Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
L'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo. Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa è preclusa la declaratoria della causa di non punibilità. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio in ordine a reato per il quale la S.C., investita di rituale impugnazione, aveva rilevato la tardività della querela, pur non dedotta in grado di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1998, n. 13665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13665 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 12.11.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1206
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 29211/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA BI n. il 02.10.1965
avverso sentenza del 26.03.1998 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Aurelio GALASSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 26 marzo 1998 la Corte d'appello di Torino in parziale riforma di quella in data 28 luglio 1997 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria - con la quale CA IO, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv.- 660, 610, 612 cpv., 635, 81 cpv.-56-575-577 n.4, 614 co. 1^ e 3^ e 594 co. 1^ e 4^ codice penale, 12-14 legge 14.10.1974 n. 497 e 4 legge 18.4.1975 n. 110, era stato condannato, unificati i reati per continuazione e applicate le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis c.p., come prevalenti su quelle aggravanti, e la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., alla complessiva pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre a quella accessoria di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili - riduceva la pena a quella di anni due e mesi otto di reclusione, previa qualificazione del reato di tentato omicidio in quello di violenza privata aggravata dall'uso di arma.
2. Ricorre per cassazione lo CA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata ( art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 129 stesso codice ) in ordine alla omessa declaratoria di carenza di condizione di procedibilità per il reato di danneggiamento - inizialmente contestato come aggravato ex art. 635 co. 2^ n. 3 c.p., ma poi ritenuto dal giudice di primo grado danneggiamento semplice per essere stata esclusa la citata aggravante - dal momento che la querela risultava tardiva ( fatto commesso il 25 luglio 1996; querela sporta il 10.2.1997 ).
3. Il ricorso è fondato.
Infatti risulta dagli atti che l'imputato fu condannato in primo grado, tra l'altro. per il reato di danneggiamento non aggravato della autovettura appartenente, CANEPA Michela, avendo il giudice di prime cure esclusa la contestata aggravante di cui al secondo comma n. 3 dell'art. 635 c.p., in quanto " non poteva considerarsi esposta alla pubblica fede un'autovettura ricoverata nel parcheggio di un'autofficina ", e che la parte offesa deposito la relativa querela presso la Procura della Repubblica di Alessandria soltanto il 10 febbraio 1997, cioè ben oltre tre mesi, termine entro il quale, ai sensi dell'art. 124 c.p., deve essere esercitato a pena di decadenza A diritto di querela, dalla data - 25.7.1997 - di commissione del reato.
In presenza di tale situazione il giudice di secondo grado, in applicazione dell'art. 129 co. 1^ c.p.p. ( immediata declaratoria, anche d'ufficio, di cause di non punibilità ), aveva l'obbligo di dichiarare la mancanza della suddetta condizione di procedibilità, di guisa che, non essendosi pronunciato in alcun modo sul punto, sussiste il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente. A tal proposito, contrariamente a quanto affermato dal procuratore generale nella sua odierna requisitoria orale, è opportuno ribadire il principio, di già conclamato da questa corte nell'interpretazione dell'art. 152 del codice di rito del 1930 (cfr., tra le tante, Cass. 1.4.1977, ric. Valeri) simile nella sua formulazione all'art. 129 del codice di procedura del 1988, per il quale l'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità permane sino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile al sensi dell'art.648 co. 1^ c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerarsi concluso il processo.
Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inaminissibilità originaria dell'impugnazione, che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale - come quella non tempestivamente proposta- con la conseguenza che essa non è affatto idonea ad instaurare il rapporto processuale di impugnazione, per rimanere così priva di ogni effetto e rendere di conseguenza irrevocabile la sentenza cui inerisce. Tale non può considerarsi la mancata deduzione in grado di appello dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., attesa l'attualità, determinata dall'esistenza di un gravame originariamente ammissibile, dell'obbligo del giudice dell'impugnazione di prenderne conoscenza e dichiararla direttamente derivante dallo stesso art. 129 e di quello, specificamente previsto per il giudizio di cassazione, dal secondo comma dell'art. 609, laddove recita che ... la corte decide altresi le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo... ", sicché erronea s'appalesa l'opinione del requirente p.g.
Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio al sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., limitatamente alla condanna per il reato di danneggiamento non aggravato, perseguibile a querela, essendo stato proposto tale atto dalla parte offesa oltre i termini di legge, con conseguente eliminazione della relativa pena, già calcolata nella sentenza impugnata m quella di giorni trenta di reclusione, e rideterminazione della nuova pena in anni due e mesi sette di reclusione.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di danneggiamento, perché tardiva la querela e, per l'effetto. ridetermina la pena complessiva in quella di anni due e mesi sette di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1998