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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4170/2020 del R.G.A.C. riservata in decisione il 17/09/2025 pendente TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
Donatella Beretta (c.f. ), giusta procura generale alle liti versata in atti;
C.F._1
APPELLANTE E c.f. ), in persona del Curatore, Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Melchionda, (c.f. CP_2
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e di CodiceFiscale_2 risposta con appello incidentale
APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 379/2020, pubblicata in data 24.02.2020.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 20/11/2020, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il per proporre appello Controparte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 379/2020, pubblicata in data 24.02.2020, con la quale veniva accolta la domanda proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, veniva dichiarata la nullità del contratto di sale and lease back, stipulato in Parte_1 data 21/02/2008, tra la e la , per violazione del divieto di patto Controparte_1 CP_3 commissorio ex art. 2744 c.c., con condanna della convenuta al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
1 L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei propri confronti in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il impugnando il Controparte_1 gravame notificato e deducendone l'inammissibilità, l'illegittimità oltreché l'infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di prime cure laddove la stessa ha dichiarato la nullità dell'operazione di sale and lease back immobiliare intercorsa tra la e la CP_1 CP_3
Il nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la medesima Controparte_1 sentenza, per la riforma della stessa, laddove il Tribunale, accolta la domanda principale di nullità, ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda accessoria di condanna, pure formulata dal . CP_1
All'udienza del 10.09.2025, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309
c.p.c., all'udienza del 17.9.2025; alla predetta udienza del 17.9.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti all' udienza del 10.9.2025 ed alla successiva udienza del 17.9.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello, consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 17/09/202 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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