TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da in data 2.7.2025, con cui si chiede Controparte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Parte_1 in Castel d'Azzano (VR), Via Cesari n. 46; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati mediante inserimento nell'area web di cui all'art. 40 co. 7 CCII e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito da lavoro pari ad € 16.246,70, fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 304/2022; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di edifici Parte_1 residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (a) dal mancato pagamento di retribuzioni e TFR per complessivi € 16.246,70 nei confronti del lavoratore istante, munito di titolo esecutivo giudiziale;
(b) dall'esito solo in minima parte satisfattivo (per € 466,35) del pignoramento presso pagina 1 di 3 terzi tentato dall'istante; (c) dall'ammontare ingente dei complessivi debiti verso l'erario (€ 640.501,55) e verso l'INPS (€ 1.977,00); (d) dal mancato deposito di bilanci di esercizio successivamente all'anno 2020;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, avuto particolare riguardo all'ammontare dei debiti, superiori ad € 500.000 (come si evince sommando i debiti verso l'istante e verso gli enti erariali e previdenziali); rilevato che, per le medesime ragioni, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Parte_1
Castel d'Azzano (VR), Via Cesari n. 46;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.1.2026 ad ore 12.20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 2 di 3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 12.9.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da in data 2.7.2025, con cui si chiede Controparte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Parte_1 in Castel d'Azzano (VR), Via Cesari n. 46; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati mediante inserimento nell'area web di cui all'art. 40 co. 7 CCII e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito da lavoro pari ad € 16.246,70, fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 304/2022; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di edifici Parte_1 residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (a) dal mancato pagamento di retribuzioni e TFR per complessivi € 16.246,70 nei confronti del lavoratore istante, munito di titolo esecutivo giudiziale;
(b) dall'esito solo in minima parte satisfattivo (per € 466,35) del pignoramento presso pagina 1 di 3 terzi tentato dall'istante; (c) dall'ammontare ingente dei complessivi debiti verso l'erario (€ 640.501,55) e verso l'INPS (€ 1.977,00); (d) dal mancato deposito di bilanci di esercizio successivamente all'anno 2020;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, avuto particolare riguardo all'ammontare dei debiti, superiori ad € 500.000 (come si evince sommando i debiti verso l'istante e verso gli enti erariali e previdenziali); rilevato che, per le medesime ragioni, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Parte_1
Castel d'Azzano (VR), Via Cesari n. 46;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.1.2026 ad ore 12.20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 2 di 3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 12.9.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3