Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1998, n. 13665
CASS
Sentenza 12 novembre 1998

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L'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo. Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa è preclusa la declaratoria della causa di non punibilità. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio in ordine a reato per il quale la S.C., investita di rituale impugnazione, aveva rilevato la tardività della querela, pur non dedotta in grado di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1998, n. 13665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13665
    Data del deposito : 12 novembre 1998

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