Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 2.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1/2025 R.G., e vertente
TRA
“ , partita I.V.A. avente sede legale in Pescara alla Via Nicola Parte_1 P.IVA_1
Fabrizi n. 111, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
Dott.ssa (C.F.: ), nata a [...] il giorno 15.05.1944, Parte_2 C.F._1
domiciliata per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Andrea SCOPONI (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), entrambi del Foro di Pescara, ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliata a L'Aquila in Corso Principe Umberto n. 19 presso lo Studio Legale Associato
giusta procura in atti;
Controparte_1
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale (codice fiscale ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pescara alla via N. Fabrizi n. 111, in persona del Curatore Avv. con studio in Controparte_2
Pescara alla Piazza 1° Maggio n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo
(codice fiscale: ), e presso lo studio di detto procuratore, sito in Pescara C.F._4
alla via Conte di Ruvo n°28, elettivamente domiciliata giusta mandato in atti;
pagina 1 di 7
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Santo 25, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall''Avv. C.F._5
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Parte_4 C.F._6
in Pescara alla strada Colle Renazzo 102,
ALTRO RECLAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: reclamo avverso sentenza Tribunale Pescara n. 80/2024, resa il 21.11.2024 pubblicata il 04.12.2024 di apertura della liquidazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con ricorso in data 3.1.2025 la ha proposto reclamo avverso la sentenza del Pt_5 Pt_6
Tribunale di Pescara in data 4.12.2024 dichiarativa della Liquidazione Giudiziale di detta società.
1.1-Sottopone al vaglio di questa Corte sostanzialmente due motivi di impugnazione:
-con il primo denuncia la nullità della sentenza in conseguenza della pretesa nullità del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale, depositato da difensore privo dello jus postulandi;
-con il secondo assume l'assenza dei requisiti oggettivi e dei presupposti di cui all'art. 2, primo comma, lettera d) CCII sulla scorta delle emergenze risultanti dai bilanci degli ultimi tre anni.
Si costituiscono la Curatale reclamata ed il creditore istante, concludendo per il rigetto del reclamo.
2-Infondato è il primo motivo di reclamo.
A differenza di quanto assume la difesa della società reclamante e della fattispecie decisa da Cass.
03/11/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 03/11/2022), n.32399, nella procura al vaglio si fa esplicito riferimento anche alla fase esecutiva, ricomprendendo l'attività ivi elencata ogni fase e grado compresa “opposizione e esecuzione” nonché la possibilità di rinunciare agli atti “anche esecutivi”.
Si tratterebbe peraltro di un vizio sanabile e sanato in questa sede con la costituzione del creditore istante.
Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013)
pagina 2 di 7 che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U,
9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l'art. 182 c.p.c., con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997,
RU GO de la TO c. Spagna;
29/07/1998, IN c. Francia;
28/10/1998, Persona_1
c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Ceca e Cassazione civile sez. I,
[...] Per_2
03/11/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 03/11/2022), n.32399).
3-Infondato è anche il secondo motivo di reclamo.
3.1-E' noto che quanto ai limiti e requisiti dimensionali della liquidazione giudiziale, è una impresa minore e, come tale, esclusa dalla procedura liquidatoria l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti presupposti o requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Si tratta di requisiti o limiti dimensionali cumulativi: il superamento anche solo di uno dei limiti e anche solo per uno dei tre anni porta a ritenere soddisfatti i requisiti e presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
L'art. 49 del codice della crisi richiede un ulteriore limite o requisito dimensionale: indica, infatti, che non si procede alla dichiarazione di liquidazione giudiziale nel caso in cui l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del procedimento volto alla dichiarazione della liquidazione giudiziale sia complessivamente inferiore a euro trentamila.
pagina 3 di 7 Quest'ultimo è un limite o requisito dimensionale che rappresenta una condizione per poter dichiarare la liquidazione giudiziale.
Ai fini poi della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,
I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. 24138/2019).
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, I.fall., tuttavia i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435
c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 33091/2018, 24548/2016, Cass. civ. 26 novembre 2018 n. 30541 e Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n.18141 e Corte d'Appello
Venezia 11 marzo 2021).
3.2-Nella fattispecie al vaglio risultano acquisiti agli atti i seguenti elementi che inducono questa
Corte a non tenere conto dei dati risultanti dai bilanci depositati solo in questa sede dall'imprenditore:
-i bilanci di esercizio degli anni 2021, 2022 e 2023 risultano approvati in un unico contesto dall'assemblea dei soci tenutasi nella data del 28.6.2024 e sono stati depositati in data 17.12.2024, in data pertanto successiva alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
-il passivo indicato nello Stato Patrimoniale del bilancio al 31.12.2023 indica un valore di €
365.576, di circa centomila euro inferiore anche al solo credito esposto dall' Controparte_4
e le difese esposte sul punto dalla difesa della parte reclamante (moltissimi estratti di ruolo e cartelle esattoriali sono stati emessi e notificati nel 2024 e non potevano certo essere compresi nel bilancio al 31/12/2023 poiché la Società non ne era neppure a conoscenza) non appaiono adeguatamente idonee a smentire l'affermazione di evidente non attendibilità di quel dato, essendo onere di quella parte di allegare e comprovare, rispetto al debito vantato dall' CP_4
(solo per l' pari a 460.000,00) quale fosse effettivamente riportato in cartelle ancora non CP_4 ricevute alla data di asserita elaborazione del bilancio 2023 (come si evince invece dall'esame dell'estratto gran parte del debito è relativo ad annualità precedenti e notificato prima del 2024);
pagina 4 di 7 -già nello stato patrimoniale al 31.12.2024 depositato al doc 8 di parte reclamante risultano infatti ulteriori passività rispetto a quelle relative ai crediti per lavoratori dipendenti e Agenzia
(erariali e previdenziali) quali i debiti derivanti da mutui e finanziamenti;
-il bilancio al 31.12.2020 (ultimo regolarmente approvato e depositato), prevedeva elementi dell'attivo patrimoniale per € 403.007,00 ben superiori alla soglia di cui all'art. 2, lettera d) n. 1
CCII, che al 31.12.2021 scendono a 222.590 e di tale dimezzamento, puntualmente evidenziato dalla difesa della Curatela nella comparsa di risposta, la difesa della reclamante, nelle note successive a tale costituzione, non fornisce alcuna adeguata spiegazione.
3.3-A fronte di tali criticità non ritiene la Corte di poter tenere conto dei bilanci prodotti solo in questa sede, al fine di ritenere comprovata l'insussistenza dei requisiti di fallibilità.
La “neutralità” del comportamento del contumace non può allora certo comportare la presunzione iuris et de iure della sussistenza della rinuncia alla formulazione di eccezioni, né il procedimento di reclamo (pacificamente riconducibile nella categoria dei procedimenti camerali), prevede preclusioni particolari, che discendono da “decadenze” (pure inesistenti) sancite nella fase prefallimentare.
Ne deriva che, nonostante la natura impugnatoria dell'istituto del reclamo, nel procedimento ex art. 18 l. fall. è possibile formulare eccezioni che non siano state proposte nella fase prefallimentare ed articolare per la prima volta mezzi di prova (ivi compresa la produzione di documenti). Di conseguenza, non è possibile ritenere che il debitore, che non abbia partecipato alla fase prefallimentare e non si sia avvalso in quella particolare sede della facoltà di eccepire la mancata ricorrenza dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento, non possa poi, in sede di reclamo ex art. 18 l. fall., formulare tale eccezione per la prima volta (Cassazione Civile,
Sezione Prima, Pres. – Rel. Di | 22.04.2015 | n.8226 e Cassazione civile sez. I, Per_3 Per_4
09/11/2023, (ud. 26/06/2023, dep. 09/11/2023), n.31171.
La natura pienamente devolutiva del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento va tuttavia coordinata con l'attenzione del quadro ordinamentale alla sua ragionevole durata e ai principi di economicità dei suoi costi per le parti e lo Stato ex artt. 111, 24 e 97 Cost., così che, qualora il debitore abbia omesso - come nella specie - di difendersi avanti al tribunale, tale parte è comunque onerata, avanti alla corte d'appello e prendendo posizione nel contraddittorio per la prima volta, al dispiegamento delle difese sul merito della fallibilità nel rigoroso rispetto delle regole di allocazione dell'onere della prova (Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12681).
pagina 5 di 7 Il debitore, su cui resta l'onere probatorio de quo, avrebbe potuto - e dovuto, in ragione di quelle eccepite e manifeste criticità - d'altra parte fornire la prova della non fallibilità L.Fall., ex art. 1, comma 2, anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dalla L.Fall., art. 15, comma 4, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cassazione civile sez. I, 09/11/2023, n.31171), avendo dichiarato di avere cessato la propria attività solo nel luglio 2022.
La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. si manifesta, in via correlata, campo di indagine particolarmente aperto e disponibile. Che ha come suo termine «naturale» di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013; per la documentazione IVA e per quella specificamente attinente ai rapporti bancari v., poi, Cass., n.
25025/2020); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, cod. civ.; su questo tema specifico cfr., tra le altre, Cass., n. 6991/2019). Ne deriva che quanto alla verifica dei requisiti in questione davvero cruciale è il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. (nei termini Cass.nr. ordinanza n. 9045/2021).
L'imprenditore reclamante allora non allega e comprova di avere consegnato al curatore le proprie scritture contabili né le ha allegate in sede di reclamo, così non consentendo a questa
Corte di procedere al riscontro dei dati indicati nei bilanci;
con la conseguenza che questi ultimi, isolatamente considerati ed a fronte di quelle rilevate criticità, non possono essere ritenuti attendibili ai fini della valutazione de qua.
Il reclamo deve essere pertanto respinto.
4-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
pagina 6 di 7 Non ritiene tuttavia questa Corte possibile, per carenza di interesse, pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela, giacché la soccombenza della società comporterebbe che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare.
4.1. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore del reclamato
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_3
c.f. che per compensi professionali liquida in euro 2.400,00 , oltre spese C.F._5
generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese ex art. 51 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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