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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1161/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Enrico Legnini, sono comparsi:
per la parte attrice l'avv. Alessandra Balistreri in sostituzione dell'avv. Sido Bonfatti;
per la parte convenuta l'avv. Simona Zambuto in sostituzione dell'avv. Annalisa Siconolfi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni.
L'avv. Balistreri precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati.
L'avv. Zambuto precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati.
L'avv. Balistreri si riporta alle conclusioni del CTP nominato facendo presente che le considerazioni svolte dal CTU nella perizia integrativa non possono superare l'accertamento dell'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori di cui alla prima relazione alla luce della circostanza che il tasso di interesse moratorio è pari al tasso corrispettivi aumentato di due punti;
l'usurarietà del tasso corrispettivo che compone il tasso di mora determina ex art. 1815 c.c. l'eliminazione di qualsiasi interesse;
precisa che pagina 1 di 18 nei conteggi del Dott. non sono stati calcolati 50.000,00 Euro corrisposti ad Agosto 2024 Per_1
come disposto dal GE.
L'avv. Zambuto si riporta agli scritti difensivi già depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, all'udienza del 16/1/2025, ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2022 promossa da:
on sede legale in Lampedusa (AG) Contrada Cala Creta 107, Parte_1
P.IVA , in persona del suo Amministratore Unico sig.ra nata a [...] il P.IVA_1 CP_2
16.04.1939, CF , rappresentata e difesa dal prof. avv. Sido Bonfatti del Foro di C.F._1
MO (C.F. – PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata in Agrigento, Via Imera 189 presso lo studio e la persona dell'avv. Adriana Pancamo, in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione;
ATTORE/I
contro società a responsabilità limitata unipersonale, costituita in IA ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 della L. n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1,
capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona del legale rappresentante, e per essa, quale P.IVA_2
mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Persona_2
pagina 3 di 18 del 25.01.2018 rep. 297185 racc. 30921, la società a Parte_2
socio unico con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, C.F. e
P.IVA , REA n. 1888273, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa P.IVA_3 CP_3
(CF ) nata a [...] il [...], che la rappresenta in virtù di procura C.F._3
autenticata dal Notaio di Roma in data 25.09.2020, Rep. 22298 Racc. 10843, registrata Persona_3
presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.09.2020 al n.24480 serie 1T, rilasciata dal Dott. Per_4
munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
31.07.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Annalisa Siconolfi (codice fiscale
; Pec;
Fax 0532 1910680) e C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo Studio in Ferrara, Via Boccaleone 2/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale , ogni contraria domanda, istanza, CP_4
eccezione e deduzione respinta, 1) dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della procedura
esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 23.07.2013 ed eseguita con atto di
pignoramento notificato in data 19.10.2013 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto,
con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, dichiarando nulli e di nessun giuridico
effetto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione contrattuale e gli atti
esecutivi successivi;
2) Accertare e dichiarare l'usurarietà del Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n.
95442/8377 e del Mutuo ipotecario del 27/07/2010 rep n. 95636/8458 in quanto prevedono la
pattuizione di condizioni contrattuali relative a T.A.E.G., interessi corrispettivi e moratori, in
violazione della Legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. ed in generale della normativa antiusura, per tutte
le ragioni di cui in atti. 3) Di conseguenza alle statuizioni di cui al precedente punto 2 ed in ogni caso
convertire il contratto di Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n. 95442/8377 e di Mutuo ipotecario del
pagina 4 di 18 27/07/2010 rep n. 95636/8458 in contratto a titolo gratuito in applicazione dell'art. 1815, secondo
comma, c.c. e con limitazione alla sola quota capitale, eliminazione di tutti gli interessi, gli oneri e le
commissioni che compongono le singole rate, compensando le somme eccessivamente versate, anche in
corso di esecuzione, con il capitale residuo ancora dovuto;
4) Di conseguenza, e comunque, previo
accertamento e declaratoria di nullità delle precitate condizioni contrattuali prevedenti T.A.E.G. ed
interessi corrispettivi e moratori usurari, accertare, dichiarare e ricalcolare il corretto dare/avere fra
le parti ed il corretto saldo finale dei due mutui oggetto di causa, detraendo le somme già pagate e/o
corrisposte/assegnate anche in corso di procedura e rideterminando per l'effetto le rate di ripresa dei
pagamenti ove il credito della BA non sia completamente esaurito, dichiarando che nulla è dovuto
per l'eccedenza e quindi invalido e di nessun effetto qualsiasi atto esecutivo posto in essere;
In via
subordinata: qualora le pattuizioni contrattuali non fossero ritenute usurarie, accertare e dichiarare
l'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti all'art. 3 del Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n.
95442/8377 e del Mutuo ipotecario del 27/07/2010 rep n. 95636/8458 e conseguentemente dichiararne
la nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. e 117 TUB, accertando il dare/avere fra le parti mediante
applicazione al dovuto del tasso minimo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 7 e detraendo dal
corretto saldo finale dei due mutui oggetto di causa le somme già pagate e/o corrisposte/assegnate
anche in corso di procedura, dichiarando che nulla è dovuto per l'eccedenza; In via gradata e per la
denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate: - accertare e
dichiarare che gli interessi maturati successivamente all'atto del pignoramento e fino alla data di
vendita devono essere calcolati nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c. e che nulla
è dovuto per interessi nel periodo di sospensione volontaria della procedura 2017-2019; -
conseguentemente accertare e dichiarare che e per essa la procuratrice speciale CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2
l'eccedenza, dichiarando invalido e di nessun effetto qualsiasi atto esecutivo posto in essere per
l'eccedenza. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
pagina 5 di 18 nell'interesse della parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito, in via principale -
respingere ogni domanda così come proposta dall' in quanto Parte_1
inammissibile e comunque infondata e/o inaccoglibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, per
tutte le ragioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione del 6.09.2022. In via istruttoria Ci
si oppone sin d'ora alla ex adverso richiesta di CTU contabile per i motivi esplicati nel proprio atto
introduttivo e nel giudizio di opposizione all'esecuzione (già doc. 5) in cui la medesima richiesta di
CTU non è stata accolta. In ogni caso - con rifusione delle spese e compensi, oltre alla rifusione delle
spese generali, e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8/7/2020, la debitrice esecutata società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa dalla società Parte_1
, procuratrice speciale e mandataria della società Parte_2
creditrice , in forza del contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato CP_1
in data 25.05.2010 a Ministero Notaio dott. di MO Rep. 95442/8377, per Persona_5
l'importo di € 620.773,87 oltre interessi legali dal 29.09.2012, nonché del contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data 27.07.2010 per Euro 46.659,74 oltre interessi legali da1 29.09.2012.
2. Con ordinanza comunicata alle parti il 16/3/2022, il G.E. ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'opponente assegnando a quest'ultimo il termine di quarantacinque giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 29/4/2022, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società , nella
[...] Parte_2
qualità di procuratrice speciale e mandataria di , introducendo, nel termine CP_1
assegnato dal GE, il giudizio di merito relativo all'opposizione esecutiva.
pagina 6 di 18 4. A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente:
a. ha affermato la nullità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi contenute nei predetti contratti di mutuo per violazione della disciplina antiusura;
b. ha affermato di aver versato somme eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate alla data di risoluzione del contratto, così da rendere illegittima la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione stessa;
c. ha invocato il disposto dell'art. 2855 c.c. affermando che non sarebbe stato precisato il tasso d'interesse applicato ai fini della determinazione delle somme indicate nell'atto di precetto e nella nota di precisazione del credito.
d. ha lamentato che la creditrice procedente avrebbe addebitato alla società ricorrente interessi non dovuti in quanto maturati nel periodo di sospensione della procedura su istanza delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c.;
e. ha affermato che in sede di precisazione del credito sarebbe stata illegittimamente mutata la domanda contenuta nell'atto di precetto con l'indicazione degli interessi al tasso convenzionale non indicati nel precetto medesimo.
5. Si è costituita in giudizio la creditrice procedente che ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
6. È stata disposta una CTU contabile per la verifica del rispetto della disciplina antiusura.
7. All'udienza odierna, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione della parte attrice sia solo in parte fondata e vada accolta per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
9. Procedendo dall'esame del motivo di opposizione relativo all'affermata violazione della pagina 7 di 18 disciplina antiusura, va ricordato quanto segue.
10. Dispone l'art. 2 della l. 108/1996 che il Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IA e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'IA ai sensi degli articoli 106 e
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento,
sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
11. L'art. 2 in esame, nella sua aversione applicabile sino al II trimestre 2011, disponeva inoltre che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
12. In conformità a quanto disposto dal legislatore con legge di interpretazione autentica (decreto-
legge 394/2000, convertito in legge 24/2001), va poi precisato che il carattere usurario degli interessi deve essere accertato al momento della loro pattuizione, essendo quindi irrilevante l'usura sopravvenuta alla stipulazione del contratto.
13. Ciò chiarito, ai fini della individuazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono da considerare usurari:
a. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data
25.05.2010, occorre avere riguardo al decreto MEF vigente nel II trimestre 2010; il tasso soglia va pertanto individuato i. quanto agli interessi corrispettivi, nella misura del 3,945% (2.63% aumentato pagina 8 di 18 della metà), relativo alle operazioni classificate come “ mutui con garanzia ipotecaria – a tasso variabile”;
ii. quanto agli interessi moratori, nella misura del 7,095 % (derivante dalla maggiorazione del tegm nella misura di 2,1 punti percentuali, corrispondente alla maggiorazione media per interessi di mora indicata nel medesimo decreto MEF,
e dall'aumento della metà di tale somma, in conformità alla formula (T.e.g.m. +
2,1) x 1,50); a quest'ultimo riguardo dev'essere disattesa l'originaria indicazione del CTU nominato che ha individuato il tasso soglia relativo agli interessi moratori invertendo le operazioni aritmetiche e cioè aumentando della metà il
T.e.g.m. e, solo dopo, aggiungendo 2,1 punti percentuali;
tale operazione non tiene conto dell'ordine logico delle operazioni richieste, che richiedono, in prima battuta, l'individuazione del tasso medio moratorio (derivante dalla maggiorazione del T.e.g.m. di 2,1 punti percentuali) e, solo successivamente,
l'aumento della metà prescritto dalla disciplina antiusura;
in tal senso, peraltro, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez.
un. - 18/09/2020, n. 19597);
b. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, occorre avere riguardo al decreto MEF vigente nel III trimestre 2010; il tasso soglia va pertanto individuato i. quanto agli interessi corrispettivi, nella misura del 3,84% (2.56% aumentato della metà), relativo alle operazioni classificate come “ mutui con garanzia ipotecaria
– a tasso variabile”;
ii. quanto agli interessi moratori, nella misura del 6,990 % (derivante dalla maggiorazione del tegm nella misura di 2,1 punti percentuali, corrispondente alla pagina 9 di 18 maggiorazione media per interessi di mora indicata nel medesimo decreto MEF,
e dall'aumento della metà di tale somma, in conformità alla formula (T.e.g.m. +
2,1) x 1,50); valgono al riguardo le medesime osservazioni svolte sopra in ordine all'errata individuazione del tasso soglia contenuta nella relazione del CTU
nominato depositata in data 1/7/2024.
14. Quanto al TEG delle operazioni in esame a. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data
25.05.2010, il CTU nominato, facendo applicazione delle Istruzioni della BA d'IA,
ha correttamente individuato il TEG nella misura del 4,110% per gli interessi corrispettivi e del 6,141% per gli interessi moratori;
b. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, il CTU nominato, facendo applicazione delle Istruzioni della BA d'IA,
ha correttamente individuato il TEG nella misura del 4,207% per gli interessi corrispettivi e del 6,234% per gli interessi moratori;
c. è infondata e va disattesa l'argomentazione della parte convenuta in base alla quale non andrebbero incluse nel calcolo del TEG le spese assicurative poiché derivanti da contratti sottoscritti in epoca antecedente alla stipula dei mutui e prive di collegamento con le erogazioni bancarie;
è sufficiente ricordare al riguardo che i. <
devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore,
in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806
del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo pagina 10 di 18 dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione,
l'operazione non avrebbe avuto attuazione>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13536 del 17/05/2023 (Rv. 667658 - 01));
ii. nel caso di specie è indubbio che le spese assicurative siano collegate alla concessione del credito essendo espressamente prevista dai due contratti di mutuo l'obbligatorietà delle polizze (art. 8 delle capitolato, all. 3 ai due contratti,
in base al quale “La parte mutuataria e/o terza datrice di ipoteca si obbliga ad
assicurare e mantenere assicurati per congruo valore contro i danni
dell'incendio i fabbricati gravati dall'ipoteca, presso una Compagnia benevisa
alla BA, ed in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della
[...]
e depositata presso la medesima per tutta la durata CP_5
dell'operazione. Qualora la parte mutuataria non provveda a quanto sopra ed in
particolare al puntuale pagamento dei premi di assicurazione od al rinnovo del
contratto, la BA potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa delle
spese; in tal caso la BA avrà anche la facoltà di stipulare con una
Compagnia che ritenesse più gradita il contratto di assicurazione a proprio
nome, sempre con diritto di rivalsa delle spese. In caso di sinistro la parte
mutuataria si obbliga a ripristinare senza indugio i fabbricati. Le indennità di
eventuali sinistri si intendono cedute “pro-solvendo” dal mutuatario alla BA
la quale, con le cautele che riterrà opportuno adottare, potrà autorizzare la
Compagnia assicuratrice a versarle tutto o in parte ai debitori allo scopo di
riparare i danni. In ogni caso la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca e loro
aventi causa riconoscono alla il diritto di ritirare e Controparte_5
incassare le indennità dovute dalla Compagnia di Assicurazione e di imputare le pagina 11 di 18 relative somme a totale o parziale estinzione del debito di cui al presente mutuo
quale pagamento anticipato. Infine la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca e
loro aventi causa si impegnano comunque, a richiesta della Controparte_5
a fare quant'altro venisse loro richiesto durante tutto il periodo di
[...]
ammortamento del mutuo per garantire l'effettiva copertura assicurativa ed il
pagamento degli oneri relativi”).
15. Confrontando i valori appena esposti, emerge con evidenza che, per entrambi i contratti di mutuo, il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi è superiore al valore soglia;
il tasso pattuito per gli interessi moratori è invece inferiore al valore soglia.
16. Al fine di procedere ai nuovi conteggi in relazione al rapporto dare-avere tra le parti, è stato conferito incarico al c.t.u., che ha provveduto ad eseguire il conteggio tenendo dell'inapplicabilità degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c., delle rate pagate, degli importi incassati dalla mutuante per come dalla stessa dichiarato con la nota di precisazione dei crediti del 15 giugno 2020 P.E.I. N. 242/2013 R.G.E. nonché delle somme assegnate nell'ambito della citata esecuzione immobiliare.
17. Il CTU è stato invitato a rettificare il conteggio originariamente eseguito, includendo, tra le somme dovute dalla parte debitrice, gli interessi di mora legittimamente pattuiti. Deve ritenersi necessario, infatti, dare continuità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, in base al quale occorre dare dell'art. 1815 c.c. un'interpretazione che, <
sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato>> (Cassazione
civile sez. un. - 18/09/2020, n. 19597). Il principio appena richiamato è confortato dalla diversità di natura e presupposti degli interessi corrispettivi e moratori e dalla necessità,
pertanto, di considerare le due disposizioni contrattuali che li contemplano in modo autonomo e pagina 12 di 18 distinto, anche ai fini della valutazione del rispetto della disciplina antiusura e della individuazione delle conseguenze della sua eventuale violazione.
18. Il CTU, contrariamente a quanto osservato da parte attrice all'odierna udienza, ha eseguito il conteggio da ultimo demandatogli tenendo conto anche del pagamento di Euro 50.000,00
avvenuto nell'ambito della procedura esecutiva nel mese di agosto dell'anno 2024 (v. relazione del CTU dep. tel. 11/1/2025, pag. 9, rigo 28 della tabella).
19. Dai conteggi effettuati dal c.t.u. risulta un debito residuo della parte attrice nei confronti della parte convenuta pari ad € 410.443,77.
20. Ne consegue che l'opposizione è in parte fondata e che deve essere dichiarato che la parte convenuta è titolare del diritto di procedere ad esecuzione, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data 25.05.2010 e n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, limitatamente al credito accertato di € 410.443,77.
21. Quanto alla doglianza di parte attrice relativa all'affermata inefficacia delle dichiarazioni della
BA creditrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, va rilevato quanto segue.
22. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine all'imputazione dei pagamenti eseguiti alla data del 26/9/12, allorquando la BA ha in prima battuta comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, va richiamato il principio di diritto in base al quale la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento dell'intero credito residuo da essa vantato, manifesta – quanto meno per fatti concludenti – la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
comportando, quindi, di per sé la risoluzione del contratto (cfr., in proposito: Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 20449 del 21/10/2005, Rv. 583852 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013,
Rv. 625220 - 01).
23. La parte opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e dimostrare, anche in relazione al pagina 13 di 18 momento della notificazione dell'atto di precetto (23.07.2013), che non v'erano le condizioni per la risoluzione del contratto di mutuo come previste dalla clausola risolutiva espressa pattuita.
24. Risulta al contrario che, alla data della notificazione del precetto, risultavano scadute sei rate dei piani di ammortamento dei due mutui, due soltanto delle quali risultavano adempiute in base alle allegazioni delle parti.
25. Anche imputando al capitale scaduto i pagamenti degli interessi corrispettivi non dovuti,
incorporati nelle prime due rate adempiute (quanto al mutuo 600535: pari ad Euro 22.358,12, v.
pag. 14 dell'atto di citazione;
quanto al mutuo 600558: € 1.439,57), risultava in ogni caso inadempiuta l'obbligazione di pagamento del capitale scaduta da più di centottanta giorni.
26. Quanto al mutuo n. 600535, infatti, come riferito dalla stessa parte opponente, l'imputazione degli interessi corrisposti e non dovuti al capitale consente di ritenere saldata la rata scaduta al
24.11.11 (€ 16.263,56) e, solo in parte, la rata scaduta al 24/5/12 (€ 16.552,24). Certamente non risultava saldata, invece, la quota capitale scaduta il 24/11/2012.
27. Quanto al mutuo n. 600558, come riferito dalla stessa parte opponente, l'imputazione degli interessi corrisposti e non dovuti al capitale consente di ritenere saldata la rata scaduta al
24.11.11 (€ 1.221,20) e, solo in parte, la rata scaduta al 24/5/12 (€ 1.242,88). Certamente non risultava saldata, invece, la quota capitale scaduta il 24/11/2012.
28. Ne consegue che al momento della notificazione dell'atto di precetto risultava realizzato il presupposto previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta in contratto e cioè
l'inadempimento della rata da più di 180 giorni.
29. Va inoltre rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'indeterminatezza dei tassi d'interesse sollevata dalla parte odierna attrice che:
pagina 14 di 18 a. ha dato atto che entrambi i contratti di mutuo ai rispettivi art. 3, intitolati “Termini e modalità di rimborso – Condizioni di tasso”, comma 2, prevedono che : “…2. Il tasso nominale annuo del mutuo è stabilito nella misura del 3,55% (tre virgola cinquantacinque per cento) fino al 30 giugno 2010 (fine trimestre) pari alla media aritmetica del tasso Euribor/365 tre mesi e Euribor/365 sei mesi, rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti la data di stipulazione del presente finanziamento, rilevata sul quotidiano , arrotondata al quarto di CP_6
punto superiore, qualora tale media sia diversa da zero centesimi oppure diversa da 25
(venticinque). 50 (cinquanta) o 75 (settantacinque) centesimi, ed aumentata di punti 2,55
(due virgola cinquantacinque). Successivamente tale tasso varierà trimestralmente con decorrenza il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, nel senso che sarà
pari sempre alla media aritmetica dell'Euribor/365 tre mesi e dell'Euribor/365 sei mesi rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti la data di variazione, rilevata sul quotidiano arrotondata al quarto di punto CP_6
superiore qualora tale media aritmetica sia diversa da zero centesimi, oppure diversa da
25 (venticinque), 50 (cinquanta) o 75 (settantacinque) centesimi ed aumentata di punti
2,55 (due virgola cinquantacinque)…”;
b. ha affermato l'indeterminatezza del tasso d'interesse in tal modo indicato riferendo che non sarebbe desumibile dal tenore letterale della clausola quando sarebbe applicabile l'Euribor/365 a tre mesi e quando l'Euribor/365 a sei mesi.
30. Ritiene il Tribunale che l'assunto sia infondato. Va infatti ricordato che in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Ciò non esclude che il tasso convenuto possa pagina 15 di 18 trovare la sua precisa individuazione con riferimento a parametri esterni, richiamati per
relationem, di sicura determinabilità in quanto, come nel caso di specie, rilevati e resi noti da informatori economici di agevole accessibilità (nella fattispecie, "ilSole24ore") (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv. 663501 - 01)).
31. Neppure può essere condivisa l'affermazione in base alla quale l'indeterminatezza del tasso d'interesse deriverebbe dalla mancata indicazione di quando sia utilizzabile l'Euribor/365 a tre mesi e quando l'Euribor/365 a sei mesi. Come si ricava agevolmente dalla lettura della clausola contrattuale in esame, infatti, i due indici (l'Euribor/365 a tre mesi e l'Euribor/365 a sei mesi)
non sono stati indicati dalle parti come alternativi tra loro. Il tasso d'interesse è parametrato infatti alla loro media aritmetica, cosicché si può facilmente affermare senza incertezze che erano entrambi da utilizzare per determinare, in modo certo e con l'operazione di calcolo della loro media aritmetica, il tasso di volta in volta applicabile.
32. È priva di fondamento anche la doglianza di parte opponente in base alla quale sarebbero dovuti interessi in misura solo legale ai sensi dell'art. 2855 c.c.. La disposizione in esame riguarda,
infatti, solo il limite della garanzia ipotecaria (posto a tutela della libera circolazione dei beni e dei terzi acquirenti) e non incide sulla regolamentazione del rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, non precludendo la maturazione degli interessi convenzionali ma incidendo solo sulla graduazione dei crediti. Non è ammissibile, pertanto, farne discendere l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente anche per il soddisfacimento degli interessi moratori convenzionali.
33. Neppure ha alcun fondamento la doglianza relativa all'applicazione degli interessi maturati nel periodo di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c.. Il meccanismo disciplinato da quest'ultima disposizione, infatti, opera sul piano esclusivamente processuale e non incide sulla maturazione degli interessi.
pagina 16 di 18 34. Infine, non è fondata la tesi della parte attrice per la quale sarebbe stata effettuata dalla BA
una inammissibile modificazione della domanda in sede di precisazione del credito essendo indicati in atto di precetto i soli interessi al tasso legale. L'art. 569 c.p.c., infatti, consente al creditore di precisare il credito in sede di udienza ed in particolare di precisare gli interessi maturati e quelli in corso di maturazione. Sotto un ulteriore profilo, va ricordato il principio di diritto, affermato con riferimento al processo di cognizione ma estensibile per identità di ratio
al processo esecutivo, per il quale la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito non implica modifica della domanda originaria, costituendo una mera emendatio libelli, siccome comportante un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 8
gennaio 2010, n. 75). Ne consegue che è ammessa, nel rispetto delle scansioni processuali a tal fine indicate dalla legge (nel caso di specie, l'udienza ex art. 569 c.p.c.), integrare la domanda con la richiesta di pagamento di interessi ulteriori convenzionali maturati.
35. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle ragioni di opposizione, le spese vanno compensate per la metà e poste per l'ulteriore metà a carico della parte convenuta.
36. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente poiché l'esigenza di procedere alla verifica contabile è sorta dalla applicazione, da parte della società creditrice, di interessi superiori al tasso soglia usura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte convenuta è titolare del diritto di procedere ad esecuzione, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data 25.05.2010 e n.21/681/600/558
pagina 17 di 18 stipulato in data 27.07.2010, limitatamente al credito residuo accertato di € 410.443,77;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice dell'ulteriore metà delle spese di lite che liquida in Euro 8.000,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Agrigento, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1161/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Enrico Legnini, sono comparsi:
per la parte attrice l'avv. Alessandra Balistreri in sostituzione dell'avv. Sido Bonfatti;
per la parte convenuta l'avv. Simona Zambuto in sostituzione dell'avv. Annalisa Siconolfi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni.
L'avv. Balistreri precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati.
L'avv. Zambuto precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi depositati.
L'avv. Balistreri si riporta alle conclusioni del CTP nominato facendo presente che le considerazioni svolte dal CTU nella perizia integrativa non possono superare l'accertamento dell'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori di cui alla prima relazione alla luce della circostanza che il tasso di interesse moratorio è pari al tasso corrispettivi aumentato di due punti;
l'usurarietà del tasso corrispettivo che compone il tasso di mora determina ex art. 1815 c.c. l'eliminazione di qualsiasi interesse;
precisa che pagina 1 di 18 nei conteggi del Dott. non sono stati calcolati 50.000,00 Euro corrisposti ad Agosto 2024 Per_1
come disposto dal GE.
L'avv. Zambuto si riporta agli scritti difensivi già depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, all'udienza del 16/1/2025, ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2022 promossa da:
on sede legale in Lampedusa (AG) Contrada Cala Creta 107, Parte_1
P.IVA , in persona del suo Amministratore Unico sig.ra nata a [...] il P.IVA_1 CP_2
16.04.1939, CF , rappresentata e difesa dal prof. avv. Sido Bonfatti del Foro di C.F._1
MO (C.F. – PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata in Agrigento, Via Imera 189 presso lo studio e la persona dell'avv. Adriana Pancamo, in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione;
ATTORE/I
contro società a responsabilità limitata unipersonale, costituita in IA ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 della L. n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1,
capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona del legale rappresentante, e per essa, quale P.IVA_2
mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Persona_2
pagina 3 di 18 del 25.01.2018 rep. 297185 racc. 30921, la società a Parte_2
socio unico con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, C.F. e
P.IVA , REA n. 1888273, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa P.IVA_3 CP_3
(CF ) nata a [...] il [...], che la rappresenta in virtù di procura C.F._3
autenticata dal Notaio di Roma in data 25.09.2020, Rep. 22298 Racc. 10843, registrata Persona_3
presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.09.2020 al n.24480 serie 1T, rilasciata dal Dott. Per_4
munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
31.07.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Annalisa Siconolfi (codice fiscale
; Pec;
Fax 0532 1910680) e C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo Studio in Ferrara, Via Boccaleone 2/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale , ogni contraria domanda, istanza, CP_4
eccezione e deduzione respinta, 1) dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della procedura
esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 23.07.2013 ed eseguita con atto di
pignoramento notificato in data 19.10.2013 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto,
con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, dichiarando nulli e di nessun giuridico
effetto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione contrattuale e gli atti
esecutivi successivi;
2) Accertare e dichiarare l'usurarietà del Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n.
95442/8377 e del Mutuo ipotecario del 27/07/2010 rep n. 95636/8458 in quanto prevedono la
pattuizione di condizioni contrattuali relative a T.A.E.G., interessi corrispettivi e moratori, in
violazione della Legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. ed in generale della normativa antiusura, per tutte
le ragioni di cui in atti. 3) Di conseguenza alle statuizioni di cui al precedente punto 2 ed in ogni caso
convertire il contratto di Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n. 95442/8377 e di Mutuo ipotecario del
pagina 4 di 18 27/07/2010 rep n. 95636/8458 in contratto a titolo gratuito in applicazione dell'art. 1815, secondo
comma, c.c. e con limitazione alla sola quota capitale, eliminazione di tutti gli interessi, gli oneri e le
commissioni che compongono le singole rate, compensando le somme eccessivamente versate, anche in
corso di esecuzione, con il capitale residuo ancora dovuto;
4) Di conseguenza, e comunque, previo
accertamento e declaratoria di nullità delle precitate condizioni contrattuali prevedenti T.A.E.G. ed
interessi corrispettivi e moratori usurari, accertare, dichiarare e ricalcolare il corretto dare/avere fra
le parti ed il corretto saldo finale dei due mutui oggetto di causa, detraendo le somme già pagate e/o
corrisposte/assegnate anche in corso di procedura e rideterminando per l'effetto le rate di ripresa dei
pagamenti ove il credito della BA non sia completamente esaurito, dichiarando che nulla è dovuto
per l'eccedenza e quindi invalido e di nessun effetto qualsiasi atto esecutivo posto in essere;
In via
subordinata: qualora le pattuizioni contrattuali non fossero ritenute usurarie, accertare e dichiarare
l'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti all'art. 3 del Mutuo ipotecario del 25/05/2010 rep n.
95442/8377 e del Mutuo ipotecario del 27/07/2010 rep n. 95636/8458 e conseguentemente dichiararne
la nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. e 117 TUB, accertando il dare/avere fra le parti mediante
applicazione al dovuto del tasso minimo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 7 e detraendo dal
corretto saldo finale dei due mutui oggetto di causa le somme già pagate e/o corrisposte/assegnate
anche in corso di procedura, dichiarando che nulla è dovuto per l'eccedenza; In via gradata e per la
denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate: - accertare e
dichiarare che gli interessi maturati successivamente all'atto del pignoramento e fino alla data di
vendita devono essere calcolati nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c. e che nulla
è dovuto per interessi nel periodo di sospensione volontaria della procedura 2017-2019; -
conseguentemente accertare e dichiarare che e per essa la procuratrice speciale CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2
l'eccedenza, dichiarando invalido e di nessun effetto qualsiasi atto esecutivo posto in essere per
l'eccedenza. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
pagina 5 di 18 nell'interesse della parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito, in via principale -
respingere ogni domanda così come proposta dall' in quanto Parte_1
inammissibile e comunque infondata e/o inaccoglibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, per
tutte le ragioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione del 6.09.2022. In via istruttoria Ci
si oppone sin d'ora alla ex adverso richiesta di CTU contabile per i motivi esplicati nel proprio atto
introduttivo e nel giudizio di opposizione all'esecuzione (già doc. 5) in cui la medesima richiesta di
CTU non è stata accolta. In ogni caso - con rifusione delle spese e compensi, oltre alla rifusione delle
spese generali, e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8/7/2020, la debitrice esecutata società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa dalla società Parte_1
, procuratrice speciale e mandataria della società Parte_2
creditrice , in forza del contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato CP_1
in data 25.05.2010 a Ministero Notaio dott. di MO Rep. 95442/8377, per Persona_5
l'importo di € 620.773,87 oltre interessi legali dal 29.09.2012, nonché del contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data 27.07.2010 per Euro 46.659,74 oltre interessi legali da1 29.09.2012.
2. Con ordinanza comunicata alle parti il 16/3/2022, il G.E. ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'opponente assegnando a quest'ultimo il termine di quarantacinque giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 29/4/2022, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società , nella
[...] Parte_2
qualità di procuratrice speciale e mandataria di , introducendo, nel termine CP_1
assegnato dal GE, il giudizio di merito relativo all'opposizione esecutiva.
pagina 6 di 18 4. A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente:
a. ha affermato la nullità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi contenute nei predetti contratti di mutuo per violazione della disciplina antiusura;
b. ha affermato di aver versato somme eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate alla data di risoluzione del contratto, così da rendere illegittima la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione stessa;
c. ha invocato il disposto dell'art. 2855 c.c. affermando che non sarebbe stato precisato il tasso d'interesse applicato ai fini della determinazione delle somme indicate nell'atto di precetto e nella nota di precisazione del credito.
d. ha lamentato che la creditrice procedente avrebbe addebitato alla società ricorrente interessi non dovuti in quanto maturati nel periodo di sospensione della procedura su istanza delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c.;
e. ha affermato che in sede di precisazione del credito sarebbe stata illegittimamente mutata la domanda contenuta nell'atto di precetto con l'indicazione degli interessi al tasso convenzionale non indicati nel precetto medesimo.
5. Si è costituita in giudizio la creditrice procedente che ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
6. È stata disposta una CTU contabile per la verifica del rispetto della disciplina antiusura.
7. All'udienza odierna, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione della parte attrice sia solo in parte fondata e vada accolta per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
9. Procedendo dall'esame del motivo di opposizione relativo all'affermata violazione della pagina 7 di 18 disciplina antiusura, va ricordato quanto segue.
10. Dispone l'art. 2 della l. 108/1996 che il Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IA e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'IA ai sensi degli articoli 106 e
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento,
sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
11. L'art. 2 in esame, nella sua aversione applicabile sino al II trimestre 2011, disponeva inoltre che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
12. In conformità a quanto disposto dal legislatore con legge di interpretazione autentica (decreto-
legge 394/2000, convertito in legge 24/2001), va poi precisato che il carattere usurario degli interessi deve essere accertato al momento della loro pattuizione, essendo quindi irrilevante l'usura sopravvenuta alla stipulazione del contratto.
13. Ciò chiarito, ai fini della individuazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono da considerare usurari:
a. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data
25.05.2010, occorre avere riguardo al decreto MEF vigente nel II trimestre 2010; il tasso soglia va pertanto individuato i. quanto agli interessi corrispettivi, nella misura del 3,945% (2.63% aumentato pagina 8 di 18 della metà), relativo alle operazioni classificate come “ mutui con garanzia ipotecaria – a tasso variabile”;
ii. quanto agli interessi moratori, nella misura del 7,095 % (derivante dalla maggiorazione del tegm nella misura di 2,1 punti percentuali, corrispondente alla maggiorazione media per interessi di mora indicata nel medesimo decreto MEF,
e dall'aumento della metà di tale somma, in conformità alla formula (T.e.g.m. +
2,1) x 1,50); a quest'ultimo riguardo dev'essere disattesa l'originaria indicazione del CTU nominato che ha individuato il tasso soglia relativo agli interessi moratori invertendo le operazioni aritmetiche e cioè aumentando della metà il
T.e.g.m. e, solo dopo, aggiungendo 2,1 punti percentuali;
tale operazione non tiene conto dell'ordine logico delle operazioni richieste, che richiedono, in prima battuta, l'individuazione del tasso medio moratorio (derivante dalla maggiorazione del T.e.g.m. di 2,1 punti percentuali) e, solo successivamente,
l'aumento della metà prescritto dalla disciplina antiusura;
in tal senso, peraltro, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez.
un. - 18/09/2020, n. 19597);
b. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, occorre avere riguardo al decreto MEF vigente nel III trimestre 2010; il tasso soglia va pertanto individuato i. quanto agli interessi corrispettivi, nella misura del 3,84% (2.56% aumentato della metà), relativo alle operazioni classificate come “ mutui con garanzia ipotecaria
– a tasso variabile”;
ii. quanto agli interessi moratori, nella misura del 6,990 % (derivante dalla maggiorazione del tegm nella misura di 2,1 punti percentuali, corrispondente alla pagina 9 di 18 maggiorazione media per interessi di mora indicata nel medesimo decreto MEF,
e dall'aumento della metà di tale somma, in conformità alla formula (T.e.g.m. +
2,1) x 1,50); valgono al riguardo le medesime osservazioni svolte sopra in ordine all'errata individuazione del tasso soglia contenuta nella relazione del CTU
nominato depositata in data 1/7/2024.
14. Quanto al TEG delle operazioni in esame a. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data
25.05.2010, il CTU nominato, facendo applicazione delle Istruzioni della BA d'IA,
ha correttamente individuato il TEG nella misura del 4,110% per gli interessi corrispettivi e del 6,141% per gli interessi moratori;
b. con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, il CTU nominato, facendo applicazione delle Istruzioni della BA d'IA,
ha correttamente individuato il TEG nella misura del 4,207% per gli interessi corrispettivi e del 6,234% per gli interessi moratori;
c. è infondata e va disattesa l'argomentazione della parte convenuta in base alla quale non andrebbero incluse nel calcolo del TEG le spese assicurative poiché derivanti da contratti sottoscritti in epoca antecedente alla stipula dei mutui e prive di collegamento con le erogazioni bancarie;
è sufficiente ricordare al riguardo che i. <
devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore,
in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806
del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo pagina 10 di 18 dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione,
l'operazione non avrebbe avuto attuazione>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13536 del 17/05/2023 (Rv. 667658 - 01));
ii. nel caso di specie è indubbio che le spese assicurative siano collegate alla concessione del credito essendo espressamente prevista dai due contratti di mutuo l'obbligatorietà delle polizze (art. 8 delle capitolato, all. 3 ai due contratti,
in base al quale “La parte mutuataria e/o terza datrice di ipoteca si obbliga ad
assicurare e mantenere assicurati per congruo valore contro i danni
dell'incendio i fabbricati gravati dall'ipoteca, presso una Compagnia benevisa
alla BA, ed in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della
[...]
e depositata presso la medesima per tutta la durata CP_5
dell'operazione. Qualora la parte mutuataria non provveda a quanto sopra ed in
particolare al puntuale pagamento dei premi di assicurazione od al rinnovo del
contratto, la BA potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa delle
spese; in tal caso la BA avrà anche la facoltà di stipulare con una
Compagnia che ritenesse più gradita il contratto di assicurazione a proprio
nome, sempre con diritto di rivalsa delle spese. In caso di sinistro la parte
mutuataria si obbliga a ripristinare senza indugio i fabbricati. Le indennità di
eventuali sinistri si intendono cedute “pro-solvendo” dal mutuatario alla BA
la quale, con le cautele che riterrà opportuno adottare, potrà autorizzare la
Compagnia assicuratrice a versarle tutto o in parte ai debitori allo scopo di
riparare i danni. In ogni caso la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca e loro
aventi causa riconoscono alla il diritto di ritirare e Controparte_5
incassare le indennità dovute dalla Compagnia di Assicurazione e di imputare le pagina 11 di 18 relative somme a totale o parziale estinzione del debito di cui al presente mutuo
quale pagamento anticipato. Infine la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca e
loro aventi causa si impegnano comunque, a richiesta della Controparte_5
a fare quant'altro venisse loro richiesto durante tutto il periodo di
[...]
ammortamento del mutuo per garantire l'effettiva copertura assicurativa ed il
pagamento degli oneri relativi”).
15. Confrontando i valori appena esposti, emerge con evidenza che, per entrambi i contratti di mutuo, il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi è superiore al valore soglia;
il tasso pattuito per gli interessi moratori è invece inferiore al valore soglia.
16. Al fine di procedere ai nuovi conteggi in relazione al rapporto dare-avere tra le parti, è stato conferito incarico al c.t.u., che ha provveduto ad eseguire il conteggio tenendo dell'inapplicabilità degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c., delle rate pagate, degli importi incassati dalla mutuante per come dalla stessa dichiarato con la nota di precisazione dei crediti del 15 giugno 2020 P.E.I. N. 242/2013 R.G.E. nonché delle somme assegnate nell'ambito della citata esecuzione immobiliare.
17. Il CTU è stato invitato a rettificare il conteggio originariamente eseguito, includendo, tra le somme dovute dalla parte debitrice, gli interessi di mora legittimamente pattuiti. Deve ritenersi necessario, infatti, dare continuità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, in base al quale occorre dare dell'art. 1815 c.c. un'interpretazione che, <
sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato>> (Cassazione
civile sez. un. - 18/09/2020, n. 19597). Il principio appena richiamato è confortato dalla diversità di natura e presupposti degli interessi corrispettivi e moratori e dalla necessità,
pertanto, di considerare le due disposizioni contrattuali che li contemplano in modo autonomo e pagina 12 di 18 distinto, anche ai fini della valutazione del rispetto della disciplina antiusura e della individuazione delle conseguenze della sua eventuale violazione.
18. Il CTU, contrariamente a quanto osservato da parte attrice all'odierna udienza, ha eseguito il conteggio da ultimo demandatogli tenendo conto anche del pagamento di Euro 50.000,00
avvenuto nell'ambito della procedura esecutiva nel mese di agosto dell'anno 2024 (v. relazione del CTU dep. tel. 11/1/2025, pag. 9, rigo 28 della tabella).
19. Dai conteggi effettuati dal c.t.u. risulta un debito residuo della parte attrice nei confronti della parte convenuta pari ad € 410.443,77.
20. Ne consegue che l'opposizione è in parte fondata e che deve essere dichiarato che la parte convenuta è titolare del diritto di procedere ad esecuzione, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data 25.05.2010 e n.21/681/600/558 stipulato in data
27.07.2010, limitatamente al credito accertato di € 410.443,77.
21. Quanto alla doglianza di parte attrice relativa all'affermata inefficacia delle dichiarazioni della
BA creditrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, va rilevato quanto segue.
22. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine all'imputazione dei pagamenti eseguiti alla data del 26/9/12, allorquando la BA ha in prima battuta comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, va richiamato il principio di diritto in base al quale la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento dell'intero credito residuo da essa vantato, manifesta – quanto meno per fatti concludenti – la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
comportando, quindi, di per sé la risoluzione del contratto (cfr., in proposito: Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 20449 del 21/10/2005, Rv. 583852 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013,
Rv. 625220 - 01).
23. La parte opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e dimostrare, anche in relazione al pagina 13 di 18 momento della notificazione dell'atto di precetto (23.07.2013), che non v'erano le condizioni per la risoluzione del contratto di mutuo come previste dalla clausola risolutiva espressa pattuita.
24. Risulta al contrario che, alla data della notificazione del precetto, risultavano scadute sei rate dei piani di ammortamento dei due mutui, due soltanto delle quali risultavano adempiute in base alle allegazioni delle parti.
25. Anche imputando al capitale scaduto i pagamenti degli interessi corrispettivi non dovuti,
incorporati nelle prime due rate adempiute (quanto al mutuo 600535: pari ad Euro 22.358,12, v.
pag. 14 dell'atto di citazione;
quanto al mutuo 600558: € 1.439,57), risultava in ogni caso inadempiuta l'obbligazione di pagamento del capitale scaduta da più di centottanta giorni.
26. Quanto al mutuo n. 600535, infatti, come riferito dalla stessa parte opponente, l'imputazione degli interessi corrisposti e non dovuti al capitale consente di ritenere saldata la rata scaduta al
24.11.11 (€ 16.263,56) e, solo in parte, la rata scaduta al 24/5/12 (€ 16.552,24). Certamente non risultava saldata, invece, la quota capitale scaduta il 24/11/2012.
27. Quanto al mutuo n. 600558, come riferito dalla stessa parte opponente, l'imputazione degli interessi corrisposti e non dovuti al capitale consente di ritenere saldata la rata scaduta al
24.11.11 (€ 1.221,20) e, solo in parte, la rata scaduta al 24/5/12 (€ 1.242,88). Certamente non risultava saldata, invece, la quota capitale scaduta il 24/11/2012.
28. Ne consegue che al momento della notificazione dell'atto di precetto risultava realizzato il presupposto previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta in contratto e cioè
l'inadempimento della rata da più di 180 giorni.
29. Va inoltre rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'indeterminatezza dei tassi d'interesse sollevata dalla parte odierna attrice che:
pagina 14 di 18 a. ha dato atto che entrambi i contratti di mutuo ai rispettivi art. 3, intitolati “Termini e modalità di rimborso – Condizioni di tasso”, comma 2, prevedono che : “…2. Il tasso nominale annuo del mutuo è stabilito nella misura del 3,55% (tre virgola cinquantacinque per cento) fino al 30 giugno 2010 (fine trimestre) pari alla media aritmetica del tasso Euribor/365 tre mesi e Euribor/365 sei mesi, rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti la data di stipulazione del presente finanziamento, rilevata sul quotidiano , arrotondata al quarto di CP_6
punto superiore, qualora tale media sia diversa da zero centesimi oppure diversa da 25
(venticinque). 50 (cinquanta) o 75 (settantacinque) centesimi, ed aumentata di punti 2,55
(due virgola cinquantacinque). Successivamente tale tasso varierà trimestralmente con decorrenza il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, nel senso che sarà
pari sempre alla media aritmetica dell'Euribor/365 tre mesi e dell'Euribor/365 sei mesi rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti la data di variazione, rilevata sul quotidiano arrotondata al quarto di punto CP_6
superiore qualora tale media aritmetica sia diversa da zero centesimi, oppure diversa da
25 (venticinque), 50 (cinquanta) o 75 (settantacinque) centesimi ed aumentata di punti
2,55 (due virgola cinquantacinque)…”;
b. ha affermato l'indeterminatezza del tasso d'interesse in tal modo indicato riferendo che non sarebbe desumibile dal tenore letterale della clausola quando sarebbe applicabile l'Euribor/365 a tre mesi e quando l'Euribor/365 a sei mesi.
30. Ritiene il Tribunale che l'assunto sia infondato. Va infatti ricordato che in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Ciò non esclude che il tasso convenuto possa pagina 15 di 18 trovare la sua precisa individuazione con riferimento a parametri esterni, richiamati per
relationem, di sicura determinabilità in quanto, come nel caso di specie, rilevati e resi noti da informatori economici di agevole accessibilità (nella fattispecie, "ilSole24ore") (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv. 663501 - 01)).
31. Neppure può essere condivisa l'affermazione in base alla quale l'indeterminatezza del tasso d'interesse deriverebbe dalla mancata indicazione di quando sia utilizzabile l'Euribor/365 a tre mesi e quando l'Euribor/365 a sei mesi. Come si ricava agevolmente dalla lettura della clausola contrattuale in esame, infatti, i due indici (l'Euribor/365 a tre mesi e l'Euribor/365 a sei mesi)
non sono stati indicati dalle parti come alternativi tra loro. Il tasso d'interesse è parametrato infatti alla loro media aritmetica, cosicché si può facilmente affermare senza incertezze che erano entrambi da utilizzare per determinare, in modo certo e con l'operazione di calcolo della loro media aritmetica, il tasso di volta in volta applicabile.
32. È priva di fondamento anche la doglianza di parte opponente in base alla quale sarebbero dovuti interessi in misura solo legale ai sensi dell'art. 2855 c.c.. La disposizione in esame riguarda,
infatti, solo il limite della garanzia ipotecaria (posto a tutela della libera circolazione dei beni e dei terzi acquirenti) e non incide sulla regolamentazione del rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, non precludendo la maturazione degli interessi convenzionali ma incidendo solo sulla graduazione dei crediti. Non è ammissibile, pertanto, farne discendere l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente anche per il soddisfacimento degli interessi moratori convenzionali.
33. Neppure ha alcun fondamento la doglianza relativa all'applicazione degli interessi maturati nel periodo di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c.. Il meccanismo disciplinato da quest'ultima disposizione, infatti, opera sul piano esclusivamente processuale e non incide sulla maturazione degli interessi.
pagina 16 di 18 34. Infine, non è fondata la tesi della parte attrice per la quale sarebbe stata effettuata dalla BA
una inammissibile modificazione della domanda in sede di precisazione del credito essendo indicati in atto di precetto i soli interessi al tasso legale. L'art. 569 c.p.c., infatti, consente al creditore di precisare il credito in sede di udienza ed in particolare di precisare gli interessi maturati e quelli in corso di maturazione. Sotto un ulteriore profilo, va ricordato il principio di diritto, affermato con riferimento al processo di cognizione ma estensibile per identità di ratio
al processo esecutivo, per il quale la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito non implica modifica della domanda originaria, costituendo una mera emendatio libelli, siccome comportante un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 8
gennaio 2010, n. 75). Ne consegue che è ammessa, nel rispetto delle scansioni processuali a tal fine indicate dalla legge (nel caso di specie, l'udienza ex art. 569 c.p.c.), integrare la domanda con la richiesta di pagamento di interessi ulteriori convenzionali maturati.
35. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle ragioni di opposizione, le spese vanno compensate per la metà e poste per l'ulteriore metà a carico della parte convenuta.
36. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente poiché l'esigenza di procedere alla verifica contabile è sorta dalla applicazione, da parte della società creditrice, di interessi superiori al tasso soglia usura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte convenuta è titolare del diritto di procedere ad esecuzione, in virtù dei contratti di mutuo ipotecario n.21/681/600/535 stipulato in data 25.05.2010 e n.21/681/600/558
pagina 17 di 18 stipulato in data 27.07.2010, limitatamente al credito residuo accertato di € 410.443,77;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice dell'ulteriore metà delle spese di lite che liquida in Euro 8.000,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Agrigento, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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