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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 528/2023 R.G. promossa da
nato a Genova il 26.06.1955 Parte_1
nata a Genova il 19.02.1955 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il difensore rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco Braghero e Carlo Baiardo appellanti nei confronti di
nato in [...] il [...] elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianpaolo Quercini e Roberto Nicolini appellato e appellante incidentale
1 nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso il CP_2
difensore rappresentato e difeso dall'Avv.to Elisa Cuneo appellato
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato CP_3
presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv.to Sara Tanara appellato elettivamente domiciliata presso il difensore Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pierluigi Cassanello appellata già Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliata presso il difensore
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Cristina Valagussa appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Voglia Parte_1 Parte_2
l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova
n. 953/2023 del 14/04/2023, depositata in cancelleria in data 18/04/2023 e notificata agli odierni appellanti in data 28/04/2023: 1) In via principale, in accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, respingere le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle controparti ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c. e per l'effetto: a) accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti e vizi nell'appartamento di proprietà dei Signori e sito all'interno n.3 Parte_1 Parte_2
del in Genova;
b) accertare e dichiarare che i suddetti Controparte_7
gravi difetti e vizi sono stati causati dai lavori di ristrutturazione totale del medesimo appartamento oggetto del contratto di appalto intercorso tra i conchiudenti e la cessata ditta individuale EL FF Impianti di BA LU, in persona del
2 legale rappresentante;
c) In base alle risultanze dell'espletata Controparte_1
CTU tecnica redatta dall'NG. dichiarare tenuti e condannare in via Persona_1
solidale, alternativa, o come meglio visto, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o dell'art. 1667
c.c. e/o delle norme meglio viste, il signor , in proprio e nella Controparte_1
qualità di legale rappresentante della cessata ditta individuale EL FF Impianti di
LU BA, e l'NG. nella qualità di progettista e/o direttore dei CP_2
lavori, al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti mediante pagamento delle seguenti somme: € 14.351,24 oltre IVA al 10% per i lavori necessari all'eliminazione dei vizi;
€ 4.500,00 per spese di trasporto e custodia dei beni mobili durante l'esecuzione dei lavori;
€ 1.100,00 quale parte delle spese di alloggio che gli appellanti dovranno sostenere durante il periodo di esecuzione dei lavori;
€ 634,40 per spese di perizia iniziale (v. fattura Arch. n.26/2017 prodotta sub doc.9); Per_2
il tutto per un importo complessivo di € 20.585,64 oltre IVA al 10% su € 14.351,24; oltre a rivalutazione e interessi sulle predette somme dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. 2) In via subordinata e con riserva di impugnazione: - in accoglimento del motivo di impugnazione IIIA), dare atto della risposta negativa fornita dal CTU
NG. al quesito n.4) relativo al collegamento causale tra l'incendio che ha Per_1
interessato la proprietà della e i vizi lamentati dai conchiudenti e, CP_8
conseguentemente, condannare per questo motivo al pagamento di parte delle spese di CTU, nella misura meglio vista e ritenuta, l'NG. e/o le altri parti che CP_2
hanno aderito a tale difesa;
- in accoglimento del motivo di impugnazione IIIB), condannare il signor , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della cessata ditta individuale EL FF Impianti di
[...]
alla rifusione della spese della lite sostenute in primo grado da CP_1 [...]
condannare l'NG. alla rifusione della spese Controparte_4 CP_2
della lite sostenute in primo grado da già Controparte_5 [...]
3) In ogni caso: condannare le parti Controparte_6
soccombenti alla restituzione dei seguenti importi pagati dai signori Parte_1
e a titolo di spese legali e di CTU agli odierni appellati: €
[...] Parte_2
3 1.455,48 pagati in data 05/05/23 a € 3.634,03 pagati in data 05/05/23 CP_4
all'NG. € 2.022,87 pagati in data 12/05/23 a nonché alla CP_2 CP_5
restituzione degli eventuali successivi importi pagati dagli appellanti nel corso del giudizio, nella misura in cui i suddetti importi all'esito dell'appello risulteranno indebitamente versati, oltre agli interessi maturati sulle suddette somme dalla data dei pagamenti al saldo;
condannare le parti soccombenti a rifondere ai conchiudenti le competenze e gli onorari del primo e del secondo grado del giudizio (comprese le spese di CTU e del CTP Arch. quantificate in € 4.165,61, come da Per_2
preventivo prodotto) nonché il compenso per la procedura di negoziazione assistita.”
Per l'appellato e appellante incidentale : “Piaccia alla Controparte_1
Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione (anche istruttoria)
e difesa, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti: 1) in via principale, accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato, in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dai signori e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 953/2023 del Tribunale di Genova depositata in data 18.04.2023 e conseguentemente rigettarlo;
2) in subordine ed in caso di accoglimento, anche parziale, degli avversari motivi di appello, accogliere l'appello incidentale proposto dal signor avverso la sentenza n. 953/2023 del Tribunale di Controparte_1
Genova depositata in data 18.04.2023 ed accertare e dichiarare la decadenza dei signori e dal diritto alla garanzia sui vizi e Parte_1 Parte_2
difetti per cui è causa ex art. 1667, secondo comma, c.c. e, conseguentemente, rigettare le domande dei signori e in quanto Parte_1 Parte_2
improcedibili e/o inammissibili. 3) in subordine ed in caso di accoglimento, anche parziale, degli avversari motivi di appello, accogliere l'appello incidentale proposto dal signor avverso la sentenza n. 953/2023 del Tribunale di Controparte_1
Genova depositata in data 18.04.2023 ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell' azione proposta dai signori e Parte_1 Pt_2
contro l'appaltatore, stante la decorrenza del termine ex art. 1667, terzo
[...]
comma, c.c. e, conseguentemente, rigettare le domande dei signori Parte_1
4 e in quanto improcedibili e/o inammissibili. 4) sempre in via Pt_1 Parte_2
subordinata, rigettare in ogni caso le domande dei signori e Parte_1
perché infondate e/o non provate, mandando assolto dalle stesse il Parte_2
convenuto, signor . 5) in via di ulteriore subordine, in caso di Controparte_1
denegato e non creduto accoglimento anche parziale delle domande dei signori e accertare e dichiarare l'esclusiva Pt_1 Parte_1 Parte_2
responsabilità del signor e dell'ing. mandando assolto dalle CP_3 CP_2
stesse il convenuto;
6) in via di ulteriore subordine, in caso di Controparte_1
denegato accoglimento anche parziale delle domande dei signori Parte_1
e nei confronti del signor , accertare e
[...] Parte_2 Controparte_1
dichiarare tenuti e quindi condannare e dell'ing. a manlevare CP_3 CP_2
e tenere indenne il signor da ogni domanda contro lo stesso Controparte_1
proposto e da ogni conseguente pregiudizio per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed accessori, ecc.; 7) in via di ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità solidale tra i convenuti, accertare e dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i soggetti ritenuti responsabili in via solidale a rifondere al signor le somme che lo stesso fosse Controparte_1
tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti;
8) sempre in via subordinata, in caso di denegato accoglimento anche parziale delle domande dei signori e accertare e dichiarare tenuta e Parte_1 Parte_2
quindi condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4
a manlevare e tenere indenne il signor da ogni domanda contro lo Controparte_1
stesso proposta e da ogni conseguente pregiudizio per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed accessori, ecc., anche ai sensi dell'art. 1917, terzo comma,
c.c.; 9) accogliere l'appello incidentale proposto dal signor e Controparte_9
condannare i signori e al pagamento integrale Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre oneri accessori di legge;
10)
5 condannare i signori e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese legali del grado di appello, oltre oneri accessori di legge.”
Per l'appellato : “Voglia la Ecc.ma Corte accogliere le seguenti CP_2
Conclusioni: a) In via preliminare: rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c; b) In via preliminare: dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice sia in merito all'imputazione delle spese legali relative a sia in merito alla condanna CP_5
solidale di e (cfr. punto 1 lettera c e punto 2 IIIA delle conclusioni CP_2 CP_1
dell'atto di appello con conclusioni sia dell'atto di citazione Tribunale di Genova 28 maggio 2018 sia della successiva memoria ex art183 n. 1 cpc); c) In via principale: rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e in quanto infondato in fatto e in Pt_1 Pt_2
diritto e per l'effetto confermare la decisione di primo grado;
d) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello diminuire e accertare la quota di responsabilità dell'NGegner nella misura già quantificata CP_2
in primo grado in sede di Ctu indicata in meno del 10%. e) In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese integrali di entrambi i gradi di giudizio, diritti e onorari e CPA e anche quelle relative alla Ctu del Dott. e dei periti Per_1
di parte in particolare dell'NGegner che ha fornito un contributo determinante Per_3
nello svolgimento delle operazioni peritali. f) In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e probatorie già formulate negli atti difensivi del primo grado di giudizio.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, CP_3
disattesa ogni contraria istanza:
1. in via principale respingere le domande tutte degli appellanti per i motivi dedotti in narrativa, in particolare in conseguenza dell'avvenuta prescrizione del diritto nei confronti del sig. con vittoria di spese CP_3
e competenze di causa;
2. in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità per avvenuta prescrizione del diritto, riconoscere che nulla è dovuto dal sig. in quanto egli agì esclusivamente CP_3
6 su incarico e secondo le direttive impartitegli dal committente . Con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa.”
Per l'appellata “Piaccia alla Corte d'Appello Controparte_4
Ecc.ma, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
e in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti
[...] Parte_2
in parte narrativa, così confermando integralmente la sentenza n. 953/2023 resa in primo grado dal Tribunale di Genova, anche per quanto concerne la statuizione in punto spese. Vinte le spese ed i compensi di difesa anche del presente grado di giudizio ed D.M. 147/22.”
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_5
Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità della Compagnia di Assicurazione ad accettare il Controparte_5
contraddittorio su nuove domande e/o nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare In via preliminare: ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale della causa con conseguente pronuncia di rigetto dell'appello proposto dai Signori
e in quanto inammissibile e/o improcedibile Parte_1 Parte_2
ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello proposto avverso la Sentenza n. 958/2023 una ragionevole probabilità di accoglimento. In via principale: per le ragioni illustrate nel suesteso atto, rigettare l'appello proposto dai Signori e Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 958/2023 Parte_2
emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 18.04.2023. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello di riforma della sentenza n. 958/2023 di primo grado, con conseguente riconoscimento della responsabilità in capo all'Arch. e sua conseguente condanna al CP_2
pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno in favore dei Signori
e accertare e dichiarare l'insussistenza di Parte_1 Parte_2
qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a Controparte_5
in forza della Polizza n. HCC17-W0006054, per le ragioni riproposte e illustrate nel
7 presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dall'NG. nel primo grado di giudizio ed eventualmente riproposte nel CP_2
presente secondo grado di giudizio (e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di In via ulteriormente subordinata: nella Controparte_5
contestata eventualità di accertamento e/o conferma di qualunque obbligo di pagamento in capo all'NG. nonché di qualsiasi obbligo indennitario in CP_2
capo a in favore dell'Assicurato: - accertare la quota di Controparte_5
responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'NG. in misura CP_2
corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari di in base alla Polizza Controparte_5
HCC17-W0006054 – previa eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c – entro il limite massimo di indennizzo di € 500.000,00, previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00. In via istruttoria senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e probatorie proposte in primo grado come indicate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, spese da porsi a carico degli odierni appellanti in conformità al principio di causalità della lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata « e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Sig. (C.F.: Controparte_1
in proprio e in qualità di titolare pro tempore della cessata C.F._1
impresa individuale ELLE per sentirli condannare, in Controparte_10
solido tra loro, al risarcimento del danno conseguente a vizi e difetti dei lavori di rifacimento dell'appartamento posto all'interno n.3 di in Genova CP_7
Deducevano gli attori quanto segue: • di essere comproprietari dell'appartamento sito all'interno n.3 di in Genova (doc.1). . di avere nell'agosto 2013 appaltato CP_7
8 all'impresa individuale EL FF Impianti, in persona del titolare , Controparte_1
lavori di ristrutturazione totale del loro appartamento, come risulta dalla SCIA per opere interne n. 6747/2013 presentata in data 09/10/2013 a firma dell'NG. CP_2
allegato A) alla perizia tecnica redatta per incarico dei committenti dall'Arch.
(doc.2) . I suddetti lavori sono stati eseguiti nel periodo compreso Persona_4
tra l'ottobre 2013 e l'aprile 2014 e, quale corrispettivo, i signori Parte_1
e hanno pagato alla ditta individuale EL FF un importo
[...] Parte_2
complessivo di € 63.800,00, come risulta dalle fatture n.09 del 20/08/13, n.11 del
14/11/13 e n.02 del 03/02/14 che si producono sub doc. 3, 4, 5 con allegate le ricevute dei relativi bonifici bancari. Per consentire l'effettuazione dei lavori i signori e hanno dovuto traslocare, e sono rientrati nel loro appartamento nel Pt_1 Pt_2
mese di maggio 2014. • le opere eseguite sono affette dai seguenti vizi esecutivi: difetti nella posa della pavimentazione, in particolare disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo. dei quali essi committenti hanno chiesto immediatamente spiegazione al signor , il quale non è CP_1
stato in grado di fornire una giustificazione tecnica, limitandosi a riferire che l'esecutore materiale aveva ritenuto di effettuare una posa senza fuga per simulare l'effetto finale di un pavimento in parquet. . altri problemi di distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno sorti nel maggio 2015 ; distaccamento di alcuni tratti di battiscopa e presenza di una fessura di circa 5mm tra il battiscopa e il pavimento, riscontrati poco tempo dopo . Infine problemi di distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio (cosiddetto “effetto vuoto”), rilevati nel corso del 2016. Di tutti questi vizi dell'opera il titolare della ditta individuale EL FF Impianti è stato immediatamente informato appena i committenti ne sono venuti a conoscenza, tanto è vero che lo stesso titolare è intervenuto personalmente ed ha inviato dei suoi collaboratori per cercare di porvi rimedio. . I vizi e le irregolarità nell'esecuzione dell'opera sopra descritti hanno trovato pieno riscontro nella perizia tecnica redatta per incarico dei committenti dall'Arch. . Si costituiva il convenuto sig. eccependo Persona_4 CP_1
9 la prescrizione/decadenza sia della garanzia ex art.1667 c.c. sia dell'azione ex art.1669 c.c con riferimento a tutti i predetti denunciati vizi esecuti , rilevando l'infondatezza nel merito delle domande attoree e chiedendo di chiamare in causa il sig. quale subappaltratore esecutore materiale dei lavori in questione, il D.L. e CP_3
progettista NG. e la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, CP_2
l' sulla scorta delle argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e CP_4
risposta Si costituiva il terzo chiamato NG eccependo la prescrizione/decadenza CP_2
della garanzia ex art.1667 c.c. sia dell'azione proponibile contro l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 comma 3. , rilevando l'infondatezza nel merito delle domande attoree e della sua chiamata in causa da parte del e chiedendo di chiamare in CP_1
causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, “
[...]
” che ha assunto il rischio derivante Controparte_6
dal Certificato di Assicurazione nn. HCC17-W0006054, oggi CP_5
per essere dallo stesso garantito, sulla scorta delle argomentazioni
[...]
svolte in comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva tardivamente ed anche dopo lo spirare dei termini ex art.183 VI co. cpc il terzo chiamato …. Si CP_3
costituiva la terza chiamata eccependo l'inoperatività della polizza CP_4
Contro stipulata… . Si costituiva la terza chiamata eccependo l'inoperatività della polizza stipulata dall'NG (sentenza impugnata pagg. 8 e ss.). CP_2
Con sentenza definitiva n. 953/2023 del 14/04/2023 (dep.18.04.2023), il Tribunale di
Genova, in composizione monocratica, così decideva:
“I) Accerta e dichiara che i difetti esecutivi della difformità di planarità/dislivello delle piastrellature (in particolare disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo) e del distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio (cosiddetto “effetto vuoto”)hanno la natura di vizi ex art.1669 c.c.; II) Accerta e dichiara che i difetti esecutivi del distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno e del distaccamento di alcuni tratti di battiscopa e presenza di una fessura di circa 5mm tra il battiscopa e il pavimento, hanno la natura di vizi ex art.1667 c.c.; III) Respinge
10 l'eccezione di decadenza dalle garanzie ex artt.1667 e 1669 c.c. relativa ai predetti vizi esecutivi;
IV) Dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione attorea ex art.1669
c.c. relativa ai difetti esecutivi della difformità di planarità/dislivello delle piastrellature (in particolare disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo) e del distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio (cosiddetto “effetto vuoto”) V) Dichiara
l'intervenuta prescrizione dell'azione attorea ex art.1667 c.c. relativa ai difetti esecutivi del distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno e del distaccamento di alcuni tratti di battiscopa e presenza di una fessura di circa 5mm tra il battiscopa e il pavimento;
VI) Per l'effetto respinge le domande attoree VII)
Dichiara tenuti e condanna i sig.ri (cod. fisc. Parte_1 [...]
e (cod. fisc. , C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
quali debitori in solido, a rifondere al sig. Sig (C.F.: Controparte_1
in proprio e in qualità di titolare pro tempore della cessata C.F._1
impresa individuale ELLE EFFE IMPIANTI DI B.L. (p.iva: ) il 50% P.IVA_1
delle spese di lite, percentuale liquidata in € 2.458,00
(duemilaquattrocentocinquantotto/00) per compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
VIII) Dichiara tenuti e condanna i sig.ri Parte_1
(cod. fisc. e (cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
, quali debitori in solido, a rifondere all'NG. , C.F._3 CP_2
Cod.Fisc. il 50% delle spese di lite,.percentuale liquidata in € C.F._4
2.458,00 ( duemilaquattrocentocinquantotto/00) per compenso professionale, oltre
15% spese generali, IVA e CPA IX) Dichiara tenuti e condanna i sig.ri
[...]
(cod. fisc. e (cod. Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
fisc. , quali debitori in solido, a rifondere al sig. CodiceFiscale_3 CP_3
nato il [...] a [...], cf il 50% delle
[...] C.F._5
spese di lite.percentuale liquidata in € 1.826,00 (milleottocentoventisei/00) per compenso professionale , oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
X) Dichiara tenuti e condanna i sig.ri (cod. fisc. Parte_1 C.F._6
[...]
[...] [...]
e cod. fisc. , quali debitori in
[...] Parte_2 CodiceFiscale_3
solido, a rifondere all (P.I.: ), in persona del suo CP_4 P.IVA_2
rappresentante legale pro -tempore il 50% delle spese di lite, percentuale liquidata in
€ 997,50 (novecentonovantasette/50) per compenso professionale, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA;
XI) Dichiara tenuti e condanna i sig.ri Parte_1
(cod. fisc. e (cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
quali debitori in solido, a rifondere alla C.F._3 CP_5
ià ” che ha
[...] Controparte_6
assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione nn. HCC17 -W0006054
(di seguito, anche la "), con sede legale in Londra (Gran Bretagna) n. 1 e sede Pt_3
secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Torino n. 2 (P.IVA:
), in persona del legale rappresentante pro -tempore, il 50% delle spese P.IVA_3
di lite, percentuale liquidata in € 997,50 (novecentonovantasette/50) per compenso professionale , oltre il 15% spese generali, IVA e CPA;
XII) Pone definitivamente le spese di CTU per il 50% a carico degli attori, per il 42% a carico del terzo chiamato e per l'8% a carico del terzo chiamato NG . CP_3 CP_2
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
e , con atto notificato in data Parte_1 Parte_2
18.05.2023.
Con comparsa si costituiva il quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello; proponeva appello incidentale.
Con comparsa si costituivano Controparte_11
quali instavano per il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza dell'11.12.2023 il C.I. formulava proposta conciliativa, fissando l'udienza del 9.05.2024 per comparizione delle parti.
Con ordinanza del 26.09.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
10.09.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza,
12 visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio con ordinanza depositata il 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. di parte Controparte_5
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente/ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, secondo la Giurisprudenza: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n.
27199 del 16/11/2017).
2. Sui motivi di appello principale
2.1 PRIMO MOTIVO: “ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE.
ERRONEO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE EX ART. 1669 C.C.”
La parte della sentenza censurata dagli appellanti è quella in cui il Giudice, dopo aver riconosciuto che i difetti nella posa della pavimentazione - in particolare i disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo ed il distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio
(cosiddetto “effetto vuoto”) - debbano essere qualificati come “gravi vizi” ex art.1669
c.c.”, ha accolto l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. sollevata dal convenuto e a cui hanno aderito i terzi chiamati. In particolare, la sentenza Controparte_1
13 viene impugnata nella parte in cui con riferimento al vizio a) “difformità di planarità
e dislivello delle piastrellature”, il Tribunale ha affermato “Essendo stata fatta la denuncia del vizio a) nel medesimo periodo (maggio 2014), come ha affermato la stessa teste la conseguente azione giudiziaria deve ritenersi prescritta nel Tes_1
maggio 2015, ex art.1669 c.c., non essendovi stati atti interruttivi della prescrizione in tale arco temporale” (cfr. pag. 23), e nella parte in cui con riferimento al vizio b)
“problemi di distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio” il Giudice ha affermato “Quanto al vizio b) gli attori devono essere considerati decaduti dalla garanzia, sia in quanto nessuno dei testi escussi ha dichiarato di avere avuto cognizione diretta della sua denuncia, ma solo de relato da parte degli stessi attori sia in quanto la generica e non precisa collocazione temporale della scoperta del vizio (genericamente nel corso del 2016 e non almeno in un determinato mese di tale anno), non consente di individuare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di un anno dalla scoperta del vizio di cui all'art.1669 c.c., termine che sarebbe stato interrotto dalla precitata lett.racc. del settembre 2017 o di quello ex art.1667 c.c. di 60 giorni dalla scoperta” (cfr. pag.23, ultimo capoverso).
Il primo motivo di appello principale deve essere esaminato unitamente al PRIMO
MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
- «Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, Controparte_1
anche parziale, dell'appello principale, il signor intende proporre Controparte_1
appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado che ha erroneamente qualificato gli asseriti disallineamenti altimetrici tra le piastrelle e i distacchi di alcune piastrelle del pavimento dell'immobile degli appellanti, quali vizi ex art. 1669
c.c.» (v. alle pagg. 11 – 14 della comparsa di costituzione e risposta)
La Corte osserva quanto segue.
I) Il Tribunale, sulla base delle risultanze della c.t.u. disposta, ha qualificato i vizi de quibus come vizi rilevanti ex art. 1669 c.c., ritenendo che il potenziale pericolo di inciampo sulla pavimentazione causato dalle difformità di planarità e dislivello delle
14 piastrellature comprometta la funzionalità globale e la normale utilizzazione di tale manufatto, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In particolare, a pag. 20 e s. della sentenza impugnata vengono riportate le risposte del CTU, il quale ha verificato l'incidenza dei difetti rilevati sulla funzionalità dell'immobile, impedendo ad esso di fornire l'utilità cui esso è destinata, in quanto “i difetti rilevati, seppure limitatamente alle difformità di planarità e dislivello delle piastrellature, hanno costituito disagio e potenziale pericolo di inciampo nella deambulazione domestica”, nonché ha verificato la menomazione nel godimento dell'immobile in quanto “le difformità di planarità e dislivello delle piastrellature costituiscono un disagio percepito fin dalla data del trasloco risalente al maggio 2014”. Conseguentemente il
Tribunale ha ritenuto che “I difetti nella posa della pavimentazione, in particolare disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo ed il distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore al calpestio
(cosiddetto “effetto vuoto”), rilevati nel corso del 2016 vanno quindi qualificati come vizi ex art.1669 c.c.” (pag. 21). Tale valutazione appare conforme alla
Giurisprudenza secondo la quale “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Sez. U., 27/03/2017, n. 7756; nello stesso senso Cass. Sez. 2, 04/10/2018, n. 24230);
II) Con riferimento al dies a quo per la «denuncia dei vizi ex art.1669 c.c.», si legge nella sentenza impugnata: « Secondo i committenti attori il momento della scoperta dei vizi si doveva identificare con la data della perizia tecnica del consulente da essi incaricato, cioè quando i risultati dell'accertamento sarebbero stati disponibili e conoscibili e quindi il 04 agosto 2017, come risulta dalla data, dalla sottoscrizione e dal timbro dell'elaborato peritale dell'Arch. ( prod.2 attorea). Persona_4
Dunque secondo la prospettazione attorea tale termine decadenziale ed il termine prescrizionale di un anno dalla data della denunzia sarebbero stati rispettati, essendo
15 stata quest'ultima effettuata con la lettera raccomandata A/R da Avv.ti Braghero e
Baiardo al sig. , spedita il 27 settembre 2017 ( prod.10 attorea) a CP_1
distanza di poco più di un mese dalla denunzia dei gravi vizi del disallineamento della pavimentazione e del distacco di alcune piastrelle della stessa ed essendo stato notificato in data 30 maggio 2018 l'atto di citazione. La versione dei fatti attorea in ordine al momento della scoperta della gravità dei vizi in parola trova però palmare smentita nella narrazione degli eventi di cui allo stesso atto di citazione e nella deposizione della teste sig.ra nuora del sig. . Gli attori in Testimone_2 Parte_1
sede di atto di citazione hanno infatti affermato di essere rientrati nell'appartamento nel maggio del 2014 successivamente alla fine dei lavori collocata nel mese di aprile
2014 e di avere subito riscontrato difetti nella posa della pavimentazione, in particolare disallineamenti altimetrici tra le piastrelle che comportavano un pericolo di inciampo. e di avere di essi chiesto immediatamente spiegazione al signor
. La sig.ra in sede di sua deposizione testimoniale ha CP_1 Testimone_2
confermato la narrazione attorea , riferendo, in risposta al capitolo di prova n.3 di avere partecipato insieme con il suocero , al marito ed al Parte_1 Persona_5
sig. ad un sopralluogo tenutosi prima della consegna dell'immobile e CP_1
che in tale occasione lei, suo suocero e suo marito hanno riscontrato i predetti difetti della posa della pavimentazione e che essi comportavano un pericolo di inciampo. Il decorso del termine per la denuncia dei vizi contestati dai sig.ri e al sig. Pt_1 Pt_2
non può dunque essere postergato all'esito degli approfondimenti CP_1
tecnici svolti con la sua perizia dall'Arch. , ma prende avvio dalla sua Per_2
scoperta risalente al maggio 2014 ,per il vizio a) ed all'anno 2016 per il vizio b) , trattandosi nel caso di problemi, appunto, di immediata percezione sia nella loro reale entità che nelle loro possibili origini ( il pericolo di inciampo derivante dal disallineamento della pavimentazione e dalla rottura delle piastrelle ed il rumore al calpestio (cosiddetto “effetto vuoto” , riconosciuti come difetti esecutivo della posa delle piastrelle in tale data). Essendo stata fatta la denuncia del vizio a) nel medesimo periodo ( maggio 2014), come ha affermato la stessa teste la conseguente Tes_1
16 azione giudiziaria deve ritenersi prescritta nel maggio 2015, ex art.1669 c.c., non essendovi stati atti interruttivi della prescrizione in tale arco temporale. Quanto al vizio b) gli attori devono essere considerati decaduti dalla garanzia, sia in quanto nessuno dei testi escussi ha dichiarato di avere avuto cognizione diretta della sua denuncia, ma solo de relato da parte degli stessi attori sia in quanto la generica e non precisa collocazione temporale della scoperta del vizio ( genericamente nel corso del
2016 e non almeno in un determinato mese di tale anno ), non consente di individuare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di un anno dalla scoperta del vizio di cui all'art.1669 c.c., termine che sarebbe stato interrotto dalla precitata lett.racc. del settembre 2017 o di quello ex art.1667 c.c. di 60 giorni dalla scoperta»
(pagg. 22 – 23).
III) È peraltro provato che solo il 04 agosto 2017, «come risulta dalla data, dalla sottoscrizione e dal timbro dell'elaborato peritale dell'Arch. ( Persona_4
prod.2 attorea)» sono stati precisamente individuati non solo i vizi in questione come da pag. 4 di detto elaborato ma anche verificate, attraverso appositi sondaggi eseguiti dal CTP, le cause degli stessi quali ascrivibili a responsabilità dell'impresa appaltatrice (pag. 7 dell'elaborato):
17 IV) Si deve quindi ritenere che il termine decadenziale ed il termine prescrizionale di un anno dalla data della denunzia siano stati rispettati. Infatti, la denunzia è stata effettuata con la lettera raccomandata A/R dagli Avv.ti Braghero e Baiardo al
, spedita il 27 settembre 2017 ( prod.10 attorea) poco più di un mese CP_1
dopo la relazione del CTP di cui sopra. L'atto di citazione è stato notificato in data 30 maggio 2018, vale a dire entro di un anno dalla data della denunzia.
V) Devono pertanto essere applicati alla presente fattispecie i principi affermati dalla
Giurisprudenza secondo la quale: “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c.
a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto
18 collegamento causale” (Cass. Sez. 2, 22/07/2025, n. 20678, Rv. 675961 – 01; nello stesso senso Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 (Rv. 648162 - 02).
Il primo motivo di appello principale deve pertanto essere accolto, mentre deve essere rigettato il primo motivo dell'appello incidentale proposto da . CP_1
2.2 SECONDO MOTIVO - ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI
LEGGE. ERRONEO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE EX ART. 1667 C.C. ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA DOMANDA GIUDIZIALE. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al vizio c) , problemi di distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno sorti nel maggio 2015, dopo aver riconosciuto che i committenti non sono tenuti a provare la denunzia dei suddetti vizi, avendoli il convenuto appaltatore implicitamente riconosciuti, ha affermato che tali riconoscimenti sarebbero ininfluenti perché dal momento degli stessi sarebbe decorso nuovamente il termine prescrizionale di due anni di cui all'art.1667 ult.comma c.c. senza il compimento di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Il secondo motivo di appello principale deve essere esaminato unitamente al
SECONDO e al TERZO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE
PROPOSTO DA AS CA - SECONDO MOTIVO - «Per mero scrupolo difensivo, il signor , intende, sempre con appello Controparte_1
incidentale, impugnare la parte della sentenza di primo grado che, con riferimento all'asserito distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno (pag.
24), ha ritenuto sussistente un riconoscimento del vizio da parte dell'odierno comparente» (pag. 14 comparsa di costituzione e risposta) - TERZO MOTIVO -
«Sempre in via di appello incidentale e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) dei motivi di appello principale proposti dai signori Parte_1
e dalla signora il signor , chiede che venga Parte_2 Controparte_1
comunque accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione promossa nel caso di specie dagli appellanti, tenuto conto della decorrenza del termine previsto dall'art. 1667, terzo comma c.c.».
19 LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «c) altri problemi di distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno sorti nel maggio 2015. Ai sensi dell'art.1667 II co. c.c. parte attrice committente non è tenuta a provare la denunzia di tale vizio, avendolo il convenuto appaltatore implicitamente riconosciuto, dichiarando in sede di suo interrogatorio formale di avere mandato subito un operaio a mettere a posto cioè di avere eseguito opera di ripristino del lamentato vizio. Tale riconoscimento è peraltro ininfluente, sia in quanto è decorso il termine prescrizionale di due anni di cui all'art.1667 ult.co. c.c. dalla consegna dell'opera
(aprile/maggio 2015) , risalendo al settembre 2017 il primo atto interruttivo della prescrizione ( lett.racc. prod. 10 attorea) sia in quanto gli attori non hanno coltivato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni. d) distaccamento di alcuni tratti di battiscopa e presenza di una fessura di circa 5mm tra il battiscopa e il pavimento, riscontrati poco tempo dopo sempre nel maggio 2015. Anche per tale vizio parte attrice committente non è tenuta a provare la sua denunzia, avendolo il convenuto appaltatore implicitamente riconosciuto, dichiarando in sede di suo interrogatorio formale di avere mandato subito un operaio a mettere a posto cioè di avere eseguito opera di ripristino del lamentato vizio. Tale riconoscimento è peraltro ininfluente, in quanto è decorso il termine prescrizionale di due anni di cui all'art.1667 ult.co. c.c. dal maggio 2015, risalendo al settembre 2017 il primo atto interruttivo della prescrizione (lett.racc. prod. 10 attorea)» (pag. 24)
II) Si legge a verbale di udienza 18/12/2020, che il così CP_1
rispondeva in sede di interrogatorio: «5) È VERO CHE nel maggio 2015 i committenti hanno riscontrato il distaccamento di alcune piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno e il distaccamento di alcuni tratti di battiscopa. Ho mandato subito un operaio a mettere a posto. Adr.giudice: tale operaio ha messo a posto tali distaccamenti. Non ricordo quale degli operai si sia occupato di ciò. 6) Non è VERO
CHE nel corso del 2016 i committenti hanno rilevato il distaccamento di altre piastrelle dal pavimento, con relativo rumore, cosiddetto “effetto vuoto” , al calpestio.
20 Nel 2016 era tutto perfetto. 7) i committenti mi hanno immediatamente informato solo del distaccamento di alcune piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno e del distaccamento di alcuni tratti di battiscopa nel maggio 2015. 8) Non è VERO CHE io stesso mi sono più volte recato personalmente o ho inviato dei miei collaboratori, tra i quali il signor , presso l'appartamento dei committenti per cercare di porvi Pt_4
rimedio. Ho mandato subito un operaio a mettere a posto solo per il distaccamento di alcune piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno e del distaccamento di alcuni tratti di battiscopa nel maggio 2015»
III) Con riferimento a quanto dedotto dall'appellante incidentale, non rileva la circostanza che il alla stessa udienza abbia risposto nel senso che «La prima Pt_1
segnalazione fatta al sig. risale ai primi mesi del 2015 quando abbiamo CP_1
notato il distaccamento di alcune piastrelle del bagno e la caduta del battiscopa nella sala. Il sig. ha mandato subito il sig. per rimediare a CP_1 CP_3
questi errori. Noi non siamo rimasti soddisfatti di questo intervento e a questo punto il sig. ci ha mandato un operaio di nome , che ha fatto un CP_1 Pt_4
ottimo lavoro». Tale dichiarazione non significa che l'intervento sia stato davvero risolutivo, dal momento che, come vedremo, il difetto è stato riscontrato come ancora sussistente in sede di CTU, evidentemente perché ripresentatosi successivamente, non essendo stato davvero risolto in modo definitivo.
IV) Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il riconoscimento dei vizi e difetti da parte dell'appaltatore non richiede l'osservanza di determinate forme, potendo quindi perfezionarsi tanto in forma espressa, quanto in forma tacita o per facta concludentia, come ad esempio l'assunzione, da parte dell'appaltatore stesso, dell'impiego di provvedere all'eliminazione dei vizi o l'eliminazione degli stessi (in questo senso, Cass. Sez. 3, 20/04/2012, n. 6263, Rv. 622318 - 01). Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che il signor abbia dichiarato in sede di suo CP_1
interrogatorio formale “di aver mandato subito un operaio a mettere a posto cioè di aver eseguito opera di ripristino del lamentato vizio” integra sicuramente un'ipotesi di riconoscimento tacito, per facta concludentia, frutto di ravvedimento operoso.
21 Peraltro, tale circostanza viene nuovamente riconosciuta da parte dell'appaltatore- appellato in sede di propria comparsa di costituzione ed appello incidentale, là dove
(pagina 9) ribadisce che, dopo essere stato informato in merito ai vizi de quibus,
“aveva tempestivamente incaricato un proprio collaboratore di eseguire i lavori di rimessione in pristino”.
V) La qualificazione del comportamento dell'appaltatore-convenuto come riconoscimento porta alla individuazione di un diverso regime giuridico per quanto concerne la decadenza e la prescrizione dell'azione. Giova ricordare che il riconoscimento, in qualunque forma, non ha solo l'effetto di rendere superflua la tempestiva denuncia dei vizi e difetti da parte del committente, bensì incide sullo stesso termine di prescrizione delle azioni che il committente può esercitare nei confronti dell'appaltatore in base all'art. 1668 c.c. Infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento operoso dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore (per facta concludentia, attraverso un'attività diretta all'eliminazione dei vizi medesimi) non rappresenta un quid novi con effetto estintivo/modificativo della responsabilità, ma un "quid pluris" (L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (Cass. Sez. 3, 20/04/2012, n. 6263).
Il secondo motivo di appello di appello principale deve pertanto essere accolto e devono essere rigettati il secondo e terzo motivo dell'appello incidentale proposto da
. Controparte_1
3. ESAME DOMANDE DELLE PARTI APPELLANTI RIPROPOSTE EX
ART. 346 C.P.C.
Quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello devono essere decise nel merito le domande formulate dagli appellanti in primo gradi e qui riproposte: “a) accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti e vizi
22 nell'appartamento di proprietà dei Signori e Parte_1 Parte_2
sito all'interno n.3 del in Genova;
b) accertare e Controparte_7
dichiarare che i suddetti gravi difetti e vizi sono stati causati dai lavori di ristrutturazione totale del medesimo appartamento oggetto del contratto di appalto intercorso tra i conchiudenti e la cessata ditta individuale EL FF Impianti di
BA LU, in persona del legale rappresentante;
c) In Controparte_1
base alle risultanze dell'espletata CTU tecnica redatta dall'NG. Persona_1
dichiarare tenuti e condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c. e/o delle norme meglio viste, il signor
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata Controparte_1
ditta individuale EL FF Impianti di LU BA, e l'NG. nella CP_2
qualità di progettista e/o direttore dei lavori, al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti mediante pagamento delle seguenti somme: € 14.351,24 oltre IVA al 10% per i lavori necessari all'eliminazione dei vizi;
€ 4.500,00 per spese di trasporto e custodia dei beni mobili durante l'esecuzione dei lavori;
€ 1.100,00 quale parte delle spese di alloggio che gli appellanti dovranno sostenere durante il periodo di esecuzione dei lavori;
€ 634,40 per spese di perizia iniziale (v. fattura Arch. Per_2
n.26/2017 prodotta sub doc.9); il tutto per un importo complessivo di € 20.585,64 oltre IVA al 10% su € 14.351,24; oltre a rivalutazione e interessi sulle predette somme dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.”
LA CORTE OSSERVA.
I) I vizi riscontrati nella CTU sono i seguenti:
«VIZIO A) Irregolarità della superficie del pavimento, visibile ad occhio nudo e percepibile percorrendo il pavimento, con numerosi punti in cui si verifica possibilità di inciampo.
B) Distacco perimetrale tra la superficie del pavimento e il battiscopa pari a Pt_5
circa 5 [mm], visibile a occhio nudo e riscontrata nei locali di ingresso, sala, camera.
C) Aree di distacco di alcune piastrelle dal sottofondo» (pagg. 42 e 43 Pt_5
relazione di CTU)».
23 II) Per quanto attiene alle cause dei vizi in questione, le stesse sono sinteticamente riepilogate alle pagg. 5 e seg. della relazione « la CAUSA PRINCIPALE dei Vizi si deve ascrivere in ordine prioritario ad evidenti IRREGOLARITA' ESECUTIVE:
Massetto e Pavimenti. (Posa della Piastrellatura, disomogeneità nel Massetto cementizio, assenza Giunti Perimetrali, non corretta sigillatura del Battiscopa).
LACONCAUSA - Peraltro il sottoscritto C.T.U. ha effettuato anche un Profilo di indagine sulle verifiche di Resistenza e di Deformazione del Solaio Ligneo, quale supporto strutturale della nuova pavimentazione. … vista la vetustà del solaio ligneo e la rilevata rigidezza degli strati “portati”, i valori di Deformazione finale … pur essendo contenuti entro i limiti deformativi usualmente assunti nelle verifiche allo stato limite di esercizio, avrebbero necessitato un approfondimento sulla compatibilità della deformazione, con la destinazione d'uso e cautelativamente raccomandato la messa in atto di opportune misure costruttive, anche mediante un preventivo intervento di rinforzo dei solai lignei – vedere Risposte al Quesito n° 3 – finalizzate ad attenuare gli effetti di tale componente deformativa, tenuto anche conto delle significative dimensioni degli elementi posati all'estradosso (quali i listoni di rivestimento lunghi 90 cm). … dove si ribadisce che, all'epoca costruttiva (2013-
2014), la Normativa Tecnica cogente (NTC 2008 e non NTC 2018!!] demandava la valutazione, del regime deformativo di una struttura lignea, alla competenza progettuale. Quindi il sottoscritto C.T.U. ritiene che, questo insufficiente
Approfondimento Progettuale, possa configurarsi come CONCAUSA dei VIZI che, a mio giudizio, ha inciso meno del 10% rispetto alla CAUSA PRINCIPALE, sopra descritta». Le cause dei vizi, così sintetizzate, sono analiticamente esposte alle pagg.
50 – 64 della relazione di CTU.
III) Alla pag. 7 della relazione vengono così quantificate le spese necessarie per le opere di ripristino:
«1) Ripristino Pavimentazioni [Ved. Computo Metrico All. 6.17] € 14.351,20
Fornitura nuove Piastrelle ~ 38,5 [€/mq] ~€ 2.695
24 2) Interventi di consolidamento dei solai lignei, finalizzati alla eliminazione delle cause per non reiterare i vizi: ~ 184,63 [€/mq] € 12.924,10
3) Spese Tecniche per Progettazione e Dir. Lavori € 3.914
4) Spese per Trasloco e Deposito Mobili ~€ 4.500
5) Spese per Affitto alloggio sostitutivo: 600 [€/mq] x 6 mesi: € 3.600»
Alle pagine 90 – 92 della relazione di CTU vengono indicate le spese necessarie agli interventi di ripristino, le quali - con riferimento alle domande formulata in questa sede dagli appellanti – sono così quantificate:
«- per le attività strettamente necessarie di ripristino (§3.3.2.1) un importo complessivo di lavori pari a Euro 14.351,20.=»
«-spese per il trasloco e il deposito mobili durante la cantierizzazione: quantificabili in Euro 4.500 (preventivo (2017 del Committente da aggiornare)».
«Agli oneri dei lavori così quantificati occorrerà aggiungere i costi accessori dovuti a:
- spese per il trasloco e il deposito mobili durante la cantierizzazione: quantificabili in
Euro 4.500 (preventivo (2017 del Committente da aggiornare)».
«Si ritiene, infine, che per la realizzazione degli interventi previsti ai punti 3.3.2.1 e
3.3.2.2 sia necessario un periodo di cantierizzazione non inferiore a 5-6 mesi con conseguente occupazione integrale degli spazi dell'appartamento»
IV) Quanto alle contestazioni delle parti rispetto alle risultanze della CTU, l'appellato
AS si limita genericamente a richiamare “le deduzioni tecniche già svolte dal CTP dell'odierno comparente ed allegate alla relazione finale depositata in atti dall'NG. . Risulta peraltro che le osservazioni del CTP Persona_1
dell'appellato AS fossero riferite esclusivamente alle cause dei vizi e ed alle stesse osservazioni il CTU ha esaurientemente replicato alle pagg. 140 e ss, delle a propria relazione.
L'appellato si limita a rilevare «come alcuna condotta negligente o omissiva CP_2
sia imputabile all'NGegner nello svolgimento della direzione lavori nel cantiere CP_2
di Via Vado 47 interno 3, quando fosse individuata una responsabilità dovrà essere qualificata in una percentuale minore del 10 % in ossequio alle valutazioni della
25 CTU», laddove i) l'appellato è stato chiamato in causa non solo quale CP_2
progettista ma anche quale Direttore Lavori;
ii) egli pertanto è chiamato a rispondere non solo in relazione agli errori progettuali accertati dal CTU, ma anche in relazione ai difetti di esecuzione dell'opera, in conformità alla Giurisprudenza secondo la quale
“In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”
(Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 16987, Rv. 675114 - 01).
V) L'appellato eccepisce. a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta CP_2
che i signori e nel proprio atto di appello modificano le conclusioni già Pt_1 Pt_2
formulate in primo grado laddove avevano chiesto la condanna solo della parte convenuta , mentre in atto di appello chiedono “la condanna solidale, CP_1
alternativa, o come meglio vista” di AS e A prescindere dalla CP_2
considerazione che già in primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, gli attuali appellanti, formulavano esattamente le stesse conclusioni (“dichiarare tenuti e condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, ai sensi dell'art. 1669 c.c.
e/o dell'art. 1667 c.c. e/o delle norme meglio viste, il signor , in Controparte_1
26 proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata ditta individuale EL
FF Impianti di LU BA, e l'NG. nella qualità di progettista e CP_2
direttore dei lavori”), si ricorda: i) che secondo la Giurisprudenza “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. Sez. 2, 13/11/2024, n.
29251, Rv. 673521 - 01); ii) in ogni caso, sempre come risulta dalla sentenza impugnata, formulava le seguenti conclusioni: «in caso di CP_1
denegato e non creduto accoglimento anche parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor e dell'ing. CP_3
mandando assolto dalle stesse il convenuto », quindi CP_2 Controparte_1
indicando quale unico responsabile, il che comporta l'estensione automatica CP_2
della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato, in conformità alla
Giurisprudenza secondo la quale “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv. 656810 - 01).
VI) Nei confronti del non viene formulata alcuna domanda CP_3
risarcitoria da parte degli attuali appellanti, che rivolgono detta domanda esclusivamente nei confronti di e CP_1 CP_2
27 VII) Conseguentemente deve essere accolta la domanda formulata dagli appellanti e, pertanto, devono essere condannati e in solido tra loro al CP_1 CP_2
pagamento della somma di € 20.585,64 , a titolo di risarcimento del danno.
Trattandosi di un debito di valore esso deve essere liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione e pertanto sulla predetta somma sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della relazione di CTU ( 15.5.2022) fino alla data della presente sentenza.
Dalla data odierna solo legali ex art. 1284, I comma, fino al saldo.
Tale somma è così determinata: € 14.351,24 oltre IVA di legge, per i lavori necessari all'eliminazione dei vizi;
€ 4.500,00 per spese di trasporto e custodia dei beni mobili durante l'esecuzione dei lavori ed € 1.100,00 quale parte delle spese di alloggio che gli attori dovranno sostenere durante il periodo di esecuzione dei lavori (tenuto conto di quanto affermato dal CTU in ordine alla congruità di detti importi); € 634,40 per spese di perizia iniziale (v. fattura Arch. n.26/2017 prodotta sub doc.9). Per_2
2.3 TERZO MOTIVO:
“ERRATA PRONUNCIA SULLE SPESE DELLA LITE. VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 91 E 92 C.P.C. OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE
SOMME INDEBITAMENTE VERSATE”
Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di appello e dal conseguente esame nel merito delle domande attoree, atteso che la revisione della statuizione sulle spese è conseguenza dell'accoglimento dell'appello e del rigetto dell'appello incidentale e sarà effettuata infra.
4. APPELLO INCIDENTALE AS
4.1 PRIMO MOTIVO - «Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, il signor intende proporre Controparte_1
appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado che ha erroneamente qualificato gli asseriti disallineamenti altimetrici tra le piastrelle e i distacchi di
28 alcune piastrelle del pavimento dell'immobile degli appellanti, quali vizi ex art. 1669
c.c.»
Tale motivo è stato esaminato e rigettato unitamente al primo motivo dell'appello principale.
4.2 SECONDO MOTIVO - «Per mero scrupolo difensivo, il signor
[...]
, intende, sempre con appello incidentale, impugnare la parte della CP_1
sentenza di primo grado che, con riferimento all'asserito distaccamento delle piastrelle di rivestimento delle pareti del bagno (pag. 24), ha ritenuto sussistente un riconoscimento del vizio da parte dell'odierno comparente»
4.3 TERZO MOTIVO - «Sempre in via di appello incidentale e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) dei motivi di appello principale proposti dai signori e dalla signora il signor , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiede che venga comunque accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione promossa nel caso di specie dagli appellanti, tenuto conto della decorrenza del termine previsto dall'art. 1667, terzo comma c.c.».
Il secondo e terzo motivo sono stati esaminati e rigettati unitamente al secondo motivo dell'appello principale.
5. ALTRE DIFESE DELL'APPELLATO AS
5.1 RICHIESTA DI AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA' ESCLUSIVA
NEI CONFRONTI DI E CP_3 CP_2
L'appellato AS deduce ulteriormente che: «che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori all'interno dell'unità immobiliare di proprietà degli appellanti, si è occupato delle sole opere sugli impianti mentre le opere edili sono state eseguite dalla ditta individuale sotto la direzione lavori dell'ing. CP_3
(come documentalmente provato dalle fatture che sono state prodotte in CP_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta). L'ing. costituitosi nel CP_2
precedente grado giudizio, ha confermato l'incarico professionale conferitogli nel caso di specie. Il signor nella comparsa di costituzione e risposta depositata CP_3
tardivamente solo nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, ha invece asserito
29 (senza tuttavia provare) di essersi limitato ad eseguire le sole opere di costruzione di due muretti e di rivestimento del bagno. Tale assunto è stato peraltro smentito dalle pacifiche circostanze riferite dal teste il quale, escusso all'udienza del Tes_3
18.12.2020, ha dichiarato che: “è vero che le opere edili e le lavorazioni aventi ad oggetto la posa della pavimentazione all'interno dell'immobile sito in Genova Sestri
Ponente, sono state eseguite dalla ditta individuale sotto la CP_7 CP_3
direzione lavori dell'ing. Ne consegue pertanto che, per i motivi sopra CP_2
esposti, in caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle avversarie domande risarcitorie la responsabilità del verificarsi degli asseriti danni non potrà, in alcun modo, essere imputata all'odierno comparente bensì unicamente al signor CP_3
e all'ing. .
[...] CP_2
LA CORTE OSSERVA.
I) Con riferimento alla posizione di risulta dalla Pag. 3 della relazione CP_3
di CTU: «I Signori e comproprietari Parte_1 Parte_2
dell'appartamento in questione, sito in Via Vado 47/3, GENOVA, nel mese di Agosto
2013 hanno appaltato al la ditta individuale ELLE EFFE IMPIANTI, in persona del titolare , lavori di ristrutturazione totale del loro Controparte_1
appartamento, come risulta dal la SCIA per Opere interne a firma dell'NG. CP_2
- I lavori sono stati eseguiti nel periodo Ottobre 2013 -> Aprile 2014, e Parte
[...]
Attrice ha pagato alla ditta ELLE EFFE un importo complessivo di € 63.800, fornendo a propria cura e spese le piastrelle ceramiche, costate € 2.695» (v. anche sentenza appellata pag. 8).
II) Le dichiarazioni del teste non sono attendibili alla luce del rilievo che, a Tes_3
fronte dell'importo totale dei lavori appaltati (€ 63.800), la difesa di ha prodotto solo una fattura emessa da per un CP_1 CP_3
importo di € 990,00 IVA compresa. La pretesa di indicare il quale CP_3
unico responsabile dei vizi accertati, o di essere manlevato dal medesimo, si appalesa infondata.
30 III) Con riferimento alla posizione di le considerazioni svolte CP_2
nell'ambito dell'esame dell'appello principale, sulla base delle risultanze della CTU, comportano la responsabilità del medesimo nella qualità sia di progettista che di
Direttore Lavori;
responsabilità, peraltro, non esclusiva, ma concorrente con quella all'appaltatore . CP_1
5.2 RICHIESTA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI E CP_3
- «In estremo subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si CP_2
ritenesse sussistente una qualche forma di responsabilità in capo al signor
[...]
e/o forme di solidarietà tra il comparente e gli altri convenuti terzi CP_1
chiamati, si chiede: che sia, in primo luogo, accertata la specifica quota di responsabilità del signor in modo distinto per ogni ipotetico Controparte_1
danno ritenuto risarcibile;
· che sia, quindi, accertato il diritto del comparente ad essere tenuto indenne dagli altri convenuti per ogni risarcimento che non corrisponda, in tutto o in parte, ad una accertata responsabilità e/o quota di responsabilità sua propria e sia, comunque, accertato il diritto del comparente di agire in regresso nei confronti degli altri convenuti per il pagamento delle somme che fosse tenuto a pagare, per effetto del vincolo di solidarietà tra corresponsabili, in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertate nei suoi confronti.
LA CORTE OSSERVA
Una volta escluso, per quanto detto al punto che precede, che sia ravvisabile alcuna responsabilità a carico di , avuto riguardo alla circostanza che i CP_3
difetti dipendono sia da errori progettuali sia da errori esecutivi, sui quali il Direttore
Lavori avrebbe dovuto vigilare, mentre il era l'esecutore delle CP_1
opere, la responsabilità deve essere attribuita in misura pari al 50% ciascuno al e allo non emergendo dagli atti elementi tale che CP_1 CP_2
consentano di valutare la misura delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055
c.c. (Cass. Sez. 3, 28/11/2019, n. 31066).
5.3 RICHIESTA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI - «In CP_4
estremo subordine rispetto a quanto sopra dedotto in ordine alla inammissibilità e/o
31 alla infondatezza di tutte le avversarie domande, il signor reitera, Controparte_1
anche in questa sede, la domanda di manleva ei confronti di da ogni CP_4
domanda avversariamente proposta e da ogni consequenziale pregiudizio, comunque, derivante dal denegato accoglimento anche parziale delle avversarie domande, nonché al fine di ottenere dalla stessa Compagnia il pagamento delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917, terzo comma, c.c.».
LA CORTE OSSERVA.
1) Costituendosi nel presente grado, reiterava l'eccezione secondo la CP_4
quale « i vizi lamentati dagli attori e di cui tanto alla perizia tecnica dell'Arch.
prodotta con l'atto di citazione quanto alla CTU espletata in corso Persona_4
di causa, esulano completamente dall'attività descritta in polizza consistente nella posa di impianti idraulici, installazione di idrotermosanitari con esistenza di infiammabili fino a Kg 250, con esistenza di merci speciali fino a Kg 500, con lavoro presso terzi (cfr. pag. 2 polizza prodotta sub. 2 del fascicolo di parte )». CP_4
II) FFttivamente nella polizza menzionata l'attività assicurata viene così descritta:
Laddove risulta dalla Pag. 3 della relazione di CTU che: «I Signori Parte_1
e comproprietari dell'appartamento in questione, sito in
[...] Parte_2
Via Vado 47/3, GENOVA, nel mese di Agosto 2013 hanno appaltato alla ditta individuale ELLE EFFE IMPIANTI, in persona del titolare
[...]
, lavori di ristrutturazione totale del loro appartamento, come CP_1
risulta dalla SCIA per Opere interne a firma dell'NG. - I lavori sono stati CP_2
eseguiti nel periodo Ottobre 2013 -> Aprile 2014, e Parte Attrice ha pagato alla ditta
ELLE EFFE un importo complessivo di € 63.800, fornendo a propria cura e spese le piastrelle ceramiche, costate € 2.695» (v. anche sentenza appellata pag. 8).
III) L'eccezione della Compagnia è dunque fondata, proprio in quanto nella fattispecie non ha eseguito meri lavori di impiantistica, ma ha CP_1
assunto l'appalto per l'integrale ristrutturazione dell'appartamento in questione.
32 IV) La domanda di manleva deve essere pertanto rigettata.
POSIZIONE Controparte_5
La richiesta di manleva nei confronti di detta società, formulata da è CP_2
stata esaminata e ritenuta infondata alle pagg. 11 e ss. della sentenza di primo grado e peraltro in questa sede l'appellato non ha reiterato detta richiesta. CP_2
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello principale deve essere accolto, mentre, ritenutane l'infondatezza deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
6. Sulle spese di giudizio
a) e : Controparte_12 Parte_2
a1) L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della CTU, devono essere poste a carico e Controparte_1 CP_2
nei termini che seguono:
[...]
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
e così complessivamente € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
33 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
a2) Le spese di CTU seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico di
e in misura del 50% ciascuno. Controparte_1 CP_2
b) : le stesse debbono essere poste a carico di Controparte_13
, in quanto “Le spese processuali sostenute dal chiamato Controparte_1
in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato”. (Cass. Sez. 3, 15/11/2023, n. 31868, Rv.
669481 - 01).
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
e così complessivamente € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
34 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
c) SPESE stante la soccombenza debbono Controparte_4
essere poste a carico di . Controparte_1
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
e così complessivamente € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
d) : le spese del primo grado devono essere poste Controparte_5
a carico di;
quanto alle spese dell'appello non vi è luogo a provvedere CP_2
sulle spese;
come affermato dalla Giurisprudenza, infatti, “Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, con la
35 conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello. (Cass. Sez. 6, 03/11/2022, n. 32350, Rv. 666166 - 02) ed in particolare:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
CP_14
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
e così complessivamente € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da
e , in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata,
1) dichiara tenuti e condanna e ,in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento della somma di € 20.585,64 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 11.05.2022 fino alla data della presente sentenza;
poi solo interessi legali ex art. 1284,I comma c.c., al saldo.
2) dichiara tenuti e condanna e , in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore della parte appellante, che liquida in :
2.a) € 7.616,00= per compensi di avvocato per il primo grado;
2.b) € 9.991,00= per compensi di avvocato per l'appello; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
36 3) dichiara tenuto e condanna AS CA a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore della parte liquidate in: CP_3
3.a) € 7.616,00= compensi di avvocato per il primo grado;
3.b) € 9.991,00= compensi di avvocato per l'appello; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
4) dichiara tenuto e condanna AS CA a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore della parte Controparte_4
liquidate in:
4.a) € 7.616,00= per compensi di avvocato per il primo grado;
4.b) € 9.991,00= compensi di avvocato per l'appello;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
5) dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese di giudizio del CP_2
primo grado, liquidate in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore della parte CP_5
[...]
6) pone definitivamente a carico di e in Controparte_1 CP_2
misura del 50% ciascuno le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
7) si dà atto ai sensi dell'art. 13, 1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale di è stato completamente rigettato. Controparte_1
Genova, 5 novembre 2025
Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
37