Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 880/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VITTORIA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Si dà atto che in pendenza della trattativa di separazione, a decorrere dal mese di ottobre pagina 1 di 8
2. I figli minori di anni 12 e di anni 7 vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre, signora e Parte_1 la residenza della medesima sita in San Cesario sul Panaro, Via I° Maggio n.
12.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra loro mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore.
4. La casa coniugale sita in San Cesario Sul Panaro, Via I° Maggio n. 12 viene assegnata alla signora quale genitore collocatario della prole Parte_1 minore.
5. Il padre signor eserciterà il diritto di visita tenendo con sé i Parte_2 figli minori:
a) a weekend alterni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre si impegna a prelevare il venerdì pomeriggio Per_2 all'uscita da scuola alle ore 16.00 e presso l'abitazione della Per_1 madre e a riportarli presso l'abitazione di quest'ultima la domenica sera.
e staranno, inoltre con il padre, durante la settimana non Per_1 Per_2 comprensiva di weekend, due giorni attualmente individuati nel martedì, dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva, e nel giovedì dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva, mentre nella settimana comprensiva di weekend i minori trascorreranno con il padre un giorno, il martedì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva. La mattina successiva alla giornata di visita, il padre si impegna a riaccompagnare i figli a scuola in orario per le lezioni. Le parti concordano che transitoriamente sin tanto che il padre non avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa, il diritto di visita di cui sopra non includerà i pernottamenti. Fino ad allora pagina 2 di 8 pertanto, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, è facoltà del signor esercitare il diritto di visita presso la casa già di residenza Parte_2 coniugale sita in San Cesario sul Panaro (MO), Via 1° maggio n. 12 sempre escludendosi i pernottamenti. Sempre per agevolare l'esercizio del diritto di visita, fatto salvo quanto sopra esposto, viene comunque lasciata facoltà alle parti di concordare diversi tempi di visita del padre tenendo conto degli impegni, delle relazioni e delle inclinazioni dei figli.
b) Premesso che i minori abitualmente trascorrono i mesi estivi delle vacanze scolastiche al mare accuditi dai nonni paterni, signori e CP_1
presso un appartamento di proprietà della madre, Persona_3 signora sito in Gatteo a Mare (FC), i coniugi convengono Parte_1 che durante tale periodo il diritto di visita del padre sia esercitato a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, durante i quali egli raggiungerà i figli a Gatteo a Mare (FC) e soggiornerà, salvo diverso accordo, presso la suddetta abitazione di proprietà della moglie. Le parti concordano di sostenere in ragione del 50% ciascuno le spese di conduzione ordinarie di detto appartamento nonché dello stabilimento balneare (bollette utenze e quota parte condominio etc.) relative ai mesi estivi in cui i minori vi soggiorneranno con i nonni.
c) Il diritto di visita si interromperà in occasione dei periodi di ferie che i minori trascorreranno con ciascun genitore per riprendere al termine del periodo trascorso secondo il calendario interrotto.
d) durante il periodo delle vacanze scolastiche estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 2 settimane anche continuative (14 giorni). In ogni caso è fatto salvo il diverso accordo tra i genitori. Le parti si impegnano a concordare il periodo di ferie estivo che ciascuno trascorrerà con i figli entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il signor e negli anni Parte_2 dispari la signora E' facoltà del signor trascorrere il Pt_1 Parte_2 periodo di vacanze estive con i figli presso l'appartamento di proprietà della moglie sito in Gatteo a Mare (FC) a condizione con vi soggiorni pagina 3 di 8 esclusivamente con i figli salvo accordi scritti con la signora in Pt_1 questo caso il signor si farà carico delle spese relative al Parte_2 soggiorno sia relative all'immobile (bollette, quota parte condominio) che allo stabilimento balneare.
e) Inoltre i figli e trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni Per_1 Per_2 durante il periodo Natalizio, prevedendo ad anni alterni che trascorrano con ciascuno il giorno di Natale ovvero di Capodanno e 3 giorni durante il periodo di Pasqua prevedendo che ad anni alterni trascorrano con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
6. Ciascun genitore si impegna a far mantenere ai figli relazioni significative con ciascun ramo parentale. Inoltre al fine di preservare l'equilibrio dei minori, entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi con altri nuovi partners nel rispetto della figura genitoriale dell'altro, quindi introducendo gradatamente i figli e alla conoscenza di nuovi partners e comunque con modalità Per_1 Per_2 tali da non ingenerare nei medesimi confusione di ruoli e/o identità parentali e/o disturbo e/o squilibrio.
7. A titolo di contributo al mantenimento dei due figli e , il signor Per_1 Per_2 si impegna a corrispondere alla moglie sul conto corrente a lei Parte_2 intestato la somma mensile di € 600,00 entro il 1 di ogni mese (euro 300,00 per ciascun figlio). Tale somma sarà adeguata annualmente secondo le variazioni intervenute degli indici ISTAT. Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 8 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. I coniugi convengono che l'Assegno Unico Universale a favore dei figli minori riconosciuto dall' venga percepito in via esclusiva dalla madre, signora CP_2
Parte_1
pagina 5 di 8 9. Al fine di definire i rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi in corso di matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile a risolvere la crisi coniugale, ai fini del raggiungimento dell'accordo separativo i coniugi convengono che il signor si impegni a trasferire senza alcun Parte_2 corrispettivo alla signora che accetta, la quota pari al 50% del Parte_1 diritto di piena proprietà a lui spettate dell'immobile già adibito a residenza coniugale di cui alla seguente descrizione: porzione di fabbricato condominiale posto in San Cesario sul Panaro (MO), Via I° Maggio n. 12, costituita da abitazione ad uso civile con annesso vano ad uso cantina e pertinenziale vano ad uso autorimessa, tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San
Cesario sul Panaro (MO) come segue:
Foglio 24, Mappale 61, Sub. 9, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 6,5 (superficie Catastale
Totale mq 118), R.C. Euro 587,47;
Foglio 24; Mappale 61, Sub. 4, Cat. C/6, Classe 6, Consistenza mq 24 (Superficie
Catastale Totale mq 27), R.C. Euro 76,85.
Autorimessa ed abitazione sono ubicate nello stesso Comune. Confinante il tutto con: proprietà terzi, vano scale e parti comuni (l'abitazione), proprietà terzi, corridoio e parti comuni (l'autorimessa), salvo altri. Le aree circostanti e sottostanti gli immobili sono pertinenziali e sono inferiori a metri quadrati 5000
(cinquemila). (doc. 3 rogito di provenienza e allegati e doc. 6 visura catastale).
I comparenti richiedono ai sensi della Legge 6.3.1987 n.74, art.19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000,
l'esenzione totale da ogni imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162, a tal fine dichiarano che l'atto di trasferimento costituisce attuazione dell'emananda sentenza di separazione del
Tribunale di Modena;
anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014
pagina 6 di 8 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio.
La signora si accolla il mutuo sopracitato n. 5263301 contratto con la Pt_1 CP_3
per l'acquisto dell'immobile di residenza coniugale impegnandosi a saldare
[...] integralmente, e pertanto versando il 100% delle singole rate dalla data della firma del presente ricorso sino all'estinzione del mutuo, impegnandosi a manlevare il signor per qualsiasi richiesta avanzata dalla in Parte_2 CP_4 relazione alle rate suddette.
10. Entrambe i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
11. I coniugi sosteranno le spese della presente procedura in ragione del 50% ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
pagina 7 di 8 II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO SUL
PANARO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2011 Atto n. 1 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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