stata ammessa per il giudizio di primo grado al patrocinio a Persona_1 favore dello Stato, esse devono essere corrisposte in favore dell'Erario.
Con riferimento alle spese processuali del secondo grado del giudizio, le stesse seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, in base ai Controparte_3
parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'appello proposto da , nella sua qualità di marito ed Parte_1
erede di e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Persona_1
Giudice di Pace di Naso n. 108/2020, emessa il 16/08/2020 e depositata il 31-08-2020, accoglie l'opposizione a precetto per prescrizione del diritto di credito;
II. Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_3 di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 436,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
II. Condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in complessivi €
[...]
852,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione del C.U. versato in appello.
Così deciso in Patti, lì 20 Maggio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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